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Re: [nexa] R: R: diffamazione via autocompletion
by Philippe Aigrain
Pushing further Paolo's reasoning, it seems to me that, even if one had
considered the generation of information and tried to decide when it
would cause a responsibility of the service provider, the application of
the philosophy behind the electronic commerce directive would have led
to distinguish between :
- cases where it is the mere application of an algorithm on data
provided by users that generates the information, and
- cases in which the service provider exerts a choice on which
information is generated based on the resulting information.
The auto-completion based on prior user queries would have clear fallen
in the first category, and the logic would have been to exempt the
provider from responsibility.
Going further in this direction, the judicial decision requiring to sort
one particular result of auto-completion is clearly a "moderation".
Philippe
Le 08/04/2011 20:31, Paolo Brini a écrit :
> Il 08/04/2011 18:23, Maurizio Borghi (Staff) ha scritto:
>> Il sevizio auto-complete, per altro, non è un mero strumento tecnico che facilita l'ottenimento di informazioni. E', invece, uno strumento che *genera* informazioni, e come tale è giusto considerarlo. Non c'è bisogno di essere semiologi per rendersi conto che una mera associazione di termini può, in determinate circostanze, veicolare più "informazione" di una frase di senso compiuto. E' troppo chiedere che il proprietario del marchingegno rimuova, dopo opportuna segnalazione, le "informazioni" scorrette o diffamatorie che potrebbero accidentalmente generarsi?
>
> Certo, ma ai fini della responsabilità del fornitore del servizio la
> generazione di informazioni non è contemplata come una condizione che fa
> decadere le esenzioni di responsabilità. Qualsiasi motore di ricerca,
> senza nemmeno che sia necessario citare l'autocompletamento, genera
> informazioni... in quanto organizzazione, catalogazione, ordinamento
> ecc. ecc. di informazioni di terzi generano comunque nuova informazione
> ma non andrebbero catalogate come selezione di cui al punto c del 12.1,
> in quanto le informazioni sono immesse da terzi (tipicamente o i gestori
> dei siti web o i gestori delle piattaforme di hosting che non consentono
> ai propri clienti di rifiutare la possibilità di essere indicizzati dai
> motori di ricerca - penso ai servizi di blog hosting gratuiti con blog
> preinstallati), e la loro selezione finale è attuata da colui/colei che
> effettua una ricerca.
>
> Tutto questo senza nulla togliere, ribadisco, al fatto che
> sull'autocompletamento gravino forti sospetti di deliberata selezione
> preventiva in conformità a criteri politici, già attuata almeno in un
> caso, come pubblicamente comunicato da Google.
>
> Interessante molto quello che dici, cioè che le informazioni generate
> potrebbero essere *accidentalmente* diffamatorie... e qui ci si
> riallaccia alla mail precedente di Carlo Blengino e ad una
> considerazione importante, cioè che certe decisioni giudiziarie in
> questo campo, non importa se giuste o meno, se deliberate per le
> motivazioni sbagliate possono implicare "l'abrogazione di fatto della
> 70/2003".
>
> Ciao e buon weekend a tutti
> Paolo
>
>
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April 8, 2011
Re: [nexa] R: R: diffamazione via autocompletion
by Paolo Brini
Il 08/04/2011 18:23, Maurizio Borghi (Staff) ha scritto:
> Il sevizio auto-complete, per altro, non è un mero strumento tecnico che facilita l'ottenimento di informazioni. E', invece, uno strumento che *genera* informazioni, e come tale è giusto considerarlo. Non c'è bisogno di essere semiologi per rendersi conto che una mera associazione di termini può, in determinate circostanze, veicolare più "informazione" di una frase di senso compiuto. E' troppo chiedere che il proprietario del marchingegno rimuova, dopo opportuna segnalazione, le "informazioni" scorrette o diffamatorie che potrebbero accidentalmente generarsi?
Certo, ma ai fini della responsabilità del fornitore del servizio la
generazione di informazioni non è contemplata come una condizione che fa
decadere le esenzioni di responsabilità. Qualsiasi motore di ricerca,
senza nemmeno che sia necessario citare l'autocompletamento, genera
informazioni... in quanto organizzazione, catalogazione, ordinamento
ecc. ecc. di informazioni di terzi generano comunque nuova informazione
ma non andrebbero catalogate come selezione di cui al punto c del 12.1,
in quanto le informazioni sono immesse da terzi (tipicamente o i gestori
dei siti web o i gestori delle piattaforme di hosting che non consentono
ai propri clienti di rifiutare la possibilità di essere indicizzati dai
motori di ricerca - penso ai servizi di blog hosting gratuiti con blog
preinstallati), e la loro selezione finale è attuata da colui/colei che
effettua una ricerca.
