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Re: [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)
by Carlo Blengino
Grazie della condivisione del testo. E' sempre irritante leggere titoloni
sui media ( "l’Italia si candida a diventare il primo Paese europeo a
legiferare sul tema AI" ADNKronos -sic!) senza trovare il testo approvato
sui siti istituzionali.
Perchè a legger il comunicato vien da pensare che siamo davvero dei
fenomeni noi in Italia, altro che AIAct: abbiamo risolto tutto.
Ed in effetti è così: con 26 articoli abbiamo dettato definizioni,
principi, strategie; disciplinato tutti i settori (sanità, lavoro,
professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, giovani e
sport); dettato la governance e risolto i problemi di privacy e di
copyright (modificando la LdA), prevedendo anche la famosa marchiatura AI
sui contenuti generati dalle macchine; infine abbiamo dato una delega al
Governo amplissima, su tutto, con l'immancabile nuova serie di reati a
piacimento, "*per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di
sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite*". Sul punto
repressione/punizione, visto che la delega al Governo per nuovi reati era
un po' generica ("*una o più ulteriori fattispecie di reato, punite a
titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a
rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di
intelligenza artificiale*") abbiamo già approvato una aggravante per
aumentare le pene di molti delitti ed un nuovo reato in due versioni
parimenti inutili (*Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati
con sistemi di intelligenza artificiale*), giusto per non smentire la buona
prassi di riempire le italiche galere.
Un lavoro intenso, pieno di principi degni di La Palisse, in alcuni
passaggi incomprensibile, ma con una certezza ribadita più volte che ci
deve rassicurare: *Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle
disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."*
Ecco, almeno non spenderemo soldi.
CB
Il giorno mer 24 apr 2024 alle ore 14:05 Benedetto Ponti via nexa <
nexa(a)server-nexa.polito.it> ha scritto:
>
>
> Inviato da Outlook per Android <https://aka.ms/AAb9ysg>
> ------------------------------
> *From:* nexa <nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it> on behalf of Daniela
> Tafani <daniela.tafani(a)unipi.it>
> *Sent:* Wednesday, April 24, 2024 1:31:40 PM
> *To:* nexa(a)server-nexa.polito.it <nexa(a)server-nexa.polito.it>
> *Subject:* [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di
> intelligenza artificiale (disegno di legge)
>
> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
>
> 23 Aprile 2024
>
> [...]
>
> Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
> Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione
> della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei
> regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per
> l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di
> intelligenza artificiale.
>
> Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare
> il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi
> legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego
> dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore
> che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il
> miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione
> sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio
> fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di
> legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza
> artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di
> prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi
> propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su
> un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale
> (IA).
>
> Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le
> autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di
> autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per
> adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come
> l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi
> scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli
> ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda
> anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso
> illecito dei sistemi di IA.
> Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
>
> Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
> intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti
> fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che
> sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione
> anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza,
> robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e
> sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo
> sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia
> e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della
> conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo
> dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del
> Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della
> cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
> intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il
> pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di
> discriminazione.
> L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire
> senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di
> espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e
> lealtà dell’informazione.
> In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi
> da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la
> produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale,
> nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato,
> dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede,
> che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di
> e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
> Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse
> dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi
> di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle
> svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
>
> DISPOSIZIONI DI SETTORE
> Sanità e disabilità
>
> 1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
> disabilità
> L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare
> con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle
> prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere
> informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione
> dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e
> l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA
> in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della
> decisione alla professione medica.
>
> 2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di
> intelligenza artificiale in ambito sanitario
> I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e
> privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione
> scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per
> finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante
> interesse pubblico.
>
> 3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
> sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
> Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto
> alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
> Lavoro
>
> 1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di
> lavoro
> Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del
> lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per
> migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei
> lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la
> produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
> Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non
> discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per
> l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun
> caso essere discriminatorio.
