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Forbes: "Seven Reasons Why Startups Won't Save The Economy"
by J.C. DE MARTIN
*Seven Reasons Why Startups Won't Save The Economy*
/by Krisztina "Z" Holly, Contributor /
A 2010 study from the Kauffman Foundation demonstrated that all net new
jobs in the US have been created by new firms less than a year old.
Statistics like those can get policymakers very excited about supporting
startups. In fact, last week, the World Economic Forum's "Summer Davos"
conference in Dalian, China focused a great deal on entrepreneurial
ecosystems and increasing the startup rate worldwide.
Five years ago, entrepreneurs garnered little attention with
policymakers. So this new trend should be music to my ears, given I'm
the chair for the Forum's Global Agenda Council for Fostering
Entrepreneurship and I've been part of the club banging the drum about
entrepreneurship over a decade.
But it's not. So why am I cautious about this newfound fervor around
startups? Well, for a lot of reasons.
*The numbers can be misleading. *While it is true that new companies
create jobs -- there is no way to go from zero but up --job creation can
quickly turn to job loss as startups enter their third and fourth years
and on average contract or go out of business. Further, more recent
employment data have found that startup rates have been declining and
new firms are no longer contributing the way they used to. This doesn't
mean that young companies should be shunned or ignored. But we need to
accept that entrepreneurship is a high-risk game and set expectations
accordingly.
[...]
Continua qui:
www.forbes.com/sites/krisztinaholly/2013/09/20/seven-reasons-why-startups-w…
Sept. 22, 2013
Re: [nexa] R. Saviano condannato in appello per plagio
by Alessandro Enrico Cogo
Caro Maurizio,
non ho la decisione di appello, ma quella di primo grado sì (e credo sia stata peraltro pubblicata con nota su AIDA 2011 o 2012).
In attesa di meglio, te la invio in allegato. Tra l'altro, se non ricordo male, si tratta forse del primo caso in cui un giudice ha affermato l'applicabilità analogica di una libera utilizzazione!
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 21.09.2013, alle ore 20:39, Maurizio Borghi <Maurizio.Borghi(a)brunel.ac.uk> ha scritto:
> Salve, ho visto questa notizia sul Corriere on line e mi chiedevo se qualcuno in lista ha il testo della sentenza:
>
> http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2013/21-se…
>
> Un cordiale saluto
>
> Maurizio Borghi
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Sept. 22, 2013
R. Saviano condannato in appello per plagio
by Maurizio Borghi
Salve, ho visto questa notizia sul Corriere on line e mi chiedevo se qualcuno in lista ha il testo della sentenza:
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2013/21-se…
Un cordiale saluto
Maurizio Borghi
Sept. 21, 2013
Will Germany's Pirates be walking the plank?
by gianluca
Will Germany's Pirates be walking the plank?
by Sam Bollier
Berlin, Germany - Seven years ago, in the basement of a dimly lit hacker
hangout near the banks of Berlin's Spree River, Germany's Pirate Party
was founded.
The place is named C-base, and it's one of several such "hackerspaces"
in Germany's capital. Posters and stickers on the walls portray US
whistleblower Edward Snowden, Star Trek actor DeForest Kelley, and a
Lovecraftian sci-fi role-playing game, "Achtung! Cthulhu". C-base, the
tongue-in-cheek legend goes, was built on the site of a 4.5
billion-year-old space station, and a tour guide proudly shows off
fragments of a putative spaceship. (C-base is not officially affiliated
with the Pirate Party.)
C-base members - mostly young men - are busy coding, chatting, building,
and even sewing. Photos are strictly verbotenhere, and Al Jazeera was
requested to ring an "alien alarm" in an inner sanctum in the basement
to inform members that "noobs" were present.
Few would have imagined that a political party launched in this milieu -
advocating seemingly niche issues such as internet freedoms and
copyright law reform - would only a handful of years later win seats in
four state parliaments and, for a brief period in 2012, become Germany's
third-most-popular party [Ge]. [...]
continua qui
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/2013921141745372648.html
Sept. 21, 2013
la rete e le inutili riforme
by Carlo Melzi d'Eril
Buongiorno a tutti.
Mi permetto di segnalare un articolo che uscirà (o forse, meglio, dovrebbe
uscire) domani sulla Domenica del Sole di Giulio Vigevani e mio. Riguarda
linfinito dibattito circa la necessità o meno di una riforma delle regole
della rete e forse un po banalotto per chi è iscritto a questa lista. Ma
siccome bisogna vivere con coraggio lo segnalo ugualmente.
