nexa
By thread
nexa@server-nexa.polito.it
By month
Messages by month
- ----- 2026 -----
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2025 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2024 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2023 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2022 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2021 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2020 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2019 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2018 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2017 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2016 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2015 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2014 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2013 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2012 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2011 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2010 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2009 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
November 2011
- 49 participants
- 159 messages
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Andrea Glorioso
Caro Alessandro,
analizzero` con piu` calma la tua email (grazie per le precisazioni)
ma volevo solo segnalare che, probabilmente a causa di strabismo da
eurocrate, il mio cervello ha saltato il passaggio "su comunicazione
delle autorità competenti" nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2003, n.
70.
In effetti si tratta di una differenza non da poco. Mi chiedo se la
Commissione non abbia mai fatto osservazioni in tal senso all'Italia.
:)
Grazie ancora, cerchero` di tornare su quanto scrivi il prima possibile.
A presto,
Andrea
2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Andrea,
> provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> [...]
> 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
> [...]
> 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
> Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
> 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
> Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
> - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
> - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
> - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
> La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
> Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
> Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
>
>> Caro Alessandro, cari tutti,
>>
>> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
>> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
>> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
>> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>>
>> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
>> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
>> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
>> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
>> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
>> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
>> competente*.
>>
>> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
>> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
>> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
>> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
>> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
>> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
>> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
>> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
>> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
>> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
>> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>>
>> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
>> quello europeo in questo caso.
>>
>> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>>
>> Ciao,
>>
>> Andrea
>>
>> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>>> Caro Carlo,
>>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>>> A presto. Un caro saluto.
>>> Alessandro
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>>
>>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> nexa mailing list
>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>
>
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Alessandro Enrico Cogo
Caro Andrea,
provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
[...]
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
«Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
[...]
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
- le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
- l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
- la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
> Caro Alessandro, cari tutti,
>
> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>
> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
> competente*.
>
> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>
> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
> quello europeo in questo caso.
>
> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>
> Ciao,
>
> Andrea
>
> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>> Caro Carlo,
>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>> A presto. Un caro saluto.
>> Alessandro
>>
>>
>>
>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>
>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Paper: "Network Operators and Content Providers: Who Bears the Cost?"
by Stefano Quintarelli
On 11/11/2011 16:08, J.C. DE MARTIN wrote:
> (1) Internet traffic is indeed increasing, but usage-based cost per
> subscriber in the fixed network is fairly constant - technological
> improvements are in balance with the growth in traffic (which is in fact
> considerably less, in percentage terms, than it was in past years).
corretto
>(2)
> Prices for fixed broadband service are stable because costs are stable -
> this is a success of the competitive market, not a failure. In those
> instances where costs truly are increasing, network operators seem to be
> able to raise prices accordingly.
prima parte corretto, seconda parte dipende da moltissimi fattori, non
e' generalizzabile, IMHO
(3) The argument for cross-subsidies
> rests on the theory of two-sided markets, but that theory does not
> necessarily imply that subsidies should be flowing from content
> providers to network operators. If the greatest challenge to NGA
> migration is that the incremental willingness of consumers to pay for
> ultra-fast broadband is insufficient to fund the corresponding network
> upgrades, then what is apparently needed is more high value high
> bandwidth content. One could just as well argue that subsidies should
> flow into the content provision industry as out of it - a detailed
> examination would be needed.
good point.
cmq resta il problema di finznaizare la rete di accesso in fibra, 20Bn
in italia +/-
finche facciamo concorrenza infrastrutturale, non ne usciamo, IMHO.
il primo a mollare il rame ne ha tutti i costi (almeno fino al tipping
point), l'ultimo a farlo ne ha tutti i benefici.
dato che conviene aspettare, non accade.
c'e' un ulteriore problema, ovvero il prodotto del fatto che i telco
vendono prodotti cross-cannibalizzanti (mobile vs. fisso; dati vs. voce)
combinato con il fatto che l'ebitda del DSL e' minore dell'EBITDA della
voce. bottom line: a meno di proventi da altri mercati, ricavi e margini
in calo.
mentre gli impegni finanziari degli operatori (dagli stipendi al debito
alla remunerazione degli investitori, ecc. ) sono stati costruiti su
ricavi ed ebitda del business pre-dati e con l'idea che mobile e fisso
erano complementari e non sostitutivi.
wrong guess...
ciao, s.
--
blog.quintarelli.it
www.ilsole24ore.com
Nov. 11, 2011
Paper: "Network Operators and Content Providers: Who Bears the Cost?"
by J.C. DE MARTIN
Network Operators and Content Providers: Who Bears the Cost?
J. Scott Marcus
<http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=333755>
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste
(WIK)
September 13, 2011
*Abstract: *
A number of network operators have recently claimed (1) that their costs
are exploding due to increased Internet broadband traffic associated
with video; (2) that, due to market defects, consumers need not and do
not pay the increased costs of the broadband service; and (3) that it
may therefore become necessary for content providers to subsidise the
cost of the consumer's Internet service - especially as networks evolve
to fibre-based Next Generation Access (NGA).
