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R: Fwd: [ NNSquad ] "The Un-Internet"
by Giorgio Ventre
Questa definizione di Disneyfied Internet è davvero fantastica.
Giorgio
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di J.C. DE MARTIN
Inviato: domenica 1 gennaio 2012 20.40
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] Fwd: [ NNSquad ] "The Un-Internet"
Buon 2012 !
juan carlos
-------- Original Message --------
Subject:
[ NNSquad ] "The Un-Internet"
Date:
Sun, 1 Jan 2012 11:34:55 -0800
From:
Lauren Weinstein <mailto:lauren@vortex.com> <lauren(a)vortex.com>
To:
nnsquad(a)nnsquad.org
"The Un-Internet <http://j.mp/uuL20r(Scripting)> "
<http://j.mp/uuL20r(Scripting)>
http://j.mp/uuL20r (Scripting) <http://j.mp/uuL20r(Scripting)>
<http://j.mp/uuL20r(Scripting)>
<http://j.mp/uuL20r(Scripting)> "This time around, Apple has been the
leader in the push to control
users. They say they're protecting users, and to some extent that is
true. I can download software onto my iPad feeling fairly sure that
it's not going to harm the computer. I wouldn't mind what Apple was
doing if that's all they did, keep the nasty bits off my computer. But
of course, that's not all they do. Nor could it be all they do. Once
they took the power to decide what software could be distributed on
their platform, it was inevitable that speech would be restricted too.
I think of the iPad platform as Disneyfied. You wouldn't see anything
there that you wouldn't see in a Disney theme park or in a Pixar
movie."
- - -
--Lauren--
Lauren Weinstein (lauren(a)vortex.com) http://www.vortex.com/lauren
Co-Founder: People For Internet Responsibility: http://www.pfir.org
Founder:
- Network Neutrality Squad: http://www.nnsquad.org
- Global Coalition for Transparent Internet Performance:
http://www.gctip.org
- PRIVACY Forum: http://www.vortex.com
Member: ACM Committee on Computers and Public Policy
Blog: http://lauren.vortex.com
Google+: http://vortex.com/g+lauren
Twitter: https://twitter.com/laurenweinstein
Tel: +1 (818) 225-2800 / Skype: vortex.com
_______________________________________________
nnsquad mailing list
http://lists.nnsquad.org/mailman/listinfo/nnsquad
Jan. 2, 2012
Re: [nexa] [ NNSquad ] "The Un-Internet"
by Luca De Biase
Buon 2012!!! Luca
Il giorno 01/gen/2012, alle ore 20:40, J.C. DE MARTIN ha scritto:
> Buon 2012 !
>
> juan carlos
>
> -------- Original Message --------
> Subject: [ NNSquad ] "The Un-Internet"
> Date: Sun, 1 Jan 2012 11:34:55 -0800
> From: Lauren Weinstein <lauren(a)vortex.com>
> To: nnsquad(a)nnsquad.org
>
> "The Un-Internet"
>
> http://j.mp/uuL20r (Scripting)
>
> "This time around, Apple has been the leader in the push to control
> users. They say they're protecting users, and to some extent that is
> true. I can download software onto my iPad feeling fairly sure that
> it's not going to harm the computer. I wouldn't mind what Apple was
> doing if that's all they did, keep the nasty bits off my computer. But
> of course, that's not all they do. Nor could it be all they do. Once
> they took the power to decide what software could be distributed on
> their platform, it was inevitable that speech would be restricted too.
> I think of the iPad platform as Disneyfied. You wouldn't see anything
> there that you wouldn't see in a Disney theme park or in a Pixar
> movie."
>
> - - -
>
> --Lauren--
> Lauren Weinstein (lauren(a)vortex.com) http://www.vortex.com/lauren
> Co-Founder: People For Internet Responsibility: http://www.pfir.org
> Founder:
> - Network Neutrality Squad: http://www.nnsquad.org
> - Global Coalition for Transparent Internet Performance: http://www.gctip.org
> - PRIVACY Forum: http://www.vortex.com
> Member: ACM Committee on Computers and Public Policy
> Blog: http://lauren.vortex.com
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Jan. 1, 2012
Fwd: [ NNSquad ] "The Un-Internet"
by J.C. DE MARTIN
Buon 2012 !
