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"Open access: priorities, obstacles, and opportunities" - Prof. Stuart Shieber (Harvard University) - 30.01.2014
by Giuseppe Futia
Open access: priorities, obstacles, and opportunities
http://nexa.polito.it/2014-open-access-shieber
*
Prof. Stuart Shieber (Harvard University) *
Giovedì, 30 gennaio 2014, ore 9-11
Biblioteca Centrale di Ingegneria, Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
L'Area Bibliotecaria e Museale del Politecnico di Torino
<http://www.biblio.polito.it/>, col sostegno del Centro Nexa su Internet
& Società <http://nexa.polito.it/>,
organizza il seminario intitolato: "/Open access: priorities, obstacles,
and opportunities/"
Il prof. Stuart Shieber <http://www.eecs.harvard.edu/shieber/> di
Harvard, uno dei massimi esperti di 'open access' a livello
internazionale, giovedì 30 gennaio in Biblioteca Centrale di
Ingegneria parlerà delle *sfide* e delle*opportunità* relative
all'*open access*, ricordando le motivazioni di fondo, chiarendo i
dubbi più frequenti e identificando i benefici che deriverebbero ai
singoli ricercatori, agli Atenei, alla comunità scientifica
internazionale e alla società nel suo complesso da un'ampia
diffusione dell'open access. Il tema è di particolare attualità
anche per il recente lancio di Horizon2020
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>, il programma europeo
che prevede una clausola open access (articolo 29.2 del Grant
Agreement) per il 100% dei progetti finanziati.
Il Prof. Shieber nel 2008 convince i colleghi della Faculty of Arts
and Sciences di Harvard <http://www.fas.harvard.edu/home/> ad
adottare - all'unanimità - il *primo mandato open access di Ateneo*
(poi adottato da MIT e da centinaia di altri atenei in molti paesi).
Contestualmente Shieber diventa il primo direttore dell'Office for
Scholarly Communication di Harvard <https://osc.hul.harvard.edu/>,
ovvero, il servizio che gestisce la policy open access di Harvard, a
partire dall'archivio online.
Più di recente, insieme a Peter Suber, il prof. Shieber si è
occupato di policy open access, redigendo un'apposita guida: "Guide
on Good Practices for University Open-Access Policies", disponibile
online alla URL: http://cyber.law.harvard.edu/node/8604.
Sul tema open access si consiglia il libro di Peter Suber (MIT
Press), anch'esso disponibile online:
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Open_Access_%28the_book%29.
Una biografia del prof. Shieber è disponibile online alla URL:
http://www.eecs.harvard.edu/shieber/.
Jan. 24, 2014
Per la prima volta in Italia clausola Open Access in un bando di ricerca nazionale
by J.C. DE MARTIN
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
La clausola open access (articolo 9) è molto aderente all'analoga
clausola del Model Grant Agreement di Horizon2020 [1].
Notate anche il vincolo di deposito dei dati necessari a validare
la ricerca.
Questo risultato, fortemente voluto dal Ministro Carrozza,
arriva a poco più di tre mesi dall'approvazione
del decreto Cultura che aveva introdotto il principio generale
che la ricerca pubblica dovesse essere disponibile in open access
(per un'analisi, v. http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/3/caso.htm)
Una norma importante che però per alcuni aspetti, come per esempio
la durata dell'embargo massimo, rimaneva lontana dagli standard
europei.
Col bando SIR, invece, la ricerca italiana si allinea alla best practice
open access europea rappresentata da Horizon 2020.
juan carlos
[1] http://demartin.polito.it/blog/179
Jan. 23, 2014
Ebook by Fabio Chiusi: "Grazie Mr Snowden #datagate #NSA"
by J.C. DE MARTIN
*Grazie Mr Snowden #datagate #NSA *
/Cos'è il Datagate, perché riguarda l'Italia e perché ci rende liberi /
[scarica gratis ebook].
Posted by Fabio Chiusi on 17 gennaio 2014 in Post
Milioni di cittadini trattati come sospetti terroristi e spiati senza
riguardo della legge. Capi di Stato, leader politici, uomini d'affari
intercettati al telefono o violati nelle loro comunicazioni private.
