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La Stampa (De Martin): "Anche i sacrifici pretendono un futuro: ci vuole un ministro per il digitale"
by Giuseppe Futia
13.11.2011
Anche i sacrifici pretendono un futuro: ci vuole un ministro per
il digitale
JUAN CARLOS DE MARTIN
Sacrifici è una parola ricorrente nelle cronache di questi giorni. E
certamente ci aspetta un ulteriore sforzo collettivo per rilanciare il
Paese e per creare migliori prospettive per tutti e in particolare per
coloro, come i giovani, che in questi anni hanno sofferto di più.
Tuttavia i sacrifici devono essere una delle due gambe del rilancio.
L'altra deve essere costituita da sforzi mirati in settori strategici
per il nostro futuro. In altre parole, bisogna sì ricalibrare
ulteriormente la dieta del paziente, per salvargli la vita, ma allo
stesso tempo bisogna anche assicurargli le necessarie vitamine nonché i
muscoli richiesti per correre nel 21? secolo. Altrimenti rischieremmo di
ritrovarci, dopo anni di sforzi, con un corpo tecnicamente risanato, ma
debilitato.
[...]
Continua qui:
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?I…
<http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?I…>
Nov. 14, 2011
Repubblica: Intervista di Luna a Berners Lee
by J.C. DE MARTIN
L'INTERVISTA
"Così ho regalato il web al mondo"
Parla Tim Berners Lee, il padre del www. "Con la mia invenzione
non mi sono arricchito e c'è ancora una sfida da vincere: il
divario digitale. Oggi festeggia a Roma i 20 anni della sua creatura
/di RICCARDO LUNA/
"NON C'E' STATO un momento "eureka" nella creazione del Web. Un momento
preciso in cui ho detto: è fatta! È stato piuttosto un percorso lungo.
Se devo indicare un inizio potrebbe essere addirittura il 1980 quando
scrissi un programma che si chiamava Enquire: io ero un giovane fisico e
lavoravo al Cern di Ginevra. Quel programma mi serviva a tenere traccia
del complesso di relazioni fra persone, idee, progetti e computer di
quella straordinaria comunità di scienziati. Era solo ad uso personale.
Poi nel 1989 scrissi un memo ai miei capi, un memo storico anche se
allora non potevo saperlo. Proponevo di creare uno spazio comune dove
mettere le informazioni a disposizione di tutti: lo chiamai il Web.
L'idea era avere una rete dove chiunque potesse facilmente avere accesso
a qualunque informazione, e dove aggiungere informazioni fosse
altrettanto facile. Nel 1991 già funzionava fra gli scienziati e ho
iniziato a diffonderla nel resto del mondo. Sono passati vent'anni
esatti e posso dire che abbiamo avuto un certo successo...". Tim Berners
Lee ha 56 anni, è nato a Londra ma ormai da tempo vive e insegna al MIT
di Boston; ha vinto il Millennium Prize, è considerato una delle 100
persone più importanti del secolo scorso e la regina Elisabetta II lo ha
nominato cavaliere nel 2004. Per questo è diventato "sir". Ma il titolo
più importante glielo ha dato la Storia, con la maiuscola: è il creatore
del World wide web. Stenta a credere che per molti Internet e il Web
siano sinonimi. "Qualche giorno fa in Polonia stavo cercando di spiegare
ai traduttori la differenza fra Internet e il Web. Visto che non ci
riuscivo, ho chiesto: come spiegate il periodo che passa fra
l'invenzione di Internet, 40 anni fa, e quella del Web, 20 anni dopo? E
loro mi hanno risposto: 40 anni fa avevamo il comunismo e quindi per noi
i due concetti sono sinonimi. In Italia la sapete la differenza?". Per
parlare del futuro di Internet, della necessità che tutti abbiano
accesso alla rete e per soffiare sulle prime venti candeline del www,
sir Tim oggi è a Roma dove aprirà una conferenza a lui dedicata:
"happybirthday web".