Ancora buona giornata a tutti,
carlo
avv. Carlo Melzi d'Eril
ACCMS STUDIO LEGALE
via Podgora 13
20122 Milano
t. +39 02 54107715
f. +39 02 54114827
<mailto:carlo.melzi@accms.it> carlo.melzi(a)accms.it
carlo.melzideril(a)cert.ordineavvocatimilano.it
Nota di riservatezza : Il presente messaggio e gli eventuali allegati
contengono informazioni strettamente riservate.
Esso è riservato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è
l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e,
sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Si segnala, a chiunque
ricevesse questo messaggio per errore o comunque
ne avesse conoscenza senza averne titolo, che trattenerlo o divulgarlo a
persone diverse dal destinatario è proibito. Grazie.
Sept. 21, 2013
Re: [nexa] R: Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale C-355/12)
by Giuseppe Mazziotti
Non in Italia, Stefano, è ormai come fare il ciclista con un a bici rotta o
giocare a calcio col pallone bucato..
Il giorno 20 settembre 2013 15:25, <Stefano(a)quintarelli.it> ha scritto:
> :-)
> la prossima vita faccio il giurista... :-)
>
> ------- Messaggio originale -------
>
>> Da: Marco Ricolfi <marco.ricolfi(a)studiotosetto.**it<marco.ricolfi(a)studiotosetto.it>
>> >
>> A: stefano(a)quintarelli.it, blengino(a)penalistiassociati.it
>> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
>> Inviato: 20.9.'13, 14:41
>>
>>
>> Sì, è questo:
>> TRIBUNALE DI BOLZANO, 31 dicembre 2003 (ordinanza), MORI Presidente ed
>> Estensore – in proc. ** Salvatore
>>
>> Diritti d'autore – Misure tecnologiche di protezione – Dispositivi
>> destinati in via principale o prevalente alla loro elusione (C.c. art.
>> 2581; L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 102-quater e 171-ter, lett. f)-bis)
>>
>> Quando dei chips, inseriti in una console per videogiochi, consentano
>> all’acquirente della console medesima di leggere altri supporti (fra cui i
>> videogiochi realizzati dallo stesso produttore della console ma destinati
>> ai mercati stranieri, la copia di sicurezza dei videogiochi originali e
>> quelli prodotti da società diverse dal produttore della console medesima,
>> come anche altri supporti di contenuto diverso da quello originariamente
>> previsto) e gli consentano altresì di sfruttare tutte le ulteriori
>> capacità della console di funzionare come computer, tali chips non
>> costituiscono componenti destinati in via principale o prevalente
>> all’elusione delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art.
>> 102-quater l.d.a. e quindi non violano la previsione contenuta nell’art.
>> 171-ter, lett. f- bis l.d.a. (1)
>> L'ho commentato con la nota che allego in distinta mail (Videogiochi che
>> passione! Consoles prorietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima
>> giurisprudenza italiana, in Giur. It. 2004, 1454-1456).
>>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.**polito.it<nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it>[mailto:
>> nexa-bounces(a)server-**nexa.polito.it <nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it>]
>> Per conto di Stefano Quintarelli
>> Inviato: giovedì 19 settembre 2013 19.53
>> A: Carlo Blengino
>> Cc: nexa
>> Oggetto: Re: [nexa] Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra
>> consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale
>> C-355/12)
>>
>> interessante
>> capisco bene che la mia xbox moddata con su XBMC sarebbe, alla luce di
>> questo parere, cosa non illecita ?
>> ricordo male o c'era stato un caso in italia (mi pare trentino) avverso
>> un rivenditore di modchip fiorentino in cui quest'ultimo aveva avuto la
>> peggio ?
>> ciao, s.
>>
>> On 19/09/2013 14:26, Carlo Blengino wrote:
>>
>>> FYI
>>>
>>> Inviato da iPad2
>>>
>>>
>>> Inizio messaggio inoltrato:
>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor SHARPSTON nella causa
>>>> C-355/12, Nintendo Co. Ltd /PC Box Srl, 9Net Srl
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> (Misure tecnologiche per impedire atti non autorizzati dal titolare del
>>>> diritto e l’uso di giochi diversi)
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Nintendo produce consolle (le «DS» e le «Wii») e videogiochi e li
>>>> struttura in modo tale che essi devono riconoscersi vicendevolmente
>>>> mediante lo scambio di informazioni cifrate affinché i giochi possano
>>>> essere giocati. L’intenzione è di garantire che solo giochi prodotti dal
>>>> fabbricante, possano essere giocati su dette consolle e di evitare in tal
>>>> modo l’uso delle consolle per giocare copie non autorizzate dei giochi.
>>>>
>>>> PC Box produce dispositivi («mod chips» e «game copiers»),che possono
>>>> eludere l’effetto di blocco del necessario scambio di informazioni cifrate
>>>> tra i giochi e le consolle della Nintendo.
