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Il caso Moncler
by Emanuele Lerro
Segnalo un interessante articolo di un noto contributore di questa lista.
Cari saluti
e.
Caso Moncler: bene ma i providers non sono sceriffi.
La premessa è che ogni volta che dei bit di informazione online vengono
restituiti al pubblico della
Rete<http://blog.quintarelli.it/blog/2011/11/approfondimenti-sul-caso-moncler.ht…>
dopo
essere stati illegittimamente oscurati, in assenza di adeguati presupposti,
da parte dell’Autorità giudiziaria non ci si può che rallegrare e cantare
vittoria, riconoscendo, peraltro, a chi – come le associazioni italiane dei
providers – si è battuto per tale risultato la gratitudine che meritano.
La Procura della Repubblica di Padova aveva, evidentemente, commesso un
macroscopico errore – ed ad onor del vero occorre riconoscere che lo stesso
ufficio del pubblico Ministero lo ha pubblicamente ammesso nel corso del
procedimento di dissequestro – nell’esigere che i providers italiani
dirottassero gli utenti diretti ai contenuti di quasi 500 siti altrove solo
perché, qualcuno – e non un Signor
Nessuno<http://blog.quintarelli.it/blog/2011/11/approfondimenti-sul-caso-moncler.ht…>
(cfr.
commento di Dino Bortolotto su chi è il denunciante Franco Toniolo) – aveva
loro segnalato che attraverso alcuni – non meglio identificati – siti
internet contraddistinti da domini contenenti l’espressione “moncler”,
forse, venivano venduti prodotti contraffatti.
Continua qui:
http://www.leggioggi.it/2011/11/07/caso-moncler-bene-ma-i-providers-non-son…
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] tecnologia italiana per sorveglianza su attivisti in siria
by luca belli
Cara Danatella, cari Tutti,
purtroppo non ho dettagli a riguardo di Area Spa ma spero di essere
utile con qualche altra informazione.
Come
avevo accennato nel corso dello scorso Mercoledi' di NEXA, e come ho
scritto in un articolo
su MediaLAWS, i software sono considerati come prodotti a
dupplice uso (o dual use technology) ed analogicamente assimilati ad
altri prodotti dual use generalmente usati a fini militari.
In
UE, l'esportazione di dual use technologies é soggetta ad un regime
particolare che é stato rivisto il 27 settembre, quando il
Parlamento Europeo ha
ridefinito il regolamento CE n°428/2009 che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
Come potrai leggere nel comunicato, l'esportazione di dual use
technologies é vietata nei confronti di quei paesi che sono colpiti
da embargo sulle armi : mi chiedo dunque come sia possibile che
la Siria, colpita
da tale embargo, possa continuare ad usufruire di tali
tecnologie ? O, piuttosto, com'é possibile che Area possa
esportare legalmente tali tecnologie ?
Ad ogni modo, benché non sia stato previsto nessun meccanismo di
autorizzazione a livello europeo, ogni Stato Membro ha la possibilità
di regolare l'esportazione di dual use technologies. Ergo, c'é ancora
qualche speranza di rompere le uova nel paniere di Area:)
Ti
invito a consultare (qui)
la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre
2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 –
2008/0249(COD)).
Buona lettura e buona giornata.
Luca
Luca Belli
Doctorant en Droit Public, CERSA Université Panthéon-Assas, Paris 2PRES Sorbonne Universités
Date: Mon, 7 Nov 2011 10:10:56 +0100
From: donatelladellaratta(a)gmail.com
To: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: [nexa] tecnologia italiana per sorveglianza su attivisti in siria
Ciao a tuttichiedo a voi esperti della lista Nexa di darmi un parere su questo articolo e, se qualcuno di voi conosce Area.it, anche qualche informazioni di piuPer chi non mi conosce, mi occupo di media arabi e in particolare di Siria da molti anni quindi questa questione mi sta particolarmnente a cuore
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-03/syria-crackdown-gets-italy-firm-s-…
grazie a tutti un salutodonatella della ratta
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] 36° Mercoledì di NEXA - 9 novembre 2011
by Giuseppe Futia
Buongiorno a tutti,
purtroppo Salvatore Iaconesi non potrà partecipare all'incontro del 9
novembre.