>
> 2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel
> mondo del lavoro
> Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un
> Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
> Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico
> umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di
> intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto
> all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra
> professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni
> relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal
> professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro,
> semplice ed esaustivo.
> Pubblica Amministrazione
>
> Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica
> amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza
> dell’attività amministrativa dando centralità al principio
> dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
> Attività giudiziaria
>
> Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito
> esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per
> l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la
> ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione
> di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la
> decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e
> delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
> Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono
> le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
> intelligenza artificiale.
> Cybersicurezza nazionale
>
> L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato
> pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come
> risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
> STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
>
> 1. Strategia nazionale
> Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il
> documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato,
> coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure
> e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed
> industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente
> alle Camere.
>
> 2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
> Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale,
> disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e
> all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire
> l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione
> europea in materia di AI.
> AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano
> l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione
> finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale
> conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
>
> 3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
> Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei
> lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca
> nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
> Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le
> studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere
> inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze
> attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della
> formazione superiore.
>
> 4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della
> cybersicurezza e quantum computing
> Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di
> euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del
> quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste
> abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il
> consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti
> sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi
> appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da
> CDP Venture Capital Sgr.
> Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
>
> 1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e
> radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
> Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di
> servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il
> riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di
> contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto
> che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato
> dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come
> reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o
> segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con
> l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con
> tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale
> marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico,
> artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei
> terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento
> dell’AGCOM.
>
> 2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio
> dell’intelligenza artificiale
> Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina
> specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza
> artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri
> materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del
> diritto d’autore.
> DISCIPLINA PENALE
>
> Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego
> di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro
> natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o
> quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata
> difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è
> prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad
> alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in
> altre nazioni europee.
> Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con
> sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro
> genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto
> deriva un danno ingiusto.
> Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali
> l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria
> capacità di propagazione dell’offesa.
> Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
>
> strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
> generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale,
> supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
> una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di
> colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo,
> dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di
> compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza
> artificiale;
> una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con
> pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza
> artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
> una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche
> a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
>
>
>
> https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-mini…
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
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>
--
*Avv. Carlo Blengino*
*Via Duchessa Jolanda n. 19,*
*10138 Torino (TO) - Italy*
*tel. +39 011 4474035*
Penalistiassociati.it
April 24, 2024
Re: [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)
by Benedetto Ponti
Inviato da Outlook per Android<https://aka.ms/AAb9ysg>
________________________________
From: nexa <nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it> on behalf of Daniela Tafani <daniela.tafani(a)unipi.it>
Sent: Wednesday, April 24, 2024 1:31:40 PM
To: nexa(a)server-nexa.polito.it <nexa(a)server-nexa.polito.it>
Subject: [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
23 Aprile 2024
[...]
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).
Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Sanità e disabilità
1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.
3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
Lavoro
1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.
2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Pubblica Amministrazione
Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
Attività giudiziaria
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Cybersicurezza nazionale
L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.
2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.
2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
DISCIPLINA PENALE
Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-mini…
_______________________________________________
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https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
April 24, 2024
Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)
by Daniela Tafani
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
23 Aprile 2024
[...]
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).
Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Sanità e disabilità
1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.
3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
Lavoro
1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.
2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Pubblica Amministrazione
Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
Attività giudiziaria
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Cybersicurezza nazionale
L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.
2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.
2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
DISCIPLINA PENALE
Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-mini…
April 24, 2024
Re: [nexa] Gentoo Council Implements Ban on AI-Assisted Contributions
by Giacomo Tesio
Ciao Guido
Il giorno Wed, 24 Apr 2024 08:38:07 +0200
Guido Vetere ha scritto:
> il problema è che questi co-worker ci sono e se usati con giudizio
> aumentano di molto la produttività
SOLO se misuri la produttività dei programmatori in termini di righe di
codice committate. Che è come misurare la produttività dei filosofi in
termini di battute al minuto.
