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Vox (scientific paper): "Is the Sky Falling? The quality of new recorded music since Napster"
by J.C. DE MARTIN
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7274
Is the Sky Falling? The quality of new recorded music since Napster
Joel Waldfogel <http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4194>
14 November 2011
/
Napster -- the first peer-to-peer file sharing service -- changed the
music industry forever. Many people now download music without paying,
often illegally. This column looks at the effect on the music industry,
in particular what it means for the quality of new recorded music.
/
A dozen years ago a program was created called Napster. It made it easy
for ordinary people to download music from their friends and people they
had never met. Despite the rock 'n' roll ideals of free music for
everyone, it changed the music industry forever -- some would say for
the worse.
Since then, intellectual property rights have been substantially
weakened. Unfettered stealing has caused revenues to the recorded music
industry to tumble by roughly one third. While this reversal has
prompted academic chin-scratching over its cause, most observers now
agree that consumers' ability to steal music undermines firms' ability
to sell it.^1 <http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7274#fn> The woes
of the recorded music industry, along with fears of the movie,
television, and book industries, have led many to advocate stronger
legal protections for intellectual property, including private lawsuits,
and threats of disconnection from internet service.
While the question of whether stealing undermines selling is of vital
interest to the recorded music business, it is arguably not the only
important question for evaluating the success of intellectual property
rules. The purpose of copyright laws is to provide incentives for the
creation of new works. Weakened intellectual property protections
present a threat to consumers as well as producers. If producers cannot
appropriate sufficient revenue to cover their costs, they may stop
bringing new products to market, causing harm to consumers as well as
producers. Keeping this in mind focuses attention on a different
question. What has happened to the volume -- and quality -- of new works
since Napster?
Three approaches to documenting quality
Documenting the volume of high-quality work is challenging, but in
recent work I have developed three approaches to characterising the
evolution of music quality over time. The first approach makes use of
critics' retrospective best lists, such as Rolling Stone's list of the
500 best albums of all time.^2
<http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7274#fn> Inclusion of a work on
such a list means that it has quality above some time-constant
threshold. Each list can be transformed into an index showing the number
of listed works originally released in each year. I have 88 such lists
from Anglophone sources, together covering the period between 1960 and
2010. These lists' associated indices can be combined statistically to
produce an overall index of music quality. As Figure 1 shows, the index
rises from 1960 to 1970, then falls, remaining low during the 1980s. The
index rises during the first half of the 1990s, then falls in the second
half. Following 2000, the decline stops, and the index is flat. The
critic-based index provides no evidence of a decline in recorded music
quality since Napster.
*Figure 1*
The second and third approaches make use of information on the service
flow of recorded music, based on sales and radio airplay, by time and
vintage.^3 <http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7274#fn> For example,
I observe the share of music on US radio in 2008 that was originally
released in 2008 and each preceding year. I observe the analogous
vintage distribution for music aired in each year back to 2004. I also
observe coarse data on music sales by year and vintage, so I observe the
share of music sold in, say, 2010 that was originally released in 2010
and in each previous year. I observe analogous sales data back to 1970.
In any given year, shares vary across vintage for two reasons. First,
music depreciates - music sells less, and is played less on the radio,
as it gets older. Second, vintages may differ in their quality. If the
quality of music had declined after 2000, then we would expect elevated
use of older vintages after 2000, controlling for deprecation. Thus, if
I can account for depreciation, the remaining variation in use by
original vintage should reflect vintage quality. To this end, I regress
the log share of music used in a year t from vintage v on a flexible set
of age dummies (to account for depreciation), along with a flexible set
of vintage dummies. The coefficients on vintage dummies show the
evolution of vintage quality over time.
The results
Results are interesting. The airplay data allow me to infer vintage
quality back to 1960 and exhibit the following pattern (in Figure 2) -
quality rises from 1960 to 1970, then falls and remains flat from 1980
to about 1999, with a small bump up in the mid-1990s. After 2000,
vintage quality rises sharply, reaching levels not seen since the 1970s.
