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tecnologia italiana per sorveglianza su attivisti in siria
by donna d.r.
Ciao a tutti
chiedo a voi esperti della lista Nexa di darmi un parere su questo articolo
e, se qualcuno di voi conosce Area.it, anche qualche informazioni di piu
Per chi non mi conosce, mi occupo di media arabi e in particolare di Siria
da molti anni quindi questa questione mi sta particolarmnente a cuore
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-03/syria-crackdown-gets-italy-firm-s-…
grazie a tutti un saluto
donatella della ratta
Nov. 7, 2011
R: R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by lorenzo albertini
*** molte grazie ad entrambi,
LA
-----Messaggio originale-----
Da: MANTELERO ALESSANDRO [mailto:alessandro.mantelero@polito.it]
Inviato: lunedì 7 novembre 2011 8.54
A: Marco Scialdone; lorenzo albertini
Cc: <nexa(a)server-nexa.polito.it>
Oggetto: Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
qui testo e osservazioni:
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022237.aspx
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
On Mon, 7 Nov 2011 08:37:04 +0100
Marco Scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com> wrote:
> Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche
>tempo fa
>
> Avv. Marco Scialdone
> Mobile: +393470830540
> Blog: http://scialdone.blogspot.com
>
> Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo
>albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
>
>> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il
>>testo integrale on line?
>> grazie
>> lorenzo albertini
>>
>> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
>>[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di
>>Mauro Alovisio
>> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito
>>all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del
>>Tribunale di Torino
>>
>>
>> gent.mi
>> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un
>> gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del
>>Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in
>>materia di proprietà industriale ed intellettuale)
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>>
>> mi scuso qualora fosse già postata
>>
>>
>> cordiali saluti
>>
>> Mauro Alovisio
>>
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno
>>distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il
>>Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di
>>proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza
>>del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145,
>>R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione
>>giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
>>nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e
>>calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook è dichiaratamente un
>>imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
>>Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente
>>sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di
>>potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito
>>all'interno del social network Facebook può rappresentare
>>un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di
>>tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai
>>sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in
>>generale, anche i "segni legittimamente usati da altri"
>>quale fattispecie espressamente considerata di atto
>>idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività
>>del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla
>>realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
>>S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella
>>relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti
>>(abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società
>>Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito
>>internet della società medesima. Successivamente alla
>>dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo
>>ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a
>>favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la
>>moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
>>provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione
>>da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il
>>collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni
>>riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
>>Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il
>>soggetto in questione ha provveduto ad inviare
>>comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo,
>>invitandoli ad andare a visitare il sito della società
>>Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet
>>della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito,
>>riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in
>>siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle
>>potenzialità di Internet e del notissimo social network
>>per la realizzazione di una molteplicità di contatti
>>privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una
>>determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento
>>sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento
>>avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica,
>>costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
>>sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza
>>confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria
>>interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte
>>(Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo
>>in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici
>>(dominio internet) in presenza di una funzione
>>pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad
>>attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore,
>>che si identifica e segnala sul mercato, nella
>>fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da
>>stabilire se il mero fatto della creazione
>>dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora
>>dipendente della società Alfa potesse o meno comportare
>>l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul
>>medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale
>>ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più
>>volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in
>>essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della
>>Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le
>>specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o
>>modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette
>>regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono
>>costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di
>>derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò
>>premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi
>>sintomatici della confusione e dello sviamento di
>>clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi,
>>imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c.,
>>nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
>>denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia
>>futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
>>
>> Nessun virus nel messaggio.
>> Controllato da AVG - www.avg.com
>> Versione: 10.0.1411 / Database dei virus: 2092/4001 -
>>Data di rilascio: 06/11/2011
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
-----
Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 10.0.1411 / Database dei virus: 2092/4001 - Data di rilascio: 06/11/2011
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by MANTELERO ALESSANDRO
qui testo e osservazioni:
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022237.aspx
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
On Mon, 7 Nov 2011 08:37:04 +0100
Marco Scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com> wrote:
> Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche
>tempo fa
>
> Avv. Marco Scialdone
> Mobile: +393470830540
> Blog: http://scialdone.blogspot.com
>
> Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo
>albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
>
>> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il
>>testo integrale on line?