Se anche tu ci mettessi il 70% in meno a scrivere codice plausibile,
sei più produttivo se poi ci metti il 500% in più a debuggare quel
codice?
E se io, che costo all'azienda tre volte quello che costi tu, devo
spendere il triplo del tempo a rivedere le tue commit rispetto a quelle
di un altro sviluppatore (perché statisticamente ho osservato
che introduci bug più subdoli), sei più produttivo per l'azienda?
Al momento, nella mia esperienza, l'uso di LLM durante la scrittura del
codice sta aumentando i costi e riducendo la produttività complessiva
ed aumentando in modo subdolo i costi di sviluppo (al di là dei costi
vivi del SaaS).
> quindi la gente li sta usando
La gente crede di usare molte cose da cui in effetti è usata...
> pochi rinunceranno a farsi fare del boilerplate code o dei bei
> commenti perché questo non sarebbe etico, I'm afraid ...
Beh... hai scoperto l'acqua calda: più in generale, pochissimi si
pongono problemi etici. Ed una frazione di questi se li pongono nel
proprio operare cibernetico.
A guardare i numeri, potremmo tranquillamente smettere di occuparci di
etica, non credi?
> ed essendo l'etica una mediazione sociale (a meno che .. ma vabbè), il
> resto del ragionamento lo possiamo lasciare come esercizio
TINA again? :-D
Direi al contrario che l'esistenza di una minoranza consapevole delle
conseguenze che pone (e si pone) problemi etici in materia, mostra che
la mediazione sociale di cui parli è ben lontana da sintesi e persino
da compromessi universalmente accettati.
> piuttosto mi chiedo come facciano quelli di Gentoo a capire
> esattamente come è prodotto il codice che i contributori committano
> devono proprio essere grandi accher! :-))
Gli sviluppatori chiedono a chi vuole contribuire di seguire certe
policy. Perché assumi che chi non vuole seguire tali policy scelga di
contribuire a Gentoo? Perché, più in generale, assumi un comportamento
non etico da parte loro?
Giacomo
April 24, 2024
Re: [nexa] Gentoo Council Implements Ban on AI-Assisted Contributions
by Guido Vetere
il problema è che questi co-worker ci sono e se usati con giudizio
aumentano di molto la produttività, quindi la gente li sta usando
pochi rinunceranno a farsi fare del boilerplate code o dei bei commenti
perché questo non sarebbe etico, I'm afraid ...
ed essendo l'etica una mediazione sociale (a meno che .. ma vabbè), il
resto del ragionamento lo possiamo lasciare come esercizio
piuttosto mi chiedo come facciano quelli di Gentoo a capire esattamente
come è prodotto il codice che i contributori committano
devono proprio essere grandi accher! :-))
G.
On Wed, 24 Apr 2024 at 01:41, Giacomo Tesio <giacomo(a)tesio.it> wrote:
> Ciao Claudio,
>
> Il 23 Aprile 2024 23:15:29 CEST, Claudio Agosti <
> claudio.agosti(a)hermescenter.org> ha scritto:
> > Ciao Giacomo; capisco le ragioni che ci sono dietro, ma devo dire che ho
> > provato un paio di sistemi di assistenza allo sviluppo.. ed il mio
> giudizio
> > finale è che sono d'aiuto anche ad uno sviluppo responsabile ed
> informato.
>
> Forse nel tuo caso riesci ad usarlo bene perché sei perfettamente
> consapevole che non
> si tratta di codice scritto da una mente che ne comprende il significato
> (come quello scritto
> da un collega in peer programming).
>
>
> Io l'ho visto usare a colleghi più giovani in peer programming, ed in più
> di un'occasione
> il tempo richiesto per il refactoring/debug del output è stato maggiore
> del tempo
> necessario a scrivere il codice da zero (sapendo cosa scrivere).