Il 36° Mercoledì di NEXA rappresenterà dunque l'occasione per un
aggiornamento a proposito della risposta del Centro NEXA su Internet &
Società in merito alla seconda fase della consultazione AGCOM sul diritto
d'autore <http://nexa.polito.it/consultazione-agcom-398-11>. Ne discuteremo
con il co-direttore del Centro NEXA *Marco Ricolfi*, i fellow *Carlo
Blengino* e *Alessandro Cogo *e tutti coloro i quali avranno piacere di
intervenire nel dibattito.
Per approfondire, è possibile accedere alla discussione che si è svolta
all'interno della lista
NEXA<http://server-nexa.polito.it/pipermail/nexa/2011-August/thread.html>
.
---
Giuseppe Futia
Communications Manager
NEXA Center for Internet & Society
Politecnico di Torino - DAUIN
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino
http://nexa.polito.it
E-mail: giuseppe.futia(a)polito.it
Tel. +39 3331103017
Il giorno 06 novembre 2011 12:01, Giuseppe Futia
<giuseppe.futia(a)polito.it>ha scritto:
>
>
> *36° Mercoledì di NEXA*
>
> *"Urban Sensing, la vita delle città in tempo reale"*
>
> http://nexa.polito.it/mercoledi-36*
> *
>
> *Mercoledì 9 novembre 2011
> ore 18 – 20*
> (2° mercoledì del mese)
>
> Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)
> Live streaming: http://nexa.polito.it/events
>
>
> Le strategie di pianificazione ed evoluzione delle città possono
> beneficiare, ad oggi, dell'uso di nuove sorgenti di informazione in tempo
> reale che rendono accessibili le emozioni, le progettualità, le tensioni e
> le attenzioni espresse attraverso* basi di dati aperte*, *conversazioni
> online*, e *sistemi di publishing ubiquo*.
>
> Lo sfruttamento dei dati, tenendo conto di elementi fondamentali quali
> l'interoperabilità e l'adozione di formati aperti, rappresenta dunque un
> tassello fondamentale per migliorare le nostre città, partendo dalle *proposte
> dei cittadini* e avvalendosi di *strumenti per il monitoraggio*.
> Occorrono, in primo luogo, mezzi per il cosiddetto *social network
> conversation harvesting*, ovvero l'ascolto in tempo reale delle
> conversazioni sui social network da cui emergono osservazioni e dibattiti
> sulla città. Il passo successivo consiste nel creare vere e proprie "reti
> di sensibilità" (*sensing networks*) attraverso l'uso di sensori capaci
> di misurare grandezze ecologiche ed ecosistemiche.
>
> E' possibile mettere in pratica modalità di osservazione della città
> capaci di trasformare in uno strumento concreto le narrative stratificate
> secondo le strategie che cittadini, organizzazioni e imprese attuano sul
> territorio (*ubiquitous anthropology* <http://www.fakepress.it/FP/?p=37>)
> e su tali basi realizzare "*sistemi esperti disseminati*" che coagulino l'
> *intelligence* diffusa rappresentata dai contributi di una molteplicità
> di soggetti per creare un *framework* di elaborazione delle informazioni
> che, in tempo reale, si materializzano nelle città.
>
> In questo contesto, l'uso dell'*infoestetica* come mezzo per attuare
> modalità radicali di accessibilità dell'informazione va in parallelo
> all'evoluzione del concetto di *user generated engine*. Attraverso di
> essi possibile immaginare scenari di trasformazione del concetto di
> cittadinanza, mirando a visioni del cittadino quale agente consapevole e
> attivo che prende parte a un multi-sistema di conoscenza ubiqua in tempo
> reale. Di questi temi discuterà *Salvatore Iaconesi*, ingegnere e *interaction
> designer*, assieme ai Nexiani e a tutti coloro i quali avranno piacere di
> intervenire nel dibattito.
>
> *Biografia*:
>
> *Salvatore Iaconesi* è ingegnere, *interaction designer*, artista e
> consulente strategico per diverse organizzazioni. Si occupa di sistemi
> esperti, sistemi strategici territoriali, progettazione di servizi e
> processi di innovazione radicale, sistemi in *realtime* per la cattura,
> l'elaborazione e la visualizzazione di dati a livello planetario per
> diverse organizzazioni. Ha sviluppato nel corso degli anni più di 500
> progetti per operatori come le Nazioni Unite, Nokia, H3G, NttDoCoMo,
> General Electric, Sony-Ericsson, Smart Telecommunications, IBM, Telecom
> Italia e molti altri.
