nexa
By thread
nexa@server-nexa.polito.it
By month
Messages by month
- ----- 2026 -----
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2025 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2024 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2023 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2022 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2021 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2020 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2019 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2018 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2017 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2016 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2015 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2014 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2013 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2012 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2011 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2010 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2009 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
January 2013
- 56 participants
- 195 messages
Sull'impatto economico della Rivoluzione Digitale
by J.C. DE MARTIN
Growth Out of Time
<http://www.project-syndicate.org:80/commentary/why-economic-growth-is-not-o…>
by William Janeway
<http://www.project-syndicate.org/contributor/william-janeway>
/William Janeway, a managing director and senior adviser at the
private-equity firm Warburg Pincus, is a visiting lecturer in economics
at Cambridge University.//
/
CAMBRIDGE -- Robert Gordon of Northwestern University is a distinguished
economist whose work in macroeconomics and studies of long-term economic
growth have properly earned him high regard. So his recent exercise in
speculative future history, which asks whether economic growth in the
United States has come to an end <http://www.nber.org/papers/w18315>,
has attracted much favorable attention. But a basic flaw in Gordon's
argument is immediately apparent -- and becomes glaringly so on closer
examination.
Gordon distinguishes three Industrial Revolutions that have driven
economic growth and improved living standards since the eighteenth
century: IR #1 ("steam, railroads"), whose defining inventions date from
1750 to 1830; IR #2 ("electricity, internal combustion engine, running
water, indoor toilets, communications, entertainment, chemicals,
petroleum"), whose defining inventions date from 1870 to 1900; and IR #3
("computers, the web, mobile phones"), dating from 1960. The core of his
article contrasts the transformational impact of IR #1 and, especially,
IR #2 on /per capita/ GDP and the quality of life with the relatively
trivial consequences of IR #3.
The vulnerability of Gordon's argument is his shortened time horizon for
IR #3. Consider the following four sentences in his paper:
[...]
Read more at
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-economic-growth-is-not-over…
Jan. 18, 2013
segnalazione eventi su Roma su innovazione ed internet: 22 gennaio 2013 ore 11 presentazione Alleanza per Internet; 24 gennaio presentazione rapporto e-goverment di Agenzia per l'Italia Digitale
by Mauro Alovisio
Gent.mi
sperando di fare cosa gradita, segnalo due eventi di interesse in materia
di innovazione ed internet a Roma la prossima settimana:
-22 gennaio 2013 alle ore 11 presentazione di Alleanza per Internet presso
la sede del Garante per la Protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio 123/A
per approfondimenti e iscrizioni:
http://www.assodigitale.it/2013/01/14/nasce-alleanza-internet-22-gennaio-a-…
-24 gennaio 2013 dalle ore 10 alle ore 12,30 presentazione del Rapporto
e-Gov Italia 2012 <http://www.digitpa.gov.it/rapporto-egov-2012> dell’Agenzia
per l’Italia Digitale documento che illustra con dettaglio regionale e
provinciale lo stato di innovazione e diffusione dei servizi della pubblica
amministrazione italiana.
presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dalle ore 10.00 alle ore 12.30. L'evento sarà occasione di una riflessione
sull'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana e del recente
decreto Crescita 2.0
per approfondimenti:
http://www.digitpa.gov.it/notizie/rapporto-gov-italia-2012
modulo registrazione
http://www.digitpa.gov.it/modulo-iscrizione-rapporto-egov-2012
se qualcuno partecipasse (più facile per gli iscritti romani alla presente
lista ) può condividere .. impressioni e materiali degli eventi sopra
citati ; mi scuso qualora gli eventi fossero già stati postati..
un caro saluto d Torino
Mauro Alovisio
Jan. 18, 2013
7° Nexa Lunch Seminar - 23 gennaio 2013
by Giuseppe Futia
Se non visualizzi correttamente questo messaggio clicca qui
<http://nexa.polito.it/lunch-7>
NEXA
7° Nexa Lunch Seminar
Mercoledi 23 Gennaio 2013, ore 13.00 - 14.00
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)
http://nexa.polito.it/lunch-7
L'intelligenza collettiva per organizzare la conoscenza sul Web
Speaker
Federico Cairo
Ingresso libero
This event will be webcast live: http://nexa.polito.it/upcoming-events
L'organizzazione della conoscenza presente sul Web è uno degli strumenti
principali per ridurre l'/information overload/ sperimentato
quotidianamente dagli utenti di Internet. In occasione del 7° Nexa Lunch
Seminar *Federico Cairo*, research fellow del Centro Nexa su Internet &
Società, illustrerà il suo lavoro di ricerca, riguardante la
*classificazione automatizzata dei documenti in Rete per mezzo dei
concetti presenti su DBpedia <http://dbpedia.org/About>*. Nato nel 2007
dalla collaborazione di Università Libera di Berlino
<http://www.fu-berlin.de/en/>, Università di Lipsia
<http://www.zv.uni-leipzig.de/> e OpenLink Software
<http://www.openlinksw.com/>, DBpedia è un progetto per l'estrazione di
dati strutturati dal "corpus" di Wikipedia e alla pubblicazione dei dati
stessi sul Web in formato Linked Data <http://linkeddata.org/>.