>>>>
>>>> Nintendo vuole impedire la commercializzazione dei dispositivi della PC
>>>> Box che consentono di usare sulle consolle Nintendo videogiochi non
>>>> originali.
>>>>
>>>> Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di giustizia UE se la tutela
>>>> della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei
>>>> diritti connessi nella società dell’informazione si estenda a dispositivi
>>>> installati in hardware nonché a codici cifrati contenuti nell’opera
>>>> protetta, anche se l’interoperabilità tra i dispositivi e i prodotti viene
>>>> così limitata. Sottolinea che le misure della Nintendo hanno l’effetto non
>>>> soltanto di consentire unicamente l’uso dei giochi della Nintendo, ma anche
>>>> di evitare che i suoi giochi siano giocati su un’altra consolle, limitando
>>>> pertanto l’interoperabilità e la scelta del consumatore.
>>>>
>>>> Nelle sue conclusioni odierne l’Avvocato generale analizza il
>>>> videogioco (che è un tipo di programma per elaboratore) anche alla luce
>>>> della direttiva 2009/24 sulla tutela giuridica dei programmi per
>>>> elaboratore. Ricorda che la Corte ha già dichiarato che la direttiva
>>>> 2009/24 costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni della
>>>> direttiva 2001/29 (Sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, v.
>>>> comunicato stampa).
>>>>
>>>> L’Avvocato generale ricorda innanzitutto che la Corte non può trarre
>>>> alcuna conclusione se lo scopo reale della Nintendo sia prevenire la
>>>> copiatura non autorizzata dei suoi giochi e/o ottenere vantaggi
>>>> commerciali, escludendo l’interoperabilità con altri prodotti e l’esito del
>>>> procedimento principale dipenderà da valutazioni di merito che spettano
>>>> esclusivamente al giudice nazionale.
>>>>
>>>> L’Avvocato generale constata che le misure della Nintendo impediscono o
>>>> limitano anche atti per i quali non è necessaria la sua autorizzazione
>>>> (l’uso di consolle Nintendo per giocare giochi diversi da quelli della
>>>> Nintendo o l’uso di giochi della Nintendo su consolle diverse). Nella
>>>> misura in cui sono generati tali altri effetti, la direttiva 2001/29 non
>>>> prevede alcuna protezione legale alle misure tecnologiche. Un’eventuale
>>>> protezione sembrerebbe del tutto ingiustificata.
>>>>
>>>> Ritiene che il giudice nazionale deve esaminare se, allo stato attuale
>>>> della tecnologia, l’effetto desiderato di impedire o limitare atti che
>>>> richiedono l’autorizzazione del titolare del diritto possa essere raggiunto
>>>> senza impedire o limitare anche atti per i quali siffatta autorizzazione
>>>> non è richiesta. Bisogna chiedersi se la Nintendo avrebbe potuto proteggere
>>>> i suoi giochi senza impedire o limitare l’uso delle sue consolle per giochi
>>>> «homebrew». Si tratta quindi di verificare la proporzionalità delle misure
>>>> (se perseguano un obiettivo legittimo, siano idonee a raggiungerlo e non
>>>> vadano otre quanto necessario al suo conseguimento).
>>>>
>>>> In particolare il giudice nazionale deve verificare il grado di
>>>> restrizione di atti che non sono soggetti all’autorizzazione del titolare
>>>> del diritto (chiedendosi quali categorie di atti vengono di fatto impedite
>>>> o limitate se le misure tecnologiche di Nintendo vengono applicate e non
>>>> sono eluse) e se misure diverse avrebbero potuto determinare
>>>> un’interferenza minore, pur offrendo una tutela analoga dei diritti del
>>>> titolare.
>>>>
>>>> L’Avvocato generale ritiene poi che la destinazione peculiare
>>>> attribuita dalla Nintendo alla consolle non sia rilevante per definire se
>>>> debba essere accordata tutela contro l’offerta di dispositivi della PC Box.
>>>> E’ invece rilevante considerare i fini ultimi o gli usi dei dispositivi
>>>> della PC Box.
>>>>
>>>> Se i dispositivi della PC Box sono utilizzati principalmente per fini
>>>> diversi da quello di consentire la violazione di diritti esclusivi, non
>>>> violano alcuno dei diritti esclusivi garantiti dalla direttiva 2001/29, ed
>>>> esistono forti indicazioni per affermare che le misure tecnologiche della
>>>> Nintendo non sono proporzionate. Per contro, se i dispositivi PC Box sono
>>>> usati principalmente al fine di violare diritti esclusivi, risulterebbe
>>>> chiaramente evidente che le misure Nintendo sono proporzionate. Di
>>>> conseguenza, al fine di determinare se le misure tecnologiche della
>>>> Nintendo possano beneficiare in generale di protezione legale e se debba
>>>> essere accordata tutela contro la commercializzazione dei dispositivi della
>>>> PC Box, sarà rilevante una valutazione quantitativa delle finalità ultime
>>>> per le quali le misure tecnologiche vengono eluse mediante i dispositivi.
