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March 2010
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Re: [nexa] Oxford-Oviedo-Cisco: Report on Global Broadband Quality
by Giusy Drammis
dateci uno sguardo, se vi va!
2010/3/23 J.C. DE MARTIN <demartin(a)polito.it>
> Salvo mie sviste, non mi sembra che in Italia sia stato
> molto commentato questo studio Oxford-Oviedo (finanziato da Cisco)
> dell'ottobre 2009 sullo stato del
> broadband a livello internazionale.
>
> L'Italia e' 38esima nella cosiddetta
> "Broadband leadership matrix".
>
> In allegato l'Executive Summary, mentre il rapporto completo,
> con appendici, e' disponibile a queste URL:
>
> Broadband Quality Study 2009 – Report
>
> http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study…<http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study…>
>
> Broadband Quality Study 2009 – Appendix
>
> http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study…
>
> jc
>
>
>
>
>
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> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
March 24, 2010
Oxford-Oviedo-Cisco: Report on Global Broadband Quality
by J.C. DE MARTIN
Salvo mie sviste, non mi sembra che in Italia sia stato
molto commentato questo studio Oxford-Oviedo (finanziato da Cisco)
dell'ottobre 2009 sullo stato del
broadband a livello internazionale.
L'Italia e' 38esima nella cosiddetta
"Broadband leadership matrix".
In allegato l'Executive Summary, mentre il rapporto completo,
con appendici, e' disponibile a queste URL:
Broadband Quality Study 2009 – Report
http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study…
Broadband Quality Study 2009 – Appendix
http://www.sbs.ox.ac.uk/newsandevents/Documents/Broadband%20Quality%20Study…
jc
March 23, 2010
chiocciola dell'email entra in collezione Moma...
by Masera Anna
POSSESSO FISICO NON NECESSARIO PER ACQUISIZIONE, TRIONFO DEL DESIGN
NEW YORK, 23 MARZO - La 'chiocciola' degli indirizzi di
email è «un trionfo del design» e entra al MoMA accanto al
primo iPod, ai tabelloni dell'Aeroporto di Roma, alla radio
Brion Vega e alle lettere-simbolo della metropolitana di New
York. L'onnipresente simbolo web è stato acquistato dal celebre
museo newyorchese che lo ha introdotto nelle sue collezioni.
Ha dato l'annuncio Paola Antonelli, l'italiana curatrice del
dipartimento di architettura e design, secondo cui l'importanza
dell'iniziativa risiede nel fatto che «si abbandona il
principio che il possesso fisico di un oggetto è il requisito
necessario per la sua acquisizione».
Ha spiegato la Antonelli che «gli stessi criteri di
qualità, rilevanza e eccellenza condivisa da tutti gli oggetti
del MoMA» si possono da adesso applicare a oggetti che «non si
possono possedere» perchè «o sono troppo grandi, come ad
esempio un Boeing 747 o un satellite» o perchè «sono
nell'aria e appartengono a tutti e a nessuno».
Quanto all'idea di acquisizione della 'chiocciola' che si
può trovare su tutte le tastiere di computer del mondo e che
venne applicato per la prima volta all'email dall'ingegnere
americano Ray Tomlison nel 1971, il grande museo ha osservato
che l'azione riguarda «l'atto del design in se stesso». ...(ANSA)
March 23, 2010
Responsabilita` degli intermediari (Era: Sentenza Corte di Giustizia UE)
by Andrea Glorioso
A proposito della sezione "la responsabilita` del prestatore del
servizio di posizionamento", il paragrafo 118 della decisione e`
particolarmente importante:
"By contrast, in the context of the examination referred to in
paragraph 114 of the present judgment, the role played by Google in
the drafting of the commercial message which accompanies the
advertising link or in the establishment or selection of keywords is
relevant."
Ciao,
Andrea
2010/3/23 Margherita Salvadori <margherita.salvadori(a)unito.it>:
> Google non ha violato il diritto dei marchi consentendo agli inserzionisti
> l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi dei loro concorrenti.