L'opportunità dell'utilizzo di DBpedia per la classificazione della
conoscenza sul Web è sostenuta sia da aspetti puramente tecnici sia da
valutazioni più teoriche. Essendo DBpedia collegata a un vasto "corpus"
multilingue preannotato di carattere enciclopedico (Wikipedia), essa
risulta tecnicamente molto adatta ad essere utilizzata per procedimenti
automatici di natural language processing
<http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing> e di text
mining <http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining>. Ma la cosa più
interessante è che i concetti presenti in DBpedia sono il risultato di
un *consenso semantico raggiunto in maniera collaborativa* dalla
comunità degli internauti. Un criterio efficace di classificazione sul
Web, infatti, non può essere imposto dall'alto, ma deve seguire gli
stessi principi di libertà e trasparenza che hanno da sempre costituito
l'essenza di Internet.
La conoscenza contenuta in Wikipedia, e di conseguenza in DBpedia, è
frutto di quell'intelligenza collettiva e di quella cultura
collaborativa che sembrano emergere come i tratti costitutivi delle
comunità in Rete. I software che utilizzano Wikipedia e DBpedia per
l'estrazione e l'arricchimento dei contenuti sul Web, come per esempio
TellMeFirst <http://tellmefirst.polito.it>, progetto vincitore di un
grant Working Capital Telecom 2011
<http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/10/tellmefirst/> e
ulteriormente sviluppato all'interno del Centro Nexa da Federico Cairo e
Giuseppe Futia, fanno appunto leva su questa "saggezza della folla",
mostrandone le potenzialità e i benefici per gli utenti di Internet.
/Durante l'incontro saranno disponibili panini e bibite per coloro che
si saranno registrati su http://lunch07.eventbrite.com/ entro il 21
gennaio/.
Speaker - e informazioni supplementari
[cairo]
FEDERICO CAIRO, research fellow presso il centro Nexa e dottorando di
ricerca al Dipartimento Interuniversitario di Studi regionali (DIST) del
Politecnico di Torino, si è laureato in Filosofia presso il Collegio
Superiore dell'Università di Bologna (2005) e in Ingegneria
dell'Informazione presso il Politecnico di Torino (2008). La sua
attività di ricerca si concentra principalmente sulle tecnologie del
Semantic Web per gli archivi digitali e su motori di ricerca basati su
ontologie. Dopo aver collaborato come ontology engineer con CSI-Piemonte
e CELI sui progetti CoOPERARE (2010), dati.piemonte.it (2010), OPSA
(2011), è stato uno dei vincitori dell'edizione 2011 di "Working Capital
- Premio Nazionale Innovazione" di Telecom Italia con il progetto
TellMeFirst, un'applicazione di arricchimento dei testi via Linked Open
Data.
Letture Consigliate
* Exner, P., Nugues, P. (2012) /Entity extraction: From unstructured
text to DBpedia RDF triples/. The Web of Linked Entities Workshop
(WoLE 2012)
* Mendes, P. N., Jakob, M., García-Silva, A., & Bizer, C. (2011).
/DBpedia Spotlight: Shedding Light on the Web of Documents/. Text
(pp. 1-8). Facultad de Informática (UPM)
* Bizer, C., Lehmann, J., Kobilarov, G., Auer, S., Becker, C.,
Cyganiak, R., & Hellmann, S. (2009). /DBpedia - A crystallization
point for the Web of Data/. Web Semantics Science Services and
Agents on the World Wide Web, 7 (3), 154-165. Elsevier.