>>>>
>>>> L’Avvocato generale ricorda infine che l’applicazione di misure
>>>> tecnologiche che proteggono diritti esclusivi non dovrebbe interferire con
>>>> i diritti degli utenti di compiere atti non soggetti ad autorizzazione.
>>>> Tuttavia, nella misura in cui i diritti degli utenti non sono diritti
>>>> fondamentali, deve ricevere il debito riconoscimento anche l’importanza di
>>>> proteggere i diritti d’autore.
>>>>
>>>> L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere come segue:
>>>>
>>>> (1) L’espressione «misure tecnologiche», ai sensi dell’articolo
>>>> 6 della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
>>>> diritto d’autore nella società dell’informazione può comprendere misure
>>>> incorporate non solo nelle stesse opere protette, ma anche in dispositivi
>>>> destinati a consentire l’accesso a dette opere;
>>>>
>>>> (2) Al fine di stabilire se le misure di tale tipo beneficino di
>>>> protezione, allorché hanno l’effetto di impedire o limitare non solo atti
>>>> che richiedono l’autorizzazione del titolare, ma anche atti che non la
>>>> richiedono, un giudice nazionale deve verificare se esse rispettino il
>>>> principio di proporzionalità e se, allo stato attuale della tecnologia, il
>>>> primo effetto possa essere ottenuto senza produrre il secondo, o
>>>> producendolo in misura ridotta.
>>>>
>>>> (3) Al fine di stabilire se debba essere accordata protezione
>>>> contro la fornitura di dispositivi, prodotti, componenti o servizi, non è
>>>> necessario considerare la peculiare destinazione attribuita dal titolare
>>>> dei diritti ad un dispositivo progettato per consentire l’accesso alle
>>>> opere protette. Per contro, costituisce un elemento rilevante la misura in
>>>> cui i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi contro i quali è
>>>> richiesta protezione sono utilizzati, o possono esserlo, per finalità
>>>> legittime diverse da quella di consentire atti che richiedono
>>>> l’autorizzazione del titolare dei diritti.
>>>>
>>>> V. il testo integrale delle conclusioni.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> N.B. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di
>>>> giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla
>>>> Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà
>>>> comunicata.
>>>>
>>>> Si segnala che l Bundesgerichtshof ha presentato alla CGUE una
>>>> questione specifica relativa all’applicabilità della direttiva 2009/24 ai
>>>> videogiochi del tipo controverso (Causa C-458/13, Grund e Nintendo).
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Estella Cigna Angelidis
>>>>
>>>> Unità Stampa e Informazione – Sezione IT e GR
>>>>
>>>> Direzione Protocollo e Informazione
>>>>
>>>> Corte di giustizia UE
>>>>
>>>> 00352.4303 2582 / 3552
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> ______________________________**_________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/**cgi-bin/mailman/listinfo/nexa<https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa>
>>>
>>>
>> --
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>>
>>
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Giuseppe Mazziotti
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Sept. 20, 2013
Re: [nexa] R: Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale C-355/12)
by Stefano@Quintarelli.it
:-)
la prossima vita faccio il giurista...
:-)
------- Messaggio originale -------
> Da: Marco Ricolfi <marco.ricolfi(a)studiotosetto.it>
> A: stefano(a)quintarelli.it, blengino(a)penalistiassociati.it
> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Inviato: 20.9.'13, 14:41
>
> Sì, è questo:
>
> TRIBUNALE DI BOLZANO, 31 dicembre 2003 (ordinanza), MORI Presidente ed Estensore – in proc. ** Salvatore
>
> Diritti d'autore – Misure tecnologiche di protezione – Dispositivi destinati in via principale o prevalente alla loro elusione (C.c. art. 2581; L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 102-quater e 171-ter, lett. f)-bis)
>
> Quando dei chips, inseriti in una console per videogiochi, consentano all’acquirente della console medesima di leggere altri supporti (fra cui i videogiochi realizzati dallo stesso produttore della console ma destinati ai mercati stranieri, la copia di sicurezza dei videogiochi originali e quelli prodotti da società diverse dal produttore della console medesima, come anche altri supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto) e gli consentano altresì di sfruttare tutte le ulteriori capacità della console di funzionare come computer, tali chips non costituiscono componenti destinati in via principale o prevalente all’elusione delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-quater l.d.a. e quindi non violano la previsione contenuta nell’art. 171-ter, lett. f- bis l.d.a. (1)
> L'ho commentato con la nota che allego in distinta mail (Videogiochi che passione! Consoles prorietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana, in Giur. It. 2004, 1454-1456).
