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Wikileaks Right to Publish: Open Letter
by bernardo parrella
http://wikileaksopenletter.com/
The Open Letter in Defence of WikiLeaks’ Right to Publish was authored
by a group of publishers, journalists and filmmakers in response to
calls from high-ranking US politicians for the prosecution and even
execution of WikiLeaks editor-in-chief, Julian Assange.
Signed by over 200 prominent figures from a range of professions, the
letter aims to prove that there is a serious body of international
public opinion against any future attempts to clamp down on, intimidate
or crush leakers and those who publish leaks.
We believe the letter speaks for itself, and invite you to pledge your
support to the principle of the Right to Publish by signing the
WikiLeaks Open Letter today.
April 8, 2011
Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
by Marco Ciurcina
In data giovedì 7 aprile 2011 18:13:19, Giorgio Spedicato ha scritto:
> Quanto all'osservazione di Stefano Quintarelli, sono circa 10 anni che
> sostengo che la normativa in materia di responsabilità del provider (e,
> soprattutto, la sua interpretazione ad opera della giurisprudenza)
> invoglia inevitabilmente i provider a tenere atteggiamenti "pilateschi".
> Certo è, a mio parere, che l'approccio "prendiamocela con Google" è
> inaccettabile almeno quanto l'approccio "Google deve essere irresponsabile
> perché sennò si attenta alla libertà della Rete", che suona un po', questo
> si, capzioso e strumentale, oltre che infondato.
IMHO le norme della direttiva ecommerce sono ormai vecchie e troppo generiche.
i tempi sono maturi per disegnare una disciplina più raffinata.
m.c.
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by Giorgio Spedicato
E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è
una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.
Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva
2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è
relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come
definiti dall'art. 2, lett. a).
Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai
soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e
"hosting".
La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed
ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto
disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in
materia di responsabilità extracontrattuale.
Prova indiretta di quanto sopra è l'art. 21.2 della direttiva, il quale
individua, in sede di riesame della direttiva, la "necessità di proposte
relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di
servizi di motori di ricerca". E' piuttosto evidente che se la disciplina
della responsabilità degli ISP per la fornitura di link e per il servizio di
web search fosse quella di cui agli artt. 12-15 della direttiva, non ci
sarebbe alcuna "necessità di proposte" in merito, in sede di riesame della
direttiva.
Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti
in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di
comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.
Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad
altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso.
Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un
destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no
anche stavolta.
Se, dunque, l'autocomplete non consiste nell'attività di mere conduit, di
caching o di hosting, significa che nessuna di queste tre fattispecie
ricorre nel caso in questione, che le corrispondenti norme della direttiva
non sono applicabili all'autocomplete, e che, pertanto, sarà necessario
ricorrere ai principi generali in materia di responsabilità
extracontrattuale.
Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.
Ciao,
Giorgio
Il giorno 08 aprile 2011 13:02, Paolo Brini <paolo.brini(a)iridiumpg.com> ha
scritto:
> Il 08/04/2011 12:40, Giorgio Spedicato ha scritto:
>
> Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta
> giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le
> ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono
> a fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel
> caso in questione.
>
>
> Perché non ricorrono?
>
> L'autocomplete non è più da considerare un servizio della società
> dell'informazione o siccome esso è stato deliberatamente manipolato da
> Google almeno in una occasione, allora diventa rilevante l'art. 12.1.c della
> 2000/31/EC... o altri motivi? Io non vedo riportata alcuna spiegazione...
> Dire "attengono a fattispecie le quali non ricorrono..." non è una
> spiegazione.
>
> 12.1
>
> "...the service provider is not liable for the information transmitted, on
> condition that the provider:
> [...]
> (c) does not select or modify the information contained in the
> transmission"
>
> Ciao,
> Paolo
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
April 8, 2011
European Data Protection Commissioners' Conference
by Paolo Brini
(Il maiuscolo è mio)
"[...]
