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Big data e rischi di esclusione
by Alessandro Mantelero
Qualche tempo fa avevo segnalato l'intervento di Kate
Crawford su i rischi di errori valutativi indotti dai Big
data analytics, o meglio da un uso inadeguato degli
stessi.
La Crawford sottolineava anche il tema degli esclusi, di
coloro che non sono adeguatamente rappresentati a causa di
bias nella metriche adottate o nelle architetture delle
ricerche sociologiche effettuate.
Sono questi (a mio parere) temi rilevanti, specie per i
decisori che in un prossimo futuro potranno essere indotti
ad assumere alcune scelte piuttosto che altre in ragione
dei risultati degli analytics.
Di seguito un altro contributo sul tema.
Jonas Lerman
Big Data and Its Exclusions
Legal debates over the “big data” revolution currently
focus on the risks of inclusion: the privacy and civil
liberties consequences of being swept up in big data’s
net. This Essay takes a different approach, focusing on
the risks of exclusion: the threats big data poses to
those whom it overlooks. Billions of people worldwide
remain on big data’s periphery. Their information is not
regularly collected or analyzed, because they do not
routinely engage in activities that big data is designed
to capture. Consequently, their preferences and needs risk
being routinely ignored when governments and private
industry use big data and advanced analytics to shape
public policy and the marketplace. Because big data poses
a unique threat to equality, not just privacy, this Essay
argues that a new “data antisubordination” doctrine may be
needed.
http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/big-data-and-i…
--
Avv. Alessandro Mantelero
Aggregate Professor, Politecnico di Torino
Director of Privacy and Faculty Fellow, Nexa Center for
Internet and Society
Coordinator, Double Degree program in Management and IP
Law, Politecnico di Torino–Tongji University of Shanghai
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
http://nexa.polito.it/people/amantelero
EMAIL POLICY: twice a day (Mon-Fri)
March 25, 2015
Re: [nexa] Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
by Marco Trotta
Le interecettazioni si potevano fare anche prima. Direttamente
sull'apparato del gestore.
Qui la novità è rendere legali gli apparati che permettono
l'intercettazioni direttamente sulla strumentazione private dell'indagato o
del sospetto. E presuppone un intervento attivo dell'autorità competente
per rendere possibile questa cosa (spyware, intrusione informatica, ecc.)
E' questa l'interpretazione corretta?
Il giorno 25 marzo 2015 13:21, Diego Giorio <dgiorio(a)hotmail.com> ha
scritto:
> Ho sentito un mio amico, ingegnere e poliziotto che lavora alla polizia
> postale, ed il suo commento è stato "era ora".
>
> Personalmente, è chiaro che mi darebbe fastidio uno spyware di Stato nel
> mio PC, senza motivo, ma se il motivo c'è allora sono d'accordo a fornire
> agli agenti gli strumenti che servono. Non vedo grossa differenza
> concettuale tra l'interecettazione di una telefonata e l'intercettazione di
> una mail, o fra una microcamera che spia i miei movimenti ed un software
> che spia i miei movimenti elettronici. Al solito, l'importante non è lo
> strumento in sè, quanto l'uso che se ne fa. Il fatto che i poliziotti
> abbiano la pistola non significa che debbano usarla.
>
> Saluti
> Diego
> ------------------------------
> Date: Wed, 25 Mar 2015 12:42:12 +0100
> From: mauro.alovisio(a)gmail.com
> To: demartin(a)polito.it
> CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Subject: Re: [nexa] Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO
> ANTITERRORISMO
>
>
> comunicato stampa del Garante privacy su provvedimento antiterrorismo
>
>
> http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/…
>
> Il giorno 25 marzo 2015 12:21, J.C. DE MARTIN <demartin(a)polito.it> ha
> scritto:
>
>
> *UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO*
>
> Il provvedimento antiterrorismo modifica il codice di procedura penale
> così:
>
> *All’articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
> parole: «è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni
> relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
> sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l’impiego di
> strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle
> comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.*
>
> con questo emendamento l’Italia diventa, per quanto a me noto, il primo
> paese europeo che rende esplicitamente ed in via generalizzata legale e
> autorizzato la “remote computer searches“ e l’utilizzo di captatori
> occulti da parte dello Stato!