*Wikipedia indica nel 6 agosto 1991 la nascita del Web, ovvero la messa
in rete del primo sito: info. cern.ch. È una data speciale che dobbiamo
trasmettere ai nostri figli? Avete in qualche modo festeggiato?*
"A dire il vero non molto. Il 6 agosto 1991 ho solo mandato un messaggio
al newsgroup alt.hypertext per far conoscere il Web al resto del mondo.
Ma era già disponibile all'interno della comunità del Cern. Per me già
esisteva".
[...]
Continua qui:
http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/11/14/news/intervista_berners_lee-…
Nov. 14, 2011
Sondaggio
by athos gualazzi
Abbiamo aperto un sondaggio su: "Il Partito Pirata deve occuparsi
prevalentemente della Rete?" <http://www.partito-pirata.it> grazie per
il vostro contributo
Athos
--
Athos Gualazzi
presidente Associazione Partito Pirata
http://www.partito-pirata.it
http://www.piratpartiet.it
http://www.anonet.it
Nov. 13, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Alessandro Enrico Cogo
Caro Andrea,
di nulla, ho in realtà condiviso qualche riflessione a caldo e soprattutto
un certo numero di dubbi.
Se ricordo bene del tema si era occupato Mastroianni in un saggio
pubblicato su AIDA qualche anno fa. Ed aveva concluso (ma anche qui vado a
memoria) nel senso dell'incompatibilità della norma interna col diritto
comunitario...
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 12 novembre 2011 07:20, Andrea Glorioso
<andrea(a)digitalpolicy.it>ha scritto:
> Caro Alessandro,
>
> grazie per i preziosi e, come sempre, lucidissimi chiarimenti.
>
> Come ho scritto poco fa, il passaggio "su comunicazione delle autorità
> competenti", sfuggitomi per lettura troppo rapida/pregiudiziale (e sì
> che questo D. Leg. l'ho letto tante volte..) è effettivamente alquanto
> singolare, soprattutto perché non mi risulta che né a livello
> giurisprenziale, né dottrinario, né banalmente di riflessione interna
> (che è molto accesa a seguito della consultazione sul futuro del
> Commercio Elettronico, chiusasi a fine 2010) si sia mai concluso che
> una comunicazione della "autorità competente" sia necessaria perché vi
> sia una "conoscenza" da parte dell'hosting provider.
>
> Ne parlerò con i miei colleghi del DG Mercato Interno.
>
> A presto,
>
> Andrea
>
> 2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> > Caro Andrea,
> > provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin
> (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> > L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> > «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un
> servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione
> di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non
> sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
> destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> > a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o
> l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
> sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
> l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> > b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
> rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> > [...]
> > 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un
> organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli
> ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore
> ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli
> Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o
> la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> > L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> > «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione,
> consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
> del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
> memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che
> detto prestatore:
> > a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
> l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
> sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
> dell'attività o dell'informazione;
> > b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
> autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
> per disabilitarne l'accesso
> > [...]
> > 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
> esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
> attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni
> commesse».
> > Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> > 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella
> norma interna;
> > 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle
> autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> > 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione
> delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non
> compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo
> la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il
> nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il
> riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto
> precedente.
> > Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo
> di vedere una possibile inferenza:
> > - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle
> lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono
> alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una
> determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le
> informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra
> invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile –
> senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal
> destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro
> possibile illiceità);
> > - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto
> tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione
> dall'autorità competente;
> > - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel
> provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal
> regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse
> potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del
> procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> > Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La
> lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile.
> Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> > i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
> godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> > ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
> godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile
> illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento
> amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura
> generosa del concetto di «immediatezza».
> > La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo.
> E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per
> l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16
> lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile,
> siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> > La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra
> norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed
> il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto
> interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la
> conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno
> l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare
> dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione
> sia fulminea.
> > Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e
> dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella
> comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se
> l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però
> fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> > A presto. Un caro saluto.