Having in mind the intention of the Commission to adopt in the course of
2011 a proposal for a new legal framework, the Conference:
-
Recalls the main challenges to be addressed in the new framework, which
include
- the consequences of globalisation and transborder flows of personal data;
- the development of technology especially in the on-line world;
- THE IMPORTANCE OF EFFECTIVE PROTECTION IN THE AREAS OF POLICE AND
JUSTICE, ALSO IN LIGHT OF THE TREND TO RE-USE ON A SYSTEMATIC BASIS
PERSONAL DATA OF THE PRIVATE SECTOR FOR LAW ENFORCEMENT PURPOSES.
<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Coope…>
Ciao,
Paolo
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by Fabio Forno
2011/4/8 Blengino <blengino(a)penalistiassociati.it>:
> 1) in generale mi ha colpito la valutazione di "risultato improprio"
> per l'accostamento nome-truffa. Per come funziona autocomplete, a mio
> giudizio il risultato sarebbe "improprio" se si fosse dimostrato che in
> realtà
> nessuno o pochissimi avevano digitato le due parole, e per una qualche
> ragione, certamente non voluta ma comunque addebitabile al fornitore del
> servizio, l'accostamento si era prodotto "erroneamente" ovvero appunto,
> impropriamente. Ma quel signore aveva scritto e dissertato sulla truffa e
> sui truffatori, e per tale ragione le chiavi di ricerca inserite dagli
> utenti erano quelle.D'altra parte il mio amico Oreste Preti di Battipaglia,
> quando arriva alla O di Oreste ha immediatamente il suggerimento "Preti
> omosessuale". D'accordo che è meno infamante di truffatore, ma non tutti
> sono di vedute aperte ... Simona Ventura è associata a cocaina, Berlusconi
> vi lascio immaginare. Gli avvocati penalisti, a seconda del caso di cronaca
> in auge che seguono al momento, sono associati ai più turpi delitti.La
> domanda è: davvero le stringhe di suggerimento sono "diffamanti" o forse c'è
> un problema culturale, di valutazione e di conoscenza?
Stavo per fare con commento molto articolato poi qui ho trovato la
sintesi perfetta. Risottolineo la chiusura che dice un "problema
culturale, di valutazione e di conoscenza" e che si può collegare al
primo commento sarcastico all'articolo di un utente su slashdot,
traducibile con "in Italia hanno dimostrato di saper usare internet,
datemi una motosega che gli taglio la fibra".
Si tratta di un semplice algoritmo di clustering, dargli un peso
superiore per me crea più problemi di quelli che risolve e rinforza
una idea di fondo che trovo estremamente pericolosa: piuttosto che
spiegare bene agli utenti che l'informazione che si trova in rete,
senza particolari riferimenti, è inerentemente inaffidabile e va
trattata con cautela, ci sforziamo di trovare regole, meccanismi per
cercare di certifcare tutto quello che è presente. Questo poi all'atto
pratico si trasforma in una serie di adempimenti (e ne vediamo
sfornare a ripetizione) o di possibili rischi che non fanno altro che
rendere meno efficiente il sistema, senza per altro raggiungere gli
obiettivi.
--
Fabio Forno,
jabber id: ff(a)jabber.bluendo.com
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by Giorgio Spedicato
Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta
giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le
ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono a
fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel
caso in questione.
Giorgio
Il giorno 08 aprile 2011 10:57, Blengino <blengino(a)penalistiassociati.it> ha
scritto:
> l caso è davvero interessante, ma il provvedimento non mi
> convince affatto.
>
>
>
> Molte considerazioni si potrebbero fare, ma due mi premono "a caldo"
> in questa sede: l'una più generica e quasi sociologica, l'altra in diritto.