Under close scrutiny, none of these claims is persuasive. (1) Internet
traffic is indeed increasing, but usage-based cost per subscriber in the
fixed network is fairly constant - technological improvements are in
balance with the growth in traffic (which is in fact considerably less,
in percentage terms, than it was in past years). (2) Prices for fixed
broadband service are stable because costs are stable - this is a
success of the competitive market, not a failure. In those instances
where costs truly are increasing, network operators seem to be able to
raise prices accordingly. (3) The argument for cross-subsidies rests on
the theory of two-sided markets, but that theory does not necessarily
imply that subsidies should be flowing from content providers to network
operators. If the greatest challenge to NGA migration is that the
incremental willingness of consumers to pay for ultra-fast broadband is
insufficient to fund the corresponding network upgrades, then what is
apparently needed is more high value high bandwidth content. One could
just as well argue that subsidies should flow into the content provision
industry as out of it - a detailed examination would be needed.
*Number of Pages in PDF File:* 85
*Keywords:* Internet, content provider, network operator, two-sided market
*JEL Classifications:* H54, L51, L86, L91
Working Paper Series
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926768
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Andrea Glorioso
Caro Alessandro, cari tutti,
specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
competente*.
In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
(anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
quello europeo in questo caso.
Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
Ciao,
Andrea
2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Carlo,
> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
>
>
> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>
>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
Nov. 11, 2011
Re: [nexa] Giorno del Pubblico Dominio 2012
by J.C. DE MARTIN
Ottimo, Fabio, grazie!
jc
On 10/11/11 5:08 PM, Fabio Malagnino wrote:
> La biblioteca Shahrazad (San Salvario) è piú che disponibile a
> organizzare un incontro
>
> ------------
> Inviato da iPhone
>
> Fabio Malagnino
>
> Blog + SenzaRete http://www.fabiomalagnino.it
> Torino Digitale http://www.torinodigitale.it
> Follow me at http://twitter.com/invisigot
> Email me at fabio.malagnino(a)gmail.com <mailto:fabio.malagnino@gmail.com>
> G-talk me at invisigot(a)gmail.com <mailto:invisigot@gmail.com>
> Skype me at invisigot74
> Call me at +39.340.3642979
>
> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 22:57, "J.C. DE MARTIN"
> <demartin(a)polito.it <mailto:demartin@polito.it>> ha scritto:
>
>> Carissimi,
>>
>> ormai e' all'orizzonte il prossimo Giorno del Pubblico Dominio,
>> il 1 gennaio 2012!
>>
>> Quest'anno entreranno nel pubblico dominio (a meno che si
>> applichi qualche diavoleria legale, sempre possibile, purtroppo)
>> autori tra cui (mia selezione personale):
>>
>> * Henri Bergson (filosofo)
>> * Robert Baden-Powell (fondatore dei Boy Scout)
>> * James Joyce (scrittore)
>> * Virginia Woolf (scrittrice)
>> * James Frazer (antropologo)
>> * Rabindranath Tagore (filosofo, poeta, premio Nobel)
>> * Louis D Brandeis (giudice corte suprema USA)
>> * Gaetano Mosca (scienziato politico e altro ancora)
>> * Marina Ivanovna Cvetaeva (poetessa e scrittrice)
>>
>> (se ne scovate altri di famosi, diffondete! Idem per eventuali errori
>> nella lista di cui sopra)
>>
>> Qualcuno pensa di organizzare un incontro, anche molto semplice,
>> presso la propria scuola, biblioteca, centro di quartiere?
>> Se si', postatelo in lista: anche quest'anni, infatti,
>> saremo lieti di usare il sito http://publicdomainday.org/
>> per condividere informazioni e iniziative in tutto il mondo.
>>
>> Sullo stesso sito trovate informazioni sugli eventi 2010
>> e, soprattutto, 2011.
>>
>> Un caro saluto,
>>
>> juan carlos
>>
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it <mailto:nexa@server-nexa.polito.it>
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Nov. 10, 2011
Re: [nexa] Giorno del Pubblico Dominio 2012
by Fabio Malagnino
La biblioteca Shahrazad (San Salvario) è piú che disponibile a organizzare un incontro
------------
Inviato da iPhone
Fabio Malagnino
Blog + SenzaRete http://www.fabiomalagnino.it
Torino Digitale http://www.torinodigitale.it
Follow me at http://twitter.com/invisigot
Email me at fabio.malagnino(a)gmail.com
G-talk me at invisigot(a)gmail.com
Skype me at invisigot74
Call me at +39.340.3642979
Il giorno 10/nov/2011, alle ore 22:57, "J.C. DE MARTIN" <demartin(a)polito.it> ha scritto:
> Carissimi,
>
> ormai e' all'orizzonte il prossimo Giorno del Pubblico Dominio,
> il 1 gennaio 2012!