> > Alessandro
> >
> > Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
> >
> >> Caro Alessandro, cari tutti,
> >>
> >> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
> >> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
> >> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
> >> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
> >>
> >> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
> >> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
> >> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
> >> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
> >> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
> >> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
> >> competente*.
> >>
> >> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
> >> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
> >> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
> >> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
> >> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
> >> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
> >> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
> >> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
> >> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
> >> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
> >> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
> >>
> >> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
> >> quello europeo in questo caso.
> >>
> >> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
> >>
> >> Ciao,
> >>
> >> Andrea
> >>
> >> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> >>> Caro Carlo,
> >>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo
> piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi
> mesi.
> >>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
> >>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra
> implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce,
> [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la
> perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non
> è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega
> 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
> >>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare
> che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa
> funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi
> pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga
> la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità.
> Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione
> e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo
> rischio e pericolo.
> >>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i
> provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a
> rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo
> eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il
> procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio
> di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni
> ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare
> paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma
> occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della
> protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per
> far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità
> di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi
> di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con
> gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza
> dover vantare né fornire giustificazioni.
> >>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo
> provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare
> l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che
> costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi;
> oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di
> diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può
> essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più
> commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
> >>> A presto. Un caro saluto.
> >>> Alessandro
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
> >>>
> >>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido )
> http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
> >>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti
> tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei
> destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della
> discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono
> tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
> >>>>
> >>>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> nexa mailing list
> >>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
> >>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> nexa mailing list
> >>> nexa(a)server-nexa.polito.it
> >>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
> >>>
> >
> >
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
Nov. 13, 2011
Se Facebook ci ripensa e si converte all'opt-in
by MANTELERO ALESSANDRO
http://goo.gl/anHyT
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
Nov. 12, 2011
Intervista a John Clancy su ACTA
by fabio chiusi
Ho tradotto il video di LQDN (ci sono anche i sottotitoli in italiano nel video, così può circolare meglio) e fatto qualche domanda al portavoce UE per il Commercio John Clancy su ACTA. Qui le sue risposte:
http://www.valigiablu.it/doc/607/accordi-segreti-con-le-multinazionali-mina…
Vi convincono?
Buon w/e
Fabio Chiusi
Nov. 12, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Andrea Glorioso
Caro Alessandro,
grazie per i preziosi e, come sempre, lucidissimi chiarimenti.
Come ho scritto poco fa, il passaggio "su comunicazione delle autorità
competenti", sfuggitomi per lettura troppo rapida/pregiudiziale (e sì
che questo D. Leg. l'ho letto tante volte..) è effettivamente alquanto
singolare, soprattutto perché non mi risulta che né a livello
giurisprenziale, né dottrinario, né banalmente di riflessione interna
(che è molto accesa a seguito della consultazione sul futuro del
Commercio Elettronico, chiusasi a fine 2010) si sia mai concluso che
una comunicazione della "autorità competente" sia necessaria perché vi
sia una "conoscenza" da parte dell'hosting provider.
Ne parlerò con i miei colleghi del DG Mercato Interno.
A presto,
Andrea
2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Andrea,
> provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> [...]
> 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
> [...]
> 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
> Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
> 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
> Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
> - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
> - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
> - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
> La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
> Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
> Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
>
>> Caro Alessandro, cari tutti,
>>
>> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
>> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
>> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
>> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>>
>> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
>> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
>> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
>> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
>> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
>> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
>> competente*.
>>
>> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
>> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
>> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
>> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
>> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
>> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
>> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
>> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
>> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
>> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
>> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>>
>> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
>> quello europeo in questo caso.
>>
>> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>>
>> Ciao,
>>
>> Andrea
>>
>> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>>> Caro Carlo,
>>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>>> A presto. Un caro saluto.
>>> Alessandro
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>>
>>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> nexa mailing list
>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>
>
Nov. 12, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Andrea Glorioso
Caro Alessandro,
analizzero` con piu` calma la tua email (grazie per le precisazioni)
ma volevo solo segnalare che, probabilmente a causa di strabismo da
eurocrate, il mio cervello ha saltato il passaggio "su comunicazione
delle autorità competenti" nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2003, n.