>
>
>
> 1) in generale mi ha colpito la valutazione di "*risultato improprio*"
> per l'accostamento nome-truffa. Per come funziona autocomplete, a mio
> giudizio il risultato sarebbe "improprio" se si fosse dimostrato che in
> realtà
>
> nessuno o pochissimi avevano digitato le due parole, e per una qualche
> ragione, certamente non voluta ma comunque addebitabile al fornitore del
> servizio, l'accostamento si era prodotto "erroneamente" ovvero appunto, *
> impropriamente*. Ma quel signore aveva scritto e dissertato sulla truffa
> e sui truffatori, e per tale ragione le chiavi di ricerca inserite dagli
> utenti erano quelle.D'altra parte il mio amico Oreste Preti di Battipaglia,
> quando arriva alla O di Oreste ha immediatamente il suggerimento "Preti
> omosessuale". D'accordo che è meno infamante di truffatore, ma non tutti
> sono di vedute aperte ... Simona Ventura è associata a cocaina, Berlusconi
> vi lascio immaginare. Gli avvocati penalisti, a seconda del caso di cronaca
> in auge che seguono al momento, sono associati ai più turpi delitti.La
> domanda è: davvero le stringhe di suggerimento sono "diffamanti" o forse c'è
> un problema culturale, di valutazione e di conoscenza? Davvero cercando
> Preti e trovando omosessuale o pedofilo come suggerimento dal facilitatore
> smetto di cercare il soggetto? Se in un libro sui serial killer, al capitolo
> "i grandi attori" il search mi restituisce il mio nome, posso denunciare per
> diffamazione il softwerista? Autocomplete non è un servizio fondamentale, e
> come ha notato Paolo, ha pure rivelato e svelato scelte codarde dei
> provider, ma personalmente, lascierei la diffamazione e la
> lesione dell'onore a cose più serie di un elenco di sostantivi.
>
>
>
> 2) in diritto confesso di non aver compreso né alcuni passaggi
> della motivazione né i commenti sempre arguti dell'amico Micozzi sul 2043
> c.c., ovvero sulla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Il
> D.Lvo 70/2003 prevede forme di irresponsabilità che in tutta
> evidenza escludono, a determinate condizioni, anche, e principalmente,
> quella responsabilità da fatto illecito (dolosa o colposa, ma sempre
> cosciente) prevista dal 2043. Il Tribunale pare ondeggiare pericolosamente
> tra l'applicazione della normativa e-commerce e l'esclusione della stessa
> con la riemersione della responsabilità da fatto illecito. Google è
> qualificato come hosting per il servizio search (e qui si potrebbe aprire
> una nuova dissertazione) ma gli si imputa una responsabilità per
> autocomplete che però, pur essendo pacificamente un servizio della società
> dell'informazione, non si comprende giuridicamente come debba esser
> qualificato: è certamente un prodotto diverso dal motore di ricerca, sebbene
> a questo funzionale, ma il Tribunale pare confondere i due servizi creando
> non poca incertezza. Se la responsabilità di Google nel servizio di
> facilitazione è legata ad un fatto illecito, il tribunale deve dirmi perchè
> per quel servizio non opera la limitazione di responsabilità prevista dalla
> 70/2003, tanto più che in diversi punti viene ribadito che non si tratta
> comunque di un servizio tale da qualificare Google come un content provider!
> Non può il tribunale limitarsi a dire: Google ha creato il software per
> ottimizzare le ricerche e dunque "non può che conseguirne la diretta
> addebitabilità alla società a titolo di responsabilità extracontrattuale,
> degli eventuali effetti negativi ". L'affermazione ricorda quella del caso
> vividown: non e' il proprietario del muro che risponde della scritta
> diffamatoria, ma se lucra su di essa allora ne diviene responsabile.
> L'affermazione del Tribunale è spendibile per la maggior parte dei servizi
> internet e può determinare l'abrogazione di fatto della 70/2003.
>
>
>
> Con ciò non voglio dire che il provvedimento sia di per se errato, o meglio
> "ingiusto", e men che mai che gli ISP sono sempre irresponsabili: è
> necessario però maggior rigore nei passaggi motivazionali e un'applicazione
> delle norme meno caotica. Mi si dica per quali ragioni il servizio di
> facilitazione non determina in capo al fornitore nessuna delle condizioni
> previste dalla 70/2003, mi si individui una responsabilità colposa
> addebitabile al prestatore e lo si condanni. Io nel provvedimento non ho
> trovato passaggi chiari, ma molta confusione in diritto, sorretta dalla
> legittima convinzione di trovarsi di fronte ad una diffamazione "colposa"
> che personalmente non ravviso in quel contesto.