Tutto questo senza nulla togliere, ribadisco, al fatto che
sull'autocompletamento gravino forti sospetti di deliberata selezione
preventiva in conformità a criteri politici, già attuata almeno in un
caso, come pubblicamente comunicato da Google.
Interessante molto quello che dici, cioè che le informazioni generate
potrebbero essere *accidentalmente* diffamatorie... e qui ci si
riallaccia alla mail precedente di Carlo Blengino e ad una
considerazione importante, cioè che certe decisioni giudiziarie in
questo campo, non importa se giuste o meno, se deliberate per le
motivazioni sbagliate possono implicare "l'abrogazione di fatto della
70/2003".
Ciao e buon weekend a tutti
Paolo
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by vale.it.newsletters@gmail.com
Bella discussione, complimenti a tutti che vi prendono parte.
Dott. Valentin Vitkov
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by Giorgio Spedicato
Il giorno 08 aprile 2011 17:41, Blengino <blengino(a)penalistiassociati.it> ha
scritto:
> Scusa Giorgio,
>
> potrei anche in parte esser d’accordo se non fosse che il Tribunale non
> compie affatto il tuo procedimento logico ( logico ma a mio modesto parere
> contrastabile e non aderente a diverse decisioni della Corte di
> Giustizia-cfr Cause riunite da C-236/08 a C-238/08 su Google adwords- ) ma
> il Tribunale afferma chiaramente che :
>
> “*Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte
> da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte,
> cosÌ organizzate, all'utente. Google è un hoster provider, vale a dire un
> soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito
> da altri in piena autonomia - sui propri servers*.”
>
> Dunque quanto meno per search il Tribunale riconosce, a torto o a ragione,
> la qualifica di host per Google con applicazione della 70/2003, escludendo
> per giunta esplicitamente quella di content.
>
> Allora vedi che il tuo ragionamento (comunque pregevole) non è affatto
> presente nel provvedimento. E’ questo che rende debole e criticabile in
> diritto la decisione, che rimane confusa e non condivisibile in diritto.
>
>
Caro Carlo,
sono talmente assuefatto a leggere sentenze "sbilenche" quando si parla di
responsabilità del provider (e, più in generale, di diritto
dell'informatica) che francamente quella del Tribunale di Milano mi sembra,
comparativamente parlando, un vero gioiellino. Sono tuttavia d'accordo che
non sia esente da difetti. Se ho dato l'impressione di ritenere che fosse
"la sentenza perfetta" mi auto-smentisco e ti do ragione: non era ovviamente
questo il mio pensiero. Ti prego di considerare, però, che due ore fa ho
ricevuto un fax con cui un PM mi notifica che sta archiviando un'indagine su
un 615-ter sulla base del ragionamento che il soggetto che accede
abusivamente alle "aree riservate" ai clienti del sito di un'azienda
concorrente sta compiendo un accesso abusivo ad un sistema informatico dei
clienti (sic!), e non dell'azienda concorrente che ha sporto querela.
Comprenderai bene, a fronte di questo, che non riesco a non apprezzare il
ragionamento fatto dal giudice di Milano. Il solo intuire che la fattispecie
dell'autocomplete non è regolata dal 70/2003 mi sembra già un passo avanti
rispetto al livello di molte sentenze precedenti :-)
Circa l'iter argomentativo da me seguito, sono ovviamente d'accordo che sia
opinabile, come tutte le argomentazioni giuridiche. Quanto al fatto che non
sia in linea con la giurisprudenza precedente ne sono totalmente
consapevole: il che, in realtà, mi persuade di essere nel giusto, più che
indurmi a dubitare :-) Con specifico riferimento alla decisione della ECJ
nel caso Google AdWords, peraltro, ho già esposto la mia posizione con una
lunga nota su un numero recente di "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", e mi astengo dal riproporne le motivazioni, prima di
sconfinare nello spam...