> Gli inserzionisti invece non possono, mediante tali parole chiave, far
> visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di Internet di
> capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui
> l'annuncio si riferisce
>
> (Sentenza nei procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08, Google France &
> Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier e a.)
>
> v. comunicato stampa allegato.
>
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>
March 23, 2010
Sentenza Corte di Giustizia UE
by Margherita Salvadori
Google non ha violato il diritto dei marchi consentendo agli inserzionisti l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi dei loro concorrenti. Gli inserzionisti invece non possono, mediante tali parole chiave, far visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di Internet di capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce
(Sentenza nei procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08, Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier e a.)
v. comunicato stampa allegato.
March 23, 2010
Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
by T. Margoni
il tutto e' indubbiamente interessante...
Philippe hai un quick link alle altre sentenze spagnole cui facevi
riferimento per vedere se anche li i giudici si sono espressi sul punto
qui in questione (copia privata, uso personale/privato)?
thomas
On 03/18/2010 08:27 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
> Cara Silvia,
>
>
>
> Non credo che abuseremo della lista se approfondiamo il punto molto interessante da te sollevato.
>
>
>
> Il riferimento a "uso personale" o "puramente personale" era presente nei draft dell'art. 5(2)(b) della Direttiva, ma poi nel testo finale il legislatore ha optato per il testo attuale, che infatti parla di "riproduzioni (...) effettuate da una persona fisica per uso privato". Sono d'accordo con te che la differenza tra "privato" e "personale" e' rilevante, e infatti si pone il dubbio che la legge italiana sia in contrasto con la direttiva. Non mi pare pero' che lo stesso problema si ponga per la legge spagnola. L'esclusione di copie oggetto di "utilizzazione collettiva" mi sembra serva solo a ribadire il significato di "privato" in quanto opposto a "pubblico", non a restringerlo escludendo usi diversi da quello esclusivamente personale. In ogni caso, la formulazione lascia un certo margine d'interpretazione, di cui il nostro simpatico giudice ha saputo approfittare...
>
>
>
> Quanto alla legge italiana, non sono sicuro che il 71-sexties sia stato modificato (in quel punto preciso) con il recepimento della direttiva. E' probabile che fosse gia' cosi' prima.
>
>
>
> Un caro saluto
>
>
>
> Maurizio
>
>
>
> ____________________
>
> Dr. Maurizio Borghi
>
> Convenor PG Certificate in Intellectual Property <http://www.brunel.ac.uk/courses/pg/cdata/i/intellectual+property+law+pg+cer…>
>
> Brunel Law School
>
> Brunel University, West London
>
> Uxbridge, Middlesex
>
> UB8 3PH UK
>
>
>
> Tel. +44 (0)1895 267491
>
> Fax +44 (0)1895 810476
>
>
>
> Web page
>
> ________________________________
>
> From: Silvia Bisi [mailto:silvia.bisi@polito.it]
> Sent: 18 March 2010 10:52
> To: Maurizio Borghi (Staff)
> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Subject: RE: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>
>
>
> Caro Maurizio,
>
> grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno allietata! :-)
> Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere alcune considerazioni.
>
> Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e "personale". Copia privata significa che l'utilizzo della copia deve avvenire con modalità private (ovvero non pubbliche), e la differenza fra "privato" e "pubblico" ci viene data (in Italia) dall'art. 15 l.d.a.
> Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il singolo soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia (parliamo ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta, intervengono le malefiche TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il 71-sexies sottolinei che la riproduzione è sia "privata" che "per uso esclusivamente personale" mi pare volto proprio a restringere l'applicazione dell'eccezione.
>
> L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario, parrebbe riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che, contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización colectiva", e viene fatta da un soggetto determinato "para su uso privado".
>
> Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b) della direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli di "uso personale", ma solo di "uso privato". Considerando che normalmente il recepimento di una direttiva consiste nella sua mera traduzione, è abbastanza significativo (o potrebbe essere visto come significativo) che proprio su questo punto sia la legge italiana che quella spagnola facciano un passo in più e affianchino nella medesima disposizione due concetti che, se non si vogliono vedere come meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole pensare che sia l'Italia che la Spagna siano state inutilmente ridondanti sul punto - il che è anche possibile!), stanno probabilmente ad indicare cose diverse.