>
>
>
> Carlo
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> *Da:* nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:
> nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it] *Per conto di *Paolo Brini
> *Inviato:* giovedì 7 aprile 2011 19.06
> *A:* nexa(a)server-nexa.polito.it
> *Oggetto:* Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
>
>
>
> Il 07/04/2011 18:30, marco scialdone ha scritto:
>
> Vi segnalo questo interessante post di Francesco Paolo Micozzi che può
> essere di stimolo per la discussione http://www.micozzi.it/?p=312
>
>
> Molto interessante, così come l'intervento di Stefano Quintarelli. A
> margine, ricordo che Google in passato ha fatto dichiarazioni contro la
> violazione del copyright ed ha introdotto precise scelte editoriali censorie
> sull'autocompletamento e i suggerimenti (sulla keyword "torrent"). Da punto
> di vista tecnico quindi Google ha già espresso esplicitamente e
> pubblicamente sia la capacità sia la volontà di influenzare secondo i propri
> parametri e secondo le proprie opinioni politiche, e sottolineo politiche
> vista la rilevanza per la cultura e per la libertà di espressione della
> paroletta "torrent", i risultati di ricerca.
>
> Pertanto, che un'ulteriore influenza in tal senso provenga da un tribunale
> al fine di tutelare un cittadino secondo me attenta, tecnicamente, in
> maniera nulla alla "libertà della rete", o per lo meno in misura
> inapprezzabile rispetto alle macro-magagne introdotte da Google stesso nel
> medesimo strumento. La situazione è altrettanto seria in altri strumenti
> sempre controllati da Google, nei quali si rileva la bizzarra applicazione
> unilaterale di alcune leggi americane in tutto il mondo, applicazione che ha
> provocato e provoca censure politiche estese.
>
> Come considerazione personale più generale, questo tiro e molla sui safe
> harbor, sullo stato di mere conduit, è stato gestito in maniera a mio avviso
> incauta e mi ricorda molto l'incoerenza degli ISP che quando si parla di
> responsabilità per i contenuti veicolati dichiarano di essere mere conduit
> nel senso più assoluto e di non voler avere nulla a che fare con il
> controllo e il monitoraggio del traffico, ma quando si parla di Net
> Neutrality sostengono che le discriminazioni sui servizi e le applicazioni
> le devono e le vogliono fare.
>
> Ciao,
> Paolo
>
>
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> nexa mailing list
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April 8, 2011
R: diffamazione via autocompletion
by Blengino
l caso è davvero interessante, ma il provvedimento non mi convince affatto.
Molte considerazioni si potrebbero fare, ma due mi premono "a caldo" in
questa sede: l'una più generica e quasi sociologica, l'altra in diritto.
1) in generale mi ha colpito la valutazione di "risultato improprio" per
l'accostamento nome-truffa. Per come funziona autocomplete, a mio giudizio
il risultato sarebbe "improprio" se si fosse dimostrato che in realtà
nessuno o pochissimi avevano digitato le due parole, e per una qualche
ragione, certamente non voluta ma comunque addebitabile al fornitore del
servizio, l'accostamento si era prodotto "erroneamente" ovvero appunto,
impropriamente. Ma quel signore aveva scritto e dissertato sulla truffa e
sui truffatori, e per tale ragione le chiavi di ricerca inserite dagli
utenti erano quelle.D'altra parte il mio amico Oreste Preti di Battipaglia,
quando arriva alla O di Oreste ha immediatamente il suggerimento "Preti
omosessuale". D'accordo che è meno infamante di truffatore, ma non tutti
sono di vedute aperte ... Simona Ventura è associata a cocaina, Berlusconi
vi lascio immaginare. Gli avvocati penalisti, a seconda del caso di cronaca
in auge che seguono al momento, sono associati ai più turpi delitti.La
domanda è: davvero le stringhe di suggerimento sono "diffamanti" o forse c'è
un problema culturale, di valutazione e di conoscenza? Davvero cercando
Preti e trovando omosessuale o pedofilo come suggerimento dal facilitatore
smetto di cercare il soggetto? Se in un libro sui serial killer, al capitolo
"i grandi attori" il search mi restituisce il mio nome, posso denunciare per
diffamazione il softwerista? Autocomplete non è un servizio fondamentale, e
come ha notato Paolo, ha pure rivelato e svelato scelte codarde dei
provider, ma personalmente, lascierei la diffamazione e la lesione
dell'onore a cose più serie di un elenco di sostantivi.
