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"Irish, German and Italian contact-tracing apps to be linked in bid for ‘safer’ travel"
by J.C. DE MARTIN
*Irish, German and Italian contact-tracing apps to be linked in bid for
‘safer’ travel*
/System allows different apps to ‘talk’ so travellers can learn of
possible Covid-19 exposure//
/https://www.irishtimes.com/news/health/irish-german-and-italian-contact-tracing-apps-to-be-linked-in-bid-for-safer-travel-1.4367549
/
/
Sept. 29, 2020
Re: [nexa] "Your Man in the Public Gallery: Assange Hearing Day 18"
by Roberto Resoli
Il 29 settembre 2020 17:54:08 CEST, Roberto Resoli <roberto(a)resolutions.it> ha scritto:
>Il 29 settembre 2020 07:27:24 CEST, "J.C. DE MARTIN"
><demartin(a)polito.it> ha scritto:
...
>I media indipendenti stanno facendo, praticamente da soli, quello che
>dovrebbero fare i reporter degni di questo nome nel relazionare sul
>caso Assange:
...
>Il caso Assange su shadowproof:
>
>https://shadowproof.com/category/dissenter/julian-assange/
Sempre su shadowproof, un'articolo precisamente su questo punto:
https://shadowproof.com/2020/09/21/guide-to-journalists-assange-trial-upset…
>rob
Sept. 29, 2020
Re: [nexa] "Your Man in the Public Gallery: Assange Hearing Day 18"
by Roberto Resoli
Il 29 settembre 2020 07:27:24 CEST, "J.C. DE MARTIN" <demartin(a)polito.it> ha scritto:
>Craig Murray è un ex ambasciatore UK nonché ex rettore
>dell'Università di Dundee.
>Leggete e valutate.
>
>juan carlos
>
...
>https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/09/your-man-in-the-public-gall…
I media indipendenti stanno facendo, praticamente da soli, quello che dovrebbero fare i reporter degni di questo nome nel relazionare sul caso Assange: poco oltre Murray cita Kevin Gosztola, che sta facendo su twitter e su shadowproof un lavoro straordinario:
"https://twitter.com/kgosztola/status/1310244245769510912?s=20
Fact-checked this and it only took a few minutes to confirm #AssangeTrial
Stephen Oldfield
@PhiSteveO
· 26 set
In risposta a @kgosztola
Kevin Gosztola has reported more on the Julian Assange extradition trial than the NY Times, WaPo, BBC, ABC, CBS, NBC, FOX, CNN, MSNBC have combined."
Il caso Assange su shadowproof:
https://shadowproof.com/category/dissenter/julian-assange/
rob
Sept. 29, 2020
Presentazione "I partiti digitali" di Paolo Gerbaudo - lunedì 5 ottobre ore 18 al Polo del 900 di Torino
by Fabio Malagnino
*Lunedì 5 ottobre alle ore 18* il Polo del ‘900 di Torino organizza la
presentazione del libro di Paolo Gerbaudo *I partiti digitali.
**L’organizzazione
politica nell’era delle piattaforme* (Il Mulino, 2020).
“Movimento 5 Stelle, Podemos, France Insoumise e i partiti pirata
propongono un nuovo modello di organizzazione politica e meccanismi
democratici finalizzati a realizzare una partecipazione politica più
autentica. Ma fino a che punto i partiti digitali hanno effettivamente
mantenuto tali promesse? Di che natura è la democrazia che essi praticano?
Ed è davvero migliore di quella dei partiti tradizionali?”
Ne discutono con l’autore:
- Dunia Astrolog*o*, Comitato scientifico Fondazione Istituto piemontese
Antonio Gramsci
- Lorenzo Pregliasco, co-fondatore Quorum e YouTrend
Modera: Fabio Malagnino, giornalista
Qui il link per iscriversi
https://www.polodel900.it/evento/i-partiti-digitali/
--
Fabio Malagnino
+39.328.5439026
www.fabiomalagnino.com
www.ticandido.it
@invisigot
Sept. 29, 2020
1-2 ottobre Evento su Etica e Digitale
by Giulia Balbo
Gentili,
spero di fare cosa gradita segnalando un evento organizzato
dall'associazione con cui collaboro, Sloweb <http://www.sloweb.org>.
L'1 e 2 ottobre si terrà *online* la seconda edizione del *Digital Ethics
Forum*, evento incentrato sull'etica nella produzione, distribuzione, e uso
delle tecnologie digitali.
www.digitalethicsforum.com
Si tratta di 4 conferenze con più di 30 relatori (alcuni iscritti anche a
questa lista :), 2 eventi speciali dedicati alla lettura con Luciano
Floridi (il Verde e il Blu) e Simone Pieranni (Red Mirror), e un'assemblea
aperta per decidere i passi concreti verso un digitale sostenibile.
