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R: Violare le protezioni si può, talvolta
by Marco Ricolfi
Issue still unsettled; would be if it was interoperability or decompilation
for software; but it is not software and not decom or interop. So this is
one of the issues we are raising come centro Nexa nella consultazione m.
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014 13:29
A: Blengino; nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
mi sorge una domanda...
e quindi le cluasole che invalidano le garanzie, in caso di crack ?
dovrebbero essere nulle, nel periodo di due anni previsto come garanzia
obbligatoria, no ?
jailbreakare/rootare (chiedo scusa all'italiano) il telefono, se non fatto
per violare il diritto d'autore (come e' normalmente il caso), non dovrebbe
invalidarne la garanzia.
penso male ?
ciao, s.
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dellUnione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ----------------------------------------------------------------------
> --
>
> Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi,
> in determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> lutilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le
> consolle portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un
> sistema di riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul
> supporto di videogioco, il che ha leffetto di impedire
> lutilizzazione di copie illegali di videogiochi. Tali misure
> tecnologiche di protezione impediscono che i giochi senza codice
> possano essere avviati su un dispositivo Nintendo e che programmi,
> giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi da quelli di
> Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un
> software aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori
> indipendenti («homebrews»), la cui utilizzazione richiede
> linstallazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che
> eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei
> suoi giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> lutilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali
> software non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla
> Corte di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica
> di cui si può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva
> sullarmonizzazione del diritto dautore[1] <#_ftn1> al fine di
> lottare contro lelusione delle misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che,
> sebbene codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore
creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi
> originali per computer sono protetti dal diritto dautore oggetto della
direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati
> di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
> pubblico o di distribuzione delle opere. La direttiva è volta
> unicamente a proteggere il titolare del diritto dautore nei confronti
> degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
> principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> lapplicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dellopera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di uninterazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della
> direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
> limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere
> per i quali è richiesta lautorizzazione del titolare di un diritto
> dautore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o unutilizzazione diversa*
> dallelusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della
> protezione giuridica delle misure tecnologiche in funzione
> dellutilizzazione delle consolle definita dal titolare dei diritti
> dautore, ma che si devono piuttosto *esaminare i dispositivi previsti
> per lelusione delle misure di protezione*, tenuto conto delluso che i
terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con
> le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur
> fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal
> fine, il giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi
> tipi di misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della
> loro attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva
> efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare,
> restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non
> autorizzate di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al
> contrario, essi siano piuttosto utilizzati a fini che non violano il
diritto dautore.
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> --
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti
> del diritto dautore e dei diritti connessi nella società
> dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
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Jan. 23, 2014
R: Violare le protezioni si può, talvolta
by Marco Ricolfi
In senso conforme il mio: Videogiochi che passione! Consoles prorietarie,
mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana, in Giur.
It. 2004, 1454-1456.
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Blengino
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014 11:32
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
Stampa e Informazione
Corte di giustizia dellUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 9/14
Lussemburgo, 23 gennaio 2014
Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.
_____
Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire lutilizzazione di
videogiochi contraffatti
Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
videogioco, il che ha leffetto di impedire lutilizzazione di copie
illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono
che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo
e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi
da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
(«homebrews»), la cui utilizzazione richiede linstallazione, sulle consolle
stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure
tecnologiche di protezione delle consolle.
Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad
eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box
considera che lo scopo di Nintendo è di impedire lutilizzazione di software
indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3
sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale
di videogiochi.
Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di
giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può
avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sullarmonizzazione del diritto
dautore[1] al fine di lottare contro lelusione delle misure tecnologiche
predisposte.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono
un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma
anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio
informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione
intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono
protetti dal diritto dautore oggetto della direttiva.
La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica
adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace
destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione,
di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione
delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del
diritto dautore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua
autorizzazione.
La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello elevato
di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci
misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende lapplicazione di un
codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dellopera). Di conseguenza, le misure
tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici dei
videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di uninterazione
tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai
sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente
le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non
autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta
lautorizzazione del titolare di un diritto dautore. Tale protezione
giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i
dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o
unutilizzazione diversa dallelusione della protezione tecnologica a fini
illeciti.