2) in diritto confesso di non aver compreso né alcuni passaggi della
motivazione né i commenti sempre arguti dell'amico Micozzi sul 2043 c.c.,
ovvero sulla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Il D.Lvo
70/2003 prevede forme di irresponsabilità che in tutta evidenza escludono,
a determinate condizioni, anche, e principalmente, quella responsabilità da
fatto illecito (dolosa o colposa, ma sempre cosciente) prevista dal 2043.
Il Tribunale pare ondeggiare pericolosamente tra l'applicazione della
normativa e-commerce e l'esclusione della stessa con la riemersione della
responsabilità da fatto illecito. Google è qualificato come hosting per il
servizio search (e qui si potrebbe aprire una nuova dissertazione) ma gli si
imputa una responsabilità per autocomplete che però, pur essendo
pacificamente un servizio della società dell'informazione, non si comprende
giuridicamente come debba esser qualificato: è certamente un prodotto
diverso dal motore di ricerca, sebbene a questo funzionale, ma il Tribunale
pare confondere i due servizi creando non poca incertezza. Se la
responsabilità di Google nel servizio di facilitazione è legata ad un fatto
illecito, il tribunale deve dirmi perchè per quel servizio non opera la
limitazione di responsabilità prevista dalla 70/2003, tanto più che in
diversi punti viene ribadito che non si tratta comunque di un servizio tale
da qualificare Google come un content provider! Non può il tribunale
limitarsi a dire: Google ha creato il software per ottimizzare le ricerche e
dunque "non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società a
titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi
". L'affermazione ricorda quella del caso vividown: non e' il proprietario
del muro che risponde della scritta diffamatoria, ma se lucra su di essa
allora ne diviene responsabile. L'affermazione del Tribunale è spendibile
per la maggior parte dei servizi internet e può determinare l'abrogazione
di fatto della 70/2003.
Con ciò non voglio dire che il provvedimento sia di per se errato, o meglio
"ingiusto", e men che mai che gli ISP sono sempre irresponsabili: è
necessario però maggior rigore nei passaggi motivazionali e un'applicazione
delle norme meno caotica. Mi si dica per quali ragioni il servizio di
facilitazione non determina in capo al fornitore nessuna delle condizioni
previste dalla 70/2003, mi si individui una responsabilità colposa
addebitabile al prestatore e lo si condanni. Io nel provvedimento non ho
trovato passaggi chiari, ma molta confusione in diritto, sorretta dalla
legittima convinzione di trovarsi di fronte ad una diffamazione "colposa"
che personalmente non ravviso in quel contesto.
Carlo
_____
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Paolo Brini
Inviato: giovedì 7 aprile 2011 19.06
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
Il 07/04/2011 18:30, marco scialdone ha scritto:
Vi segnalo questo interessante post di Francesco Paolo Micozzi che può
essere di stimolo per la discussione http://www.micozzi.it/?p=312
Molto interessante, così come l'intervento di Stefano Quintarelli. A
margine, ricordo che Google in passato ha fatto dichiarazioni contro la
violazione del copyright ed ha introdotto precise scelte editoriali censorie
sull'autocompletamento e i suggerimenti (sulla keyword "torrent"). Da punto
di vista tecnico quindi Google ha già espresso esplicitamente e
pubblicamente sia la capacità sia la volontà di influenzare secondo i propri
parametri e secondo le proprie opinioni politiche, e sottolineo politiche
vista la rilevanza per la cultura e per la libertà di espressione della
paroletta "torrent", i risultati di ricerca.
Pertanto, che un'ulteriore influenza in tal senso provenga da un tribunale
al fine di tutelare un cittadino secondo me attenta, tecnicamente, in
maniera nulla alla "libertà della rete", o per lo meno in misura
inapprezzabile rispetto alle macro-magagne introdotte da Google stesso nel
medesimo strumento. La situazione è altrettanto seria in altri strumenti
sempre controllati da Google, nei quali si rileva la bizzarra applicazione
unilaterale di alcune leggi americane in tutto il mondo, applicazione che ha
provocato e provoca censure politiche estese.