L'evento si svolge sulla piattaforma Webex di GCSEC di Poste Italiane,
partner dell'evento. La *registrazione è gratuita, a questo link*:
https://bit.ly/30zMOr1
Se potrete collegarvi sarà un piacere "vedervi" online, e per chi avesse la
possibilità di diffondere ad amici e colleghi per noi sarebbe un grande
aiuto.
Allego programma esteso con tutti gli interventi dei relatori.
Inoltre segnalo a questo link <https://bit.ly/lettureDEF> tantissimi
articoli messi a disposizione dai relatori in preparazione all'evento.
Grazie e a presto,
Giulia Balbo
Sept. 29, 2020
Progetto h2020 su PIMS
by Marco Mellia
Carissime, carissimi,
Visto la sensibilità degli iscritti a questa lista verso il problema della privacy online, mi permetto di segnalare il progetto H2020 PIMCity che coordino.
Stiamo lavorando a produrre un insieme di soluzioni tecniche per PIMS - Personal Information Management Systems - e nel contempo a costruire una comunità disponibile a sperimentare con le soluzioni proposte.
Se siete sensibili a questi problemi, e usate i social networks, vi chiederei di diventare follower del progetto.
Male che vada - troverete qualche post relativo alla privacy online nei vostri newsfeed :)
- LINKEDIN: https://www.linkedin.com/groups/8941746/ <https://www.linkedin.com/groups/8941746/>
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/pimcity <https://www.facebook.com/pimcity>
- TWITTER: https://twitter.com/PimcityProject <https://twitter.com/PimcityProject>
- NEWSLETTER: https://www.pimcity.eu/newsletter <https://www.pimcity.eu/newsletter>
- Technical Website: https://www.pimcity-h2020.eu <https://www.pimcity-h2020.eu/>
- Community oriented website: https://pimcity.eu/ <https://pimcity.eu/>
Grazie mille a chi e’ sensibile a questo problema
M
—
Prof. Marco Mellia
SmartData@PoliTO coordinator - https://smartdata.polito.it
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Politecnico di Torino
Corso Duca Degli Abruzzi 24
10129 - Torino - IT
Tel: +39-011-090-4173 (DET / Polito)
Tel: +39-011-090-3901 (SmartData / OGR)
Cel: +39-331-6714789
Skype: mgmellia
Home page: https://www.telematica.polito.it/member/marco-mellia/
Sept. 29, 2020
"Your Man in the Public Gallery: Assange Hearing Day 18"
by J.C. DE MARTIN
Craig Murray è un ex ambasciatore UK nonché ex rettore
dell'Università di Dundee.
Leggete e valutate.
juan carlos
-------------
*Your Man in the Public Gallery: Assange Hearing Day 18*
September 28, 2020
Craig Murray
It is hard to believe, but Judge Baraitser on Friday ruled that there
will be no closing speeches in the Assange extradition hearing. She
accepted the proposal initially put forward by counsel for the US
government, that closing arguments should simply be submitted in writing
and without an oral hearing. This was accepted by the defence, as they
need time to address the new superseding indictment in the closing
arguments, and Baraitser was not willing for oral argument to take place
later than 8 October. By agreeing to written arguments only, the defence
gained a further three weeks to put together the closing of their case.
But this entire hearing has been conducted in effective secrecy, a
comprehensive secrecy that gives sharp insight into the
politico-economic structures of current western society. Physical access
to the courtroom has been extremely limited, with the public gallery cut
to five people. Video link access has similarly been extremely limited,
with 40 NGOs having their access cut by the judge from day 1 at the Old
Bailey, including Amnesty International, PEN, Reporters without Borders
and observers from the European Parliament, among many others. The state
and corporate media have virtually blacked out this hearing, with a
truly worrying unanimity, and despite the implications of the case for
media freedom. Finally, the corporations that act as internet
gatekeepers have heavily suppressed social media posts about Assange,
and traffic to those few websites which are reporting.
[...]
Continua qui:
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/09/your-man-in-the-public-gall…
Sept. 29, 2020
Monopoly power is running wild. We need tough competition laws to rein it in | Corporate governance | The Guardian
by J.C. DE MARTIN
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/28/monopoly-power-compet…
(Sent from my wireless device; please excuse brevity and typos (if any))
Sept. 28, 2020
Re: [nexa] L’insostenibile leggerezza dell’essere troppo poco trasparenti
by Giacomo Tesio
On September 23, 2020 7:26:18 PM UTC, Luciano Paccagnella <luciano.paccagnella(a)unito.it> wrote:
>
> Su questa lista se n'è accennato già sei anni fa quando segnalai come
> l'università di Torino avesse passato quasi in sordina la notizia della
> dismissione dei servizi gestiti in autonomia per la posta elettronica,
> alla soluzione offerta da Gmail per tutte le caselle di posta di
> studenti e docenti (che da allora siamo obbligati a usare).