Ciao,
Giorgio
>
>
> ------------------------------
>
> *Da:* nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:
> nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it] *Per conto di *Giorgio Spedicato
> *Inviato:* venerdì 8 aprile 2011 16.08
> *A:* Paolo Brini
> *Cc:* nexa(a)server-nexa.polito.it
>
> *Oggetto:* Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
>
>
>
> E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è
> una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.
>
>
>
> Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva
> 2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è
> relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come
> definiti dall'art. 2, lett. a).
>
>
>
> Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai
> soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e
> "hosting".
>
>
>
> La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed
> ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto
> disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in
> materia di responsabilità extracontrattuale.
>
>
>
> Prova indiretta di quanto sopra è l'art. 21.2 della direttiva, il quale
> individua, in sede di riesame della direttiva, la "necessità di proposte
> relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di
> servizi di motori di ricerca". E' piuttosto evidente che se la disciplina
> della responsabilità degli ISP per la fornitura di link e per il servizio di
> web search fosse quella di cui agli artt. 12-15 della direttiva, non ci
> sarebbe alcuna "necessità di proposte" in merito, in sede di riesame della
> direttiva.
>
>
>
> Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti
> in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di
> comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.
>
>
>
> Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
> informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo
> scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad
> altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso.
>
>
>
> Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un
> destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no
> anche stavolta.
>
>
>
> Se, dunque, l'autocomplete non consiste nell'attività di mere conduit, di
> caching o di hosting, significa che nessuna di queste tre fattispecie
> ricorre nel caso in questione, che le corrispondenti norme della direttiva
> non sono applicabili all'autocomplete, e che, pertanto, sarà necessario
> ricorrere ai principi generali in materia di responsabilità
> extracontrattuale.
>
>
>
> Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.
>
>
>
> Ciao,
>
>
>
> Giorgio
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Il giorno 08 aprile 2011 13:02, Paolo Brini <paolo.brini(a)iridiumpg.com> ha
> scritto:
>
> Il 08/04/2011 12:40, Giorgio Spedicato ha scritto:
>
> Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta
> giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le
> ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono a
> fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel
> caso in questione.
>
>
>
> Perché non ricorrono?
>
> L'autocomplete non è più da considerare un servizio della società
> dell'informazione o siccome esso è stato deliberatamente manipolato da
> Google almeno in una occasione, allora diventa rilevante l'art. 12.1.c della
> 2000/31/EC... o altri motivi? Io non vedo riportata alcuna spiegazione...
> Dire "attengono a fattispecie le quali non ricorrono..." non è una
> spiegazione.
>
> 12.1
>
> "...the service provider is not liable for the information transmitted, on
> condition that the provider:
> [...]
> (c) does not select or modify the information contained in the
> transmission"
>
> Ciao,
> Paolo
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
>
April 8, 2011
R: R: diffamazione via autocompletion
by Maurizio Borghi (Staff)
Mi sembra che la posizione di Giorgio Spedicato sia corretta e, soprattutto, concordi con lo spirito della legge e con il buon senso. Le limitazioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE riguardano attività tecnicamente necessarie alla trasmissione di informazioni fra terzi; non si applicano a qualunque servizio purché "automatico".
Il sevizio auto-complete, per altro, non è un mero strumento tecnico che facilita l'ottenimento di informazioni. E', invece, uno strumento che *genera* informazioni, e come tale è giusto considerarlo. Non c'è bisogno di essere semiologi per rendersi conto che una mera associazione di termini può, in determinate circostanze, veicolare più "informazione" di una frase di senso compiuto. E' troppo chiedere che il proprietario del marchingegno rimuova, dopo opportuna segnalazione, le "informazioni" scorrette o diffamatorie che potrebbero accidentalmente generarsi?
Un cordiale saluto, e un ringraziamento a tutti per la competenza e la qualità dei commenti!
Maurizio Borghi
_______________________________________
Dr Maurizio Borghi
Law Lecturer
Brunel University, London
Uxbridge, Middlesex
UB8 3PH
http://www.brunel.ac.uk/law/people/academic/maurizio-borghi
________________________________________
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it] per conto di Paolo Brini [paolo.brini(a)iridiumpg.com]
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 17.17
A: Giorgio Spedicato
Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
Il 08/04/2011 16:07, Giorgio Spedicato ha scritto:
E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.
Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva 2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come definiti dall'art. 2, lett. a).
Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e "hosting".
Salve,
il mere conduit non è un servizio in sé. Si è mere conduit (puro canale) o si offre un servizio di mere conduit se si soddisfano le condizioni e i limiti riportati dalla Direttiva. Per cui la domanda resta.
La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale.
La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi?
Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.
Fornire semplicemente un accesso alla rete di comunicazione non è condizione né necessaria né sufficiente per essere mere conduit (o se preferisci per fornire un servizio di mere conduit). L'articolo 12 della Direttiva, che definisce le condizioni che un soggetto deve rispettare per essere mere conduit, si riferisce ai servizi della società dell'informazione che si occupano di trasportare informazioni, e pone il servizio di fornitura di accesso alla rete come caso particolare od alternativo ad essi (il maiucolo è mio):
"1. Where an information society service is provided that consists of the TRANSMISSION IN a communication network of information provided by a recipient of the service, OR THE PROVISION OF ACCESS to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted [...]". Da notare l'or, che non lascia il benché minimo dubbio sul fatto che la condizione di mere conduit non si può in alcun modo ritenere esclusiva per gli ISP.
A dir la verità, ho notato questa strana tendenza in Italia a credere che mere conduit possa essere solo un ISP, peraltro dimenticando completamente oltre quanto sopra anche l'art. 12.2 che ribadisce ancor più fortemente che mere conduit possono essere soggetti diversi dai fornitori di accesso. Spero che non si tratti di qualche errore di trasposizione della direttiva nel D. Lgs. 70/2003, ma non mi pare. D'altra parte a seguire questa linea di ragionamento si arriverebbe alla grottesca assurdità per la quale nemmeno gli ISP non infrastrutturati possono essere mere conduit.
Pertanto, che l'autocompletamento di Google sia o non sia un servizio che fornisce accesso ad una rete di comunicazione è irrilevante ai fini di accertare se Google sia un mere conduit o meno. Importantissimo ed illuminante invece sarebbe vedere se i punti a, b e c del 12.1 sono rispettati, e di questo non trovo traccia in tutte le discussioni e nella decisione del tribunale in questione.
Come già scritto io sospetto che il punto c non sia rispettato a causa delle manipolazioni censorie effettuate da Google sui risultati correlati alla keyword torrent.
Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso.
Su questo potrei essere d'accordo, però mi hai saltato a piedi pari l'art. 12.2, che merita di essere visto.
Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no anche stavolta.
Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi crawler).
Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.
Ti devo deludere... :) Ma al contrario spero che le mie spiegazioni abbiano chiarito il perché del mio scetticismo e dei miei dubbi.
Ciao,
Paolo
April 8, 2011
Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
by Giorgio Spedicato
>
> Salve,
>
> il mere conduit non è un servizio in sé. Si è mere conduit (puro canale) o
> si offre un servizio di mere conduit se si soddisfano le condizioni e i
> limiti riportati dalla Direttiva. Per cui la domanda resta.
>
Ciao,
premetto che, da un punto di vista giuridico, non si "è" mere conduit,
almeno non per la direttiva 31/2000/CE. La precisazione terminologica,
pedante come tutte le precisazioni terminologiche, è solo finalizzata a
sottolineare che nei ragionamenti giuridici le parole hanno un peso e
spostano gli equilibri. Cerco dunque di tenermi aderente alla lettera della
legge. Si "offre" (recte, "fornisce") un servizio di mere conduit quando si
fornisce un servizio che corrisponde alla definizione di cui all'art 12
della direttiva. I limiti e le condizioni di cui all'art. 12.1, lett. a), b)
e c), sono limiti e condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non
fanno parte della definizione di mere conduit, e vengono in rilievo solo
dopo che si sia verificato se il servizio fornito da un ISP è un servizio di
mere conduit o meno.
> La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso
> l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi?
>
In realtà non è così. Per verificarlo, è sufficiente che rileggi gli artt.
12 e segg. della direttiva e mi indichi in quale punto si parla di
responsabilità degli ISP per la prestazione di un servizio della società
dell'informazione "sic et simpliciter". La direttiva è sì, in generale,
diretta a disciplinare taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, ma le norme di esenzione della responsabilità non fanno
riferimento ai servizi della società dell'informazione in generale, bensì a
tre fattispecie specifiche di servizi della società dell'informazione.