>> grazie
>> lorenzo albertini
>>
>> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
>>[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di
>>Mauro Alovisio
>> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
>> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito
>>all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del
>>Tribunale di Torino
>>
>>
>> gent.mi
>> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un
>> gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del
>>Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in
>>materia di proprietà industriale ed intellettuale)
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>>
>> mi scuso qualora fosse già postata
>>
>>
>> cordiali saluti
>>
>> Mauro Alovisio
>>
>> http://t.co/ldRiF6Lr
>> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno
>>distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il
>>Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di
>>proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza
>>del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145,
>>R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione
>>giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
>>nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e
>>calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito
>>all’interno di Facebook è dichiaratamente un
>>imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
>>Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente
>>sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di
>>potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito
>>all'interno del social network Facebook può rappresentare
>>un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di
>>tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai
>>sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in
>>generale, anche i "segni legittimamente usati da altri"
>>quale fattispecie espressamente considerata di atto
>>idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività
>>del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla
>>realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
>>S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella
>>relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti
>>(abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società
>>Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito
>>internet della società medesima. Successivamente alla
>>dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo
>>ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a
>>favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la
>>moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
>>provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione
>>da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il
>>collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni
>>riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
>>Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il
>>soggetto in questione ha provveduto ad inviare
>>comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo,
>>invitandoli ad andare a visitare il sito della società
>>Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet
>>della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito,
>>riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in
>>siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle
>>potenzialità di Internet e del notissimo social network
>>per la realizzazione di una molteplicità di contatti
>>privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una
>>determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento
>>sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento
>>avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica,
>>costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
>>sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza
>>confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria
>>interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte
>>(Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo
>>in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici
>>(dominio internet) in presenza di una funzione
>>pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad
>>attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore,
>>che si identifica e segnala sul mercato, nella
>>fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da
>>stabilire se il mero fatto della creazione
>>dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora
>>dipendente della società Alfa potesse o meno comportare
>>l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul
>>medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale
>>ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più
>>volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in
>>essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della
>>Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le
>>specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o
>>modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette
>>regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono
>>costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di
>>derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò
>>premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi
>>sintomatici della confusione e dello sviamento di
>>clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi,
>>imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c.,
>>nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
>>denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia
>>futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
>>
>> Nessun virus nel messaggio.
>> Controllato da AVG - www.avg.com
>> Versione: 10.0.1411 / Database dei virus: 2092/4001 -
>>Data di rilascio: 06/11/2011
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>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
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Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
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Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
Nov. 7, 2011
Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by Marco Scialdone
Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche tempo fa
Avv. Marco Scialdone
Mobile: +393470830540
Blog: http://scialdone.blogspot.com
Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo albertini" <lorenzoalbertini.vr(a)gmail.com> ha scritto:
> *** molto interessante , ma … è possibile leggerne il testo integrale on line?
> grazie
> lorenzo albertini
>
> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio
> Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
> A: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
>
>
> gent.mi
> segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
> http://t.co/ldRiF6Lr
>
> mi scuso qualora fosse già postata
>
>
> cordiali saluti
>
> Mauro Alovisio
>
> http://t.co/ldRiF6Lr
> La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook è dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook può rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il soggetto in questione ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da stabilire se il mero fatto della creazione dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora dipendente della società Alfa potesse o meno comportare l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
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> Nessun virus nel messaggio.
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Nov. 7, 2011
R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by lorenzo albertini
*** molto interessante , ma
è possibile leggerne il testo integrale on
line?
grazie
lorenzo albertini
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio
Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e
segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
gent.mi
segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook
e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione
Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
http://t.co/ldRiF6Lr
mi scuso qualora fosse già postata
cordiali saluti
Mauro Alovisio
http://t.co/ldRiF6Lr
La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico
(Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in
materia di proprietà industriale ed intellettuale, con lOrdinanza del
6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è
interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un
Gruppo costituito allinterno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
nellipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie
virtuali di un Gruppo costituito allinterno di Facebook è
dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si
intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il
Gruppo costituito all'interno del social network Facebook può
rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela
contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1,
cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati
da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a
creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de
qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa
S.r.l. da parte di un dipendente di questultima. Nella relativa pagina
erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo)
commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al
sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del
dipendente dalla società Alfa, questultimo ha iniziato a prestare la
propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era
titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta,
modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando
inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
Alfa, nonché al marchio di questultima. Inoltre, il soggetto in questione
ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del
Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta,
espressamente definito come nuovo sito internet della società Alfa.
Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo
Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità
di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una
molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati
a una determinata categoria di prodotti (labbigliamento sportivo), ha,
quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa
rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai
sensi dellart. 2598, n. 1 c.c., contro linterferenza confusoria. Il
Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la
Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in
questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in
presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata
ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica
e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava,
infine, da stabilire se il mero fatto della creazione delloriginario Gruppo
Facebook da parte dellallora dipendente della società Alfa potesse o meno
comportare lacquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo
Gruppo da parte di questultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che
lattività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata
posta in essere dal dipendente nellinteresse esclusivo della Società di
appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in
materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le
suddette regole, nellopinione dellorgano giudicante, non possono
costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme
cogenti dellordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli
elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a
favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt.
669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
denominazione del Gruppo e lastensione da qualsivoglia futuro intervento
sul predetto Gruppo.Visualizza altro
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06/11/2011
Nov. 7, 2011
SFGate: "Google lawyer: Why the patent system is broken"
by J.C. DE MARTIN
Google lawyer: Why the patent system is broken
James Temple, Chronicle Columnist
Sunday, November 6, 2011
Google stands at the center of the escalating mobile patent wars, as the
developer of the Android operating system that triggered scores of
lawsuits and countersuits.