>
> I colleghi in questione tendevano a fidarsi troppo dei "suggerimenti" e
> soprattutto non imparavano
> dagli errori del software (forse perché non li vivevano come propri?)
> Non solo: in un caso ho provato a far notare al collega i problemi che
> avevamo osservato
> durante la sessione di pp, ottenendo una reazione piuttosto piccata, come
> se avessi messo
> in discussione la sua competenza invece di quella di Copilot.
>
> L'esperienza fin'ora mi ha lasciato un senso di diffidenza nei confronti
> del codice committato
> da chi lo usa (cui corrispondono review più lunghe, meticolose, faticose e
> nettamente più costose
> per l'azienda).
>
> Riflettendoci, potrebbe anche aver senso tenerne conto in fase di
> colloquio:
> a parità degli altri fattori, chi non necessita di LLM per scrivere il
> proprio codice
> ha probabilmente prospettive di crescita maggiori.
>
>
> Forse può essere utile se già conosci perfettamente il dominio del problema
> e il contesto di sviluppo (librerie, framework, servizi) nel cui caso
> riduce i tempi di battitura,
> ma onestamente non credo che siano davvero "tempi morti": l'atto di
> scrivere il codice
> "lentamente" serve a rileggerlo più volte, criticamente, individuando in
> anticipo
> potenziali problemi.
>
> Inoltre, tale sforzo è utile a ricordarlo e dunque a debuggare mentalmente
> un problema
> più rapidamente.
>
> > sono assistito nel generare unit test più rapidamente.
>
> Sarà sfiga, ma non gli ho visto produrre in output test utili se non in
> casi esteremamente basilari
> (come funzioni pure di natura algebrica)
>
> Nella quasi totalità dei miei casi d'uso, la quantità dei mock da
> configurare rende semplicemente
> inutile quei tool.
>
>
> Leggermente più utile è nella scrittura di esempi di utilizzo per la
> documentazione (ma anche
> in quel caso, bisogna sempre rileggere e testare manualmente che la
> stronzata è dietro l'angolo.
>
>
> > Secondo me posizioni come quella di Gentoo, sono importanti per dare un
> > segnale, per fare un racconto di una comunità più attenta, ma poi sotto
> > sotto, se committo del codice scritto con l'aiuto di chatgpt + co-pilot,
> > costantemente rivisto da me... si può dire che il mio contributo sia
> stato
> > AI-generato?
>
> Sì beh... stai completamente ignorando il problema etico.
>
> Se copi il codice che ho donato al mondo sotto un copyleft forte (supponi
> AGPLv3 o
> magari Hacking License[1]) in un progetto distribuito con una licenza
> incompatibile
> (proprietaria o permissiva che sia), sei uno stronzo e lo sai.
>
> Se lo fai perché te lo suggerisce CopyALot, sei comunque uno stronzo, ma
> non lo sai.
>
> O meglio, scegli di non saperlo, di lavartene le mani perché... "AI".
>
>
> Non saprei dire, in termini di filosofia morale, se questo ti renda
> doppiamente colpevole o meno.
>
> Penso però si tratti di una di quelle situazioni in cui il soggetto è
> pienamente consapevole che dalle
> proprie azioni deriverà un danno a terzi, ma non conoscendo personalmente
> i terzi, se ne sbatte.
>
> Che sia usare Copilot per "risparmiare tempo", vendere criptomenate per
> non restare
> col cerino in mano o persino costruire proiettili, la questione mi sembra
> moralmente analoga.
>
>
> > Non mi sono limitato a premere tab, ma ho fatto un lavoro di selezione,
> > riflessione, e guida di quello che mi è stato suggerito. Mi sento
> comunque
> > autore e responsabile dei pezzi di codice scritti, anche se c'era un
> > "autocomplete" un bel po' più sofisticato del solito.
>
> Per questo dovresti analizzare con più attenzione le implicazioni etiche.