The sales data, which produce an index going only back to 1970, suggest
a similar story - vintage quality declines from 1970 to 1980, is flat to
2000, then rises after 2000 (see Figure 3).
Two points are in order about these results. First, the three
approaches, while independent of one another, produce broadly similar
patterns from 1960-2000. Second, none of the three approaches shows a
decline in quality following 2000; and two of them -- based on actual
music usage -- show substantial increases.
*Figure 2*
*Figure 3*
These results are, at first blush, puzzling -- how could the flow of
high-quality music continue despite sharp reductions in firms' ability
to appropriate revenue. The puzzle's resolution may lie in the
observation that technological change has not only reduced effective
demand; it has also reduced costs of bringing music to market. The costs
of creation, promotion, and distribution have all been revolutionised by
new information and communications technologies.
Conclusion
While the traditional purveyors of recorded music -- the major record
labels -- have suffered since Napster, good music has continued to make
its way to market. Independent labels account for a growing share of
successful music, measured both by critical acclaim and sales. While
many producers of recorded music have been made worse off by changes in
technology, there is no evidence that the volume of high-quality music,
or consumers, have suffered. Many caveats are in order, however.
Chiefly, it is not clear whether the results extend to other content
industries where creation remains quite expensive. But the results are a
reminder that an evaluation of copyright policy should be cognisant of
its effects on both producers and consumers.
References
Liebowitz, Stan J (2006), "File Sharing: Creative Destruction or Just
Plain Destruction?
<http://csaweb111v.csa.com/ids70/view_record.php?id=17&recnum=8&log=from_res…>",
/Journal of Law and Economics/, 49(1), 1-28.
Oberholzer-Gee, Felix and Koleman Strumpf (2007), "The Effect of File
Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis", /Journal of Political
Economy,/ 115(1):1--42.
Rob, Rafael and Joel Waldfogel (2006), "Piracy on the High C's: Music
Downloading, Sales Displacement, and Social Welfare in a Sample of
College Students", /Journal of Law & Economics/, 49(1):29-62.
Waldfogel, Joel (2011a), "Bye, Bye, Miss American Pie: The Supply of New
Recorded Music since Napster <http://www.nber.org/papers/w16882>", NBER
Working Paper 16882.
Waldfogel, Joel (2011b), "Copyright Protection, Technological Change,
and the Quality of New Products: Evidence from Recorded Music Since
Napster <http://www.nber.org/papers/w17503>", NBER Working Paper 17503.
Zentner, Alejandro (2006), "Measuring the Effect of File Sharing on
Music Purchases
<http://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/y2006v49i1p63-90.html>", /The
Journal of Law and Economics/, 49(1):63--90.
------------------------------------------------------------------------
1 Oberholzer-Gee and Strumpf (2007) find little or no impact of file
sharing on recorded music sales. Most other studies, include Liebowitz
(2006 ), Zentner (2006), and Rob and Waldfogel (2006) find a depressing
effect of file sharing on legal sales.
2 This approach is described in detail in Waldfogel (2011a).
3 These approaches, along with a summary of the first approach, are
described in Waldfogel (2011b).
/This article may be reproduced with appropriate attribution. See
Copyright (below)./
Nov. 14, 2011
Corfu (Giugno 2012) - Call
by ugo.pagallo@unito.it
Per chi fosse interessato, anche quest'anno, sotto gli
auspici Nexa, si terra' in Grecia (Corfu), il Convegno
internazionale di diritto ed etica ICIL.
Deadine per gli abstracts 15 marzo 2012
Ecco il link: http://conferences.ionio.gr/icil2012/
Buon inizio settimana a tutti,
u.
Nov. 14, 2011
R: Agcom lettera UE
by Blengino
La lettera della Kroes io lho capita così http://bit.ly/ryTdGC ( e mi è
piaciuta!) in netto contrasto con quanto scritto da altri ben più
autorevoli commentatori (vedi Punto Informatico, Sarzana, Scorza).