Depending on whom you ask, the company is either the high-minded adult
in the debate du jour over intellectual property - or a blatant patent
thief.
In an interview with The Chronicle, Google's patent counsel, Tim Porter,
argues that the system itself is broken.
Read more:
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/11/05/BUQP1LQN3V.DTL#…
Nov. 7, 2011
Economist: Ritchie and McCarthy, the machine whisperers
by J.C. DE MARTIN
Dennis Ritchie and John McCarthy, machine whisperers, died on October
8th and 24th respectively, aged 70 and 84
Nov 5th 2011 | from the print edition
NOW that digital devices are fashion items, it is easy to forget what
really accounts for their near-magical properties. Without the operating
systems which tell their different physical bits what to do, and without
the languages in which these commands are couched, the latest iSomething
would be a pretty but empty receptacle. The gizmos of the digital age
owe a part of their numeric souls to Dennis Ritchie and John McCarthy.
As was normal in the unformed days of computer science in the 1950s and
1960s, both men came to the discipline through maths. They were rather
good with numbers. As a teenager Mr McCarthy taught himself calculus
from textbooks found at the California Institute of Technology in balmy
Pasadena, where his family had moved to from Boston because of his
delicate health. Mr Ritchie was not quite as precocious. He breezed
through school in New Jersey, of course, and went on to Harvard to study
physics. After receiving a bachelor's degree, however, he decided, with
typical modesty, that he was "not smart enough to be a physicist".
[...]
Continua qui: http://www.economist.com/node/21536536
Nov. 7, 2011
denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
by Mauro Alovisio
gent.mi
segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su
facebook e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011.
Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale)
http://t.co/ldRiF6Lr
mi scuso qualora fosse già postata
cordiali saluti
Mauro Alovisio
http://t.co/ldRiF6Lr
La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico
(Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in
materia di proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza del
6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è
interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un
“Gruppo” costituito all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che
nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le
“amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook è
dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del
Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si
intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il
“Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook può
rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela
contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1,
cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati
da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a
creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda
de qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società
Alfa S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella relativa
pagina erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo)
commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al
sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del
dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo ha iniziato a prestare la
propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era
titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha
provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta,
modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando
inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società
Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il soggetto in questione
ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del
Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta,
espressamente definito come “nuovo sito internet della società Alfa”.
Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo
Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità
di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una
molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti
interessati a una determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento
sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito
una precisa rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico,
tutelabile ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza
confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria interpretazione,
sottolineando come la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse
attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi
atipici (dominio internet) in presenza di una funzione pubblicitaria e
suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita
dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella
fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da stabilire se il mero
fatto della creazione dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora
dipendente della società Alfa potesse o meno comportare l’acquisizione
della piena titolarità dei diritti sul medesimo Gruppo da parte di
quest’ultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare
il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in essere dal
dipendente nell’interesse esclusivo della Società di appartenza, a nulla,
peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in materia di
creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette
regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono costituire,
infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme cogenti
dell’ordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi
sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a favore della
nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies
e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria
denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia futuro intervento
sul predetto Gruppo.Visualizza altro
Nov. 6, 2011
(no subject)
by fabio chiusi
Vi segnalo questo interessante bilancio sullo stato dell'Open Data di David Eaves:
http://eaves.ca/2011/10/21/the-state-of-open-data-2011/
Qui il mio riassunto in italiano:
http://ilnichilista.wordpress.com/2011/11/06/lo-stato-dellopen-data-nel-201…
Buona domenica,
Fabio Chiusi
Nov. 6, 2011
Fwd: In the Digital Era, Who Controls the Message?
by J.C. De Martin
Begin forwarded message:
> From: Open Society Media & Arts <web(a)sorosny.org>
> Date: 06 novembre 2011 08:06:05 GMT-05:00
> To: <demartin(a)polito.it>
> Subject: In the Digital Era, Who Controls the Message?
> Reply-To: Open Society Media & Arts <web(a)sorosny.org>
>
> You are receiving this email because you signed up for the following Open Society updates: Media & Arts.
>
>
> Who Controls the Message? Producing and Distributing Media Content in the Digital Age
>
> Who owns today's media? Is the freedom of online media undermined by new gatekeepers? Can digital media help or harm public-interest journalism?
>
> Listen to this discussion with journalists and other experts, and tell us what you think on our Facebook page.
>
> Using Media to Change Opinions: An Interview with Light of Hope
>
> November 1, 2011 by Gabriel Mumjiev
> BLOG
> Light of Hope, a harm reduction organization in Ukraine, is using media to advance the health and rights of marginalized groups, including people who use drugs and people living with HIV and hepatitis.
>
> From Our Twitter Feeds
>
> Watch "Women, War & Peace" - special series on PBS narrated by Matt Damon, Tilda Swinton, Alfre Woodard http://to.pbs.org/stQTDb
>
> "When Secrets Aren't Safe With Journalists" - NYT op-ed from Open Society Fellow @csoghoian http://nyti.ms/vx6fMJ
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Nov. 6, 2011