>
> Grazie, un caro saluto.
>
> Silvia
>
> At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>
>
>
> Cara Silvia Bisi,
>
> Grazie per aver rilanciato la discussione su questo punto interessante. Rispondo fra le righe del tuo messaggio:
>
> -----Original Message-----
>
> From: Silvia Bisi [mailto:silvia.bisi@polito.it]
>
> Sent: 17 March 2010 17:03
>
> To: T. Margoni
>
> Cc: Maurizio Borghi (Staff); nexa(a)server-nexa.polito.it
>
> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>
> Cari tutti,
>
> sto seguendo l'interessante discussione sulla sentenza spagnola e mi è
>
> venuta la curiosità di controllare cosa effettivamente dica il secondo
>
> comma dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità riporto un link alla
>
> Ley de propiedad intelectual:
>
> http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html)
>
> Mi pare che un aspetto che è stato tralasciato nella sentenza sia che in
>
> Spagna, esattamente come in Italia, l'eccezione della copia per uso
>
> personale vale "cuando se lleve a cabo por una persona física para su
>
> uso privado", al di là dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
>
> un altro problema ancora.
>
> * Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da una persona fisica per uso privato.
>
> Certo, in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa espressamente che la copia
>
> non può essere effettuata da terzi, ma credo che il fatto che la legge
>
> spagnola parli di una persona fisica per il *suo* uso privato non lasci
>
> molto spazio all'immaginazione (si noti anche che, di seguito,
>
> l'articolo 31.2 pone come condizione anche che "la copia obtenida no sea
>
> objeto de una utilización colectiva", oltre che, ovviamente, "lucrativa").
>
> * Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece, "uso privato" (o anche "suo uso privato") significa che l'uso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano nella sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere la copia privata di un video in famiglia ecc. Quando invece l'uso e' "collettivo" (i.e. pubblico), allora l'eccezione non vale piu'.
>
> In questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
>
> anche la distinzione fra legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
>
> che se solo la prima persona può legalmente ottenere una copia
>
> dell'opera protetta per il suo uso personale, qualsiasi copia ulteriore
>
> si pone fuori dall'eccezione, poichè il trasferimento a terzi, a
>
> qualsiasi titolo, esula dall'uso personale... è l'accesso stesso quindi,
>
> IMHO, ad essere "non consentito" al terzo, mentre la fonte, al
>
> contrario, è perfettamente "legale", poichè l'eccezione riguarda la
>
> prima copia dell'opera protetta, e non le copie "di secondo grado".
>
> * No, perche' non e' vero che "il trasferimento a terzi a qualsiasi titolo esula dall'uso personale" - come dimostra l'esempio della copia prestata a un amico (modo perfettamente lecito di avere accesso all'opera, non e' vero?). Esula dall'uso personale la distribuzione al pubblico.
>
> Ovviamente sarò ben lieta di essere contraddetta, anche perchè, in ogni
>
> caso, questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
>
> * Allora spero che le mie "contraddizioni" ti abbiano allietato!
>
> Un caro saluto,
>
> Silvia
>
> T. Margoni wrote:
>
>> si e' vero, la legalita' dell'accesso e non della fonte e' un punto
>
>> molto interessante, cui non avevo dato adeguata attenzione!
>
>>
>
>> thomas
>
>>
>
>> On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>>
>
>>> Caro Thomas,
>
>>> E' probabile che la sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro ragione a sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti contrari trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si applica anche quando l'originale e' un "falso". Questo principio sacrosanto e' finito sotto attacco in molti paesi, ed e' positivo che almeno una corte lo abbia ribadito "apertis verbis".