Come considerazione personale più generale, questo tiro e molla sui safe
harbor, sullo stato di mere conduit, è stato gestito in maniera a mio avviso
incauta e mi ricorda molto l'incoerenza degli ISP che quando si parla di
responsabilità per i contenuti veicolati dichiarano di essere mere conduit
nel senso più assoluto e di non voler avere nulla a che fare con il
controllo e il monitoraggio del traffico, ma quando si parla di Net
Neutrality sostengono che le discriminazioni sui servizi e le applicazioni
le devono e le vogliono fare.
Ciao,
Paolo
April 8, 2011
Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
by Giorgio Spedicato
Stefano,
la "bottom line" del ragionamento è, grosso modo, quella che suggerisci tu,
e corrisponde alla distinzione tra provider "attivo" e provider "passivo"
individuata da parte della giurisprudenza. Ma secondo me serpeggia sempre un
equivoco di fondo quando si affronta il tema della responsabilità del
provider, ovvero che esista una responsabilità "del provider" in quanto
tale, che è inesistente in termini di diritto positivo quanto una
responsabilità "del giornalista", "dell'avvocato" o "dell'insegnante" in
quanto tale. Concentrare la propria attenzione sul "soggetto" invece che
sull'"oggetto" del comportamento equivale, parafrasando il famoso proverbio
cinese, a guardare il dito invece della luna.
Il regime di responsabilità del provider previsto dalla legge compone un
mosaico costituito da ipotesi diverse: alcune tipizzate (mere conduit,
caching e hosting), soggette a condizioni diverse e alle quali si applicano
regole specifiche; altre non tipizzate (content providing, indexing, ecc.),
in relazione alle quali trovano applicazione di volta in volta i principi
generali in materia di responsabilità extracontrattuale previsti dal codice
civile.
Tentare di formulare una "teoria delle superstringhe" relativa alla
responsabilità de provider (come inopinatamente ha cercato di fare a volte
la giurisprudenza, e come evita invece accuratamente di fare il Tribunale di
Milano nel caso che stiamo commentando) mi sembra per un verso molto
ambizioso, per un altro pericoloso in termini giuridici, perché rischia di
condurre fuori strada in un ambito, come il diritto, dominato dai distinguo
e dalle eccezioni alla regola.
Ciao,
Giorgio
Il giorno 07 aprile 2011 20:10, Stefano Quintarelli
<stefano(a)quintarelli.it>ha scritto:
> Grazie Giorgio
> Io mi sono scervellato a lungo su come tracciare un confine che possa
> essere oggettivo (ovvero che offra il massimo grado di oggettività) e sono
> arrivato a pensare cio': imho certamente non sei responsabile se non entri
> nel merito/trattamento neppure automatico del contenuti/payload. (penso alle
> telco, anche)
> Diversamente, fai pure il tuo business ma rischi qualche valutazione di
> merito che potrebbe non piacerti.
> Ciao, s.
>
>
>
> ------- Original message -------
>
>> From: Giorgio Spedicato <avv.giorgiospedicato(a)gmail.com>
>> To: stefano(a)quintarelli.it
>> Cc: fabio.forno(a)gmail.com, nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Sent: 7.4.'11, 18:13
>>
>> Condivido totalmente le osservazioni di Marco e Stefano Quintarelli.
>>
>> In punto di diritto, chi ha letto la decisione del Tribunale di Milano si
>> sarà accorto che - diversamente da quanto accade fin troppe volte - era
>> corretta e ben argomentata. Non sono pertanto d'accordo con il commento di
>> Guido pubblicato ieri su Punto Informatico, il quale osserva che "[u]na
>> sequenza di tre parole, senza nessun collegamento logico né punteggiatura,
>> su una pagina bianca e poco sotto un campo di ricerca, nel 2011, non
>> costituiscono una frase di senso compiuto né, tantomeno, una frase di
>> contenuto offensivo". E' evidente, al contrario, che tre parole senza
>> punteggiatura come "Tizio Caio truffatore" o "Sempronia Mevia sgualdrina",
>> anche nel 2011, sono offensive e del tutto idonee, in presenza del
>> requisito
>> soggettivo, a fondare una responsabilità penale per ingiuria o
>> diffamazione
>> (detto che, nel caso in questione, si discuteva di responsabilità civile,
>> e
>> non penale).