Non so se sia conforme alle regole di questa lista condividere documenti
ottenuti in questo modo, ma un recente data-breach ha reso disponibile la
video registrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino
che prese quela decisione:
https://www.fsf.org/blogs/community/the-university-of-costumed-heroes-a-vid…
Giacomo
Sept. 28, 2020
Re: [nexa] Corte di Giustizia EU su neutralità della rete
by Antonio Iacono
> http://www.giurcost.org/casi_scelti/CJUE/C%E2%80%91807-18%20e%20C%E2%80%913…
sulla questione ci sono delibere AGCOM [1], giurisprudenza [2] e
dottrina [3] anche in Italia.
[1]
https://www.agcom.it/documents/10179/7141047/Delibera+123-17-CONS/cb04b424-…
[2]
sentenza del 24 dicembre 2018, n.12510 del Tar del Lazio (vedi sotto il testo)
[3]
Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali
e regole europee - Atti del Convegno del 31/3/2017
http://www.aracneeditrice.it/pdf2/9788825504170.pdf
--
testo della sentenza (lo riporto perchè non c'è un link diretto alla
sentenza su https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2017, proposto da:
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti, Enzo
Cardi, Isabella Perego e Marco Serpone, con domicilio eletto presso lo
studio dello stesso avv. Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano
1/A;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., Asset Consulting Service S.a.s. non costituiti
in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
123/17/CONS, recante “Diffida alla società Wind Tre S.p.A. (già H3G
S.p.A. e WIND Telecomunicazioni S.p.A.) in relazione alla corretta
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'internet aperta” del 15 marzo 2017 e
notificata in data 21 marzo 2017;
- della lettera del Segretario Generale dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni del 10 maggio 2017, avente ad oggetto
l'ottemperanza alla delibera n. 123/17/CONS, trasmessa via PEC alla
Wind Tre S.p.A. in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o
consequenziale, quand'anche sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott.
Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. E. Cardi,
Avv. G. M. Roberti, Avv. I. Perego e l'Avvocato dello Stato P.
Gentili;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di costituzione ex artt. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199 del 1971
e 48 c.p.a., spedito a notifica in data 29.9.2017 e depositato il
4.10.2017 presso questo TAR, la Società Wind Tre (società che, a far
data dal 31.12.2016, a seguito di atto di fusione, ha incorporato in
H3G la Wind Telecomunicazioni S.p.a., assumendo l’attuale
denominazione), preso atto dell’opposizione dell’AGCOM alla
trattazione del gravame in sede amministrativa, ha trasposto dinnanzi
al TAR Lazio il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
originariamente proposto con atto notificato in data 19.7.2017.
La ricorrente espone che:
- con comunicazione del 6 ottobre 2016, l’AGCOM - nell’ambito
dell’attività di vigilanza e monitoraggio di cui all’art. 5, par. 1,
del Regolamento UE n. 2015/2120 sulla c.d. “net neutrality” -
richiedeva alle (allora distinte) società, Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e H3G S.p.A., di fornire un elenco completo delle offerte dalle
stesse commercializzate ed ascrivibili alla tipologia “zero rating”,
nonché ogni informazione utile a dimostrare la conformità di tali
offerte alle disposizioni del Regolamento stesso (doc. 5 ric.);
- in data 20 e 24 ottobre 2016, le società interpellate davano
rispettivo riscontro alle richieste informative ed indicavano
all’Autorità le proprie offerte commerciali “zero rating”, comunicando
altresì all’AGCOM anche quelle in procinto di essere promosse sul
mercato (doc. 6 ric.);
- quanto anticipato nelle risposte delle due società interessate
trovava conferma nel lancio sul mercato di due applicazioni, “VEON” e
“Music by 3”;
- si tratta, quanto a VEON, di servizi di “customer care” e
messaggistica fra utenti e, quanto “Music by 3”, di servizi di
fruizione di contenuti musicali: entrambi i prodotti sono offerte c.d.
“zero-rated”, nel senso che, come spiega la ricorrente (pag. 6 ric.),
“il traffico dati realizzato dall’utente su tali applicazioni non
viene computato da Wind Tre nel (e quindi non viene scalato dal)
volume complessivo compreso nel suo piano tariffario; in entrambi
casi, inoltre, in coerenza con la sostanziale gratuità di questa
componente dell’offerta, la stessa continua ad essere fruibile
dall’utente anche dopo l’esaurimento del volume complessivo del
traffico dati (il c.d. cap) compreso nell’offerta sottoscritta.