Maggiori informazioni su Federico Cairo sono disponibili all'indirizzo:
http://www.linkedin.com/in/federicocairo
Che cosa sono il Centro Nexa e il ciclo di incontri "Nexa Lunch Seminar"
Il Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino
(Dipartimento di Automatica e Informatica) è un centro di ricerca
indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di
Internet, la "più grande invenzione del secolo" secondo il Premio Nobel
Rita Levi Montalcini. Maggiori informazioni all'indirizzo:
http://nexa.polito.it.
I "Nexa Lunch Seminar <http://nexa.polito.it/lunch-seminars>"
costituiscono un ciclo di incontri proposto dal Centro Nexa su Internet
& Società e si svolgono ogni quarto mercoledì del mese dalle ore 13 alle
ore 14.
Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e
confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito, insieme con i
direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del
Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di
Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.
Ogni secondo mercoledì dal mese, dalle ore 18 alle ore 20, continua il
consueto appuntamento con i "Mercoledì di Nexa
<http://nexa.polito.it/mercoledi>".
See our events calendar <http://nexa.polito.it/events> if you're curious
about future luncheons, discussions, lectures, and conferences not
listed in this email. Our events are free and open to the public, unless
otherwise noted.
Maggiori informazioni sui Nexa Lunch Seminar e i Mercoledì di Nexa, sono
disponibili all'indirizzo: http://nexa.polito.it/events. Weekly Events
Newsletter. Sign up <http://nexa.polito.it/mailing-lists> to receive
this newsletter if this email was forwarded to you. To manage your
subscription preferences, please click here
<https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa>.
Connect & get involved: Jobs, internships, and more
<http://nexa.polito.it/get-involved>
Nexa Center for Internet and Society Newsletter
Jan. 18, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by Diego Giorio
Sì, forse non mi sono espresso bene: intendevo semplicemente dire che il fatto di non avere messo un blindatura (password, scafandro, cassaforte) non autorizza un comportamento illecito, senza entrare nella natura dell'illecito, che negli esempi discritti presenta certamente sfumature e tipologie diverse, quindi non capisco come si possa pensare che in campo informatico la mancata protezione dell'accesso possa essere intesa come implicita autorizzazione ad entrare. Ovviamente un sito Internet è fatto per essere visitato, quindi devo navigare liberamente (un po' come se ad una fiera dovessi pormi il dubbio "ma posso o no guardare gli stand?"), ma se metto un link - senza password - e lo chiamo "area privata - vietato l'accesso ai non autorizzati" dovrei essere tutelato esattamente come una tenda o un cordino davanti all'ingresso di casa delimita il domicilio. Anche in questo caso si può entrare liberamente senza scardinare una serratura, ma il comportamento è considerato illecito, perchè non dovrebbe esserlo il "cordino" digitale?
Ricordo un bell'articolo di Juan Carlos su La Stampa, che allego per comodità (sperando di non violare nessun diritto...tanto è reperibile sul sito de La Stampa http://www.lastampa.it/2012/09/13/cultura/opinioni/editoriali/qui-ci-vuole-…) proprio sulla tutela dei dati personali contenuti sui dispositivi portatili. Se perdo il mio smartphone, o se me lo sequestrano, andare a curiosare è "violazione di domicilio", al di là di come si vuole classificare l'illecito?
Io continuo a sostenere che il mondo digitale non è che il riflesso di quello reale, per cui dovrebbero valere gli stessi principi, anche se le regole possono dover essere addattate alla peculiarità specifiche, e mi innervosisco sempre quando leggo sentenze che invece vanno fare distinzioni che considero arbitrarie.
Buona giornata a tutti
Diego
CC: stefano(a)quintarelli.it; nexa(a)server-nexa.polito.it
From: senor(a)penalistiassociati.it
Subject: Re: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Fri, 18 Jan 2013 10:02:59 +0100
To: dgiorio(a)hotmail.com
Caro Diego,
sovrapponi tra loro piani diversi.Solo per farmi capire: se qualcuno ti "porta via" il portafoglio commette un furto, non una violazione di domicilio.E le foto di Kate, così come qualsiasi altra immagine attinente alla vita privata configura, se vi sono i presupposti di legge, il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, c.p.) ... altro reato che sul concetto di domicilio ha scaturito interpretazioni giurisprudenziali assai discutibili.
Insomma, ci vorrebbe un buon azzeccagarbugli!!!
Un caro saluto,Monica
Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:34, Diego Giorio <dgiorio(a)hotmail.com> ha scritto:
Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico.
Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica.
Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai!
Buona notte a tutti
PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica.