>
> -----Messaggio originale-----
> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
> Inviato: giovedì 19 settembre 2013 19.53
> A: Carlo Blengino
> Cc: nexa
> Oggetto: Re: [nexa] Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale C-355/12)
>
> interessante
> capisco bene che la mia xbox moddata con su XBMC sarebbe, alla luce di questo parere, cosa non illecita ?
> ricordo male o c'era stato un caso in italia (mi pare trentino) avverso un rivenditore di modchip fiorentino in cui quest'ultimo aveva avuto la peggio ?
> ciao, s.
>
> On 19/09/2013 14:26, Carlo Blengino wrote:
>> FYI
>>
>> Inviato da iPad2
>>
>>
>> Inizio messaggio inoltrato:
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor SHARPSTON nella causa
>>> C-355/12, Nintendo Co. Ltd /PC Box Srl, 9Net Srl
>>>
>>>
>>>
>>> (Misure tecnologiche per impedire atti non autorizzati dal titolare
>>> del diritto e l’uso di giochi diversi)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Nintendo produce consolle (le «DS» e le «Wii») e videogiochi e li struttura in modo tale che essi devono riconoscersi vicendevolmente mediante lo scambio di informazioni cifrate affinché i giochi possano essere giocati. L’intenzione è di garantire che solo giochi prodotti dal fabbricante, possano essere giocati su dette consolle e di evitare in tal modo l’uso delle consolle per giocare copie non autorizzate dei giochi.
>>>
>>> PC Box produce dispositivi («mod chips» e «game copiers»),che possono eludere l’effetto di blocco del necessario scambio di informazioni cifrate tra i giochi e le consolle della Nintendo.
>>>
>>> Nintendo vuole impedire la commercializzazione dei dispositivi della PC Box che consentono di usare sulle consolle Nintendo videogiochi non originali.
>>>
>>> Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di giustizia UE se la tutela della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione si estenda a dispositivi installati in hardware nonché a codici cifrati contenuti nell’opera protetta, anche se l’interoperabilità tra i dispositivi e i prodotti viene così limitata. Sottolinea che le misure della Nintendo hanno l’effetto non soltanto di consentire unicamente l’uso dei giochi della Nintendo, ma anche di evitare che i suoi giochi siano giocati su un’altra consolle, limitando pertanto l’interoperabilità e la scelta del consumatore.
>>>
>>> Nelle sue conclusioni odierne l’Avvocato generale analizza il videogioco (che è un tipo di programma per elaboratore) anche alla luce della direttiva 2009/24 sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Ricorda che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2009/24 costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29 (Sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, v. comunicato stampa).
>>>
>>> L’Avvocato generale ricorda innanzitutto che la Corte non può trarre alcuna conclusione se lo scopo reale della Nintendo sia prevenire la copiatura non autorizzata dei suoi giochi e/o ottenere vantaggi commerciali, escludendo l’interoperabilità con altri prodotti e l’esito del procedimento principale dipenderà da valutazioni di merito che spettano esclusivamente al giudice nazionale.
>>>
>>> L’Avvocato generale constata che le misure della Nintendo impediscono o limitano anche atti per i quali non è necessaria la sua autorizzazione (l’uso di consolle Nintendo per giocare giochi diversi da quelli della Nintendo o l’uso di giochi della Nintendo su consolle diverse). Nella misura in cui sono generati tali altri effetti, la direttiva 2001/29 non prevede alcuna protezione legale alle misure tecnologiche. Un’eventuale protezione sembrerebbe del tutto ingiustificata.
>>>
>>> Ritiene che il giudice nazionale deve esaminare se, allo stato attuale della tecnologia, l’effetto desiderato di impedire o limitare atti che richiedono l’autorizzazione del titolare del diritto possa essere raggiunto senza impedire o limitare anche atti per i quali siffatta autorizzazione non è richiesta. Bisogna chiedersi se la Nintendo avrebbe potuto proteggere i suoi giochi senza impedire o limitare l’uso delle sue consolle per giochi «homebrew». Si tratta quindi di verificare la proporzionalità delle misure (se perseguano un obiettivo legittimo, siano idonee a raggiungerlo e non vadano otre quanto necessario al suo conseguimento).
>>>
>>> In particolare il giudice nazionale deve verificare il grado di restrizione di atti che non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto (chiedendosi quali categorie di atti vengono di fatto impedite o limitate se le misure tecnologiche di Nintendo vengono applicate e non sono eluse) e se misure diverse avrebbero potuto determinare un’interferenza minore, pur offrendo una tutela analoga dei diritti del titolare.