> Fornire semplicemente un accesso alla rete di comunicazione non è
> condizione né necessaria né sufficiente per essere mere conduit (o se
> preferisci per fornire un servizio di mere conduit).
>
L'articolo 12 della Direttiva, che definisce le condizioni che un soggetto
> deve rispettare per essere mere conduit, si riferisce ai servizi della
> società dell'informazione che si occupano di trasportare informazioni, e
> pone il servizio di fornitura di accesso alla rete come caso particolare od
> alternativo ad essi (il maiucolo è mio):
>
Si, questo è corretto, ma non vedo come ciò faccia dell'autocomplete un
servizio di mere conduit (ammesso che io abbia compreso bene e tu stia
sostenendo questo).
> "1. Where an information society service is provided that consists of the
> TRANSMISSION IN a communication network of information provided by a
> recipient of the service, OR THE PROVISION OF ACCESS to a communication
> network, Member States shall ensure that the service provider is not liable
> for the information transmitted [...]". Da notare l'or, che non lascia il
> benché minimo dubbio sul fatto che la condizione di mere conduit non si può
> in alcun modo ritenere esclusiva per gli ISP.
>
> A dir la verità, ho notato questa strana tendenza in Italia a credere che
> mere conduit possa essere solo un ISP, peraltro dimenticando completamente
> oltre quanto sopra anche l'art. 12.2 che ribadisce ancor più fortemente che
> mere conduit possono essere soggetti diversi dai fornitori di accesso. Spero
> che non si tratti di qualche errore di trasposizione della direttiva nel D.
> Lgs. 70/2003, ma non mi pare. D'altra parte a seguire questa linea di
> ragionamento si arriverebbe alla grottesca assurdità per la quale nemmeno
> gli ISP non infrastrutturati possono essere mere conduit.
>
Personalmente credo che la risposta alla tua osservazione sia nel
considerando 42 della direttiva, ma sono d'accordo che il punto non è
banale.
> Pertanto, che l'autocompletamento di Google sia o non sia un servizio che
> fornisce accesso ad una rete di comunicazione è irrilevante ai fini di
> accertare se Google sia un mere conduit o meno. Importantissimo ed
> illuminante invece sarebbe vedere se i punti a, b e c del 12.1 sono
> rispettati, e di questo non trovo traccia in tutte le discussioni e nella
> decisione del tribunale in questione.
>
Vedi il mio primo commento.
> Su questo potrei essere d'accordo, però mi hai saltato a piedi pari l'art.
> 12.2, che merita di essere visto.
>
Hai ragione, ho saltato. Ma l'autocomplete non mi sembra in ogni caso
rientrare nella definizione del 12.2, per lo stesso motivo per cui non
rientra nella definizione di caching.
Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i
> dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di
> ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una
> parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche
> in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi
> crawler).
>
Perchè, nel caso dell'autocomplete, le informazioni non sono memorizzate "a
richiesta di un destinatario del servizio". Dire che tu memorizzi qualcosa
dietro mia richiesta, e dire che io posso oppormi a che tu le memorizzi, non
sono proprio la stessa cosa, almeno non giuridicamente.
> Ti devo deludere... :) Ma al contrario spero che le mie spiegazioni abbiano
> chiarito il perché del mio scetticismo e dei miei dubbi.
>
Si, i tuoi dubbi mi sono chiari. Spero che ora siano meno...dubbi :-)
Ciao,
Giorgio
April 8, 2011
R: R: diffamazione via autocompletion
by Blengino
Scusa Giorgio,
potrei anche in parte esser daccordo se non fosse che il Tribunale non
compie affatto il tuo procedimento logico ( logico ma a mio modesto parere
contrastabile e non aderente a diverse decisioni della Corte di
Giustizia-cfr Cause riunite da C-236/08 a C-238/08 su Google adwords- ) ma
il Tribunale afferma chiaramente che :
Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da
data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte,
cosÌ organizzate, all'utente. Google è un hoster provider, vale a dire un
soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito
da altri in piena autonomia - sui propri servers.
Dunque quanto meno per search il Tribunale riconosce, a torto o a ragione,
la qualifica di host per Google con applicazione della 70/2003, escludendo
per giunta esplicitamente quella di content.