Accordi segreti per l'accesso alle banche dati dei principali colossi
web, costretti a obbedire alle richieste governative senza poterne
rivelare l'esatta estensione, o direttamente a loro insaputa. Il
traffico internet copiato direttamente dai cavi sottomarini che
trasportano le connessioni e immagazzinato, analizzato, dall'India al
Brasile, passando per Germania, Spagna, Francia e Italia. Ma anche il
deliberato indebolimento degli standard crittografici che rendono
possibile mantenere sicure le nostre transazioni finanziarie online così
come le comunicazioni in chat, i contenuti pubblicati sui social
network, gli scambi via mail.
[...]
Continua qui: http://www.valigiablu.it/grazie-mr-snowden-datagate-nsa/
Licenza cc-by-nc-nd valigiablu.it
Jan. 23, 2014
la consulenza (gratuita) ai tempi di internet
by Simone Aliprandi
Sulla falsariga della simpatica campagna #coglioneNo (che con tre
riuscitissimi video ha messo in luce la triste realtà dei lavori
creativi), mi sento di condividere uno strumento che può tornare utile
a chiunque svolga professioni intellettuali (architetti, avvocati,
psicologi, informatici...).
http://aliprandi.blogspot.it/2014/01/perche-fare-consulenza-gratuita.html
Si tratta ovviamente di un post sarcastico/provocatorio che serve a
far riflettere sul concetto di consulenza ai temi dell'informazione
istantanea e liquida. In un mondo in cui bastano un paio di click per
avere una marea di informazioni il valore aggiunto dell'intervento di
uno specialista e del suo bagaglio di competenze viene percepito
sempre meno.
Il post ha avuto un successo davvero inatteso; e ciò è indice che il
tema è particolarmente sentito.
Un caro saluto.
--
Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
Jan. 23, 2014
R: Violare le protezioni si può, talvolta
by Marco Ricolfi
Issue still unsettled; would be if it was interoperability or decompilation
for software; but it is not software and not decom or interop. So this is
one of the issues we are raising come centro Nexa nella consultazione m.
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014 13:29
A: Blengino; nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
mi sorge una domanda...
e quindi le cluasole che invalidano le garanzie, in caso di crack ?
dovrebbero essere nulle, nel periodo di due anni previsto come garanzia
obbligatoria, no ?
jailbreakare/rootare (chiedo scusa all'italiano) il telefono, se non fatto
per violare il diritto d'autore (come e' normalmente il caso), non dovrebbe
invalidarne la garanzia.
penso male ?
ciao, s.
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dellUnione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ----------------------------------------------------------------------
> --
>
> Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi,
> in determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> lutilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le
> consolle portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un
> sistema di riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul
> supporto di videogioco, il che ha leffetto di impedire
> lutilizzazione di copie illegali di videogiochi. Tali misure
> tecnologiche di protezione impediscono che i giochi senza codice
> possano essere avviati su un dispositivo Nintendo e che programmi,
> giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi da quelli di
> Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un
> software aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori
> indipendenti («homebrews»), la cui utilizzazione richiede
> linstallazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che
> eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei
> suoi giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> lutilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali
> software non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla
> Corte di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica
> di cui si può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva
> sullarmonizzazione del diritto dautore[1] <#_ftn1> al fine di
> lottare contro lelusione delle misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che,
> sebbene codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore
creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi
> originali per computer sono protetti dal diritto dautore oggetto della
direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati
> di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
> pubblico o di distribuzione delle opere. La direttiva è volta
> unicamente a proteggere il titolare del diritto dautore nei confronti
> degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
> principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> lapplicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dellopera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di uninterazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della
> direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
> limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere
> per i quali è richiesta lautorizzazione del titolare di un diritto
> dautore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o unutilizzazione diversa*
> dallelusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della
> protezione giuridica delle misure tecnologiche in funzione
> dellutilizzazione delle consolle definita dal titolare dei diritti
> dautore, ma che si devono piuttosto *esaminare i dispositivi previsti
> per lelusione delle misure di protezione*, tenuto conto delluso che i
terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con
> le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur
> fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal
> fine, il giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi
> tipi di misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della
> loro attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva
> efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare,
> restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non
> autorizzate di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al
> contrario, essi siano piuttosto utilizzati a fini che non violano il
diritto dautore.