70.
In effetti si tratta di una differenza non da poco. Mi chiedo se la
Commissione non abbia mai fatto osservazioni in tal senso all'Italia.
:)
Grazie ancora, cerchero` di tornare su quanto scrivi il prima possibile.
A presto,
Andrea
2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Andrea,
> provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> [...]
> 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
> [...]
> 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
> Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
> 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
> Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
> - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
> - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
> - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
> La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
> Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
> Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
>
>> Caro Alessandro, cari tutti,
>>
>> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
>> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
>> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
>> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>>
>> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
>> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
>> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
>> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
>> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
>> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
>> competente*.
>>
>> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
>> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
>> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
>> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
>> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
>> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
>> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
>> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
>> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
>> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
>> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>>
>> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
>> quello europeo in questo caso.
>>
>> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>>
>> Ciao,
>>
>> Andrea
>>
>> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>>> Caro Carlo,
>>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>>> A presto. Un caro saluto.
>>> Alessandro
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>>
>>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> nexa mailing list
>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>
>
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Alessandro Enrico Cogo
Caro Andrea,
provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
[...]
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
«Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
[...]
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
- le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
- l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
- la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
> Caro Alessandro, cari tutti,
>
> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>
> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
> competente*.
>
> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>
> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
> quello europeo in questo caso.
>
> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>
> Ciao,
>
> Andrea
>
> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>> Caro Carlo,
>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>> A presto. Un caro saluto.
>> Alessandro
>>
>>
>>
>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>
>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>
>>>
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>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Paper: "Network Operators and Content Providers: Who Bears the Cost?"
by Stefano Quintarelli
On 11/11/2011 16:08, J.C. DE MARTIN wrote:
> (1) Internet traffic is indeed increasing, but usage-based cost per
> subscriber in the fixed network is fairly constant - technological
> improvements are in balance with the growth in traffic (which is in fact
> considerably less, in percentage terms, than it was in past years).
corretto
>(2)
> Prices for fixed broadband service are stable because costs are stable -
> this is a success of the competitive market, not a failure. In those
> instances where costs truly are increasing, network operators seem to be
> able to raise prices accordingly.
prima parte corretto, seconda parte dipende da moltissimi fattori, non
e' generalizzabile, IMHO
(3) The argument for cross-subsidies
> rests on the theory of two-sided markets, but that theory does not
> necessarily imply that subsidies should be flowing from content
> providers to network operators. If the greatest challenge to NGA
> migration is that the incremental willingness of consumers to pay for
> ultra-fast broadband is insufficient to fund the corresponding network
> upgrades, then what is apparently needed is more high value high
> bandwidth content. One could just as well argue that subsidies should
> flow into the content provision industry as out of it - a detailed
> examination would be needed.
good point.
cmq resta il problema di finznaizare la rete di accesso in fibra, 20Bn
in italia +/-
finche facciamo concorrenza infrastrutturale, non ne usciamo, IMHO.
il primo a mollare il rame ne ha tutti i costi (almeno fino al tipping
point), l'ultimo a farlo ne ha tutti i benefici.
dato che conviene aspettare, non accade.
c'e' un ulteriore problema, ovvero il prodotto del fatto che i telco
vendono prodotti cross-cannibalizzanti (mobile vs. fisso; dati vs. voce)
combinato con il fatto che l'ebitda del DSL e' minore dell'EBITDA della
voce. bottom line: a meno di proventi da altri mercati, ricavi e margini
in calo.
mentre gli impegni finanziari degli operatori (dagli stipendi al debito
alla remunerazione degli investitori, ecc. ) sono stati costruiti su
ricavi ed ebitda del business pre-dati e con l'idea che mobile e fisso
erano complementari e non sostitutivi.
wrong guess...
ciao, s.
--
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www.ilsole24ore.com
Nov. 11, 2011