juan carlos
-------- Original Message --------
Subject: [ NNSquad ] "The Un-Internet"
Date: Sun, 1 Jan 2012 11:34:55 -0800
From: Lauren Weinstein <lauren(a)vortex.com>
To: nnsquad(a)nnsquad.org
"The Un-Internet"
http://j.mp/uuL20r (Scripting)
"This time around, Apple has been the leader in the push to control
users. They say they're protecting users, and to some extent that is
true. I can download software onto my iPad feeling fairly sure that
it's not going to harm the computer. I wouldn't mind what Apple was
doing if that's all they did, keep the nasty bits off my computer. But
of course, that's not all they do. Nor could it be all they do. Once
they took the power to decide what software could be distributed on
their platform, it was inevitable that speech would be restricted too.
I think of the iPad platform as Disneyfied. You wouldn't see anything
there that you wouldn't see in a Disney theme park or in a Pixar
movie."
- - -
--Lauren--
Lauren Weinstein (lauren(a)vortex.com) http://www.vortex.com/lauren
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Jan. 1, 2012
Open data Legge regionale del piemonte n. 24 del 23 dicembre 2011Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale.
by Mauro Alovisio
Gent.me /mi
segnalo che è stata pubblicata sul bollettino regionale della Regione
Piemonte del 29 dicembre 2011 n. 51 la prima legge regionale in
Italia in materia di open data ( Legge regionale n. 24 del 23
dicembre 2011) di cui si è ampiamente discusso nell'interessante
Conferenza annuale Nexa del 17 dicembre 2011.
Il testo è consultabile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte
(http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/) sia nella sezione
banca dati e sia sezione bollettino regionale
(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/corrente/si…)
Per consultare il testo della memoria presentata dal centro Nexa e
dall'associazione Centro studi di Informatica Giurudica di ivrea e
Torino presentata durante la consultazione pubblica sulla proposta
di legge: http://www.evpsi.org/evpsifiles/memo_csig_nexa.pdf.
Vi riporto testo integrale della legge regionale in vigore
auguri di un buon inizio anno!!!
Mauro Alovisio
Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di
riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione
regionale.
(B.U. 29 Dicembre 2011, n. 52)
Il testo della Legge
Riferimenti subiti
Riferimenti attivati
Indicatori giuridici
Dati di iter
Il Progetto licenziato
Il Progetto presentato
Sommario:
Art. 1(Finalità)
Art. 2(Definizioni)
Art. 3(Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle
informazioni)
Art. 4(Reclamo)
Art. 5(Provvedimenti di attuazione)
Art. 6(Norma transitoria)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24
gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e
dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità
digitale.
2.
Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione
pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese,
delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della
pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra
pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di
documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano
condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove:
a)
il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria
organizzazione in un contesto di trasparenza;
b)
lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in
ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento
della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche
private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a)
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
b)
dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque
trattato, dall'amministrazione regionale;
c)
documento: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
d)
formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di
dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente
utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo
adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi
per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati
sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella
documentazione;
e)
riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di
persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali
diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo
rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.
Art. 3
(Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni)
1.
La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di
cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete
internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.
2.
I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente
accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali
individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, e
sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti
amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà
intellettuale e industriale.
3.
Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni,
predisposte in ottemperanza al d.lgs. 36/2006 devono consentire la più
ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e
con finalità di lucro.
4.
La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che
impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici
assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si
adopera per promuovere l'adozione da parte degli enti, delle società,
dei consorzi e delle associazioni a cui partecipa delle misure
necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e
dei documenti.
Art. 4
(Reclamo)
1.
La Regione assicura l'effettiva disponibilità tramite la rete internet
e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), individuano le modalità
per le richieste di messa a disposizione tramite la rete internet e di
riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e
assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni
dal ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri
individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.
Art. 5
(Provvedimenti di attuazione)
1.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione
consiliare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in
particolare:
a)
i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di
immediato riutilizzo;
b)
le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono
essere oggetto di riutilizzo in futuro;
c)
le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale
regionale di accesso ai medesimi;
d)
le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui
l'amministrazione regionale è titolare;
e)
l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse
pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati
pubblici dell'amministrazione regionale non è gratuita, ma viene
applicata una tariffa determinata tenuto conto dei costi di messa a
disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi
relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della
tariffa stessa;
f)
l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via
indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g)
le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 4
nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente
.