La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
giuridica delle misure tecnologiche in funzione dellutilizzazione delle
consolle definita dal titolare dei diritti dautore, ma che si devono
piuttosto esaminare i dispositivi previsti per lelusione delle misure di
protezione, tenuto conto delluso che i terzi effettivamente ne fanno.
La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci
misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei
terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione
analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà
tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti
tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro
rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del
titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano
frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi
Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto
utilizzati a fini che non violano il diritto dautore.
_____
_____
[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e
dei diritti connessi nella società dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
Jan. 23, 2014
Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
by Stefano Quintarelli
mi sorge una domanda...
e quindi le cluasole che invalidano le garanzie, in caso di crack ?
dovrebbero essere nulle, nel periodo di due anni previsto come garanzia
obbligatoria, no ?
jailbreakare/rootare (chiedo scusa all'italiano) il telefono, se non
fatto per violare il diritto d'autore (come e' normalmente il caso), non
dovrebbe invalidarne la garanzia.
penso male ?
ciao, s.
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dell’Unione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
> determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> l’utilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
> portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
> riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
> videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie
> illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione
> impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un
> dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale,
> contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati
> sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
> aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
> («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle
> consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le
> misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi
> giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software
> non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte
> di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si
> può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del
> diritto d’autore[1] <#_ftn1> al fine di lottare contro l’elusione delle
> misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene
> codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali
> per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di
> riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o
> di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a
> proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per
> i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo
> principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva
> qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti
> che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per
> i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto
> d’autore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa*
> dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
> giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle
> consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono
> piuttosto *esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure
> di protezione*, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le
> attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo
> una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il
> giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di
> misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro
> attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per
> quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso
> che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate
> di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano
> piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
> diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
> (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
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Jan. 23, 2014
Re: [nexa] Violare le protezioni si può, talvolta
by Stefano Quintarelli
un velo di buon senso..
al contrario dei casi italiani a bolzano e firenze, se non ricordo male...
On 23/01/2014 11:32, Blengino wrote:
> logoCuriaStampa e Informazione
>
>
>
> Corte di giustizia dell’Unione europea
>
> COMUNICATO STAMPA n. 9/14
>
> Lussemburgo, 23 gennaio 2014
>
> Sentenza nella causa C-355/12
>
> Nintendo e a. / PC Box srl e a.
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
> determinate circostanze, può essere legale
>
> Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo
> qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire
> l’utilizzazione di videogiochi contraffatti
>
> Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
> portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
> riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
> videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie
> illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione
> impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un
> dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale,
> contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati
> sulle consolle.
>
> PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
> aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
> («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle
> consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le
> misure tecnologiche di protezione delle consolle.
>
> Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti
> principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi
> giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire
> l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la
> lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software
> non consistano in una copia illegale di videogiochi.
>
> Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte
> di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si
> può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del
> diritto d’autore[1] <#_ftn1> al fine di lottare contro l’elusione delle
> misure tecnologiche predisposte.
>
> Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi
> costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un
> programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene
> codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo.
> In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali
> per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.
>
> La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione
> giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica»
> efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di
> riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o
> di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a
> proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per
> i quali è richiesta la sua autorizzazione.
>
> La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo
> principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello
> elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di
> «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende
> l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di
> protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione
> dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte
> incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle
> consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano
> nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva
> qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti
> che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
>
> La Corte constata poi *che la protezione giuridica comprende
> esclusivamente le misure tecnologiche* destinate ad impedire o ad
> eliminare *gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione,
> di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per
> i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto
> d’autore*. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di
> proporzionalità *senza vietare i dispositivi o le attività che hanno,
> sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa*
> dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
>
> La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
> giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle
> consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono
> piuttosto *esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure
> di protezione*, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.
>
> La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre
> efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le
> attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo
> una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il
> giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di
> misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro
> attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per
> quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso
> che tale efficacia non deve essere assoluta.