Sul problema del 16 d.lvo 70/03, non parlerei di incompatibilità, sebbene
rispetto alla direttiva possa apparire più restrittivo il nostro. Resta il
fatto, in imho, che leffettiva conoscenza (in qualunque modo provata e
dunque anche senza comunicazione dellautorità) reca seco responsabilità a
prescindere dallordine di rimozione, questo sì dellautorità
competente....che determina responsabilità risarcitorie legate al ritardo
della rimozione.
Vedremo
Carlo
_____
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Alessandro Enrico
Cogo
Inviato: domenica 13 novembre 2011 19.58
A: Andrea Glorioso
Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Agcom lettera UE
Caro Andrea,
di nulla, ho in realtà condiviso qualche riflessione a caldo e soprattutto
un certo numero di dubbi.
Se ricordo bene del tema si era occupato Mastroianni in un saggio pubblicato
su AIDA qualche anno fa. Ed aveva concluso (ma anche qui vado a memoria) nel
senso dell'incompatibilità della norma interna col diritto comunitario...
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 12 novembre 2011 07:20, Andrea Glorioso <andrea(a)digitalpolicy.it>
ha scritto:
Caro Alessandro,
grazie per i preziosi e, come sempre, lucidissimi chiarimenti.
Come ho scritto poco fa, il passaggio "su comunicazione delle autorità
competenti", sfuggitomi per lettura troppo rapida/pregiudiziale (e sì
che questo D. Leg. l'ho letto tante volte..) è effettivamente alquanto
singolare, soprattutto perché non mi risulta che né a livello
giurisprenziale, né dottrinario, né banalmente di riflessione interna
(che è molto accesa a seguito della consultazione sul futuro del
Commercio Elettronico, chiusasi a fine 2010) si sia mai concluso che
una comunicazione della "autorità competente" sia necessaria perché vi
sia una "conoscenza" da parte dell'hosting provider.
Ne parlerò con i miei colleghi del DG Mercato Interno.
A presto,
Andrea
2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Andrea,
> provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin
(al quale chiedo scusa per il ritardo).
> L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio
della società dellinformazione consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario
del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente al corrente del fatto che lattività o
linformazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta lillegalità
dellattività o dellinformazione, o
> b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne laccesso
> [...]
> 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un
organo giurisdizionale o unautorità amministrativa, in conformità agli
ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga
fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati
membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la
disabilitazione dellaccesso alle medesime».
> L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione,
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che
detto prestatore:
> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione;
> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso
> [...]
> 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere,
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di
cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
> Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma
interna;
> 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità
competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione
delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non
compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la
prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro
legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla
comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
> Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di
vedere una possibile inferenza:
> - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle
lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative
ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché luna determina se ed a
quali condizioni lhost è responsabile per le informazioni illecite caricate
dal destinatario del servizio; e laltra invece determina se ed a quali
condizioni lhost diventa responsabile senza esserlo stato sin lì per le
informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere
venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
> - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto
tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione
dall'autorità competente;
> - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel
provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal
regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe
essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento
disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La
lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora
però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile
illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento
amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura
generosa del concetto di «immediatezza».
> La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E
dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP
di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè lart. 16 lett.
b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome
non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra
norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed
il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto
interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la
conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno
lirresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare
dellautorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione
sia fulminea.
> Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e
dunque lesistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella
comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. linciso «quanto meno se
l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto
vacillare questo mio pregiudizio.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
> Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
>
>> Caro Alessandro, cari tutti,
>>
>> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
>> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
>> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
>> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>>
>> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
>> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
>> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
>> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
>> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
>> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
>> competente*.
>>
>> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
>> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
>> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
>> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
>> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
>> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
>> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
>> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
>> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
>> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
>> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>>
>> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
>> quello europeo in questo caso.
>>
>> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>>
>> Ciao,
>>
>> Andrea
>>
>> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>>> Caro Carlo,
>>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere
trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra
implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce,
[art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la
perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non
è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega
45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che
in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa
funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi
pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la
counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da
noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e
dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo
rischio e pericolo.