>
> Anche se produci sempre codice "open", quel codice deriva dal codice
> donato da altri perché
> sia sì riutilizzato, ma a certe condizioni, prima fra tutte
> un'attribuzione corretta [2]
>
> Tu stai inevitabilmente violando quelle condizioni.
>
>
> Se te ne senti davvero responsabile, come concili la consapevolezza di
> sfruttare il lavoro
> di migliaia di altri sviluppatori di software libero senza neppure citarli
> e la tua idea di te?
>
> La scarsa probabilità di essere beccati è rilevante dal punto di vista
> legale, ma da quello morale no.
>
>
> Per il software libero questi LLM costituiscono un danno secco: hai notato
> che Microsoft
> si è guardata bene dall'usare i propri sorgenti per programnare
> statisticamente GitHub Copilot?
>
> Perché?
>
> Poteva farlo senza incorrere in ovvie violazioni delle licenze di terze
> parti.
>
> E mediamente il codice Microsoft è più testato, documentato e...
> "professionale" di quello
> caricato su GitHub.
>
>
> Non l'ha fatto perché era ben consapevole che quel sorgente sarebbe stato
> distribuito
> ed incorporato dentro prodotti proprietari di concorrenti.
> E non voleva danneggiare sé stessa, per cui ha scelto di danneggiare tutti
> gli sviluppatori
> di software libero che sono individualmente più deboli (e collettivamente
> disorganizzati).
>
>
> Per questo, anche se funzionassero bene, preferisco non usare simili
> strumenti.
>
> E trovo eticamente molto grave favorirne lo sviluppo e
> normalizzarne/legittimarne l'utilizzo [3].
>
>
> Giacomo
>
> [1] <https://encrypted.tesio.it/documents/HACK.txt>
>
> [2] il noto caso di Quake è stato solo più facile da identificare, ma
> CopyALot funziona
> sempre così (al netto di string replace) e non può che funzionare così <
> https://peertube.opencloud.lu/w/eW497u3UYXmQwcQu9LYEDR>
>
> [3] vedi ad esempio <
> https://www.softwareheritage.org/2023/10/19/swh-statement-on-llm-for-code/
> >
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
April 24, 2024
Re: [nexa] Gentoo Council Implements Ban on AI-Assisted Contributions
by Giacomo Tesio
Ciao Claudio,
Il 23 Aprile 2024 23:15:29 CEST, Claudio Agosti <claudio.agosti(a)hermescenter.org> ha scritto:
> Ciao Giacomo; capisco le ragioni che ci sono dietro, ma devo dire che ho
> provato un paio di sistemi di assistenza allo sviluppo.. ed il mio giudizio
> finale è che sono d'aiuto anche ad uno sviluppo responsabile ed informato.
Forse nel tuo caso riesci ad usarlo bene perché sei perfettamente consapevole che non
si tratta di codice scritto da una mente che ne comprende il significato (come quello scritto
da un collega in peer programming).
Io l'ho visto usare a colleghi più giovani in peer programming, ed in più di un'occasione
il tempo richiesto per il refactoring/debug del output è stato maggiore del tempo
necessario a scrivere il codice da zero (sapendo cosa scrivere).
I colleghi in questione tendevano a fidarsi troppo dei "suggerimenti" e soprattutto non imparavano
dagli errori del software (forse perché non li vivevano come propri?)
Non solo: in un caso ho provato a far notare al collega i problemi che avevamo osservato
durante la sessione di pp, ottenendo una reazione piuttosto piccata, come se avessi messo
in discussione la sua competenza invece di quella di Copilot.
L'esperienza fin'ora mi ha lasciato un senso di diffidenza nei confronti del codice committato
da chi lo usa (cui corrispondono review più lunghe, meticolose, faticose e nettamente più costose
per l'azienda).
Riflettendoci, potrebbe anche aver senso tenerne conto in fase di colloquio:
a parità degli altri fattori, chi non necessita di LLM per scrivere il proprio codice
ha probabilmente prospettive di crescita maggiori.