L’utente quindi ha potuto di fatto continuare a utilizzare le
menzionate applicazioni anche nel periodo intercorrente fra
l’esaurimento del cap e il rinnovo dell’offerta...”;
- in data 21 marzo 2017 l’Autorità notificava la delibera n.
123/17/CONS all’odierna ricorrente Wind Tre S.p.a. (società riveniente
dalla fusione per incorporazione delle summenzionate imprese), nella
quale l’AGCOM ha ritenuto che le offerte zero-rating sopra descritte
violano l’art. 3, par. 3, del Regolamento UE n. 2015/2120 sulla c.d.
“net neutrality”, nella misura in cui consentono la fruibilità di
queste sole applicazioni (e non delle altre), una volta raggiunto il
limite di dati previsti dal piano tariffario;
- AGCOM, pertanto, ha diffidato Wind Tre ad adottare le misure
necessarie per adeguare le proprie offerte all’art. 3, par. 3, del
Regolamento, entro il 15 aprile 2017;
- nell’aprile del 2017 Wind Tre S.p.A. (società nel frattempo
costituitasi a seguito della incorporazione di Wind in H3G) ha
contestato l’impostazione stessa del provvedimento in quanto, a suo
avviso, si baserebbe su una lettura errata dell’art. 3 del Regolamento
sopracitato;
- con specifico riferimento alle applicazione “Music by Tre”, la
società ha informato AGCOM che, a partire dal mese di aprile 2017,
tale componente zero-rated dell’offerta sarebbe stata ritirata e resa
non più fruibile all’utente finale, dopo l’esaurirsi del traffico dati
disponibile;
- quanto poi a Veon, la ricorrente ha ribadito la propria tesi diretta
ad affermare la compatibilità di tale applicazione con l’art. 3 del
Regolamento, trattandosi di un servizio, essenzialmente, di “costumer
care” e, solo in maniera marginale, di messaggistica;
- con la lettera del Segretario Generale AGCOM del 10.5.2017
(impugnata), l’Autorità non ha accolto la tesi di Wind Tre ed ha
confermato le valutazioni già espresse nella delibera.
La delibera e la lettera in epigrafe sono stati impugnati con il
gravame all’odierno vaglio ove la domanda di annullamento si basa
sull’unico, articolato motivo così rubricato: “I. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 del Regolamento n. 2015/2102 - eccesso di
potere per contraddittorietà intrinseca - difetto di istruttoria –
difetto di motivazione - violazione di altre norme e principi di
diritto dell’UE”.
Parte ricorrente non contesta la natura di offerta “zero-rating”
dell’applicazione VEON (trattasi di un servizio di messaggistica e
customer care), ancora commercializzata da Wind Tre ai propri clienti
(mentre l’altro prodotto oggetto di esame da parte dell’Agenzia, Music
by 3, è stato ormai ritirato dal mercato). L’impostazione di fondo
delle censure svolte dalla società ricorrente si fonda sul par. 2
dell’art. 3 del Regolamento, che riconosce il diritto dei fornitori di
servizi di accesso ad internet (indicati, nella terminologia di
settore, con la sigla “ISP”) e degli utenti finali di concludere
accordi commerciali, in merito alle condizioni e alle caratteristiche
dei servizi. In particolare il testo della disposizione stabilisce
che: “gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a internet e
gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali
e tecniche dei servizi di accesso a internet quali prezzo, volumi di
dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di
servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti
degli utenti finali di cui al paragrafo 1”. In base al Considerando n.
7, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione (“ANR”)
intervenire nei riguardi di accordi o pratiche commerciali, qualora
sia accertato che, per effetto delle medesime, “la scelta degli utenti
finali è significativamente limitata nella pratica”. Al fine stabilire
se tale “significativa limitazione sussista” e se, quindi, vi sia il
rischio di una elusione del regime europeo, le ANR debbono svolgere
una tipica e specifica analisi circostanziale (un’analisi
“case-by-case”) che tenga conto dell’insieme delle circostanze
rilevanti, tra cui le “rispettive posizioni di mercato” dei fornitori
di servizi di accesso e dei fornitori di contenuti, applicazioni e
servizi interessati.
Il par. 3 dell’art. 3 del Regolamento n. 2015/2120 (impropriamente
applicato nella specie, secondo Wind Tre) si occupa invece delle c.d.