>
> Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box
> siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate
> di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano
> piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> [1] <#_ftnref1> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
> Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
> diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
> (GU L 167, pag. 10).
>
>
>
> _______________________________________________
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Jan. 23, 2014
Violare le protezioni si può, talvolta
by Blengino
logoCuriaStampa e Informazione
Corte di giustizia dellUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 9/14
Lussemburgo, 23 gennaio 2014
Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.
_____
Lelusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire lutilizzazione di
videogiochi contraffatti
Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle
portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di
riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di
videogioco, il che ha leffetto di impedire lutilizzazione di copie
illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono
che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo
e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi
da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software
aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti
(«homebrews»), la cui utilizzazione richiede linstallazione, sulle consolle
stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure
tecnologiche di protezione delle consolle.
Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad
eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box
considera che lo scopo di Nintendo è di impedire lutilizzazione di software
indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3
sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale
di videogiochi.
Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di
giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può
avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sullarmonizzazione del diritto
dautore[1] al fine di lottare contro lelusione delle misure tecnologiche
predisposte.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono
un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma
anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio
informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione
intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono
protetti dal diritto dautore oggetto della direttiva.
La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica
adeguata contro lelusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace
destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione,
di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione
delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del
diritto dautore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua
autorizzazione.
La Corte sottolinea in particolare che, conformemente allobiettivo
principale della direttiva (vale a dire listituzione di un livello elevato
di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci
misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende lapplicazione di un
codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dellopera). Di conseguenza, le misure
tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici dei
videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di uninterazione
tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai
sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nellimpedire o nel
limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente
le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non
autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del
pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta
lautorizzazione del titolare di un diritto dautore. Tale protezione
giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i
dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o
unutilizzazione diversa dallelusione della protezione tecnologica a fini
illeciti.
La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione
giuridica delle misure tecnologiche in funzione dellutilizzazione delle
consolle definita dal titolare dei diritti dautore, ma che si devono
piuttosto esaminare i dispositivi previsti per lelusione delle misure di
protezione, tenuto conto delluso che i terzi effettivamente ne fanno.
La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci
misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei
terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione
analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà
tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti
tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro
rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del
titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.
Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano
frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi
Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto
utilizzati a fini che non violano il diritto dautore.
_____
[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e
dei diritti connessi nella società dellinformazione (GU L 167, pag. 10).
Jan. 23, 2014
Fwd: Corte UE: VIDEOGIOCHI NINTENDO : legale l'elusione della protezione in determinate circostanze (sentenza C-355/12)
by Marco Ciurcina
FYI
--------- Messaggio inoltrato ---------
Oggetto: Corte UE: VIDEOGIOCHI NINTENDO : legale l'elusione della protezione
in determinate circostanze (sentenza C-355/12)
Data: giovedì 23 gennaio 2014, 09:00:25
Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa(a)curia.europa.eu>
A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis(a)curia.europa.eu>
L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in
determinate circostanze, può essere legale
Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le
misure di protezione siano dirette ad impedire l’utilizzazione di videogiochi
contraffatti
(Sentenza nella causa C-355/12, Nintendo e a. / PC Box srl e a.)
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by
Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>» • (+32) 2
2964106
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa
Direzione del protocollo e dell’informazione
Unità Stampa e Informazione
Sezione italiana
Corte di giustizia UE
Tel. (+352) 4303/3552
Fax (+352) 4303/2674
Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776
marilena.cavassa(a)curia.europa.eu
www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci su [twitter]
<http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al servizio [rss]
<http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/>
------------------------------------------
Jan. 23, 2014
ZDNET: "'Like driving a Ferrari at 20mph': Why one region ditched Microsoft Office for LibreOffice"
by J.C. DE MARTIN
'Like driving a Ferrari at 20mph': Why one region ditched Microsoft
Office for LibreOffice
Summary: One of the most carefully designed transitions away from
proprietary software is underway in the Italian province of Umbria, with
cost, culture and efficiency all spurring the move.