>>>
>>> L’Avvocato generale ritiene poi che la destinazione peculiare attribuita dalla Nintendo alla consolle non sia rilevante per definire se debba essere accordata tutela contro l’offerta di dispositivi della PC Box. E’ invece rilevante considerare i fini ultimi o gli usi dei dispositivi della PC Box.
>>>
>>> Se i dispositivi della PC Box sono utilizzati principalmente per fini diversi da quello di consentire la violazione di diritti esclusivi, non violano alcuno dei diritti esclusivi garantiti dalla direttiva 2001/29, ed esistono forti indicazioni per affermare che le misure tecnologiche della Nintendo non sono proporzionate. Per contro, se i dispositivi PC Box sono usati principalmente al fine di violare diritti esclusivi, risulterebbe chiaramente evidente che le misure Nintendo sono proporzionate. Di conseguenza, al fine di determinare se le misure tecnologiche della Nintendo possano beneficiare in generale di protezione legale e se debba essere accordata tutela contro la commercializzazione dei dispositivi della PC Box, sarà rilevante una valutazione quantitativa delle finalità ultime per le quali le misure tecnologiche vengono eluse mediante i dispositivi.
>>>
>>> L’Avvocato generale ricorda infine che l’applicazione di misure tecnologiche che proteggono diritti esclusivi non dovrebbe interferire con i diritti degli utenti di compiere atti non soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, nella misura in cui i diritti degli utenti non sono diritti fondamentali, deve ricevere il debito riconoscimento anche l’importanza di proteggere i diritti d’autore.
>>>
>>> L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere come segue:
>>>
>>> (1) L’espressione «misure tecnologiche», ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione può comprendere misure incorporate non solo nelle stesse opere protette, ma anche in dispositivi destinati a consentire l’accesso a dette opere;
>>>
>>> (2) Al fine di stabilire se le misure di tale tipo beneficino di protezione, allorché hanno l’effetto di impedire o limitare non solo atti che richiedono l’autorizzazione del titolare, ma anche atti che non la richiedono, un giudice nazionale deve verificare se esse rispettino il principio di proporzionalità e se, allo stato attuale della tecnologia, il primo effetto possa essere ottenuto senza produrre il secondo, o producendolo in misura ridotta.
>>>
>>> (3) Al fine di stabilire se debba essere accordata protezione contro la fornitura di dispositivi, prodotti, componenti o servizi, non è necessario considerare la peculiare destinazione attribuita dal titolare dei diritti ad un dispositivo progettato per consentire l’accesso alle opere protette. Per contro, costituisce un elemento rilevante la misura in cui i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi contro i quali è richiesta protezione sono utilizzati, o possono esserlo, per finalità legittime diverse da quella di consentire atti che richiedono l’autorizzazione del titolare dei diritti.
>>>
>>> V. il testo integrale delle conclusioni.
>>>
>>>
>>>
>>> N.B. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.
>>>
>>>
>>>
>>> La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà comunicata.
>>>
>>> Si segnala che l Bundesgerichtshof ha presentato alla CGUE una questione specifica relativa all’applicabilità della direttiva 2009/24 ai videogiochi del tipo controverso (Causa C-458/13, Grund e Nintendo).
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Estella Cigna Angelidis
>>>
>>> Unità Stampa e Informazione – Sezione IT e GR
>>>
>>> Direzione Protocollo e Informazione
>>>
>>> Corte di giustizia UE
>>>
>>> 00352.4303 2582 / 3552
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Sept. 20, 2013
R: Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale C-355/12)
by Marco Ricolfi
Sì, è questo:
TRIBUNALE DI BOLZANO, 31 dicembre 2003 (ordinanza), MORI Presidente ed Estensore – in proc. ** Salvatore
Diritti d'autore – Misure tecnologiche di protezione – Dispositivi destinati in via principale o prevalente alla loro elusione (C.c. art. 2581; L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 102-quater e 171-ter, lett. f)-bis)
Quando dei chips, inseriti in una console per videogiochi, consentano all’acquirente della console medesima di leggere altri supporti (fra cui i videogiochi realizzati dallo stesso produttore della console ma destinati ai mercati stranieri, la copia di sicurezza dei videogiochi originali e quelli prodotti da società diverse dal produttore della console medesima, come anche altri supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto) e gli consentano altresì di sfruttare tutte le ulteriori capacità della console di funzionare come computer, tali chips non costituiscono componenti destinati in via principale o prevalente all’elusione delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-quater l.d.a. e quindi non violano la previsione contenuta nell’art. 171-ter, lett. f- bis l.d.a. (1)
L'ho commentato con la nota che allego in distinta mail (Videogiochi che passione! Consoles prorietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana, in Giur. It. 2004, 1454-1456).