“misure di gestione del traffico” (o “traffic management”) fissando
vincoli più stringenti rispetto a quanto previsto per gli accordi
commerciali di cui al par. 2 della medesima disposizione (il comma 3
cit., infatti, impone ai fornitori di servizi di accesso ad Internet
di trattare “tutto il traffico allo stesso modo, senza
discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla
fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che
sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o
forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate”).
Ad avviso della ricorrente il c.d. zero-rating, non è disciplinato da
disposizioni specifiche e, in ogni caso, non si tratta di pratica
vietata dal Regolamento. Tale espressione designa, infatti, formule
commerciali che hanno quale denominatore comune il fatto che il
traffico dati realizzato dall’utente, su un determinato servizio o
applicazione, non viene computato nel (e quindi non viene scalato dal)
volume complessivo compreso nel suo piano tariffario; in pratica,
l’utilizzo di tali servizi o applicazioni non concorre ad esaurire i
volumi convenuti nell’offerta e ha quindi carattere sostanzialmente
gratuito. Si tratta, pertanto, di pratiche commerciali che rientrano,
secondo Wind Tre, nella previsione di cui al par. 2 dell’art. 3 del
Regolamento. Tuttavia, la possibilità di accertare la violazione della
disposizione postula un’analisi caso per caso in quanto “tali pratiche
possono assumere diversa configurazione e quindi produrre effetti
diversi sui diritti degli end-users”. In tale prospettiva, andrebbe
anche letto il punto 46 delle Guidelines del BEREC. Dalle Guidelines
emergerebbe che le pratiche di zero-rating possono presentare profili
di contrasto con la tutela dei diritti degli utenti, ma solo qualora:
(a) sussistano determinate circostanze obiettive, individuate dal
Regolamento (segnatamente, dal considerando 7 e precisate dallo stesso
BEREC); (b) tali circostanze abbiano formato oggetto di una
approfondita analisi, da svolgersi caso per caso, da parte della ANR
competente. Il provvedimento è illegittimo in quanto l’Autorità non ha
svolto alcuna analisi di questo genere e, secondo Wind Tre, sarebbe
evidente che se, nella specie, l’Autorità avesse applicato l’art. 3,
par. 2, del Regolamento, avrebbe dovuto concludere nel senso della
piena legittimità del Regolamento. VEON, secondo la ricorrente,
sarebbe, per la maggior parte, un mero servizio di “customer care” (e
soltanto in misura marginale di messaggistica istantanea);
rientrerebbe nel novero degli accordi e pratiche commerciali
contemplati dal par. 2 cit.; vi sarebbe contraddizione nell’affermare,
da un lato, che la disponibilità di questo servizio sotto forma di
“customer care”, sia legittima, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del
Regolamento, anche dopo il raggiungimento del limite massimo di
traffico dati consentito dal contratto, e, dall’altro, che la
disponibilità di altra componente della stessa offerta (i soli servizi
di messaggistica) sia invece illegittima, ai sensi dell’art. 3, par.
3, del Regolamento, a prescindere dall’analisi caso per caso e
dall’accertamento di specifici indici rivelatori della violazione dei
diritti degli utenti in tema di internet neutrale.
In ogni caso la disponibilità gratuita di Veon, sia prima che dopo il
raggiungimento del cap, non implicherebbe “alcuna alterazione delle
posizioni di mercato, con riferimento sia alle imprese che forniscono
applicazioni (CAP), sia alle imprese che forniscono accesso a Internet
(ISP)”
Pertanto – conclude la ricorrente - se l’Autorità avesse applicato
l’art. 3, par. 2, del Regolamento, avrebbe necessariamente accertato
che, nella specie, la pratica in questione non comportava alcun
impatto negativo sui diritti di accesso e di scelta degli utenti,
tutelati in generale dall’art. 3, par. 1, del Regolamento. Di
conseguenza, l’Autorità avrebbe accertato che tale pratica era un
accordo commerciale, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento
medesimo, pienamente conforme alle disposizioni della norma.
Non sarebbe infatti applicabile ad un accordo o pratica commerciale
zero-rated l’art. 3, par. 3, del Regolamento (che si riferisce,
vietandole, alle sole “misure di gestione del traffico” e non alle
“pratiche commerciali”).
La ricorrente contesta infine il fatto che l’AGCOM si sia
acriticamente adeguata a quanto succintamente affermato dal BEREC
nelle proprie Linee Guida sulla uniforme applicazione del Regolamento,
rammentando che il BEREC “non è un’Istituzione dell’UE - e neanche un
organo o un organismo, assimilabile ad esempio ad una “agenzia”
europea - non ha il potere di integrare o derogare norme sancite dal
diritto derivato dell’Unione (nella specie, il Regolamento)”.