Art. 6
(Norma transitoria)
1.
Fino alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della
Regione restano in vigore le linee guida relative al riutilizzo e
all'interscambio del patrimonio informativo regionale approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 36-1109.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 23 dicembre 2011
p Roberto Cota
Il Vicepresidente Ugo Cavallera
arianna.info(a)consiglioregionale.piemonte.it
Dec. 30, 2011
Margoni/Perry: "From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer Generated Works?"
by J.C. DE MARTIN
From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer Generated Works?
Mark Perry
<http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=10510>
University of Western Ontario - Faculty of Law
Thomas Margoni
<http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1383303>
University of Western Ontario - Faculty of Law
/Computer Law and Security Review, Vol. 26, pp. 621-629, 2010/
*Abstract: *
Increasingly the digital content used in everyday life has little or no
human intervention in its creation. Typically, when such content is
delivered to consumers it comes with attached claims of copyright.
However, depending on the jurisdiction, approaches to ownership of
computer-generated works vary from legislated to uncertain. In this
paper we look at the various approaches taken by the common law, and the
legislative approach take in the United Kingdom.
*Number of Pages in PDF File:* 25
*Keywords:* Computer-generated works, copyright, authors and ownership,
legislative and common law approaches
Accepted Paper Series
Date posted: July 26, 2010 ; Last revised: February 01, 2011
Dec. 29, 2011
Business Insider: "Italians Don't Care About The Internet"
by J.C. DE MARTIN
Lo andiamo dicendo ormai da anni, ma è inutile,
non riusciamo a far capire quanto sia grave.
Chissa' che non ci riescano degli stranieri....
Buon Anno!
juan carlos
Italians Don't Care About The Internet
Alex Roe <http://www.businessinsider.com/author/alex-roe>, Italy
Chronicles <http://newsfromitaly.visibli.com/links/YeaEga> | Dec. 28,
2011, 7:12 PM
Read more:
http://italychronicles.com/a-quarter-of-italians-think-the-internet-is-usel…
<http://italychronicles.com/a-quarter-of-italians-think-the-internet-is-usel…>
Maybe it's the sunny weather, or the café lifestyle, but Italians still
do not appear to have grasped the *internet*.
Italy's official statistics bureau, *ISTAT*, recently produced a report
on the *state of the internet in Italy*.
The numbers do not paint a particularly positive picture.
In world terms, Italy sits at a lowly 22nd place in terms of worldwide
internet usage. The European average is 73%, whereas in Italy the
figure is 63%.
54,5% Italians have access to the internet today, which is up slightly
from the 2010 figure of 52,4%. The number of broadband internet
connections in Italy has grown a little too, from 43,4% al 45,8%.
Nearly 60% of Italy's families have access to a computer, but, as can be
seen from the internet connection numbers, not every Italian computer is
connected to the internet.
[...]
Continua qui:
http://www.businessinsider.com/italians-doesnt-care-about-the-internet-2011…
Dec. 29, 2011
Avviso pubblico per giovani dottori di ricerca per Uffici di Gabinetto
by Daniele Mazzocchi
Buonsera,
credo che questo avviso pubblicato di recente sul sito del MIUR possa
essere di interesse per diverse persone iscritte alla lista. Tra le aree
di competenza interessate rientra anche il discorso Open Data. Di
seguito il link al documento sul sito MIUR:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/avviso_pubblico_per_incaric…
Cordiali saluti,
Daniele Mazzocchi
Dec. 29, 2011
Camera dei deputati - open data alla Camera e portale storico
by J.C. DE MARTIN
Sul tema open data ricevo e volentieri inoltro.
juan carlos
--------
E' onlineall'indirizzodati.camera.it <http://dati.camera.it/>,
ilportaledei"datiaperti" dellaCameradeideputati,
unapiattaformadipubblicazioneecondivisionedidatiprodottiinformatoapertoRDF-XML,
secondoglistandardsdelSemanticWebeiprincipideiLinkedData, suideputati,
l'attivitàparlamentare, gliorganidellaCamera,
dallaIlegislaturadelRegnodiSardegnaallaXVdellaRepubblica;
datipubblicaticonlicenzaCreativeCommons3.0 (Attribuzione--
CondividiallostessomodoCCBY-SA3.0) dascaricareointerrogareliberamente,
rispettandolecondizioniindicate.