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> --
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti
> del diritto dautore e dei diritti connessi nella società
> dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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>
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Jan. 23, 2014
R: Violare le protezioni si può, talvolta
by Marco Ricolfi
In senso conforme il mio: Videogiochi che passione! Consoles prorietarie,
mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana, in Giur.
It. 2004, 1454-1456.
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Blengino
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014 11:32
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
Stampa e Informazione
Corte di giustizia dellUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 9/14
Lussemburgo, 23 gennaio 2014
Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.
_____
Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire lutilizzazione di
videogiochi contraffatti
Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
videogioco, il che ha leffetto di impedire lutilizzazione di copie
illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono
che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo
e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi
da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
(«homebrews»), la cui utilizzazione richiede linstallazione, sulle consolle
stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure
tecnologiche di protezione delle consolle.
Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad
eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box
considera che lo scopo di Nintendo è di impedire lutilizzazione di software
indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3
sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale
di videogiochi.
Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di
giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può
avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sullarmonizzazione del diritto
dautore[1] al fine di lottare contro lelusione delle misure tecnologiche
predisposte.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono
un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma
anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio
informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione
intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono
protetti dal diritto dautore oggetto della direttiva.
La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica
adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace
destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione,
di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione
delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del
diritto dautore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua
autorizzazione.
La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello elevato
di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci
misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende lapplicazione di un
codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dellopera). Di conseguenza, le misure
tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici dei
videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di uninterazione
tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai
sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente
le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non
autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta
lautorizzazione del titolare di un diritto dautore. Tale protezione
giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i
dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o
unutilizzazione diversa dallelusione della protezione tecnologica a fini
illeciti.
La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
giuridica delle misure tecnologiche in funzione dellutilizzazione delle
consolle definita dal titolare dei diritti dautore, ma che si devono
piuttosto esaminare i dispositivi previsti per lelusione delle misure di
protezione, tenuto conto delluso che i terzi effettivamente ne fanno.
La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci
misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei
terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione
analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà
tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti
tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro
rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del
titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano
frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi
Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto
utilizzati a fini che non violano il diritto dautore.
_____
_____
[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e
dei diritti connessi nella società dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
Jan. 23, 2014
Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
by Stefano Quintarelli
mi sorge una domanda...
e quindi le cluasole che invalidano le garanzie, in caso di crack ?
dovrebbero essere nulle, nel periodo di due anni previsto come garanzia
obbligatoria, no ?
jailbreakare/rootare (chiedo scusa all'italiano) il telefono, se non
fatto per violare il diritto d'autore (come e' normalmente il caso), non
dovrebbe invalidarne la garanzia.
penso male ?
ciao, s.
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dell’Unione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
> determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> l’utilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
> portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
> riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
> videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie
> illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione
> impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un
> dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale,
> contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati
> sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
> aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
> («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle
> consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le
> misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi
> giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software
> non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte
> di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si
> può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del
> diritto d’autore[1] <#_ftn1> al fine di lottare contro l’elusione delle
> misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene
> codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali
> per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di
> riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o
> di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a
> proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per
> i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo
> principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva
> qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti
> che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per
> i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto
> d’autore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa*
> dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
> giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle
> consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono
> piuttosto *esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure
> di protezione*, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le
> attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo
> una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il
> giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di
> misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro
> attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per
> quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso
> che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate
> di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano
> piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
> diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
> (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
>
> Nessun virus nel messaggio.
> Controllato da AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
> Versione: 2014.0.4259 / Database dei virus: 3681/7026 - Data di
> rilascio: 22/01/2014
>
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Jan. 23, 2014
Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
by Stefano Quintarelli
un velo di buon senso..
al contrario dei casi italiani a bolzano e firenze, se non ricordo male...