>>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider
siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere
dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali
counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento
davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di
impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni
ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare
paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma
occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione
dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere
(senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere
utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere
l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in
virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né
fornire giustificazioni.
>>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo
provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto
di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il
provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre
naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti
che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere
anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più
commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>>> A presto. Un caro saluto.
>>> Alessandro
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>>
>>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido )
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino
molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei
titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità...
Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste
della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> nexa mailing list
>>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>>> _______________________________________________
>>> nexa mailing list
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>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>>
>
>
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Nov. 14, 2011
La Stampa (De Martin): "Anche i sacrifici pretendono un futuro: ci vuole un ministro per il digitale"
by Giuseppe Futia
13.11.2011
Anche i sacrifici pretendono un futuro: ci vuole un ministro per
il digitale
JUAN CARLOS DE MARTIN
Sacrifici è una parola ricorrente nelle cronache di questi giorni. E
certamente ci aspetta un ulteriore sforzo collettivo per rilanciare il
Paese e per creare migliori prospettive per tutti e in particolare per
coloro, come i giovani, che in questi anni hanno sofferto di più.
Tuttavia i sacrifici devono essere una delle due gambe del rilancio.
L'altra deve essere costituita da sforzi mirati in settori strategici
per il nostro futuro. In altre parole, bisogna sì ricalibrare
ulteriormente la dieta del paziente, per salvargli la vita, ma allo
stesso tempo bisogna anche assicurargli le necessarie vitamine nonché i
muscoli richiesti per correre nel 21? secolo. Altrimenti rischieremmo di
ritrovarci, dopo anni di sforzi, con un corpo tecnicamente risanato, ma
debilitato.
[...]
Continua qui:
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?I…
<http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?I…>
Nov. 14, 2011
Repubblica: Intervista di Luna a Berners Lee
by J.C. DE MARTIN
L'INTERVISTA
"Così ho regalato il web al mondo"
Parla Tim Berners Lee, il padre del www. "Con la mia invenzione
non mi sono arricchito e c'è ancora una sfida da vincere: il
divario digitale. Oggi festeggia a Roma i 20 anni della sua creatura
/di RICCARDO LUNA/
"NON C'E' STATO un momento "eureka" nella creazione del Web. Un momento
preciso in cui ho detto: è fatta! È stato piuttosto un percorso lungo.
Se devo indicare un inizio potrebbe essere addirittura il 1980 quando
scrissi un programma che si chiamava Enquire: io ero un giovane fisico e
lavoravo al Cern di Ginevra. Quel programma mi serviva a tenere traccia
del complesso di relazioni fra persone, idee, progetti e computer di
quella straordinaria comunità di scienziati. Era solo ad uso personale.
Poi nel 1989 scrissi un memo ai miei capi, un memo storico anche se
allora non potevo saperlo. Proponevo di creare uno spazio comune dove
mettere le informazioni a disposizione di tutti: lo chiamai il Web.
L'idea era avere una rete dove chiunque potesse facilmente avere accesso
a qualunque informazione, e dove aggiungere informazioni fosse
altrettanto facile. Nel 1991 già funzionava fra gli scienziati e ho
iniziato a diffonderla nel resto del mondo. Sono passati vent'anni
esatti e posso dire che abbiamo avuto un certo successo...". Tim Berners
Lee ha 56 anni, è nato a Londra ma ormai da tempo vive e insegna al MIT
di Boston; ha vinto il Millennium Prize, è considerato una delle 100
persone più importanti del secolo scorso e la regina Elisabetta II lo ha
nominato cavaliere nel 2004. Per questo è diventato "sir". Ma il titolo
più importante glielo ha dato la Storia, con la maiuscola: è il creatore
del World wide web. Stenta a credere che per molti Internet e il Web
siano sinonimi. "Qualche giorno fa in Polonia stavo cercando di spiegare
ai traduttori la differenza fra Internet e il Web. Visto che non ci
riuscivo, ho chiesto: come spiegate il periodo che passa fra
l'invenzione di Internet, 40 anni fa, e quella del Web, 20 anni dopo? E
loro mi hanno risposto: 40 anni fa avevamo il comunismo e quindi per noi
i due concetti sono sinonimi. In Italia la sapete la differenza?". Per
parlare del futuro di Internet, della necessità che tutti abbiano
accesso alla rete e per soffiare sulle prime venti candeline del www,
sir Tim oggi è a Roma dove aprirà una conferenza a lui dedicata:
"happybirthday web".