By Raffaele Mastrolonardo
<http://www.zdnet.com/meet-the-team/us/raffaele-mastrolonardo/> for
Italy's got tech <http://www.zdnet.com/blog/italy/> | January 16, 2014
-- 10:27 GMT
[...]
Continua qui:
http://www.zdnet.com/like-driving-a-ferrari-at-20mph-why-one-region-ditched…
Jan. 23, 2014
open data - journées doctorales sur la participation
by Giorgio Mancosu
Cari tutti,
per chi fosse interessato al tema, segnalo la pubblicazione online degli
atti delle "*3èmes journées doctorales sur la participation et la
démocratie participative*", Bordeaux, 22-23 novembre 2013.
Si tratta di un appuntamento biennale volto all'approfondimento dei temi
di ricerca affrontati da una platea selezionata di dottorandi francesi
nel settore delle scienze sociali. L'anno scorso è stato dedicato uno
spazio anche al fenomeno *Open Data*. Il sottoscritto è intervenuto con
contributo di diritto comparato Italia-Francia.
Gli atti sono consultabili al seguente link:
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1590
La mia comunicazione "De l'ouverture des données publiques à l'ouverture
de la décision administrative ? Une réflexion juridique comparée
Italie-France" : http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1621
Cordialità
Giorgio Mancosu
Jan. 23, 2014
WP: "Independent review board says NSA phone data program is illegal and should end"
by J.C. DE MARTIN
*Independent review board says NSA phone data program is illegal and
should end**
*
By Ellen Nakashima, Thursday, January 23, 6:19 AM E-mail the writer
An independent executive branch board has concluded that the National
Security Agency's long-running program to collect billions of Americans'
phone records is illegal and should end.
In a strongly worded report to be issued Thursday, the Privacy and Civil
Liberties Oversight Board (PCLOB) said that the statute upon which the
program was based, Section 215 of the USA Patriot Act, "does not provide
an adequate basis to support this program."
The board's conclusion goes further than President Obama, who said in a
speech Friday that he thought the NSA's database of records should be
moved out of government hands but did not call for an outright halt to
the program. The board had shared its conclusions with Obama in the days
leading up to his speech.
The divided panel also concluded that the program raises serious threats
to civil liberties, has shown limited value in countering terrorism and
is not sustainable from a policy perspective.
"We have not identified a single instance involving a threat to the
United States in which the telephone records program made a concrete
difference in the outcome of a counterterrorism investigation," said the
report, a copy of which was obtained by The Washington Post. "Moreover,
we are aware of no instance in which the program directly contributed to
the discovery of a previously unknown terrorist plot or the disruption
of a terrorist attack."
[...]
Continua qui:
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/independent-review-bo…
Jan. 23, 2014
Fwd: [discuss] The Global Commission on Internet Governance
by J.C. DE MARTIN
---------- Forwarded message ----------
From: *Pranesh Prakash* <pranesh(a)cis-india.org
<mailto:pranesh@cis-india.org>>
Date: Wed, Jan 22, 2014 at 11:31 AM
Subject: [discuss] The Global Commission on Internet Governance
To: discuss(a)1net.org <mailto:discuss@1net.org>
CIGI and Chatham House have a new project.
https://www.ourinternet.org/#about
Frequently Asked Questions
What is the Global Commission on Internet Governance?
The Global Commission on Internet Governance is a two-year
initiative that will present a comprehensive stand on the future of
multi-stakeholder Internet governance. Chaired by Sweden?s Foreign
Minister Carl Bildt, the commission will include about 25 members drawn
from various fields and from around the world, including policy and
government, academia and civil society. All commissioners are listed at
the commission?s website, www.ourinternet.org <http://www.ourinternet.org>
The commission will address four key themes, within which are a
number of sub-themes:
Enhancing governance legitimacy ? including regulatory
approaches and standards;
Preserving innovation ? including critical Internet resources,
infrastructure and competition policy;
Ensuring rights online ? including establishing the principle
of technological neutrality for human rights, privacy, cyber-crime and
free expression;
Avoiding systemic risk ? including establishing norms regarding
state conduct, cybercrime cooperation, and proliferation and disarmament
issues.
Why is the commission important?