Allora vedi che il tuo ragionamento (comunque pregevole) non è affatto
presente nel provvedimento. E questo che rende debole e criticabile in
diritto la decisione, che rimane confusa e non condivisibile in diritto.
_____
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Giorgio Spedicato
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 16.08
A: Paolo Brini
Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion
E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è
una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.
Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva
2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è
relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come
definiti dall'art. 2, lett. a).
Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai
soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e
"hosting".
La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed
ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto
disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in
materia di responsabilità extracontrattuale.
Prova indiretta di quanto sopra è l'art. 21.2 della direttiva, il quale
individua, in sede di riesame della direttiva, la "necessità di proposte
relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di
servizi di motori di ricerca". E' piuttosto evidente che se la disciplina
della responsabilità degli ISP per la fornitura di link e per il servizio di
web search fosse quella di cui agli artt. 12-15 della direttiva, non ci
sarebbe alcuna "necessità di proposte" in merito, in sede di riesame della
direttiva.
Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti
in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di
comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.
Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad
altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso.
Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un
destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no
anche stavolta.
Se, dunque, l'autocomplete non consiste nell'attività di mere conduit, di
caching o di hosting, significa che nessuna di queste tre fattispecie
ricorre nel caso in questione, che le corrispondenti norme della direttiva
non sono applicabili all'autocomplete, e che, pertanto, sarà necessario
ricorrere ai principi generali in materia di responsabilità
extracontrattuale.
Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.
Ciao,
Giorgio
Il giorno 08 aprile 2011 13:02, Paolo Brini <paolo.brini(a)iridiumpg.com> ha
scritto:
Il 08/04/2011 12:40, Giorgio Spedicato ha scritto:
Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta
giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le
ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono a
fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel
caso in questione.
Perché non ricorrono?
L'autocomplete non è più da considerare un servizio della società
dell'informazione o siccome esso è stato deliberatamente manipolato da
Google almeno in una occasione, allora diventa rilevante l'art. 12.1.c della
2000/31/EC... o altri motivi? Io non vedo riportata alcuna spiegazione...
Dire "attengono a fattispecie le quali non ricorrono..." non è una
spiegazione.
12.1
"...the service provider is not liable for the information transmitted, on
condition that the provider:
[...]
(c) does not select or modify the information contained in the transmission"
Ciao,
Paolo
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
April 8, 2011
Re: [nexa] diffamazione via autocompletion
by Paolo Brini
Il 08/04/2011 16:09, Marco Ciurcina ha scritto:
> IMHO le norme della direttiva ecommerce sono ormai vecchie e troppo
> generiche.
> i tempi sono maturi per disegnare una disciplina più raffinata.
> m.c.
Ciao Marco,
bisogna però stare attenti: questa è la considerazione cardine di coloro
che vogliono una direttiva che cancelli tout-court tutte le esenzioni di
responsabilità per qualsiasi intermediario. Il ragionamento è semplice
quanto pericoloso: le esenzioni di responsabilità hanno portato ad un
regime di incertezza legale in cui i criminali prosperano e gli ISP
nascondono il favoreggiamento. Per stroncare la criminalità, tutti gli
intermediari devono diventare parte attiva nel controllo e monitoraggio,
e in questo quadro le esenzioni di responsabilità possono al massimo
essere concesse solo sotto tali condizioni di monitoraggio (peraltro,
questa linea di pensiero è venuta fuori già insieme alla trasposizione
della Direttiva e-commerce, in un periodo in cui non si poteva certo
dire che fosse vecchia).
L'incompetenza di molti magistrati in vari Paesi Membri dell'Unione
fornisce la scusa perfetta per sostenere che la genericità è un difetto,
quando invece se si studia la questione da un punto di vista
strettamente tecnico a mio avviso si dovrebbe prendere spunto proprio
dalla esemplare chiarezza di questa direttiva, che ha saputo guidare la
crescita di Internet nell'Unione, e non solo dal punto di vista
commerciale... sulla scia del libro bianco Delors di pochi anni prima
che introdusse il concetto di società dell'informazione. E quindi a mio
avviso una sola soluzione se veramente non si vuole danneggiare la
società dell'informazione: ampliamento enorme delle esenzioni di
responsabilità. Va beh, altri tempi altre Commissioni.
Ciao,
Paolo
April 8, 2011