>
> Attualmente insegna Interaction Design, Progettazione di sistemi
> multimediali e Design Cross Mediale a Roma, Firenze e Londra. E'
> attualmente presidente e direttore artistico di FakePress Publishing<http://www.fakepress.it/>,
> una casa editoriale che si occupa di pratiche di editoria ubiqua. Salvatore
> svolge attività di ricerca e divulgazione scientifica e collabora con
> laboratori ed organizzazioni in Italia, UK, USA, Brasile, Finlandia e
> Slovenia. I suoi progetti artistici, focalizzati sull'analisi della
> mutazione dell'essere umano con l'ampia ed ubiqua accessibilità di reti e
> tecnologie, sono esposti in tutto il mondo.
>
> *Link di riferimento:
> *
>
> - Art is Open Source <http://www.artisopensource.net/>
> - FakePress Publishing <http://www.fakepress.it/>
>
> * Letture consigliate:*
>
> - Kozareva, Z. et al. (2007),* Combining data-driven systems for
> improving Named Entity Recognition*, Data Knowl. Eng., vol. 61, pp.
> 449-466
> - Lynch, K. (1961), *The Image of the City* , Harvard-MIT Joint Center
> for Urban Studies Series
> - Mehta, V. (2007) , *Lively Streets : Determining Environmental
> Characteristics to Support Social Behavior*, Journal of Planning
> Education and Research
> - Outram, C. (2008), *City Sense, Constructing an Image of the City
> through GEO-tagged data on the web*, Theory of City Form 4.214J
> - Ritter, A., et al. (2011), *Named Entity Recognition in Tweets: An
> Experimental Study*, Conference on Empirical Methods in Natural
> Language Processing, Edinburgh, Scotland, UK
>
>
> *Ufficio Stampa
> Centro NEXA su Internet & Società:*
> Giuseppe Futia
>
> NEXA Center for Internet & Society
> Politecnico di Torino
> Dipartimento di Automatica e Informatica
>
> Tel. +39 333 1103017
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
Nov. 7, 2011
tecnologia italiana per sorveglianza su attivisti in siria
by donna d.r.
Ciao a tutti
chiedo a voi esperti della lista Nexa di darmi un parere su questo articolo
e, se qualcuno di voi conosce Area.it, anche qualche informazioni di piu
Per chi non mi conosce, mi occupo di media arabi e in particolare di Siria
da molti anni quindi questa questione mi sta particolarmnente a cuore
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-03/syria-crackdown-gets-italy-firm-s-…
grazie a tutti un saluto
donatella della ratta
Nov. 7, 2011
R: R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by lorenzo albertini
*** molte grazie ad entrambi,
LA
-----Messaggio originale-----
Da: MANTELERO ALESSANDRO [mailto:alessandro.mantelero@polito.it]
Inviato: lunedì 7 novembre 2011 8.54
A: Marco Scialdone; lorenzo albertini
Cc: <nexa(a)server-nexa.polito.it>
Oggetto: Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
qui testo e osservazioni:
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022237.aspx
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
On Mon, 7 Nov 2011 08:37:04 +0100
Marco Scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com> wrote:
> Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche
>tempo fa
>
> Avv. Marco Scialdone
> Mobile: +393470830540
> Blog: http://scialdone.blogspot.com
>
> Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo
>albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
>
>> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il
>>testo integrale on line?