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dell’Unione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
> determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> l’utilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
> portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
> riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
> videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie
> illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione
> impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un
> dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale,
> contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati
> sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
> aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
> («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle
> consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le
> misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi
> giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software
> non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte
> di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si
> può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del
> diritto d’autore[1] <#_ftn1> al fine di lottare contro l’elusione delle
> misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene
> codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali
> per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di
> riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o
> di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a
> proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per
> i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo
> principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva
> qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti
> che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per
> i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto
> d’autore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa*
> dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
> giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle
> consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono
> piuttosto *esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure
> di protezione*, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le
> attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo
> una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il
> giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di
> misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro
> attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per
> quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso
> che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate
> di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano
> piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
> diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
> (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
>
> Nessun virus nel messaggio.
> Controllato da AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
> Versione: 2014.0.4259 / Database dei virus: 3681/7026 - Data di
> rilascio: 22/01/2014
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Jan. 23, 2014
Violare le protezioni si può, talvolta
by Blengino
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Corte di giustizia dellUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 9/14
Lussemburgo, 23 gennaio 2014
Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.
_____
Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire lutilizzazione di
videogiochi contraffatti
Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
videogioco, il che ha leffetto di impedire lutilizzazione di copie
illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono
che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo
e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi
da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
(«homebrews»), la cui utilizzazione richiede linstallazione, sulle consolle
stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure
tecnologiche di protezione delle consolle.
Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad
eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box
considera che lo scopo di Nintendo è di impedire lutilizzazione di software
indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3
sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale
di videogiochi.
Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di
giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può
avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sullarmonizzazione del diritto
dautore[1] al fine di lottare contro lelusione delle misure tecnologiche
predisposte.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono
un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma
anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio
informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione
intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono
protetti dal diritto dautore oggetto della direttiva.
La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica
adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace
destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione,
di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione
delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del
diritto dautore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua
autorizzazione.
La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello elevato
di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci
misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende lapplicazione di un
codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dellopera). Di conseguenza, le misure
tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici dei
videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di uninterazione
tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai
sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente
le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non
autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta
lautorizzazione del titolare di un diritto dautore. Tale protezione
giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i
dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o
unutilizzazione diversa dallelusione della protezione tecnologica a fini
illeciti.
La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
giuridica delle misure tecnologiche in funzione dellutilizzazione delle
consolle definita dal titolare dei diritti dautore, ma che si devono
piuttosto esaminare i dispositivi previsti per lelusione delle misure di
protezione, tenuto conto delluso che i terzi effettivamente ne fanno.
La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci
misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei
terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione
analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà
tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti
tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro
rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del
titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano
frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi
Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto
utilizzati a fini che non violano il diritto dautore.
_____
[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e
dei diritti connessi nella società dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
Jan. 23, 2014
Fwd: Corte UE: VIDEOGIOCHI NINTENDO : legale l'elusione della protezione in determinate circostanze (sentenza C-355/12)
by Marco Ciurcina
FYI
--------- Messaggio inoltrato ---------
Oggetto: Corte UE: VIDEOGIOCHI NINTENDO : legale l'elusione della protezione
in determinate circostanze (sentenza C-355/12)
Data: giovedì 23 gennaio 2014, 09:00:25
Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa(a)curia.europa.eu>
A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis(a)curia.europa.eu>
L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire l’utilizzazione di videogiochi
contraffatti
(Sentenza nella causa C-355/12, Nintendo e a. / PC Box srl e a.)
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by
Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>» • (+32) 2
2964106
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa
Direzione del protocollo e dell’informazione
Unità Stampa e Informazione
Sezione italiana
Corte di giustizia UE
Tel. (+352) 4303/3552
Fax (+352) 4303/2674
Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776
marilena.cavassa(a)curia.europa.eu
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Jan. 23, 2014