From: senor(a)penalistiassociati.it
To: stefano(a)quintarelli.it; dgiorio(a)hotmail.com
CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100
Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721
è sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto
l'art.615 ter c.p.) si legge che:
“La normativa trova la sua
collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i
sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto
interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615
c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da
misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico
soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler
espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da
lui autorizzate”.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo
cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata
dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in
una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune
sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa
all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per
un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione
costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto
di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di
informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di
una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le
misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del
titolare, ius che non sarebbe altrimenti
percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615
ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una
pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di
linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
My two cents,
Monica
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e'
sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> Buona giornata a tutti
>
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
--
my calendar: http://doodle.com/quinta
http://blog.quintarelli.it
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 18, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by avv. Monica A. Senor
Caro Diego,
sovrapponi tra loro piani diversi.
Solo per farmi capire: se qualcuno ti "porta via" il portafoglio commette un furto, non una violazione di domicilio.
E le foto di Kate, così come qualsiasi altra immagine attinente alla vita privata configura, se vi sono i presupposti di legge, il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, c.p.) ... altro reato che sul concetto di domicilio ha scaturito interpretazioni giurisprudenziali assai discutibili.
Insomma, ci vorrebbe un buon azzeccagarbugli!!!
Un caro saluto,
Monica
Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:34, Diego Giorio <dgiorio(a)hotmail.com> ha scritto:
> Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico.
> Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica.
>
> Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai!
>
> Buona notte a tutti
>
> PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica.
>
> From: senor(a)penalistiassociati.it
> To: stefano(a)quintarelli.it; dgiorio(a)hotmail.com
> CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Subject: R: [nexa] Domicilio informatico
> Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100
>
> Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password.
>
>
>
> Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che:
>
> “La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”.
>
>
>
> Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
>
> Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.
>
>
>
> Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
>
> Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
>
>
>
> My two cents,
>
> Monica
>
>
>
> -----Messaggio originale-----
> Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
> Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
> A: Diego Giorio
> Cc: Nexa
> Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
>
>
>
> Interessante
>
> ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente
>
> apporre una insegna in tale senso ?
>
> e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
>
> qualche opinione competente!
>
> ciaoe grazie, s.
>
>
>
> Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
>
> > http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> >
>
> > Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> >
>
> > Buona giornata a tutti
>
> >
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > _______________________________________________
>
> > nexa mailing list
>
> > nexa(a)server-nexa.polito.it
>
> > https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
> >
>
>
>
> --
>
> my calendar: http://doodle.com/quinta
>
> http://blog.quintarelli.it
>
> _______________________________________________
>
> nexa mailing list
>
> nexa(a)server-nexa.polito.it
>
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 18, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by avv. Monica A. Senor
...metterei la password.
Però col banner ti difenderei (come parte civile, of course) volentieri 😉!
Buona giornata a tutti,
Monica
Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:05, Stefano Quintarelli <stefano(a)quintarelli.it> ha scritto:
> grazie Monica per i tuoi 2 dollars. ;-)
> se io metto un banner "vietato accedere ai non autorizzati" ovvero un oggetto che allerta della volonta' contraria al libero accesso, secondo te e' sufficiente per configurare la fattispecie ?
> ciao, s.
>
> Il 17/01/2013 19:28, avv. Monica A. Senor ha scritto:
>> Si impone dunque la
>> necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una
>> volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure
>> di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
>>
>> lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti
>> percepito.
>
> --
> my calendar: http://doodle.com/quinta
> http://blog.quintarelli.it
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 18, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by Diego Giorio
Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico.
Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica.
Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai!
Buona notte a tutti
PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica.
From: senor(a)penalistiassociati.it
To: stefano(a)quintarelli.it; dgiorio(a)hotmail.com
CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100
Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721
è sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto
l'art.615 ter c.p.) si legge che:
“La normativa trova la sua
collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i
sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto
interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615
c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da
misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico
soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler
espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da
lui autorizzate”.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo
cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata
dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in
una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune
sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa
all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per
un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione
costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto
di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di
informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di
una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le
misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del
titolare, ius che non sarebbe altrimenti
percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615
ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una
pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di
linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
My two cents,
Monica
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e'
sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> Buona giornata a tutti
>
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
--
my calendar: http://doodle.com/quinta
http://blog.quintarelli.it
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 17, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by Stefano Quintarelli
grazie Monica per i tuoi 2 dollars. ;-)
se io metto un banner "vietato accedere ai non autorizzati" ovvero un
oggetto che allerta della volonta' contraria al libero accesso, secondo
te e' sufficiente per configurare la fattispecie ?
ciao, s.