Forse può essere utile se già conosci perfettamente il dominio del problema
e il contesto di sviluppo (librerie, framework, servizi) nel cui caso riduce i tempi di battitura,
ma onestamente non credo che siano davvero "tempi morti": l'atto di scrivere il codice
"lentamente" serve a rileggerlo più volte, criticamente, individuando in anticipo
potenziali problemi.
Inoltre, tale sforzo è utile a ricordarlo e dunque a debuggare mentalmente un problema
più rapidamente.
> sono assistito nel generare unit test più rapidamente.
Sarà sfiga, ma non gli ho visto produrre in output test utili se non in casi esteremamente basilari
(come funzioni pure di natura algebrica)
Nella quasi totalità dei miei casi d'uso, la quantità dei mock da configurare rende semplicemente
inutile quei tool.
Leggermente più utile è nella scrittura di esempi di utilizzo per la documentazione (ma anche
in quel caso, bisogna sempre rileggere e testare manualmente che la stronzata è dietro l'angolo.
> Secondo me posizioni come quella di Gentoo, sono importanti per dare un
> segnale, per fare un racconto di una comunità più attenta, ma poi sotto
> sotto, se committo del codice scritto con l'aiuto di chatgpt + co-pilot,
> costantemente rivisto da me... si può dire che il mio contributo sia stato
> AI-generato?
Sì beh... stai completamente ignorando il problema etico.
Se copi il codice che ho donato al mondo sotto un copyleft forte (supponi AGPLv3 o
magari Hacking License[1]) in un progetto distribuito con una licenza incompatibile
(proprietaria o permissiva che sia), sei uno stronzo e lo sai.
Se lo fai perché te lo suggerisce CopyALot, sei comunque uno stronzo, ma non lo sai.
O meglio, scegli di non saperlo, di lavartene le mani perché... "AI".
Non saprei dire, in termini di filosofia morale, se questo ti renda doppiamente colpevole o meno.
Penso però si tratti di una di quelle situazioni in cui il soggetto è pienamente consapevole che dalle
proprie azioni deriverà un danno a terzi, ma non conoscendo personalmente i terzi, se ne sbatte.
Che sia usare Copilot per "risparmiare tempo", vendere criptomenate per non restare
col cerino in mano o persino costruire proiettili, la questione mi sembra moralmente analoga.
> Non mi sono limitato a premere tab, ma ho fatto un lavoro di selezione,
> riflessione, e guida di quello che mi è stato suggerito. Mi sento comunque
> autore e responsabile dei pezzi di codice scritti, anche se c'era un
> "autocomplete" un bel po' più sofisticato del solito.
Per questo dovresti analizzare con più attenzione le implicazioni etiche.
Anche se produci sempre codice "open", quel codice deriva dal codice donato da altri perché
sia sì riutilizzato, ma a certe condizioni, prima fra tutte un'attribuzione corretta [2]
Tu stai inevitabilmente violando quelle condizioni.
Se te ne senti davvero responsabile, come concili la consapevolezza di sfruttare il lavoro
di migliaia di altri sviluppatori di software libero senza neppure citarli e la tua idea di te?
La scarsa probabilità di essere beccati è rilevante dal punto di vista legale, ma da quello morale no.
Per il software libero questi LLM costituiscono un danno secco: hai notato che Microsoft
si è guardata bene dall'usare i propri sorgenti per programnare statisticamente GitHub Copilot?
Perché?
Poteva farlo senza incorrere in ovvie violazioni delle licenze di terze parti.
E mediamente il codice Microsoft è più testato, documentato e... "professionale" di quello
caricato su GitHub.
Non l'ha fatto perché era ben consapevole che quel sorgente sarebbe stato distribuito
ed incorporato dentro prodotti proprietari di concorrenti.
E non voleva danneggiare sé stessa, per cui ha scelto di danneggiare tutti gli sviluppatori
di software libero che sono individualmente più deboli (e collettivamente disorganizzati).