>
> il fatto grave è che questo non lo fa in relazione a specifici reati di
> matrice terroristica (come fa pensare il provvedimento), ma per tutti i
> reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o
> telematiche” (art.266 bis).
>
> […]
>
> Continua qui:
> http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/114529278225/una-svista-rilevante…
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
>
> _______________________________________________ nexa mailing list
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> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
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http://www.marco.trotta.eu
March 25, 2015
Re: [nexa] Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
by Diego Giorio
Ho sentito un mio amico, ingegnere e poliziotto che lavora alla polizia postale, ed il suo commento è stato "era ora".
Personalmente, è chiaro che mi darebbe fastidio uno spyware di Stato nel mio PC, senza motivo, ma se il motivo c'è allora sono d'accordo a fornire agli agenti gli strumenti che servono. Non vedo grossa differenza concettuale tra l'interecettazione di una telefonata e l'intercettazione di una mail, o fra una microcamera che spia i miei movimenti ed un software che spia i miei movimenti elettronici. Al solito, l'importante non è lo strumento in sè, quanto l'uso che se ne fa. Il fatto che i poliziotti abbiano la pistola non significa che debbano usarla.
Saluti
Diego
Date: Wed, 25 Mar 2015 12:42:12 +0100
From: mauro.alovisio(a)gmail.com
To: demartin(a)polito.it
CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
comunicato stampa del Garante privacy su provvedimento antiterrorismo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/…
Il giorno 25 marzo 2015 12:21, J.C. DE MARTIN <demartin(a)polito.it> ha scritto:
UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
Il provvedimento antiterrorismo modifica il codice di procedura
penale così:
All’articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «è consentita l’intercettazione del flusso di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero
intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche
attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per
l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti
in un sistema informatico.
con questo emendamento l’Italia diventa, per quanto a me noto, il
primo paese europeo che rende esplicitamente ed in via generalizzata
legale e autorizzato la “remote computer searches“ e l’utilizzo di
captatori occulti da parte dello Stato!
il fatto grave è che questo non lo fa in relazione a specifici reati
di matrice terroristica (come fa pensare il provvedimento), ma per
tutti i reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie
informatiche o telematiche” (art.266 bis).
[…]
Continua qui:
http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/114529278225/una-svista-rilevante…
_______________________________________________
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March 25, 2015
Re: [nexa] Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
by Mauro Alovisio
comunicato stampa del Garante privacy su provvedimento antiterrorismo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/…
Il giorno 25 marzo 2015 12:21, J.C. DE MARTIN <demartin(a)polito.it> ha
scritto:
>
> *UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO*
>
> Il provvedimento antiterrorismo modifica il codice di procedura penale
> così:
>
> *All’articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
> parole: «è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni
> relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
> sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l’impiego di
> strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle
> comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.*
>
> con questo emendamento l’Italia diventa, per quanto a me noto, il primo
> paese europeo che rende esplicitamente ed in via generalizzata legale e
> autorizzato la “remote computer searches“ e l’utilizzo di captatori
> occulti da parte dello Stato!
>
> il fatto grave è che questo non lo fa in relazione a specifici reati di
> matrice terroristica (come fa pensare il provvedimento), ma per tutti i
> reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o
> telematiche” (art.266 bis).
>
> […]
>
> Continua qui:
> http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/114529278225/una-svista-rilevante…
>
>
> _______________________________________________
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> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
March 25, 2015
Quintarelli: UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
by J.C. DE MARTIN
*UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO*
Il provvedimento antiterrorismo modifica il codice di procedura penale così:
/All’articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l’impiego di
strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle
comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico./
con questo emendamento l’Italia diventa, per quanto a me noto, il primo
paese europeo che rende esplicitamente ed in via generalizzata legale e
autorizzato la “remote computer searches“ e l’utilizzo di captatori
occulti da parte dello Stato!
il fatto grave è che questo non lo fa in relazione a specifici reati di
matrice terroristica (come fa pensare il provvedimento), ma per tutti i
reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o
telematiche” (art.266 bis).