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 19 settembre 2013 19.53
A: Carlo Blengino
Cc: nexa
Oggetto: Re: [nexa] Fwd: CGUE : VIDEOGIOCHI : Interoperabilità fra consolles e giochi non originali (Conclusioni dell'Avvocato generale C-355/12)
interessante
capisco bene che la mia xbox moddata con su XBMC sarebbe, alla luce di questo parere, cosa non illecita ?
ricordo male o c'era stato un caso in italia (mi pare trentino) avverso un rivenditore di modchip fiorentino in cui quest'ultimo aveva avuto la peggio ?
ciao, s.
On 19/09/2013 14:26, Carlo Blengino wrote:
> FYI
>
> Inviato da iPad2
>
>
> Inizio messaggio inoltrato:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor SHARPSTON nella causa
>> C-355/12, Nintendo Co. Ltd /PC Box Srl, 9Net Srl
>>
>>
>>
>> (Misure tecnologiche per impedire atti non autorizzati dal titolare
>> del diritto e l’uso di giochi diversi)
>>
>>
>>
>>
>>
>> Nintendo produce consolle (le «DS» e le «Wii») e videogiochi e li struttura in modo tale che essi devono riconoscersi vicendevolmente mediante lo scambio di informazioni cifrate affinché i giochi possano essere giocati. L’intenzione è di garantire che solo giochi prodotti dal fabbricante, possano essere giocati su dette consolle e di evitare in tal modo l’uso delle consolle per giocare copie non autorizzate dei giochi.
>>
>> PC Box produce dispositivi («mod chips» e «game copiers»),che possono eludere l’effetto di blocco del necessario scambio di informazioni cifrate tra i giochi e le consolle della Nintendo.
>>
>> Nintendo vuole impedire la commercializzazione dei dispositivi della PC Box che consentono di usare sulle consolle Nintendo videogiochi non originali.
>>
>> Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di giustizia UE se la tutela della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione si estenda a dispositivi installati in hardware nonché a codici cifrati contenuti nell’opera protetta, anche se l’interoperabilità tra i dispositivi e i prodotti viene così limitata. Sottolinea che le misure della Nintendo hanno l’effetto non soltanto di consentire unicamente l’uso dei giochi della Nintendo, ma anche di evitare che i suoi giochi siano giocati su un’altra consolle, limitando pertanto l’interoperabilità e la scelta del consumatore.
>>
>> Nelle sue conclusioni odierne l’Avvocato generale analizza il videogioco (che è un tipo di programma per elaboratore) anche alla luce della direttiva 2009/24 sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Ricorda che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2009/24 costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29 (Sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, v. comunicato stampa).
>>
>> L’Avvocato generale ricorda innanzitutto che la Corte non può trarre alcuna conclusione se lo scopo reale della Nintendo sia prevenire la copiatura non autorizzata dei suoi giochi e/o ottenere vantaggi commerciali, escludendo l’interoperabilità con altri prodotti e l’esito del procedimento principale dipenderà da valutazioni di merito che spettano esclusivamente al giudice nazionale.
>>
>> L’Avvocato generale constata che le misure della Nintendo impediscono o limitano anche atti per i quali non è necessaria la sua autorizzazione (l’uso di consolle Nintendo per giocare giochi diversi da quelli della Nintendo o l’uso di giochi della Nintendo su consolle diverse). Nella misura in cui sono generati tali altri effetti, la direttiva 2001/29 non prevede alcuna protezione legale alle misure tecnologiche. Un’eventuale protezione sembrerebbe del tutto ingiustificata.
>>
>> Ritiene che il giudice nazionale deve esaminare se, allo stato attuale della tecnologia, l’effetto desiderato di impedire o limitare atti che richiedono l’autorizzazione del titolare del diritto possa essere raggiunto senza impedire o limitare anche atti per i quali siffatta autorizzazione non è richiesta. Bisogna chiedersi se la Nintendo avrebbe potuto proteggere i suoi giochi senza impedire o limitare l’uso delle sue consolle per giochi «homebrew». Si tratta quindi di verificare la proporzionalità delle misure (se perseguano un obiettivo legittimo, siano idonee a raggiungerlo e non vadano otre quanto necessario al suo conseguimento).
>>
>> In particolare il giudice nazionale deve verificare il grado di restrizione di atti che non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto (chiedendosi quali categorie di atti vengono di fatto impedite o limitate se le misure tecnologiche di Nintendo vengono applicate e non sono eluse) e se misure diverse avrebbero potuto determinare un’interferenza minore, pur offrendo una tutela analoga dei diritti del titolare.