>
> Quest'anno entreranno nel pubblico dominio (a meno che si
> applichi qualche diavoleria legale, sempre possibile, purtroppo)
> autori tra cui (mia selezione personale):
> Henri Bergson (filosofo)
> Robert Baden-Powell (fondatore dei Boy Scout)
> James Joyce (scrittore)
> Virginia Woolf (scrittrice)
> James Frazer (antropologo)
> Rabindranath Tagore (filosofo, poeta, premio Nobel)
> Louis D Brandeis (giudice corte suprema USA)
> Gaetano Mosca (scienziato politico e altro ancora)
> Marina Ivanovna Cvetaeva (poetessa e scrittrice)
> (se ne scovate altri di famosi, diffondete! Idem per eventuali errori
> nella lista di cui sopra)
>
> Qualcuno pensa di organizzare un incontro, anche molto semplice,
> presso la propria scuola, biblioteca, centro di quartiere?
> Se si', postatelo in lista: anche quest'anni, infatti,
> saremo lieti di usare il sito http://publicdomainday.org/
> per condividere informazioni e iniziative in tutto il mondo.
>
> Sullo stesso sito trovate informazioni sugli eventi 2010
> e, soprattutto, 2011.
>
> Un caro saluto,
>
> juan carlos
>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Nov. 10, 2011
Giorno del Pubblico Dominio 2012
by J.C. DE MARTIN
Carissimi,
ormai e' all'orizzonte il prossimo Giorno del Pubblico Dominio,
il 1 gennaio 2012!
Quest'anno entreranno nel pubblico dominio (a meno che si
applichi qualche diavoleria legale, sempre possibile, purtroppo)
autori tra cui (mia selezione personale):
* Henri Bergson (filosofo)
* Robert Baden-Powell (fondatore dei Boy Scout)
* James Joyce (scrittore)
* Virginia Woolf (scrittrice)
* James Frazer (antropologo)
* Rabindranath Tagore (filosofo, poeta, premio Nobel)
* Louis D Brandeis (giudice corte suprema USA)
* Gaetano Mosca (scienziato politico e altro ancora)
* Marina Ivanovna Cvetaeva (poetessa e scrittrice)
(se ne scovate altri di famosi, diffondete! Idem per eventuali errori
nella lista di cui sopra)
Qualcuno pensa di organizzare un incontro, anche molto semplice,
presso la propria scuola, biblioteca, centro di quartiere?
Se si', postatelo in lista: anche quest'anni, infatti,
saremo lieti di usare il sito http://publicdomainday.org/
per condividere informazioni e iniziative in tutto il mondo.
Sullo stesso sito trovate informazioni sugli eventi 2010
e, soprattutto, 2011.
Un caro saluto,
juan carlos
Nov. 10, 2011
US Senate Votes to Uphold FCC Net Neutrality Rules
by Paolo Brini
Bocciata la risoluzione di "disapproval" sulle norme e la competenza di FCC.
Free Press Action Fund is pleased that the Senate sided with Internet
users in halting "resolution of disapproval"
FOR IMMEDIATE RELEASE
Date: November 10, 2011
Contact: Jenn Ettinger, 202-265-1490 x 35
WASHINGTON -- On Thursday, the Senate rejected a motion to proceed on
its "resolution of disapproval" of the Federal Communications
Commission’s Net Neutrality rules. The resolution failed by a margin of
52 - 46. The measure was an effort by Senate Republicans to reverse the
FCC’s December 2010 rules intended to prevent Internet service providers
from blocking or discriminating against content and applications on the Web.
<http://www.freepress.net/press-release/2011/11/10/senate-votes-uphold-fcc-n…>
Ciao,
Paolo
Nov. 10, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by deborah de angelis
Cari tutti,
la Commissione è stata più puntuale di quanto ci saremmo aspettati e questo
è un buon segno.
Pienamente d'accordo con la riflessione di Alessandro che prospetta il
ricorso all'Agcom come possibile strumento di tutela non giurisdizionale
dell'uploader.
Un caro saluto
Deborah
Il giorno 10 novembre 2011 15:35, Alessandro Enrico Cogo <
cogo.alessandro(a)googlemail.com> ha scritto:
> Caro Carlo,
> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere
> trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra
> implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce,
> [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la
> perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non
> è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega
> 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in
> Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa
> funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi
> pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga
> la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità.
> Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione
> e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo
> rischio e pericolo.
> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider
> siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere
> dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali
> counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il
> procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio
> di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni
> ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare
> paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma
> occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della
> protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per
> far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità
> di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi
> di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con
> gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza
> dover vantare né fornire giustificazioni.
> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato
> a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui
> sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il
> provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre
> naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti
> che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere
> anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più
> commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
>
>
> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>
> > Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido )
> http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
> > L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino
> molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei
> titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità...
> Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste
> della UE che non mi paiono affatto blande.
> >
> >
> > _______________________________________________
> > nexa mailing list
> > nexa(a)server-nexa.polito.it
> > https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
Nov. 10, 2011