Il 17/01/2013 19:28, avv. Monica A. Senor ha scritto:
> Si impone dunque la
> necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una
> volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure
> di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
>
> lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti
> percepito.
--
my calendar: http://doodle.com/quinta
http://blog.quintarelli.it
Jan. 17, 2013
Re: [nexa] R: Domicilio informatico
by Diego Giorio
Anchi'io sono interessato ad approfondire queste tematiche, anche perchè il legislatore sembra (senza peraltro pubblicizzare troppo) spingere le PA in questo senso. Ben vengano quindi commenti e contributi di livello come quello sotto riportato.
Ad esempio "Art. 4, comma 4°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 , n. 221.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario".
Quanti se ne sono accorti? Quanti hanno comunicato al proprio Comune un domicilio informatico? Io ci ho provato, ho comunicato una PEC privata al mio Comune, ed ho gettato nel panico il segretario comunale, mentre il consorzio rifiuti mi ha semplicemente risposto (con lettera classica) che non si sentono tenuti ad accettare mail e che non hanno PEC.
Però mi chiedo, stavolta nei panni di una PA, se posso accettare una mail ordinaria come "domicilio digitale", dato che non ho prova della ricezione (a meno di chiedere la ricevuta e sperare che arrivi, anche se con qualche dubbio residuo sul pieno valore probatorio in caso di giudizio). Sino ad ora eravamo tutti abbastanza sicuri che solo una PEC potesse dare valore legale alle comunicazioni ufficiali, ma secondo voi questa norma come dev'essere letta? Da un lato non specifica che il domicilio digitale debba essere certificato, qundi dovrei accettare una mail ordinaria. Ma se può andare bene per comunicazioni di secondaria importanza, ad esempio l'avviso di scadenza di una Carta d'Identità o la disponibilità di una tessera elettorale, diventa difficile accettare di usarla per comunicazioni di altro livello. Dall'altra si può leggere che se mi comunicano una semplice mail non POSSO più inviare raccomandate classiche perchè non producono "effetti pregiudizievoli"
Cosa ne pensate?
E credo che nei prossimi anni si andrà sempre più verso queste forme di contatto, e quindi ci sarnno anche scie di dispute legali. Già pare che la registrazione dei contratti dovrebbe essere solo più telematica, ma sono tutti nel panico a cominciare dall'Agenzia delle Entrate, che ieri non ha saputo dirci come gestire i contratti in materia funeraria, che sono esclusi, non sono copresi, mah, forse, chissà.
Grazie a tutti per i vostri commenti e contributi
Diego
From: senor(a)penalistiassociati.it
To: stefano(a)quintarelli.it; dgiorio(a)hotmail.com
CC: nexa(a)server-nexa.polito.it
Subject: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100
Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721
è sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto
l'art.615 ter c.p.) si legge che:
“La normativa trova la sua
collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i
sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto
interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615
c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da
misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico
soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler
espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da
lui autorizzate”.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo
cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata
dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in
una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune
sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa
all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per
un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione
costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto
di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di
informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di
una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le
misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del
titolare, ius che non sarebbe altrimenti
percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615
ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una
pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di
linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
My two cents,
Monica
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e'
sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> Buona giornata a tutti
>
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
--
my calendar: http://doodle.com/quinta
http://blog.quintarelli.it
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 17, 2013
R: Domicilio informatico
by avv. Monica A. Senor
Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è
sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto
l'art.615 ter c.p.) si legge che:
La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro linviolabilità
del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione
essa reprime, costituiscono unespansione ideale dellarea di rispetto
pertinente al soggetto interessato, garantito dallart.14 della Costituzione
e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli
artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici
protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno
specifico soggetto, è necessario che questultimo abbia dimostrato, con la
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler
espressamente riservare laccesso e la permanenza alle sole persone da lui
autorizzate.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui
la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata
dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro
in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non
vi sia una immediata percezione di illiceità connessa allattività di
accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico.
Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e
liper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di
riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei
mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la
necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una
volontà contraria allaccesso da parte del titolare del sistema: le misure
di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti
percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dellart.615 ter
c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una
pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di
linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
My two cents,
Monica
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> Buona giornata a tutti
>
>
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
--
my calendar: http://doodle.com/quinta
http://blog.quintarelli.it
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa(a)server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Jan. 17, 2013