Per questo, anche se funzionassero bene, preferisco non usare simili strumenti.
E trovo eticamente molto grave favorirne lo sviluppo e normalizzarne/legittimarne l'utilizzo [3].
Giacomo
[1] <https://encrypted.tesio.it/documents/HACK.txt>
[2] il noto caso di Quake è stato solo più facile da identificare, ma CopyALot funziona
sempre così (al netto di string replace) e non può che funzionare così <https://peertube.opencloud.lu/w/eW497u3UYXmQwcQu9LYEDR>
[3] vedi ad esempio <https://www.softwareheritage.org/2023/10/19/swh-statement-on-llm-for-code/>
April 23, 2024
Re: [nexa] Gentoo Council Implements Ban on AI-Assisted Contributions
by Claudio Agosti
Ciao Giacomo; capisco le ragioni che ci sono dietro, ma devo dire che ho
provato un paio di sistemi di assistenza allo sviluppo.. ed il mio giudizio
finale è che sono d'aiuto anche ad uno sviluppo responsabile ed informato.
For Gentoo, this risk is unacceptable, as it could dilute the quality of
> their projects and impose an undue burden on developers and users who would
> need to verify the accuracy of such contributions.
Usarli non significa che produco codice che lascia più peso ai revisori,
tutto il contrario. posso riflettere meglio sui commenti (perchè correggo
quelli suggeriti), posso separare il codice di dominio da quello di
trasformazioni più astratte, e sono assistito nel generare unit test più
rapidamente.
Secondo me posizioni come quella di Gentoo, sono importanti per dare un
segnale, per fare un racconto di una comunità più attenta, ma poi sotto
sotto, se committo del codice scritto con l'aiuto di chatgpt + co-pilot,
costantemente rivisto da me... si può dire che il mio contributo sia stato
AI-generato?
Non mi sono limitato a premere tab, ma ho fatto un lavoro di selezione,
riflessione, e guida di quello che mi è stato suggerito. Mi sento comunque
autore e responsabile dei pezzi di codice scritti, anche se c'era un
"autocomplete" un bel po' più sofisticato del solito.
Cordialmente, C
On Tue, Apr 23, 2024 at 12:27 PM Giacomo Tesio <giacomo(a)tesio.it> wrote:
> Gentoo Council forbids AI-generated content from being made in
> contributions due to copyright and quality concerns.
--
Claudio Agosti - Hermes Center, AI Forensics, Reversing Works.
Platform Auditor & Tech Researcher
[ linktr.ee/claudio.agosti ]
April 23, 2024
Gentoo Council Implements Ban on AI-Assisted Contributions
by Giacomo Tesio
Gentoo Council forbids AI-generated content from being made in contributions due to copyright and quality concerns.
Over the past year, artificial intelligence has become an increasingly integral part of the tech ecosystem. This advancement is on its way to revolutionizing how businesses operate, offering enhanced efficiency and automating mundane tasks.
At the same time, however, as AI technologies become deeply ingrained in the tech industry, they also usher in various concerns ranging from ethical dilemmas to potential quality compromises.
In light of this, the Gentoo Council, a pivotal entity in the open-source community, recently made headlines by setting a significant precedent concerning AI-generated content.
A couple of days ago, they enacted a policy explicitly prohibiting the contribution of any content created with the assistance of Natural Language Processing AI tools to Gentoo’s official projects.
The Gentoo Decision: Motivations and Implications
Several critical concerns underpin the Gentoo Council’s decision. Foremost among them are copyright issues. With copyright laws still catching up to the fast-paced evolution of AI, using AI-generated content could lead to legal entanglements and undermine the rigorous copyright standards that open-source projects like Gentoo strive to maintain.
Additionally, there are apprehensions about the quality of AI-generated content. While AI can produce work that appears convincingly accurate, it often lacks the nuanced understanding necessary for high-stakes or technically demanding projects.