Sitrattadioltreunmilionedischedeedocumenti, di13,4
milioniditripleRDF(leunitàinformativeminime)
cheindividuanolerelazionitrapersone, legislature, leggi,
attieorganiparlamentarisecondounaontologiaOWLrealizzataperildominiodellaCameradeideputati,
ingradodidescrivereneldettagliotuttilerisorsepossedute,
dalleschedeanagrafichedeideputatialleinterrogazioniparlamentari,
dallecomposizionideigruppioaquelledegliorgani,
edigestireicambididenominazionedellestrutture,
glislittamentineimandatiparlamentari.
Laddovepossibile, perfavorireilcollegamentoconaltrerisorseweb,
sonostateutilizzatealtreontologieampliamentediffuse:
dublin core e dublincore terms per la descrizione dei metadati più
comuni come il titolo, la descrizione, le date, i riferimenti bibliografici;
bio ontology per la descrizione degli eventi biografici dei deputati
skos per gli schemi di classificazione
foaf per la descrizione delle persone
IlprimoesempiodiriusodeidatièilportalestoricodellaCamera
<http://storia.camera.it/>- pubblicatoassiemeadati.camera.itperil150
anniversariodell'Unitàd'Italia-
cheintegrailpatrimoniodiinformazioniedocumentidigitalidisponibilifinoallaXVlegislaturaconunariccasezionemultimedialeecinquepercorsidiapprofondimentoconmaterialiingranparteinediti.
Il portale consente, attraverso una ricerca integrata caratterizzata da
un'intuitiva navigazione a "faccette", l'accesso immediato alle
informazioni e alle relative risorse digitali: si navigano le schede
biografiche di 10.653 deputati, con le informazioni e i materiali
digitali relativi a tutti i loro mandati (incarichi, progetti di legge,
interventi, fotografie); le schede dei 43 presidenti che si sono
succeduti alla guida della Camera, da Gioberti a Bertinotti; i 60.000
resoconti e bollettini sull'attività dell'Assemblea e delle commissioni
interamente disponibili in formato pdf; i 100.000 progetti di legge, le
250.000 interrogazioni e mozioni parlamentari, gli oltre 20.000 doc
parlamentari; 25.000 immagini fotografiche. Si consultano gli
approfondimenti sui sistemi elettorali, sui regolamenti, sulla storia e
la struttura dell'amministrazione della Camera.
Uno dei principali obiettivi del progetto "dati.camera" è favorire il
riuso dei dati della Camera dei deputati e la loro integrazione con
altre raccolte informative, per promuovere la produzione di applicazioni
web e approfondire aspetti diversi e specifici di oltre 150 anni di vita
parlamentare.
Inquestoportalesonostaterealizzateleprimeapps: l'Atlanteistituzionale-
un'applicazionechemostrasuunamappainterattivailuoghidinascitadeiPresidentidellaRepubblica,
delConsiglio,
delSenatoedellaCameradalRegnod'ItaliafinoallaXVlegislatura-
elaMappadelleelezioninelRegnod'Italia, checonsente,
attraversounamappageograficad'ItaliadinavigareirisultatielettoralineisingolicollegidelleelezioniperlaCameradeideputati,
finoXXIVLegislaturadelRegnod'Italia.
Seilportalestorico"siferma" allaXVlegislatura,
dati.camerarendedisponibiliidatasetdideputati,
organiegruppiparlamentaridellalegislaturacorrente.
I due portali sono stati ideati e realizzati da regesta.exe, in stretta
collaborazione con gli uffici della Camera.
www.regesta.com
Dec. 29, 2011
RE : questa è una nuova disciplina
by giorgio.giunchi@cctld.it
Juan Carlos De Martin [Fri Dec 16 17:35:18 CET 2011] :
"Una nuova disciplina - in questo caso l'Internet Science -
per affermarsi deve superare una serie di ostacoli tra cui,
appunto, il guadagnarsi il rispetto delle discipline esistenti,
che inevitabilmente tendono a vedere nel nuovo una semplice
prosecuzione dell'esistente.
Niente di più, niente di meno."
Hai detto una roba da niente, e non e' solo un problema
di tassonomie disciplinari, ovviamente.
Ti do' 5 pallottole, se servono usale, se no' buttale.