Si è costituita nei termini di rito per resistere al ricorso l’AGCOM,
con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha
depositato articolata memoria difensiva sui fatti di causa corredata
da documenti.
In sede cautelare, con ordinanza del 10 novembre 2017, n. 5924, la
Sezione ha disposto la conversione del rito ex art. 55, comma 10,
c.p.a. e fissato la pubblica udienza di merito che si è tenuta in data
4 luglio 2018.
La causa dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La definizione della controversia richiede il corretto inquadramento
della fattispecie sul piano normativo. Le norme di riferimento,
invero, sono tutte rinvenibili nell’art. 3, paragrafi 1 – 3, del
Regolamento (UE) n. 2015/2120 del 25 novembre 2015, il quale ha come
“ratio” quella di garantire l’accesso a un'Internet aperta. I
paragrafi citati prevedono testualmente che:
“1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e
contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire
applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro
scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del
fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione
delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio,
tramite il servizio di accesso a Internet. Il presente paragrafo non
pregiudica il diritto dell'Unione, o il diritto nazionale conforme al
diritto dell'Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle
applicazioni o dei servizi.
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli
utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e
tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di
dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di
servizi di accesso a Internet non limitano l'esercizio dei diritti
degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali
servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza
discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla
fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che
sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o
forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a
Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per
essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti,
non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su
considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità
tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di
traffico….omissis….”.
Più in generale, la finalità del Regolamento è quella di definire
norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio
del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e
tutelare i relativi diritti degli utenti finali. Esso mira a tutelare
gli utenti finali e a garantire, nello stesso tempo, il funzionamento
ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per
l'innovazione (vedi Considerando n. 1).
L’art. 5 del Regolamento attribuisce alle autorità nazionali di
regolazione il compito di sottoporre a “stretto monitoraggio …il
rispetto degli articoli 3 e 4” e di assicurare la costante
disponibilità dell’accesso non discriminatorio ad internet, a livelli
qualitativi che siano in linea con il progresso tecnologico.
Va poi menzionata la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del
Regolamento (CE) n. 1211/2009 che individua nel BEREC – sigla che
designa l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche, Agenzia dell'Unione europea istituita dal citato
Regolamento n. 1211 - il soggetto chiamato ad emettere raccomandazioni
nella materia, che le Autorità di regolazione nazionale debbono tenere
“nella massima considerazione” (come si legge nel Considerando n. 19
del Regolamento 2015/2120).
Le Linee Guida elaborate dal predetto Organismo hanno la valenza di
“raccomandazioni” a cui le Autorità di regolazione europee debbono, in
linea di massima, attenersi nell’applicare il Regolamento. Nella
specie assumono peculiare rilievo le indicazioni contenute nel par. 43
delle Guidelines del BEREC, ove si legge che le ANR, nel valutare se
una pratica commerciale di zero rating sia in linea con l’articolo 3,
comma 2, del Regolamento, tengono conto delle finalità del
Regolamento, ossia:
i) garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico
(cfr. art. 1 del Regolamento);
ii) garantire il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di
Internet quale volano per l’innovazione (considerando n. 1 del
Regolamento).
Il BEREC evidenzia, nelle stesse Linee Guida, che le ANR dovrebbero
intervenire per vietare gli accordi o le pratiche commerciali che, in
virtù della loro portata, determinino situazioni in cui la scelta
degli utenti finali sia significativamente limitata nella pratica,
ovvero tali da compromettere l’essenza dei diritti degli utenti
finali. Quindi, secondo il BEREC (par. 46), al fine di verificare se
un ISP stia limitando l’esercizio dei diritti degli utenti finali, le
ANR dovrebbero verificare in che misura le scelte degli utenti vengano
condizionate dai fattori tecnico-commerciali di un’offerta, svolgendo
una valutazione organica delle condizioni di essa, che tenga conto,
oltre che delle finalità del Regolamento: i) della posizione di
mercato degli ISP e dei Content and application Provider (“CAP”)
coinvolti; ii) degli effetti sui diritti degli utenti finali
(intendendo con ciò sia i consumatori che i CAP) di avere accesso a
un’Internet aperta; iii) della portata della pratica e della presenza
di alternative.
Offerte aventi simili caratteristiche non rispettano il divieto
imposto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento.