>>
>> L’Avvocato generale ritiene poi che la destinazione peculiare attribuita dalla Nintendo alla consolle non sia rilevante per definire se debba essere accordata tutela contro l’offerta di dispositivi della PC Box. E’ invece rilevante considerare i fini ultimi o gli usi dei dispositivi della PC Box.
>>
>> Se i dispositivi della PC Box sono utilizzati principalmente per fini diversi da quello di consentire la violazione di diritti esclusivi, non violano alcuno dei diritti esclusivi garantiti dalla direttiva 2001/29, ed esistono forti indicazioni per affermare che le misure tecnologiche della Nintendo non sono proporzionate. Per contro, se i dispositivi PC Box sono usati principalmente al fine di violare diritti esclusivi, risulterebbe chiaramente evidente che le misure Nintendo sono proporzionate. Di conseguenza, al fine di determinare se le misure tecnologiche della Nintendo possano beneficiare in generale di protezione legale e se debba essere accordata tutela contro la commercializzazione dei dispositivi della PC Box, sarà rilevante una valutazione quantitativa delle finalità ultime per le quali le misure tecnologiche vengono eluse mediante i dispositivi.
>>
>> L’Avvocato generale ricorda infine che l’applicazione di misure tecnologiche che proteggono diritti esclusivi non dovrebbe interferire con i diritti degli utenti di compiere atti non soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, nella misura in cui i diritti degli utenti non sono diritti fondamentali, deve ricevere il debito riconoscimento anche l’importanza di proteggere i diritti d’autore.
>>
>> L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere come segue:
>>
>> (1) L’espressione «misure tecnologiche», ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione può comprendere misure incorporate non solo nelle stesse opere protette, ma anche in dispositivi destinati a consentire l’accesso a dette opere;
>>
>> (2) Al fine di stabilire se le misure di tale tipo beneficino di protezione, allorché hanno l’effetto di impedire o limitare non solo atti che richiedono l’autorizzazione del titolare, ma anche atti che non la richiedono, un giudice nazionale deve verificare se esse rispettino il principio di proporzionalità e se, allo stato attuale della tecnologia, il primo effetto possa essere ottenuto senza produrre il secondo, o producendolo in misura ridotta.
>>
>> (3) Al fine di stabilire se debba essere accordata protezione contro la fornitura di dispositivi, prodotti, componenti o servizi, non è necessario considerare la peculiare destinazione attribuita dal titolare dei diritti ad un dispositivo progettato per consentire l’accesso alle opere protette. Per contro, costituisce un elemento rilevante la misura in cui i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi contro i quali è richiesta protezione sono utilizzati, o possono esserlo, per finalità legittime diverse da quella di consentire atti che richiedono l’autorizzazione del titolare dei diritti.
>>
>> V. il testo integrale delle conclusioni.
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personal cloud, era: Bruce Sterling on Why It Stopped Making Sense to Talk About 'The Internet' in 2012
by M. Fioretti
On Fri, Dec 28, 2012 12:41:48 PM +0100, Marco Fioretti wrote:
> On Fri, Dec 28, 2012 11:09:59 AM +0100, gianluca quaglia wrote:
> > purtoppo che le concentrazioni di interessi stiano da anni e in vari modi
> > "shaping" il mercato e di conseguenza la nostra società in quanto consumatori
> > (di dispositivi, di banda, di Internet), senza che ci sia una reale possibilità
> > di limitarne l'agire, non è una novità.
> > sarebbe interessante trovare alternative a questi modelli, piuttosto.
>
> le alternative tecnicamente ci sono già quasi tutte eccome, e non da
> ieri, senza nemmeno passare per Diaspora. Avevo iniziato a spiegarlo
> via email, poi ho realizzato che un paio di figure sarebbero state
> utili e che comunque l'argomento interessa anche fuori da questa
> lista, quindi ho messo tutto qui:
>
> http://stop.zona-m.net/it/2012/12/le-alternative-a-apple-facebook-c-ci-sono…
>
Visto che la prima descrizione dell'idea, nella sua forma attuale, si
è concretizzata proprio partecipando a una discussione su questa
lista, mi sembra utile segnalare dove potete trovarla oggi:
http://per-cloud.com
Marco Fioretti
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M. Fioretti http://mfioretti.com http://stop.zona-m.net
Your own civil rights and the quality of your life heavily depend on how
software is used *around* you
Sept. 20, 2013
Re: [nexa] nexa Digest, Vol 53, Issue 20
by lilo
On 19/09/2013 17:44, Alessandro wrote:
> Come si fa a nn ricevere più questa email?
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lilo
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Sept. 19, 2013