1. Se la scienza non interpreta il mondo ma
"crea universi", come dice Brockman.
2 E se aveva qualche ragione Giovan Battista Gerace
["Puo' dirsi sia nata una vera e propria sociologia
dell' informatica", 1981]
3.E se aveva qualche ragione Caracciolo di Forino ["Molto
resta ancora da fare soprattutto per quel che
riguarda gli studi rigorosi degli aspetti semantici e
pragmatici dei linguaggi per calcolatori, essendo cio'
di particolare interesse per ogni scienziato, sia pue
se per diversi motivi e tanto se il suo indirizzo sia
pratico oppure teorico." ", 1970].
4. E se G. Degli Antoni e A.R. Meo e Stefano Rodota' [e
NEXA e ISOC e un pugno di provider di prima generaione ...]
"tagliano i ponti dietro" e si sforzano irrevocabilmente a
costruire !AGENDE! rigorose [Quintarelli] e allineare
establishment [che perdono tutti i treni e poi ci piangono su]
e !comprometterli! a questa roba che "non e' materia non
e' energia" ma e' molto semplicemente *risorsa* estrema
[informazione~automatica~distribuita] del disgraziato pianeta.
5. Se in somma internet ["qualunque cosa sia" come dice con
finezza Joy Marino] dispone - e necessita- di una
sintassi una semantica e una pragmatica - proprie ed
irriducibili.
Allora il tuo *programma* ["Internet Science "] e'
inconfutabile e al tempo stesso inedito, un uovo di
Colombo : come lo sono tutti i cambi di parametro nella
struttura delle rivoluzioni scientifiche.
Grazie Juan Carlos, prima ancora che
auguri,
Giorgio
:::::::
Dec. 28, 2011
Il primo conflitto di attribuzione nella Storia della Repubblica italiana....
by oreste.pollicino@unibocconi.it
...sollevato, di fronte alla Corte costituzionale, attraverso l'impugnazione di una e-mail.
Sent. 340/2011 depositata ieri.
Interessante ed, a mio avviso, non del tutto convincente, il reasoning della Corte che dichiara l'inammissibilità del conflitto visto il carattere meramente informativo e non vincolante della e-mail che "non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano nella materia in esame".
Auguri a tutti
SENTENZA N. 340
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze ‒ Dipartimento del tesoro, supporto tematico patrimonio del 1° giugno 2010, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 30 luglio 2010, depositato in cancelleria l’11 agosto 2010 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso, notificato il 30 luglio 2010, depositato il successivo 11 agosto, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’e-mail del Ministero dell’economia e delle finanze ‒ Dipartimento del tesoro datata 1° giugno 2010, registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256, relativa all’obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio di cui all’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2010), in riferimento all’art. 8, comma 1, in specie ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28) ed a tutti gli altri numeri pertinenti ad immobili, all’art. 9, comma 1, in specie in relazione al numero 11) ed a tutte le altre cifre pertinenti ad immobili, agli artt. 16, 66, 67, 68, 79 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e successive modifiche, nonché agli artt. 3, 6 e 97 della Costituzione.
1.1.— Premette in fatto la ricorrente che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010, i Comuni della Provincia di Bolzano, invitati ad inserire i dati relativi al patrimonio comunale negli appositi siti internet, si sono posti il problema dell’ambito di operatività dell’obbligo di comunicazione previsto dalla medesima norma e si sono rivolti, dapprima, all’amministrazione provinciale. Quest’ultima, nel parere reso dal direttore dell’Ufficio centrale affari legali dell’amministrazione provinciale, arrivava alla conclusione che sui Comuni della Provincia (e sulla stessa Provincia) gravasse l’obbligo di comunicazione dei soli dati relativi agli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati o detenuti a qualunque titolo dai medesimi Comuni (e dalla Provincia). Posto che alcuni dei predetti Comuni hanno ricevuto, successivamente, ulteriori solleciti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze a provvedere alla prescritta comunicazione, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano si è rivolto all’amministrazione statale, tramite l’apposito indirizzo telematico (supportotematicopatrimonio(a)tesoro.it) predisposto dal Dipartimento del tesoro, appunto, per fornire alle amministrazioni interessate risposte in ordine ad eventuali dubbi interpretativi relativi all’applicazione della normativa in esame. In risposta ai quesiti formulati dal Consorzio dei Comuni della Provincia, il Dipartimento del tesoro, supporto tematico patrimonio, adottava l’e-mail oggetto dell’impugnazione con il presente ricorso, con la quale, sul presupposto dell’applicabilità dell’obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province stesse, avrebbe sollecitato i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano a fornire «i dati identificativi a) degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici», escludendo solo «gli immobili che il Comune utilizza o occupa (es. in locazione passiva) da proprietari privati».