>>
>> Quanto all'osservazione di Stefano Quintarelli, sono circa 10 anni che
>> sostengo che la normativa in materia di responsabilità del provider (e,
>> soprattutto, la sua interpretazione ad opera della giurisprudenza)
>> invoglia
>> inevitabilmente i provider a tenere atteggiamenti "pilateschi". Certo è, a
>> mio parere, che l'approccio "prendiamocela con Google" è inaccettabile
>> almeno quanto l'approccio "Google deve essere irresponsabile perché sennò
>> si
>> attenta alla libertà della Rete", che suona un po', questo si, capzioso e
>> strumentale, oltre che infondato.
>>
>> Giorgio
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Il giorno 07 aprile 2011 14:11, Stefano Quintarelli
>> <stefano(a)quintarelli.it>ha scritto:
>>
>>
>>> Tempo fa avevo fatto una provocazione su "quando l'acqua diventa vino".
>>>
>>> È sufficiente dire che una cosa è processata in automatico, ovvero senza
>>> un
>>> umano che interviene, per invocare una esenzione di responsabilità?
>>>
>>> Andando avanti, le capacità semantiche e analitiche dei sistemi saranno
>>> superiori a quelle di un umano. Chi e' responsabile se il sistema fa
>>> affermazioni apologetiche di reato ?
>>>
>>> Se la risposta fosse "nessuno", sarebbe un grande incentivo a realizzare
>>> e
>>> polarizzare (anche non algoritmicamente, andando avanti) tale sistema.
>>>
>>> Pensiamo a politica di regime o a informatica su mercati finanziari.
>>>
>>> Per me la questione non è risolvibile se di entra nel merito.
>>>
>>> Se entri nel merito e processi il payload e non solo le buste, imho, devi
>>> essere responsabile, sia che il lavoro lo faccia tu, che lo faccia un tuo
>>> dipendente, sua che lo faccia una tua macchina.
>>>
>>> Imho
>>>
>>>
>>> ------- Original message -------
>>>
>>> From: Fabio Forno <fabio.forno(a)gmail.com>
>>>> To: marcoscialdone(a)gmail.com
>>>> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> Sent: 7.4.'11, 12:23
>>>>
>>>> 2011/4/7 marco scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com>:
>>>>
>>>> Ciao Fabio,
>>>>>
>>>>> al di là delle considerazioni giuridiche, una mia curiosità personale:
>>>>> se
>>>>> digitando Bluendo,Google suggest lo avesse abbinato automaticamente a
>>>>> "fregatura" o "truffa", tu come imprenditore che opera in Rete avresti
>>>>> accettato serenamente la cosa o avresti chiesto a google di rimuovere
>>>>> l'abbinamento?
>>>>>
>>>>>
>>>> Ragionamento imho capzioso. La risposta è ovvia, ma ogni principio per
>>>> quanto buono può portare in determinate condizioni a conseguenze
>>>> indesiderate con cui bisogna imparare a convivere per salvaguardare il
>>>> principio stesso
>>>>
>>>> --
>>>> Fabio Forno,
>>>> jabber id: ff(a)jabber.bluendo.com
>>>> _______________________________________________
>>>> nexa mailing list
>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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>>>
>>>
>>
>
April 8, 2011
Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
by Stefano Quintarelli
Grazie Giorgio
Io mi sono scervellato a lungo su come tracciare un confine che possa essere oggettivo (ovvero che offra il massimo grado di oggettività) e sono arrivato a pensare cio': imho certamente non sei responsabile se non entri nel merito/trattamento neppure automatico del contenuti/payload. (penso alle telco, anche)
Diversamente, fai pure il tuo business ma rischi qualche valutazione di merito che potrebbe non piacerti.
Ciao, s.