The current mechanism of Internet governance, colloquially called
the ?multi-stakeholder? model, is under threat. This threat to a free,
open, and universal Internet comes from two principal sources. First, a
number of authoritarian states are waging a campaign to exert greater
state control over critical Internet resources. Second, revelations
about the nature and extent of online surveillance have led to a loss of
trust. Collectively, these circumstances have created a need to update
legacy mechanisms for Internet governance; but deadlocks in
international dialogue means the potential exists for the fragmentation
of the Internet. Accordingly, a significant and timely opportunity
exists to feed innovative new ideas into these negotiations through the
establishment of the Global Commission on Internet Governance.
What is Internet governance and the multi-stakeholder model?
The Internet?s architecture is constantly changing. The content and
computing devices which end users see are only the surface of a massive
underlying infrastructure of networks, services, and institutions that
keep the Internet operational. This architecture comprises private
information intermediaries such as network operators, exchange points,
search engines, hosting services, e-commerce platforms, and social media
providers.
Despite the privatized and somewhat autonomous nature of these
network components, global coordination is necessary to keep the
Internet operational. For example, global technical standardization
ensures interoperability; cybersecurity governance maintains stability
and authentication; and centralized coordination ensures that each
Internet name and number is globally unique. These, and other, tasks
necessary to keep the Internet operational, are collectively referred to
as ?global Internet governance.? As the Internet becomes increasingly
enmeshed with vital aspects of everyday life, actors that perform these
various Internet governance functions are also being called upon to
provide expert knowledge on the governance of human behaviour online.
This trend complicates an already difficult governance terrain.
For the majority of its history, the Internet has been governed in
an organic and piecemeal fashion by a variety of standard-setting and
other technical bodies and by private companies performing key roles as
network operators and information intermediaries. Multi-stakeholder
governance means governance involving more than one of the four
categories of participants: firms, states, intergovernmental
organizations, and civil society (including technical experts acting in
their individual capacities). It typically utilizes relatively
non-hierarchical procedural rules. Rather than hard law and regulatory
enforcement, governance is accomplished by means of voluntary compliance
with technical standards, codes of conduct, and industry best practices.
How will the Global Commission on Internet Governance influence the
debate on Internet governance?
The Global Commission?s goal is two-fold. First, it will encourage
globally inclusive public discussions on the future of Internet
governance. It will do this through public outreach activities,
including accessible research as well as public consultation. Second,
through its comprehensive policy-oriented report, and the subsequent
promotion of this report, the Commission will communicate its findings
with senior stakeholders at key Internet governance events, including,
for example, the World Summit on the Information Society (WSIS)+10
review process, the Global Multistakeholder Meeting on the Future of
Internet Governance in spring 2014, and the International
Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Meeting in fall 2014.
Although the commission will formally begin its program of work at
the conclusion of ICANN?s High Level Panel on Internet Cooperation,
which concludes its work in May 2014, planning and research are well
underway. The commission will tackle a broad range of issues through an
intensive program of research and consultation over an extended,
two-year period.
Commissioners
Carl Bildt - Chair
Gordon Smith - Deputy Chair
Dominic Barton
Pablo Bello
Dae-Whan Chang
Moez Chatchouk
Michael Chertoff
Anriette Esterhuysen
Hartmut Glaser
Dorothy Gordon
Dame Wendy Hall
Fen Osler Hampson
Melissa Hathaway
Patricia Lewis
Mathias Müller von Blumencron
Beth Simone Noveck
Joseph S. Nye
Sir David Omand
Nii Quaynor
Latha Reddy
Marietje Schaake
Tobby Simon
Michael Spence
Paul Twomey
Pindar Wong
--
Pranesh Prakash
Policy Director, Centre for Internet and Society
T: +91 80 40926283 <tel:%2B91%2080%2040926283> | W: http://cis-india.org
-------------------
Access to Knowledge Fellow, Information Society Project, Yale Law School
M: +1 520 314 7147 <tel:%2B1%20520%20314%207147> | W: http://yaleisp.org
PGP ID: 0x1D5C5F07 | Twitter: https://twitter.com/pranesh_prakash
Jan. 22, 2014