1.2.— La ricorrente ritiene che, con il provvedimento e-mail impugnato, lo Stato finirebbe, in primo luogo, con il comprimere tutta una serie di specifiche competenze legislative ed amministrative della medesima Provincia autonoma di Bolzano, connesse alle proprietà immobiliari della stessa, previste dall’art. 8, comma 1, in specie con riferimento ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28) ed a tutte le altre cifre pertinenti ad immobili, dall’art. 9, comma 1, in specie in relazione al numero 11) ed a tutti gli altri numeri pertinenti ad immobili, nonché dagli artt. 16, 66, 67 e 68 dello statuto speciale, incidendo in modo diretto sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della medesima Provincia e dei Comuni in essa situati, costringendoli a rendere conto allo Stato in merito al loro acquisto ed al loro impiego. Considerato, poi, che gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 sarebbero — ad avviso della ricorrente — funzionali alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, nell’ambito del patto di stabilità tra gli enti dello Stato, il provvedimento impugnato si porrebbe, altresì, in contrasto con la disciplina concordata e “rafforzata” sulla finanza provinciale di cui agli artt. 69 e ss. dello statuto speciale che attribuisce alla Provincia la competenza a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interna ed a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
L’atto impugnato contrasterebbe, infine, anche con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tutela delle minoranze (art. 6 Cost.) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, imporre al Consorzio dei Comuni ed ai Comuni della Provincia di Bolzano la comunicazione dei dati sul patrimonio di cui all’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, e per l’effetto annullare il provvedimento e-mail del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze datata 1° giugno 2010.
2.— Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.
In via preliminare, il resistente sostiene che il ricorso sia inammissibile avendo ad oggetto un atto non dispositivo né imperativo, ma dichiaratamente chiarificatorio e non proveniente da un organo legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo a ledere le competenze della Provincia.
Nel merito, in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato, posto che la materia cui afferisce l’atto impugnato sarebbe quella del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», che rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Nella specie, la comunicazione dei dati servirebbe ad alimentare un completo sistema informativo volto a consentire la ricognizione statistica di tutti i beni della pubblica amministrazione attraverso la creazione di un portale e di due indirizzi telematici di supporto tecnico (nel cui ambito è stato appunto inviato l’e-mail qui impugnato) in ragione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di realizzare una ricognizione completa di tutti i beni pubblici, in funzione diretta del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, ma utilizzabile anche per altri fini di interesse statale.
3.— All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni contenute nelle memorie scritte.
Considerato in diritto
1.— La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all’e-mail del Ministero dell’economia e delle finanze ‒ Dipartimento del tesoro datato 1° giugno 2010, registrato dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviato dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256.
Con esso, il predetto Dipartimento, sul presupposto dell’applicabilità dell’obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2010), anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province stesse, avrebbe sollecitato i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano a fornire «i dati identificativi a) degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici», escludendo solo «gli immobili che il Comune utilizza o occupa (es. in locazione passiva) da proprietari privati».
La ricorrente sostiene che, con l’impugnato e-mail, sarebbero state violate tutta una serie di specifiche competenze legislative ed amministrative della Provincia autonoma di Bolzano, connesse alle proprietà immobiliari della stessa (di cui all’art. 8, comma 1, in specie ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28), ed a tutte le altre cifre pertinenti ad immobili, all’art. 9, comma 1, in specie in relazione al numero 11), ed a tutti gli altri numeri pertinenti ad immobili, ed all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), con conseguente diretta lesione dell’autonomia di gestione degli immobili da parte della medesima Provincia e dei Comuni in essa situati, garantita dagli artt. 66, 67 e 68 dello statuto speciale. La normativa censurata sarebbe, inoltre, lesiva dell’autonomia finanziaria della medesima Provincia, posto che, proprio in relazione al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica è stata concordata, a livello provinciale, sulla base di quanto prescritto dallo statuto speciale, una disciplina particolare rispetto a quella vigente in altre realtà regionali, che ha trovato ingresso nel nuovo Titolo VI del medesimo statuto speciale (artt. da 69 a 86) e che attribuisce alla Provincia la competenza a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interna ed a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
L’atto impugnato sarebbe, infine, in contrasto anche con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
2.— In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.— Secondo il resistente, il ricorso sarebbe inammissibile avendo ad oggetto un atto non dispositivo né imperativo, ma dichiaratamente chiarificatorio e non proveniente da un organo legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo a ledere le competenze della Provincia.