>
>>> Un caro saluto a tutti
>
>>> Maurizio
>
>>>
>
>>> ____________________
>
>>> Dr. Maurizio Borghi
>
>>> Convenor PG Certificate in Intellectual Property
>
>>> Brunel Law School
>
>>> Brunel University, West London
>
>>> Uxbridge, Middlesex
>
>>> UB8 3PH UK
>
>>>
>
>>> Tel. +44 (0)1895 267491
>
>>> Fax +44 (0)1895 810476
>
>>>
>
>>> Web page
>
>>> -----Original Message-----
>
>>> From: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [ mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it <mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it> ] On Behalf Of T. Margoni
>
>>> Sent: 16 March 2010 17:36
>
>>> To: nexa(a)server-nexa.polito.it
>
>>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>
>>>
>
>>> On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>>>
>
>>>> 2. Lo scambio di file non e' violazione del diritto di comunicazione al pubblico, perche' e' perfettamente plausibile che lo scambio avvenga tra un numero ristretto di persone (dunque non "pubblico") e per scopi ne' direttamente ne' indirettamente commerciali. Inoltre, e' plausibile che un utente di reti p2p si limiti a scaricare senza mettere i propri file a disposizione degli altri utenti, o che lo scambio di file coinvolga opere non protette da diritto d'autore o non nel repertorio della SGAE.
>
>>>>
>
>>> perfetto, ma quanti giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
>
>>> mercantil) ci siano che possano sostenere questo secondo punto?
>
>>>
>
>>> th
>
>>>
>
>>>
>
>>>
>
>>>
>
>>>
>
>>>> Un caro saluto
>
>>>>
>
>>>> Maurizio
>
>>>>
>
>>>>
>
>>>> ____________________
>
>>>> Dr. Maurizio Borghi
>
>>>> Convenor PG Certificate in Intellectual Property
>
>>>> Brunel Law School
>
>>>> Brunel University, West London
>
>>>> Uxbridge, Middlesex
>
>>>> UB8 3PH UK
>
>>>>
>
>>>> Tel. +44 (0)1895 267491
>
>>>> Fax +44 (0)1895 810476
>
>>>>
>
>>>> Web page
>
>>>>
>
>>>> -----Original Message-----
>
>>>> From: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [ mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it <mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it> ] On Behalf Of T. Margoni
>
>>>> Sent: 16 March 2010 16:21
>
>>>> To: nexa(a)server-nexa.polito.it
>
>>>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>
>>>>
>
>>>> sara' interessante l'appello...
>
>>>>
>
>>>> in realta' comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
>
>>>> links a retip2p e tracker, il sito in questione non ospitava alcun
>
>>>> materiale, ne pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
>
>>>>
>
>>>>
>
>>>> On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste Pollicino wrote:
>
>>>>
>
>>>>> molto interessante, grazie molte
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> op
>
>>>>> ----- Messaggio originale -----
>
>>>>> Da: "lilla montagnani" <lilla.montagnani(a)unibocconi.it>
>
>>>>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>
>>>>> Cc: "juancarlos" <juancarlos.demartin(a)polito.it>
>
>>>>> Inviato: Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>
>>>>> Oggetto: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> Ciao a tutti,
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> segnalo questa sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la notizia in lista. Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> "Spagna, storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto d'autore"
>
>>>>> http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_15/peer-to-peer-sentenza-spagnola_…
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> la stessa notizia anche qui:
>
>>>>> http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano…
>
>>>>> dove in fondo alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.…
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> lillà montagnani
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> --
>
>>>>> Università Bocconi
>
>>>>> Department of Law
>
>>>>> via Roentgen 1
>
>>>>> 20136 Milano Italy
>
>>>>> +39 02 58365128
>
>>>>> ssrn: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=477070
>
>>>>>
>
>>>>> COUNTER - Research on Counterfeiting and Piracy
>
>>>>> http://counter2010.org/
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>>
>
>>>>> _______________________________________________ nexa mailing list nexa(a)server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>>>>>
>
>>>>>
>
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>
>>>>> _______________________________________________
>
>>>>> nexa mailing list
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>>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
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>>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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>>>> nexa mailing list
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>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
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March 18, 2010
Iniziative "Dipartimento Virtuale di Studi Politici e Sociali - Dot 2.0"
by alessandro cozzutto
Buongiorno a tutti,
la presente per segnalarvi la pubblicazione sulla home page di Dot
2.0<http://www.dotduepuntozero.org>
e su Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=Mi2EKNin2a4> dell'intervista
realizzata a Loretta Napoleoni<http://it.wikipedia.org/wiki/Loretta_Napoleoni>,
economista,
saggista, editorialista de "La Repubblica", "Internazionale".