[…]
Continua qui:
http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/114529278225/una-svista-rilevante…
March 25, 2015
I: PhD position on open data and data protection law
by Cristiana Sappa
Dear All,
Feel free to spread the information over.
Kind Regards,
Cristiana
Cristiana Sappa
Project Manager, LAPSI 2.0, www.lapsi-project.eu
Il Martedì 24 Marzo 2015 10:15, Bastiaan van Loenen <b.vanloenen(a)GEONOVUM.NL> ha scritto:
Dear all,
Delft University and Tilburg University are seeking a PhD candidate for the project “Safeguarding data protection in an open data world”. See
http://recruitment2.tudelft.nl/vacatures/index.php?lang=en&id=546419&type=w
We are looking for someone with a master degree in law since the outcome of the project is directed towards a legal ‘solution’.
I hope you can distribute the position in your networks!
Kind regards,
Bastiaan
Dr. ir. Bastiaan van Loenen
March 24, 2015
Berkman Center Webcast live oggi ore 18 - America's Complicated Relationship with Civic Duty: Understanding Everyday Americans at the Core of Civic Innovation
by Giuseppe Futia
America's Complicated Relationship with Civic Duty:
Understanding Everyday Americans at the Core of Civic Innovation
http://cyber.law.harvard.edu/events/luncheon/2015/03/krontiris
<http://cyber.law.harvard.edu/events/luncheon/2014/06/sigal>
*with Berkman Fellow, Kate Krontiris. Kate will be joined by research
colleagues
John Webb (Google) and Charlotte Krontiris.
Eric Gordon will be moderating the discussion.*
Today, 6.00 pm
Webcast live: http://cyber.law.harvard.edu/interactive/webcast
http://nexa.polito.it/berkman-webcast-live
This talk will explore the results of research conducted over the
past year by the Google Civic Innovation team.
The research includes a joint qualitative and quantitative study for
understanding “Interested Bystanders,” or that portion of the
population that is paying attention to the world around them, but
not regularly voicing their opinions or taking action.
As applied research, this work sought to 1) inform the design of
civic-related products and services at Google and 2) be of
actionable value across the civic technology community more broadly.
In reporting what we learned, we also have attempted to share how we
learned it, and offer a case study for the use of human-centered
research to inform civic interventions.
About Kate
Kate is a researcher, strategist, and facilitator working to
transform civic life in America. In pursuit of a society where more
people assert greater ownership over the decisions that govern their
lives, she uses ethnographic tools to design products, policies, and
services that enable a more equitable democratic future. During her
fellowship with the Berkman Center, Kate will explore two topics:
21st century girlhood, and Americans' awareness of their
government's presence in their lives.
With full research support from Google’s Civic Innovation portfolio,
Kate just finished traveling across the United States to ascertain
what motivates everyday Americans to take civic actions and what
holds them back. The goal of this research is to understand how we
have become a nation of interested bystanders, and what can be done
to nudge everyday people to take small actions that could radically
transform the fabric of civic participation. The findings are being
used to inform the design of civic products and services at Google,
and will be shared with the civic tech ecosystem publicly, likely
later this year.
Kate is best known for her applied research on how citizens use
technology. Earlier this year, Kate led a discovery and design
process on behalf of Personal Democracy Media to investigate and
envision a new center for civic innovation in New York City. In
spring of 2013, she led a first-of-its-kind ethnographic
investigation into American elections, assessing the human
motivations, technological systems, and institutional landscapes
that define elections administration at the most local levels. This
year, the non-profit, non-partisan civic startup TurboVote is
prototyping with elections officials a series of tools whose
specifications flow directly from the findings, in order to effect a
wholesale re-visioning of the voter experience by 2016. Kate also
spent time in the U.S. Department of State and at Google Ideas,
exploring how technology might be used to improve judicial outcomes.
Prior to her graduate education, Kate built a career in
problem-solving justice and mediation. Working with the Center for
Court Innovation around New York City, she shepherded a
multi-stakeholder task force on prison reentry in Harlem and
developed meaningful community service initiatives for the Bronx
Criminal Court. She also mediated over 150 conflicts through youth
court and conflict resolution programs.