2.2.— L’eccezione è fondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
2.2.1.— Dal testo del ricorso introduttivo risulta che l’atto impugnato è costituito da un e-mail indirizzato al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in risposta ad un quesito da quest’ultimo formulato per risolvere i dubbi inerenti all’ambito di applicabilità ed alla portata dell’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali disposto dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.
Tale disposizione ha, infatti, previsto una ricognizione generale del patrimonio edilizio pubblico «ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valori di mercato» ed ha conseguentemente prescritto a «tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, che utilizzano o detengono, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici» di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze ‒ Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni e di comunicare tutte le successive variazioni. In riferimento agli adempimenti connessi con l’applicazione di tale disposizione, il Dipartimento del tesoro ha predisposto un sistema di comunicazione di dati relativi agli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni pubbliche e di quelli detenuti o utilizzati, a qualunque titolo, dagli stessi soggetti. Detto Dipartimento ha offerto alle amministrazioni interessate un supporto in termini di informazioni, non solo attraverso il sito, completo di informazioni sul progetto, ma anche con l’ausilio di due indirizzi telematici, il primo per le questioni di carattere tecnico, il secondo per le questioni di carattere giuridico, relative alla risoluzione di dubbi interpretativi.
L’e-mail impugnato dalla ricorrente è stato adottato proprio in risposta ad uno dei numerosi quesiti pervenuti, al fine di spiegare il contenuto della norma. Tale risposta del «Dipartimento del Tesoro, Supporto Tematico Patrimonio» al quesito proposto dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, costituisce pertanto espressione della predetta collaborazione tecnica, fornita da parte di una delle articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze (il supporto tematico patrimonio), alle amministrazioni interessate in vista dell’applicazione della normativa citata.
Questa Corte, fin da epoca risalente, ha espressamente chiarito che, per quanto riguarda i conflitti tra Stato e Regione, l’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel prevedere che l’atto che si assume lesivo della competenza di uno dei due soggetti può essere costituito da «qualunque atto di un loro organo che, nell’esercizio di funzioni legislative o amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi l’altrui» (sentenza n. 153 del 1967), esige che esso «contenga una chiara manifestazione di volontà dell’organo in ordine all’affermazione di una […] competenza» propria dell’ente, in un determinato settore (sentenza n. 12 del 1957). Alla stregua di tale principio, si è ripetutamente ribadito che non hanno attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionale dell’ente confliggente quegli atti che siano privi di efficacia vincolante e che non contengano una chiara manifestazione di volontà dell’ente di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare l’altrui, risolvendosi, ad esempio, in mere istruzioni o pareri non vincolanti o indicazioni tecniche (vedi sentenze n. 197 del 2007, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005, n. 97 del 2003).
Nella specie, l’e-mail impugnato ha, come si è già rilevato, una portata puramente informativa, essendo stata adottata dal supporto informatico appositamente istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze al solo scopo di rispondere al quesito proposto proprio dal Consorzio dei Comuni siti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sull’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, risolvendosi in un mero parere tecnico, non vincolante. Essa, conseguentemente, non ha alcuna portata vincolante nei confronti delle amministrazioni alle quali è indirizzata, non contenendo alcuna manifestazione di volontà, che sia peraltro riconducibile ad un organo dell’amministrazione legittimato a rappresentare lo Stato e ad esprimerne appunto la volontà all’esterno, che si risolva nell’affermazione di una competenza propria dello Stato nell’ambito indicato.
L’e-mail impugnato, pertanto, in quanto privo di carattere vincolante sia per il Consorzio dei Comuni siti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, che ha formulato il quesito in risposta del quale detto e-mail è stata adottato, sia per la Provincia stessa, non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano nella materia in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all’e-mail del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro datata 1° giugno 2010, registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.
Dec. 23, 2011