Con specifico riguardo alle offerte zero-rating, secondo l’Organismo
europeo le ANR sono chiamate anche a verificare la compatibilità di
tale tipo di offerta rispetto all’articolo 3, par. 3 del Regolamento
(che, come visto, prevede l’obbligo di trattamento non discriminatorio
del traffico dati). Il BEREC ritiene, infatti, che tale disposizione è
violata nel caso di offerta zero rating in cui l’ISP, una volta che
l’utente abbia esaurito i giga a sua disposizione, provochi il blocco
o il rallentamento del traffico dati per tutte le applicazioni, ad
eccezione di quella zero-rated, di cui l’utente potrà continuare a
fruire a titolo gratuito per un tempo più o meno esteso. Si legge nel
testo originale inglese del par. 40 delle Linee Guida che “a
zero-rating offer where all applications are blocked (or slowed down)
once the data cap is reached except for the zero-rated applications
would infringe Article 3(3) first (and third) subparagraph”.
L’offerta commerciale di Wind Tre, oggetto di causa, consente ai suoi
clienti di continuare ad utilizzare (esclusivamente) l’applicazione
proprietaria VEON, anche dopo che costoro abbiano esaurito l’ammontare
del flusso dati (il c.d. “Monte Giga”) previsto dal loro piano
tariffario contrattuale (e cioè il volume massimo di traffico dati
contrattualmente fissato), mentre, al contrario, l’accesso alla rete
internet generalista e alle altre applicazioni viene bloccato o
rallentato.
Parte ricorrente svolge tre fondamentali concetti nel suo ricorso:
a) le offerte “zero-rating” non ricevono una specifica disciplina
nella fonte regolamentare e, pertanto, non possono ritenersi
aprioristicamente vietate.
b) ad avviso della Wind Tre l’offerta VEON deve essere valutata come
accordo commerciale tra l’operatore telefonico e l’utente e, come
sopra meglio esposto, può integrare una pratica vietata soltanto alla
luce dei parametri normativi di cui all’art. 3, par. 2, del
Regolamento n. 2015/2120, la cui applicazione non può prescindere da
un’indagine caso per caso che l’Autorità è chiamata a svolgere, per
verificare se il singolo accordo integri in concreto violazione dei
diritti degli utenti di cui al par. 1 dell’art. 3 cit. (tale indagine,
nella specie, sarebbe stata del tutto omessa dall’AGCOM);
c) non è applicabile ad un accordo o pratica commerciale “zero-rated”
come VEON l’art. 3, par. 3, del Regolamento che si riferisce invece,
vietandole, alle sole “misure di gestione del traffico” e non alle
“pratiche commerciali” (la disposizione, come detto, consente ai
fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare “misure di
gestione ragionevole del traffico”, considerando come tali le misure
che siano “trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non
…basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di
qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche
categorie di traffico”).
Il Collegio ritiene che sia: fondata l’affermazione sub a); b)
soltanto parzialmente fondata l’affermazione sub b); c) infondata la
deduzione sub c).
In effetti, è ammesso anche dall’AGCOM che le offerte c.d. “zero-
rating”, le quali comportano l’erogazione gratuita all’utente finale
di un servizio o di un’applicazione da parte dell’ISP, non sono
specificamente vietate dal Regolamento UE in materia, nel quale non è
dato rinvenire norme che vietino pratiche di questo genere, le quali
possono avere eterogenee manifestazioni.
Quanto all’affermazione sub b), essa è condivisibile laddove afferma
che l’applicazione VEON, così come commercializzata presso la massa
degli utenti di Wind, anche nella sua componente zero-rating,
costituisce in primo luogo una pratica e - rispetto al singolo utente
- un accordo commerciale, il quale ha come suo parametro normativo di
valutazione il par. 2 dell’art. 3 del Regolamento, implicante, in
linea di principio (anche sulla base di quanto affermato dalle
precitate Guidelines del BEREC), una indagine “case by case” da parte
dell’Autorità di regolazione, mirante ad accertare se e in che misura
la pratica diffusa vada a ledere i diritti dei consumatori nell’ambito
della “net neutrality” (trattasi dei diritti degli utenti ad
un’Internet aperta e neutrale di cui al par. 1 dell’art. 3).
L’assunzione di Wind Tre non convince, invece, nella parte i cui
afferma che l’offerta VEON sarebbe sussumibile “soltanto ed
esclusivamente” nella previsione di cui al menzionato par. 2, atteso
che, diversamente dalla ricorrente e condividendo le argomentazioni
svolte sul punto dall’AGCOM, il Collegio ritiene che non vi sia
rapporto di necessaria alternatività/esclusione tra la fattispecie di
cui al par. 2 e le misure di regolazione del traffico di cui al
successivo par. 3 (il quale non postula, al contrario del precedente,
la necessità di indagini caso per caso sulle conseguenze negative
della misura sui diritti dell’utente di cui al par. 1).