Sulla home page del sito è inoltre disponibile l'articolo che il quotidiano
"Il denaro <http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Denaro>" ha dedicato al
dipartimento virtuale, disponibile anche on line
a questo indirizzo <http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=589895>.
Dot 2.0 sta inoltre realizzando, in collaborazione con UniLibera, i video
di un ciclo di conferenze dal titolo "Come la mafia si fa impresa", che ha
visto partecipare, tra gli altri, Peppe Ruggiero, co-autore del bellissimo
documentario sulle ecomafie 'biutiful cauntri".
Ulteriori informazioni sul progetto Dot 2.0, a cura dei dottorandi del
Dipartimento di Studi Politici di Torino, sono disponibili sul
sito<http://www.dotduepuntozero.org/index.php?option=com_content&view=article&id…>
.
Per qualsiasi commento, protesta o suggerimento, o per stringere una
partnership (elettronica o tradizionale) col Dipartimento Virtuale di Studi
Politici
e Sociali siete pregati di scrivere all'indirizzo
info(a)dotduepuntozero.org
Dot 2.0 è inoltre presente su
Facebook<http://www.facebook.com/group.php?gid=290092424902>
..because social sciences matter..
Cordialmente,
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Alessandro Cozzutto
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March 18, 2010
R: sentenza spagnola su peer-to-peer
by Blengino
Con Monica ed grazie ad un giovin dottore spagnoleggiante vi alleghiamo la
sentenza tradotta.
_____
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Maurizio Borghi
(Staff)
Inviato: giovedì 18 marzo 2010 13.27
A: Silvia Bisi
Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Cara Silvia,
Non credo che abuseremo della lista se approfondiamo il punto molto
interessante da te sollevato.
Il riferimento a uso personale o puramente personale era presente nei
draft dellart. 5(2)(b) della Direttiva, ma poi nel testo finale il
legislatore ha optato per il testo attuale, che infatti parla di
riproduzioni (...) effettuate da una persona fisica per uso privato. Sono
daccordo con te che la differenza tra privato e personale e rilevante,
e infatti si pone il dubbio che la legge italiana sia in contrasto con la
direttiva. Non mi pare pero che lo stesso problema si ponga per la legge
spagnola. Lesclusione di copie oggetto di utilizzazione collettiva mi
sembra serva solo a ribadire il significato di privato in quanto opposto a
pubblico, non a restringerlo escludendo usi diversi da quello
esclusivamente personale. In ogni caso, la formulazione lascia un certo
margine dinterpretazione, di cui il nostro simpatico giudice ha saputo
approfittare...
Quanto alla legge italiana, non sono sicuro che il 71-sexties sia stato
modificato (in quel punto preciso) con il recepimento della direttiva. E
probabile che fosse gia cosi prima.
Un caro saluto
Maurizio
____________________
Dr. Maurizio Borghi
Convenor
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tificate> PG Certificate in Intellectual Property
Brunel Law School
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UB8 3PH UK
Tel. +44 (0)1895 267491
Fax +44 (0)1895 810476
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_____
From: Silvia Bisi [mailto:silvia.bisi@polito.it]
Sent: 18 March 2010 10:52
To: Maurizio Borghi (Staff)
Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: RE: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Caro Maurizio,
grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno allietata! :-)
Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere alcune
considerazioni.
Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e "personale".
Copia privata significa che l'utilizzo della copia deve avvenire con
modalità private (ovvero non pubbliche), e la differenza fra "privato" e
"pubblico" ci viene data (in Italia) dall'art. 15 l.d.a.
Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il singolo
soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia (parliamo
ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta, intervengono le
malefiche TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il 71-sexies sottolinei
che la riproduzione è sia "privata" che "per uso esclusivamente personale"
mi pare volto proprio a restringere l'applicazione dell'eccezione.
L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario,
parrebbe riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che,
contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización colectiva", e viene
fatta da un soggetto determinato "para su uso privado".
Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b) della
direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli di "uso
personale", ma solo di "uso privato". Considerando che normalmente il
recepimento di una direttiva consiste nella sua mera traduzione, è
abbastanza significativo (o potrebbe essere visto come significativo) che
proprio su questo punto sia la legge italiana che quella spagnola facciano
un passo in più e affianchino nella medesima disposizione due concetti che,
se non si vogliono vedere come meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole
pensare che sia l'Italia che la Spagna siano state inutilmente ridondanti
sul punto - il che è anche possibile!), stanno probabilmente ad indicare
cose diverse.
Grazie, un caro saluto.
Silvia
At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Cara Silvia Bisi,
Grazie per aver rilanciato la discussione su questo punto interessante.
Rispondo fra le righe del tuo messaggio:
-----Original Message-----
From: Silvia Bisi [mailto:silvia.bisi@polito.it]
Sent: 17 March 2010 17:03
To: T. Margoni
Cc: Maurizio Borghi (Staff); nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Cari tutti,
sto seguendo l'interessante discussione sulla sentenza spagnola e mi è
venuta la curiosità di controllare cosa effettivamente dica il secondo
comma dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità riporto un link alla
Ley de propiedad intelectual:
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html)
Mi pare che un aspetto che è stato tralasciato nella sentenza sia che in
Spagna, esattamente come in Italia, l'eccezione della copia per uso
personale vale "cuando se lleve a cabo por una persona física para su
uso privado", al di là dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
un altro problema ancora.
* Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da una
persona fisica per uso privato.
Certo, in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa espressamente che la copia
non può essere effettuata da terzi, ma credo che il fatto che la legge
spagnola parli di una persona fisica per il *suo* uso privato non lasci
molto spazio all'immaginazione (si noti anche che, di seguito,
l'articolo 31.2 pone come condizione anche che "la copia obtenida no sea
objeto de una utilización colectiva", oltre che, ovviamente, "lucrativa").
* Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo'
essere effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia)
significa che la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne
fruisce. Invece, uso privato (o anche suo uso privato) significa che
luso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano nella
sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere la copia
privata di un video in famiglia ecc. Quando invece luso e collettivo
(i.e. pubblico), allora leccezione non vale piu.
In questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
anche la distinzione fra legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
che se solo la prima persona può legalmente ottenere una copia
dell'opera protetta per il suo uso personale, qualsiasi copia ulteriore
si pone fuori dall'eccezione, poichè il trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, esula dall'uso personale... è l'accesso stesso quindi,
IMHO, ad essere "non consentito" al terzo, mentre la fonte, al
contrario, è perfettamente "legale", poichè l'eccezione riguarda la
prima copia dell'opera protetta, e non le copie "di secondo grado".
* No, perche non e vero che il trasferimento a terzi a qualsiasi
titolo esula dalluso personale come dimostra lesempio della copia
prestata a un amico (modo perfettamente lecito di avere accesso allopera,
non e vero?). Esula dalluso personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente sarò ben lieta di essere contraddetta, anche perchè, in ogni
caso, questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
* Allora spero che le mie contraddizioni ti abbiano allietato!
Un caro saluto,
Silvia
T. Margoni wrote:
> si e' vero, la legalita' dell'accesso e non della fonte e' un punto
> molto interessante, cui non avevo dato adeguata attenzione!
>
> thomas
>
> On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>> Caro Thomas,
>> E' probabile che la sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro
ragione a sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al
pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti
contrari trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici
d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile
della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si applica
anche quando l'originale e' un "falso". Questo principio sacrosanto e'
finito sotto attacco in molti paesi, ed e' positivo che almeno una corte lo
abbia ribadito "apertis verbis".