Kate is a graduate of Columbia University. She holds a Masters in
Public Policy from Harvard University’s Kennedy School of Government
and an MBA from MIT’s Sloan School of Management. She serves as a
member of the Harlem Justice Corps Community Advisory Board and is
also an alumna of the AmeriCorps National Service Program.
March 24, 2015
Re: [nexa] copyright nell'era dei robot
by GC F
Cari tutti,
Chiaramente il presupposto di partenza e' che una macchina sia priva di
coscienza, perlomeno in termini biologici. Se non lo fosse potrebbe
certamente divenire autore secondo le norme vigenti come interpretate dalla
giurisprudenza.
Mi incuriosiscono, comunque, tesi che sostengono che la macchina possa
essere "cosciente" (quindi conosca se' stessa). Quanto e' autorevole questa
posizione negli studi di robotica? Parliamo della macchina di oggi? o
quella che sara' domani il prodotto della singolarità? Personalmente,
lotterei strenuamente perche' la macchina cosciente non sia mai.
L'affermazione "la coscienza e' requisito dell'originalità'", e rispondo a
Giuseppe, (in realtà' il virgolettato non corrisponde a quanto esattamente
affermato da me: un elemento minimo di creatività' e' requisito
dell'originalità', perche' questo minimo di creatività' sussita, l'autore
deve esprimere se nell'opera (autore=autos), la coscienza e' requisito
necessario per conoscersi quale essere senziente e poter esprimere tale
conoscenza di se' nell'opera) e' questione tecnica (tecnicismo giuridico)
non filosofica, quindi non può' essere messa "in crisi" da valutazioni che
appartengono a piani diversi. "Creatività'", "originalità", "espressione",
etc sono termini tecnici, previsti dal diritto positivo nella sua
evoluzione giurisprudenziale (come chiaramente nota Ugo); al contrario, la
serendipità, per fare un esempio, non e' concetto tecnico-giuridico che
appartiene al diritto d'autore.
Comunque gli effetti dell'applicazione del diritto positivo al caso di
specie mi paiono tutt'altro che nefasti. L'opera creata dalla macchina
appartiene al pubblico dominio. Questo chiaramente limita l'incentivo alla
creazione di software che produca opere creative, spacciandole per umane, e
di conseguenze mantiene alto l'incentivo alla creazione di opere
dell'ingegno da parte di agenti umani. Mi pare che questa sia
un'esternalità positiva per la società'. Tale argomento, dunque, a mio
parere, giustifica l'assenza di proteggibilità delle opere create da robot
anche secondo la prospettiva della "welfare theory" oltre che chiaramente
da quella delle teorie utilitaristiche e personalistiche, come notava
Thomas.
Spero presto di avere l'opportunità' di chiacchierare con voi di diritto
d'autore oltre i bastioni di Orione (spero Carlo non intenti causa per
violazione di diritto d'autore, probabilmente soccomberei alla luce del
diritto positivo vigente) ad un incontro di Nexa :-).
Giancarlo
2015-03-24 2:31 GMT+08:00 Ugo Pagallo <ugo.pagallo(a)unito.it>:
> Cari Nexiani,
> da un po' di tempo nella robotica e' del tutto superata l'equazione
> "coscienza" = "originalità".
> Che poi i giuristi, per di più francesi, ci credano ancora, conferma la
> vecchia tesi di don Benedetto Croce che quelli dei giuristi siano,
> ahimè/ahiloro, "pseudo-concetti". Un esempio concreto, Adam il robot
> scienziato di Cambridge, il primo robot ad aver fatto scoperte
> scientifiche, indipendentemente dai suoi creatori umani. Primo assaggio in
> http://en.wikipedia.org/wiki/Robot_Scientist
> Come la mettiamo?
> Certo, fa bene Giancarlo da Manila a ricordarci i dati (folli) del diritto
> positivo vigente: ed e' per questo che da tempo, sia pure con altri robot,
> lavoro con la Commissione a Bruxelles per cambiare le regole del gioco.