For Gentoo, this risk is unacceptable, as it could dilute the quality of their projects and impose an undue burden on developers and users who would need to verify the accuracy of such contributions.
Ethical considerations also play a crucial role in their policy. The AI industry’s rapid growth has not been without controversy, including accusations of copyright infringement in training models and concerns over the substantial environmental impact due to AI data centers’ immense energy and water usage.
Moreover, the commercial deployment of AI has been linked to job disruptions, declining service quality, and the facilitation of scams and spam.
All of these factors led Gentoo[1] to decide to openly ban the use of AI in any development related to it, making it the first distribution to make such a decision. For more information, visit the official announcement [2]
<https://linuxiac.com/gentoo-council-implements-ban-on-ai-assisted-contribut…>
[1] https://www.gentoo.org/
[2] https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Council/AI_policy
It is expressly forbidden to contribute to Gentoo any content that has been created
with the assistance of Natural Language Processing artificial intelligence tools.
This motion can be revisited, should a case been made over such a tool that does not
pose copyright, ethical and quality concerns.
April 23, 2024
Oxford shuts down institute run by Elon Musk-backed philosopher | Elon Musk | The Guardian
by J.C. DE MARTIN
https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/19/oxford-future-of-humanit…
(messaggio spedito in movimento - scusate brevità ed eventuali refusi)
April 23, 2024
Re: [nexa] 22 aprile 2024 alle ore 16 Tavola rotonda"La protezione dei dati personali e la transizione digitale: le sfide attuali e future
by Mauro Alovisio
Genntmi
segnalo che siamo in diretta in straeaming
https://media.unito.it/?channel=4
Un caro saluto
Mauro n
Il giorno ven 12 apr 2024 alle ore 11:39 Mauro Alovisio <
mauro.alovisio(a)gmail.com> ha scritto:
>
>
> Gent.mi
>
>
> segnalo la tavola rotonda: "*La protezione dei dati personali e la
> transizione digitale: le sfide attuali e future" *che si terrà lunedì 22
> aprile alle ore 16 a Torino presso aula magna del Campus Luigi Einaudi,
> Lungo Dora Siena 100
>
>
> Saluti istituzionali : *Prof. Raffaele Caterina* , Direttore del
> Dipartimento di Giurisprudenza
>
> *Avv. Simona Grabbi,* Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino
>
> *Dott.ssa Paola Zambon,* Referente GDPR - Ordine Dottori commercialisti
> ed esperti Contabili di Torino Dott. Fabrizio Bontempo, Presidente Ordine
> Consulenti del lavoro
>
> * Intervengono Prof. Francesco Pizzetti, Università degli Studi di Torino *
>
> *Prof. Sergio Foà*, Università degli Studi di Torino
>
> *Dott. Agostino Giglia*, componente dell'Autorità Garante per la
> protezione dei dati personali
>
> Avv.* Laura Marengo, *Unione industriali di Torino;
>
> *Avv. Mauro Alovisio*- Università degli Studi di Torino
>
> *Ing. Angelo Sacc*à direttore sistemi informativi Università di Torino
>
>
>
> E' gradita l'iscrizione tramite form onlineopen_in_new
> <https://forms.gle/HFet7kXSZ5jwLfLKA>. L'evento è accreditato per la
> formazione obbligatoria per gli avvocati
>
>
>
> *Durante la tavola rotonda sarà presentata la sesta edizione del
> corso:"Compliance dei dati e della protezione dei dati personali nella
> transizione digitale.*
>
> *Il corso sarà erogato sia in presenza che on line ed è accreditato per la
> formazione obbligatoria per avvocati*
>
>
>
> Qualora impossibilitati potete seguire on line
>
>
> Qui il sito dove saranno pubblicate nei prossimi giorni le informazioni
> su scadenze, costi iscrizioni
>
>
>
> https://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=data_protection_off…
>
>
>
> Grazie per l'attenzione
>
> Un caro saluto
>
> Mauro Alovisio
>
>
>
April 22, 2024