>> grazie
>> lorenzo albertini
>>
>> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
>>[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di
>>Mauro Alovisio
>> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito
>>all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del
>>Tribunale di Torino
>>
>>
>> gent.mi
>> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un
>> gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del
>>Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in
>>materia di proprietà industriale ed intellettuale)
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>>
>> mi scuso qualora fosse già postata
>>
>>
>> cordiali saluti
>>
>> Mauro Alovisio
>>
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno
>>distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il
>>Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di
>>proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza
>>del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145,
>>R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione
>>giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
>>nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e
>>calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook è dichiaratamente un
>>imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
>>Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente
>>sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di
>>potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito
>>all'interno del social network Facebook può rappresentare
>>un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di
>>tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai
>>sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in
>>generale, anche i "segni legittimamente usati da altri"
>>quale fattispecie espressamente considerata di atto
>>idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività
>>del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla
>>realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
>>S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella
>>relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti
>>(abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società
>>Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito
>>internet della società medesima. Successivamente alla
>>dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo
>>ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a
>>favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la
>>moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
>>provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione
>>da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il
>>collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni
>>riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
>>Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il
>>soggetto in questione ha provveduto ad inviare
>>comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo,
>>invitandoli ad andare a visitare il sito della società
>>Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet
>>della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito,
>>riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in
>>siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle
>>potenzialità di Internet e del notissimo social network
>>per la realizzazione di una molteplicità di contatti
>>privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una
>>determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento
>>sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento
>>avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica,
>>costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
>>sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza
>>confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria
>>interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte
>>(Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo
>>in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici
>>(dominio internet) in presenza di una funzione
>>pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad
>>attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore,
>>che si identifica e segnala sul mercato, nella
>>fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da
>>stabilire se il mero fatto della creazione
>>dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora
>>dipendente della società Alfa potesse o meno comportare
>>l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul
>>medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale
>>ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più
>>volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in
>>essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della
>>Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le
>>specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o
>>modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette
>>regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono
>>costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di
>>derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò
>>premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi
>>sintomatici della confusione e dello sviamento di
>>clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi,
>>imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c.,
>>nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
>>denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia
>>futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
>>
>> Nessun virus nel messaggio.
>> Controllato da AVG - www.avg.com
>> Versione: 10.0.1411 / Database dei virus: 2092/4001 -
>>Data di rilascio: 06/11/2011
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
-----
Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 10.0.1411 / Database dei virus: 2092/4001 - Data di rilascio: 06/11/2011
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by MANTELERO ALESSANDRO
qui testo e osservazioni:
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022237.aspx
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
On Mon, 7 Nov 2011 08:37:04 +0100
Marco Scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com> wrote:
> Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche
>tempo fa
>
> Avv. Marco Scialdone
> Mobile: +393470830540
> Blog: http://scialdone.blogspot.com
>
> Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo
>albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
>
>> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il
>>testo integrale on line?
>> grazie
>> lorenzo albertini
>>
>> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
>>[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di
>>Mauro Alovisio
>> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito
>>all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del
>>Tribunale di Torino
>>
>>
>> gent.mi
>> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un
>> gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del
>>Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in
>>materia di proprietà industriale ed intellettuale)
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>>
>> mi scuso qualora fosse già postata
>>
>>
>> cordiali saluti
>>
>> Mauro Alovisio
>>
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno
>>distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il
>>Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di
>>proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza
>>del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145,
>>R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione
>>giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
>>nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e
>>calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook è dichiaratamente un
>>imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
>>Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente
>>sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di
>>potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito
>>all'interno del social network Facebook può rappresentare
>>un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di
>>tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai
>>sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in
>>generale, anche i "segni legittimamente usati da altri"
>>quale fattispecie espressamente considerata di atto
>>idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività
>>del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla
>>realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
>>S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella
>>relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti
>>(abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società
>>Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito
>>internet della società medesima. Successivamente alla
>>dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo
>>ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a
>>favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la
>>moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
>>provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione
>>da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il
>>collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni
>>riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
>>Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il
>>soggetto in questione ha provveduto ad inviare
>>comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo,
>>invitandoli ad andare a visitare il sito della società
>>Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet
>>della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito,
>>riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in
>>siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle
>>potenzialità di Internet e del notissimo social network
>>per la realizzazione di una molteplicità di contatti
>>privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una
>>determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento
>>sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento
>>avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica,
>>costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
>>sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza
>>confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria
>>interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte
>>(Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo
>>in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici
>>(dominio internet) in presenza di una funzione
>>pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad
>>attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore,
>>che si identifica e segnala sul mercato, nella
>>fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da
>>stabilire se il mero fatto della creazione
>>dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora
>>dipendente della società Alfa potesse o meno comportare
>>l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul
>>medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale
>>ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più
>>volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in
>>essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della
>>Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le
>>specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o
>>modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette
>>regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono
>>costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di
>>derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò
>>premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi
>>sintomatici della confusione e dello sviamento di
>>clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi,
>>imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c.,
>>nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
>>denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia
>>futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
>>
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Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by Marco Scialdone
Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche tempo fa
Avv. Marco Scialdone
Mobile: +393470830540
Blog: http://scialdone.blogspot.com
Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il testo integrale on line?