> Ma va dato atto a Cristian di sottolineare come, pur avendo l'intelligenza
> di un nostro frigo, queste macchine (anzi, agenti artificiali) stiano
> mettendo in discussione capisaldi della nostra società (e se credete a Ray
> Kurzweil, della nostra civiltà in quanto tale).
> Se posso, me ne sono occupato in
> http://www.springer.com/gp/book/9789400765634
> Ciao,
> u.
>
>
>
> Il giorno 23 marzo 2015 18:54, cri_sappa(a)yahoo.it <cri_sappa(a)yahoo.it> ha
> scritto:
>
> Cari tutti,
>>
>> La posizione francese si allinea a quello che illustra Giancarlo Frosio
>> (un robot è privo di coscienza, pertanto non ci può essere originalità. E
>> questo ovvia il fatto che poi un robot non avrebbe legittimazione in sede
>> processuale).
>> Tuttavia alcune voci in dottrina mi pare facessero risalire la titolarità
>> del diritto (considerato quindi in campo) al creatore del robot. Ma erano,
>> se non erro, opinioni non recentissime. E onestamente non ho.verificato lo
>> sviluppo di questa discussione.
>>
>> A presto,
>>
>> Cristiana
>>
>> Inviato da Yahoo Mail su Android
>> <https://it.overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>
>>
>> ------------------------------
>> * From: * GC F <gcfrosio(a)gmail.com>;
>> * To: * Giuseppe Attardi <attardi(a)di.unipi.it>;
>> * Cc: * nexa(a)server-nexa.polito.it <nexa(a)server-nexa.polito.it>;
>> * Subject: * Re: [nexa] copyright nell'era dei robot
>> * Sent: * Mon, Mar 23, 2015 1:46:44 PM
>>
>> A nessuno. A meno di ritenere che un robot possa avere una coscienza,
>> il requisito dell'originalità' e' assente. Senza coscienza non c'e'
>> espressione di se' (autos), e dell'autore, dunque non c'e' quel quid minimo
>> di creatività' necessario insieme al requisito della creazione indipendente
>> perche' l'opera sia originale e quindi proteggibile. Sono pronto a
>> difendere questa tesi ad oltranza alla luce del diritto statunitense... ma
>> anche in base al diritto europeo :-), in particolar modo a seguito della
>> maginalizzazione di qualsiasi "sweat of the brow/skills and effort"
>> dottrina (non conosco l'equivalente italiano, mi scuso) (Infopaq, Football
>> Dataco, Feist). In un contesto in cui quelle dottrine fossero state ancora
>> rilevanti e il requisito dell'originalità' (creatività' minima) secondario,
>> si poteva forse affermare che sforzi e tempo dedicato alla creazione del
>> software abilitante il robot alla creazione dell'opera potessero garantire
>> un diritto d'autore sull'opera poi creata dal software stesso.
>>
>> Ma comunque, mi pare, come nel caso del selfie scattato da un macaco (in
>> quel caso gli sforzi del fotografo per indurre il macaco a fotografarsi
>> rappresentavano un chiaro caso di potenziale applicabilità' di una dottrina
>> "sweet of the brow", se quelle dottrine fossero ancora valide; inoltre pare
>> piu' complesso argomentare che un animale non abbia una coscienza e dunque
>> la capacita' di esprimere se stesso in maniera creativa; in fondo la Venere
>> di Hohle Fels, il primo esempio d'arte conosciuto, fu creata circa 40000
>> anni fa dall'uomo di Aurignac che ben poco di distingueva dal nostro macaco
>> che sorride felice in camera)...dicevo, scusate la digressione :-), mi pare
>> che la questione della proteggibilita' dell'opera quale valido oggetto del
>> diritto d'autore sia irrilevante dal momento che ne' il macaco ne' il robot
>> hanno legittimazione attiva a far valere la violazione davanti a un
>> giudice. Quindi anche fosse proteggibile chiunque potrebbe poi impunemente
>> violare il diritto sull'opera, a meno di configurare qualche forma di "work
>> for hire" tra sviluppatore del software e robot e tra macaco e fotografo,
>> che anche se avesse accettato banane in cambio del selfie, difficilmente
>> comunque poi potrebbe concretare i requisiti di CCNV v. Reid, come ad
>> esempio pagamento dei contributi all'IRS :-), per restare al diritto
>> statunitense e giocare con al fantadiritto...