>> Un caro saluto a tutti
>> Maurizio
>>
>> ____________________
>> Dr. Maurizio Borghi
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>> Brunel University, West London
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>> UB8 3PH UK
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>> -----Original Message-----
>> From: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [
<mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it>
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T. Margoni
>> Sent: 16 March 2010 17:36
>> To: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>
>> On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>>
>>> 2. Lo scambio di file non e' violazione del diritto di comunicazione al
pubblico, perche' e' perfettamente plausibile che lo scambio avvenga tra un
numero ristretto di persone (dunque non "pubblico") e per scopi ne'
direttamente ne' indirettamente commerciali. Inoltre, e' plausibile che un
utente di reti p2p si limiti a scaricare senza mettere i propri file a
disposizione degli altri utenti, o che lo scambio di file coinvolga opere
non protette da diritto d'autore o non nel repertorio della SGAE.
>>>
>> perfetto, ma quanti giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
>> mercantil) ci siano che possano sostenere questo secondo punto?
>>
>> th
>>
>>
>>
>>
>>
>>> Un caro saluto
>>>
>>> Maurizio
>>>
>>>
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>>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [
<mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it>
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T. Margoni
>>> Sent: 16 March 2010 16:21
>>> To: nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>
>>> sara' interessante l'appello...
>>>
>>> in realta' comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
>>> links a retip2p e tracker, il sito in questione non ospitava alcun
>>> materiale, ne pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
>>>
>>>
>>> On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste Pollicino wrote:
>>>
>>>> molto interessante, grazie molte
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> op
>>>> ----- Messaggio originale -----
>>>> Da: "lilla montagnani" <lilla.montagnani(a)unibocconi.it>
>>>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> Cc: "juancarlos" <juancarlos.demartin(a)polito.it>
>>>> Inviato: Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00
Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>>>> Oggetto: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Ciao a tutti,
>>>>
>>>>
>>>> segnalo questa sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la
notizia in lista. Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
>>>>
>>>>
>>>> "Spagna, storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto
d'autore"
>>>>
http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_15/peer-to-peer-sentenza-spagnola_4
e060adc-304a-11df-9bdf-00144f02aabe.shtml
>>>>
>>>>
>>>> la stessa notizia anche qui:
>>>>
http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano-
il-diritto-dautore/
>>>> dove in fondo alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.p
df
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> lillà montagnani
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Università Bocconi
>>>> Department of Law
>>>> via Roentgen 1
>>>> 20136 Milano Italy
>>>> +39 02 58365128
>>>> ssrn: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=477070
>>>>
>>>> COUNTER - Research on Counterfeiting and Piracy
>>>> http://counter2010.org/
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Silvia Bisi
NEXA Center for Internet & Society
Politecnico di Torino - Dipartimento di Automatica e Informatica
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino
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Silvia Bisi
NEXA Center for Internet & Society
Politecnico di Torino - Dipartimento di Automatica e Informatica
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino
March 18, 2010
R: Art. 29 Working Party on Definition of Controller andProcessor
by Blengino
Il parere è bello e complesso.
Nelle sue maglie vi è secondo me la soluzione di molti dei problemi legati a
socialnetwork e a Ugc.
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Carmelo Fontana
Inviato: giovedì 18 marzo 2010 18.02
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] Art. 29 Working Party on Definition of Controller
andProcessor
Non ho ancora avuto tempo di leggere tutto, ma mi pare una fortunata
coincidenza che si rimetta mano alla definizione di Controller e
Processor nel trattamento dei dati.
Interessante anche la parte Behavioural Advertising...
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf
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nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
March 18, 2010
Art. 29 Working Party on Definition of Controller and Processor
by Carmelo Fontana
Non ho ancora avuto tempo di leggere tutto, ma mi pare una fortunata
coincidenza che si rimetta mano alla definizione di Controller e
Processor nel trattamento dei dati.
Interessante anche la parte Behavioural Advertising...
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf
March 18, 2010