> grazie
> lorenzo albertini
>
> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio
> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
>
>
> gent.mi
> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
> http://t.co/ldRiF6Lr
>
> mi scuso qualora fosse già postata
>
>
> cordiali saluti
>
> Mauro Alovisio
>
> http://t.co/ldRiF6Lr
> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook è dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook può rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il soggetto in questione ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da stabilire se il mero fatto della creazione dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora dipendente della società Alfa potesse o meno comportare l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
>
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Nov. 7, 2011
R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by lorenzo albertini
*** molto interessante , ma
è possibile leggerne il testo integrale on
line?
grazie
lorenzo albertini
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio
Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e
segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
gent.mi
segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook
e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione
Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
http://t.co/ldRiF6Lr
mi scuso qualora fosse già postata
cordiali saluti
Mauro Alovisio
http://t.co/ldRiF6Lr
La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico
(Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in
materia di proprietà industriale ed intellettuale, con lOrdinanza del
6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è
interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un
Gruppo costituito allinterno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
nellipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie
virtuali di un Gruppo costituito allinterno di Facebook è
dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si
intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il
Gruppo costituito all'interno del social network Facebook può
rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela
contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1,
cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati
da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a
creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de
qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
S.r.l. da parte di un dipendente di questultima. Nella relativa pagina
erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo)
commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al
sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del
dipendente dalla società Alfa, questultimo ha iniziato a prestare la
propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era
titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta,
modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando
inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
Alfa, nonché al marchio di questultima. Inoltre, il soggetto in questione
ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del
Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta,
espressamente definito come nuovo sito internet della società Alfa.
Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo
Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità
di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una
molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati
a una determinata categoria di prodotti (labbigliamento sportivo), ha,
quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa
rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
sensi dellart. 2598, n. 1 c.c., contro linterferenza confusoria. Il
Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la
Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in
questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in
presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata
ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica
e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava,
infine, da stabilire se il mero fatto della creazione delloriginario Gruppo
Facebook da parte dellallora dipendente della società Alfa potesse o meno
comportare lacquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo
Gruppo da parte di questultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che
lattività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata
posta in essere dal dipendente nellinteresse esclusivo della Società di
appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in
materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le
suddette regole, nellopinione dellorgano giudicante, non possono
costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme
cogenti dellordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli
elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a
favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt.
669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
denominazione del Gruppo e lastensione da qualsivoglia futuro intervento
sul predetto Gruppo.Visualizza altro
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Nov. 7, 2011
SFGate: "Google lawyer: Why the patent system is broken"
by J.C. DE MARTIN
Google lawyer: Why the patent system is broken
James Temple, Chronicle Columnist
Sunday, November 6, 2011
Google stands at the center of the escalating mobile patent wars, as the
developer of the Android operating system that triggered scores of
lawsuits and countersuits.
Depending on whom you ask, the company is either the high-minded adult
in the debate du jour over intellectual property - or a blatant patent
thief.
In an interview with The Chronicle, Google's patent counsel, Tim Porter,
argues that the system itself is broken.
Read more:
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/11/05/BUQP1LQN3V.DTL#…
Nov. 7, 2011
Economist: Ritchie and McCarthy, the machine whisperers
by J.C. DE MARTIN
Dennis Ritchie and John McCarthy, machine whisperers, died on October
8th and 24th respectively, aged 70 and 84
Nov 5th 2011 | from the print edition
NOW that digital devices are fashion items, it is easy to forget what
really accounts for their near-magical properties. Without the operating
systems which tell their different physical bits what to do, and without
the languages in which these commands are couched, the latest iSomething
would be a pretty but empty receptacle. The gizmos of the digital age
owe a part of their numeric souls to Dennis Ritchie and John McCarthy.
As was normal in the unformed days of computer science in the 1950s and
1960s, both men came to the discipline through maths. They were rather
good with numbers. As a teenager Mr McCarthy taught himself calculus
from textbooks found at the California Institute of Technology in balmy
Pasadena, where his family had moved to from Boston because of his
delicate health. Mr Ritchie was not quite as precocious. He breezed
through school in New Jersey, of course, and went on to Harvard to study
physics. After receiving a bachelor's degree, however, he decided, with
typical modesty, that he was "not smart enough to be a physicist".
[...]
Continua qui: http://www.economist.com/node/21536536
Nov. 7, 2011