>>
>> Questione più' interessante mi pare invece quella della responsabilità'
>> [dell'intermediario, sviluppatore del software] per i contenuti
>> [diffamatori, in violazione di norme a protezione di dangerous&hate speech,
>> in violazione del diritto d'autore, in violazione della privacy, etc]. Mi
>> piacerebbe ragionarci sopra. Direi che un responsabilità'
>> dell'intermediario sia configurabile.
>>
>> Saluti da Manila (dove sono stati appena approvati i Manila Intermediary
>> Liability Principles senza menzione della questione dei robot scrittori,
>> sfortunatamente!)
>>
>> Giancarlo
>>
>> 2015-03-22 15:29 GMT+08:00 Giuseppe Attardi <attardi(a)di.unipi.it>:
>>
>>> Questo articolo del NYT riporta che un numero sempre più elevato di
>>> articoli di notizie, e persino di libri, vengono ormai prodotti da robot.
>>>
>>> http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/if-an-
>>> algorithm-wrote-this-how-would-you-even-know.html
>>>
>>> A chi spetta il Copyright?
>>>
>>> -- Beppe
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
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>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>
>>
>
March 23, 2015
Re: [nexa] copyright nell'era dei robot
by Ugo Pagallo
Cari Nexiani,
da un po' di tempo nella robotica e' del tutto superata l'equazione
"coscienza" = "originalità".
Che poi i giuristi, per di più francesi, ci credano ancora, conferma la
vecchia tesi di don Benedetto Croce che quelli dei giuristi siano,
ahimè/ahiloro, "pseudo-concetti". Un esempio concreto, Adam il robot
scienziato di Cambridge, il primo robot ad aver fatto scoperte
scientifiche, indipendentemente dai suoi creatori umani. Primo assaggio in
http://en.wikipedia.org/wiki/Robot_Scientist
Come la mettiamo?
Certo, fa bene Giancarlo da Manila a ricordarci i dati (folli) del diritto
positivo vigente: ed e' per questo che da tempo, sia pure con altri robot,
lavoro con la Commissione a Bruxelles per cambiare le regole del gioco.
Ma va dato atto a Cristian di sottolineare come, pur avendo l'intelligenza
di un nostro frigo, queste macchine (anzi, agenti artificiali) stiano
mettendo in discussione capisaldi della nostra società (e se credete a Ray
Kurzweil, della nostra civiltà in quanto tale).
Se posso, me ne sono occupato in
http://www.springer.com/gp/book/9789400765634
Ciao,
u.
Il giorno 23 marzo 2015 18:54, cri_sappa(a)yahoo.it <cri_sappa(a)yahoo.it> ha
scritto:
> Cari tutti,
>
> La posizione francese si allinea a quello che illustra Giancarlo Frosio
> (un robot è privo di coscienza, pertanto non ci può essere originalità. E
> questo ovvia il fatto che poi un robot non avrebbe legittimazione in sede
> processuale).
> Tuttavia alcune voci in dottrina mi pare facessero risalire la titolarità
> del diritto (considerato quindi in campo) al creatore del robot. Ma erano,
> se non erro, opinioni non recentissime. E onestamente non ho.verificato lo
> sviluppo di questa discussione.