------- Original message -------
> From: Giorgio Spedicato <avv.giorgiospedicato(a)gmail.com>
> To: stefano(a)quintarelli.it
> Cc: fabio.forno(a)gmail.com, nexa(a)server-nexa.polito.it
> Sent: 7.4.'11, 18:13
>
> Condivido totalmente le osservazioni di Marco e Stefano Quintarelli.
>
> In punto di diritto, chi ha letto la decisione del Tribunale di Milano si
> sarà accorto che - diversamente da quanto accade fin troppe volte - era
> corretta e ben argomentata. Non sono pertanto d'accordo con il commento di
> Guido pubblicato ieri su Punto Informatico, il quale osserva che "[u]na
> sequenza di tre parole, senza nessun collegamento logico né punteggiatura,
> su una pagina bianca e poco sotto un campo di ricerca, nel 2011, non
> costituiscono una frase di senso compiuto né, tantomeno, una frase di
> contenuto offensivo". E' evidente, al contrario, che tre parole senza
> punteggiatura come "Tizio Caio truffatore" o "Sempronia Mevia sgualdrina",
> anche nel 2011, sono offensive e del tutto idonee, in presenza del requisito
> soggettivo, a fondare una responsabilità penale per ingiuria o diffamazione
> (detto che, nel caso in questione, si discuteva di responsabilità civile, e
> non penale).
>
> Quanto all'osservazione di Stefano Quintarelli, sono circa 10 anni che
> sostengo che la normativa in materia di responsabilità del provider (e,
> soprattutto, la sua interpretazione ad opera della giurisprudenza) invoglia
> inevitabilmente i provider a tenere atteggiamenti "pilateschi". Certo è, a
> mio parere, che l'approccio "prendiamocela con Google" è inaccettabile
> almeno quanto l'approccio "Google deve essere irresponsabile perché sennò si
> attenta alla libertà della Rete", che suona un po', questo si, capzioso e
> strumentale, oltre che infondato.
>
> Giorgio
>
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> Il giorno 07 aprile 2011 14:11, Stefano Quintarelli
> <stefano(a)quintarelli.it>ha scritto:
>
>>
>> Tempo fa avevo fatto una provocazione su "quando l'acqua diventa vino".
>>
>> È sufficiente dire che una cosa è processata in automatico, ovvero senza un
>> umano che interviene, per invocare una esenzione di responsabilità?
>>
>> Andando avanti, le capacità semantiche e analitiche dei sistemi saranno
>> superiori a quelle di un umano. Chi e' responsabile se il sistema fa
>> affermazioni apologetiche di reato ?
>>
>> Se la risposta fosse "nessuno", sarebbe un grande incentivo a realizzare e
>> polarizzare (anche non algoritmicamente, andando avanti) tale sistema.
>>
>> Pensiamo a politica di regime o a informatica su mercati finanziari.
>>
>> Per me la questione non è risolvibile se di entra nel merito.
>>
>> Se entri nel merito e processi il payload e non solo le buste, imho, devi
>> essere responsabile, sia che il lavoro lo faccia tu, che lo faccia un tuo
>> dipendente, sua che lo faccia una tua macchina.
>>
>> Imho
>>
>>
>> ------- Original message -------
>>
>>> From: Fabio Forno <fabio.forno(a)gmail.com>
>>> To: marcoscialdone(a)gmail.com
>>> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> Sent: 7.4.'11, 12:23
>>>
>>> 2011/4/7 marco scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com>:
>>>
>>>> Ciao Fabio,
>>>>
>>>> al di là delle considerazioni giuridiche, una mia curiosità personale: se
>>>> digitando Bluendo,Google suggest lo avesse abbinato automaticamente a
>>>> "fregatura" o "truffa", tu come imprenditore che opera in Rete avresti
>>>> accettato serenamente la cosa o avresti chiesto a google di rimuovere
>>>> l'abbinamento?
>>>>
>>>
>>> Ragionamento imho capzioso. La risposta è ovvia, ma ogni principio per
>>> quanto buono può portare in determinate condizioni a conseguenze
>>> indesiderate con cui bisogna imparare a convivere per salvaguardare il
>>> principio stesso
>>>
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April 7, 2011