Infatti, all’interno dell’accordo commerciale “zero rating”, possono
esservi contenuti che costituiscano anche “misure di gestione del
traffico”; è, anzi ,normale che nell’accordo commerciale vi siano,
vicino ai profili economico-tariffari, plurime modalità atte ad
incidere sulla regolazione del traffico dati, aspetto della cui
riconducibilità al par. 3 è davvero arduo dubitare. Così, venendo
all’offerta VEON di Wind, con il meccanismo escogitato, una volta
raggiunto dal cliente il “data cap”, l’applicazione resta l’unica a
rimanere attiva, mentre tutti i restanti contenuti e applicazioni
vengono bloccati o rallentati.
Invero, una volta superato i limite di traffico usufruibile dal
cliente, la peculiare e discriminatoria gestione dell’applicazione (la
quale assicura nel contempo sia un servizio di “customer care” che uno
di messaggistica istantanea “tipo whatsapp”), comporta che essa resti
utilizzabile, a titolo gratuito, per un significativo lasso temporale,
il che costituisce, oggettivamente, una misura di gestione del
traffico. Pertanto il Collegio ritiene infondata l’affermazione di
Wind sub c) giacché il fatto che VEON nasca come offerta commerciale
non esclude che essa, per come concretamente configurata e, in
particolare, con riguardo alla previsione che consente di fruire
dell’applicazione anche una volta esaurito il “credito” di cui il
cliente poteva disporre, integra indubbiamente una misura di gestione
del traffico da parte del fornitore del servizio di accesso ad
Internet. Da ciò consegue che l’AGCOM ha legittimamente ritenuto di
ricondurre l’offerta VEON, sotto lo specifico aspetto considerato,
alla disposizione di cui al par. 3, art. 3 del Regolamento UE n.
2105/2120, a mente del quale “I fornitori di servizi di accesso a
Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo
stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a
prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è
avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai
servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali
utilizzate.”.
Il carattere discriminatorio della misura appare evidente dal momento
che, come osservato dall’Autorità nel provvedimento impugnato (pag.
5), si ha diversità di trattamento alla conclusione del “bundle” dati
tra il traffico “general purpose”, che risulta bloccato o rallentato e
il traffico verso la applicazione “zero-rated”, che continua invece
senza blocchi o rallentamenti (a seconda dell’offerta sottoscritta).
In tal modo si condiziona la scelta dell’utente che, al raggiungimento
della soglia del traffico dati, vedendosi precluse altre applicazioni
di suo gradimento (per es. “whatsapp” o “messenger”), può essere
presumibilmente indotto ad avvalersi di quella proprietaria di Wind,
ancora disponibile, sebbene non sia la sua preferita.
Il servizio in questione, in quanto offerto tramite piattaforma
proprietaria, costituisce un esempio di integrazione verticale.
Lo stesso servizio, inoltre, comprende certamente la messaggistica
istantanea (lo stesso servizio fornito sul mercato da altri, noti
concorrenti) e non si esaurisce nella sola “customer care”, dal
momento che è rimasta indimostrata l’affermazione di parte ricorrente
secondo cui quest’ultimo profilo sarebbe quello nettamente prevalente
e sarebbe invece “marginale” la messaggistica: erano nella
disponibilità di Wind gli ipotetici dati e documenti (non forniti) che
avrebbero dovuto dimostrare siffatta prevalenza (con corrispondente
carattere recessivo del servizio di messaggistica). In realtà, ad
ulteriore confutazione di quanto affermato dalla società ricorrente,
l’Autorità ha documentato la circostanza (comunicata da Wind Tre, vedi
doc. 4 res.) dell’imminente (rispetto ad agosto 2018) migrazione
progressiva dei clienti Wind verso la “app Veon”, destinata a
diventare l’unico punto di contatto digitale a mezzo “app”, per il
“caring” di tutti i clienti Wind Tre. Osserva AGCOM nelle proprie
difese (vedi pag. 11 memoria) che i potenziali utenti di VEON
saliranno, di conseguenza, dagli attuali 200.000 ad oltre 4.000.000
(cioè il totale dei clienti Wind Tre).
La condivisibile conclusione dell’AGCOM, come si è visto, risulta
conforme alle conclusioni espresse dal BEREC nei propri orientamenti:
come si può leggere testualmente nel par. 40 delle Guidelines “a
zero-rating offer where all applications are blocked (or slowed down)
once the data cap is reached except for the zero-rated applications
would infringe Article3(3) first (and third) subparagraph”.
Per le ragioni che precedono nessuna delle censure articolate da Wind
Tre merita accoglimento ed il ricorso va conseguentemente respinto.
Può disporsi, eccezionalmente, la compensazione integrale delle spese
di giudizio, considerata l’assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Sept. 28, 2020