>
> A presto,
>
> Cristiana
>
> Inviato da Yahoo Mail su Android
> <https://it.overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>
>
> ------------------------------
> * From: * GC F <gcfrosio(a)gmail.com>;
> * To: * Giuseppe Attardi <attardi(a)di.unipi.it>;
> * Cc: * nexa(a)server-nexa.polito.it <nexa(a)server-nexa.polito.it>;
> * Subject: * Re: [nexa] copyright nell'era dei robot
> * Sent: * Mon, Mar 23, 2015 1:46:44 PM
>
> A nessuno. A meno di ritenere che un robot possa avere una coscienza,
> il requisito dell'originalità' e' assente. Senza coscienza non c'e'
> espressione di se' (autos), e dell'autore, dunque non c'e' quel quid minimo
> di creatività' necessario insieme al requisito della creazione indipendente
> perche' l'opera sia originale e quindi proteggibile. Sono pronto a
> difendere questa tesi ad oltranza alla luce del diritto statunitense... ma
> anche in base al diritto europeo :-), in particolar modo a seguito della
> maginalizzazione di qualsiasi "sweat of the brow/skills and effort"
> dottrina (non conosco l'equivalente italiano, mi scuso) (Infopaq, Football
> Dataco, Feist). In un contesto in cui quelle dottrine fossero state ancora
> rilevanti e il requisito dell'originalità' (creatività' minima) secondario,
> si poteva forse affermare che sforzi e tempo dedicato alla creazione del
> software abilitante il robot alla creazione dell'opera potessero garantire
> un diritto d'autore sull'opera poi creata dal software stesso.
>
> Ma comunque, mi pare, come nel caso del selfie scattato da un macaco (in
> quel caso gli sforzi del fotografo per indurre il macaco a fotografarsi
> rappresentavano un chiaro caso di potenziale applicabilità' di una dottrina
> "sweet of the brow", se quelle dottrine fossero ancora valide; inoltre pare
> piu' complesso argomentare che un animale non abbia una coscienza e dunque
> la capacita' di esprimere se stesso in maniera creativa; in fondo la Venere
> di Hohle Fels, il primo esempio d'arte conosciuto, fu creata circa 40000
> anni fa dall'uomo di Aurignac che ben poco di distingueva dal nostro macaco
> che sorride felice in camera)...dicevo, scusate la digressione :-), mi pare
> che la questione della proteggibilita' dell'opera quale valido oggetto del
> diritto d'autore sia irrilevante dal momento che ne' il macaco ne' il robot
> hanno legittimazione attiva a far valere la violazione davanti a un
> giudice. Quindi anche fosse proteggibile chiunque potrebbe poi impunemente
> violare il diritto sull'opera, a meno di configurare qualche forma di "work
> for hire" tra sviluppatore del software e robot e tra macaco e fotografo,
> che anche se avesse accettato banane in cambio del selfie, difficilmente
> comunque poi potrebbe concretare i requisiti di CCNV v. Reid, come ad
> esempio pagamento dei contributi all'IRS :-), per restare al diritto
> statunitense e giocare con al fantadiritto...
>
> Questione più' interessante mi pare invece quella della responsabilità'
> [dell'intermediario, sviluppatore del software] per i contenuti
> [diffamatori, in violazione di norme a protezione di dangerous&hate speech,
> in violazione del diritto d'autore, in violazione della privacy, etc]. Mi
> piacerebbe ragionarci sopra. Direi che un responsabilità'
> dell'intermediario sia configurabile.
>
> Saluti da Manila (dove sono stati appena approvati i Manila Intermediary
> Liability Principles senza menzione della questione dei robot scrittori,
> sfortunatamente!)
>
> Giancarlo
>
> 2015-03-22 15:29 GMT+08:00 Giuseppe Attardi <attardi(a)di.unipi.it>:
>
>> Questo articolo del NYT riporta che un numero sempre più elevato di
>> articoli di notizie, e persino di libri, vengono ormai prodotti da robot.
>>
>> http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/if-an-
>> algorithm-wrote-this-how-would-you-even-know.html
>>
>> A chi spetta il Copyright?
>>
>> -- Beppe
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>>
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>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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>
>
March 23, 2015
Cambio email di destinazione
by Federico Perotto, InnovaLang
Salve,
Ho creato una mail dedicata per ricevere i messaggi da Nexa: nexa(a)innovalang.eu
Per favore eliminate l’attuale perotto(a)innovalang.eu dalla vostra mailing list, e sostituitela con questa.
Grazie mille, cordiali saluti,
Federico Perotto
InnovaLang Srl
Via Quart, 8 - 10139 Torino, Italia
Tel. +39 011 0374600
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Se le è pervenuta per errore, per favore lo comunichi all'indirizzo perotto(a)innovalang.eu e la elimini.
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March 23, 2015