*Wikipedia indica nel 6 agosto 1991 la nascita del Web, ovvero la messa
in rete del primo sito: info. cern.ch. È una data speciale che dobbiamo
trasmettere ai nostri figli? Avete in qualche modo festeggiato?*
"A dire il vero non molto. Il 6 agosto 1991 ho solo mandato un messaggio
al newsgroup alt.hypertext per far conoscere il Web al resto del mondo.
Ma era già disponibile all'interno della comunità del Cern. Per me già
esisteva".
[...]
Continua qui:
http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/11/14/news/intervista_berners_lee-…
Nov. 14, 2011
Sondaggio
by athos gualazzi
Abbiamo aperto un sondaggio su: "Il Partito Pirata deve occuparsi
prevalentemente della Rete?" <http://www.partito-pirata.it> grazie per
il vostro contributo
Athos
--
Athos Gualazzi
presidente Associazione Partito Pirata
http://www.partito-pirata.it
http://www.piratpartiet.it
http://www.anonet.it
Nov. 13, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Alessandro Enrico Cogo
Caro Andrea,
di nulla, ho in realtà condiviso qualche riflessione a caldo e soprattutto
un certo numero di dubbi.
Se ricordo bene del tema si era occupato Mastroianni in un saggio
pubblicato su AIDA qualche anno fa. Ed aveva concluso (ma anche qui vado a
memoria) nel senso dell'incompatibilità della norma interna col diritto
comunitario...
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 12 novembre 2011 07:20, Andrea Glorioso
<andrea(a)digitalpolicy.it>ha scritto:
> Caro Alessandro,
>
> grazie per i preziosi e, come sempre, lucidissimi chiarimenti.
>
> Come ho scritto poco fa, il passaggio "su comunicazione delle autorità
> competenti", sfuggitomi per lettura troppo rapida/pregiudiziale (e sì
> che questo D. Leg. l'ho letto tante volte..) è effettivamente alquanto
> singolare, soprattutto perché non mi risulta che né a livello
> giurisprenziale, né dottrinario, né banalmente di riflessione interna
> (che è molto accesa a seguito della consultazione sul futuro del
> Commercio Elettronico, chiusasi a fine 2010) si sia mai concluso che
> una comunicazione della "autorità competente" sia necessaria perché vi
> sia una "conoscenza" da parte dell'hosting provider.
>
> Ne parlerò con i miei colleghi del DG Mercato Interno.
>
> A presto,
>
> Andrea
>
> 2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> > Caro Andrea,
> > provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin
> (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> > L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> > «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un
> servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione
> di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non
> sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
> destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> > a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o
> l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
> sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
> l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> > b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
> rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> > [...]
> > 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un
> organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli
> ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore
> ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli
> Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o
> la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> > L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> > «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione,
> consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
> del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
> memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che
> detto prestatore:
> > a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
> l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
> sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
> dell'attività o dell'informazione;
> > b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
> autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
> per disabilitarne l'accesso
> > [...]
> > 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
> esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
> attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni
> commesse».
> > Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> > 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella
> norma interna;
> > 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle
> autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> > 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione
> delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non
> compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo
> la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il
> nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il
> riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto
> precedente.
> > Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo
> di vedere una possibile inferenza:
> > - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle
> lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono
> alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una
> determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le
> informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra
> invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile –
> senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal
> destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro
> possibile illiceità);
> > - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto
> tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione
> dall'autorità competente;
> > - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel
> provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal
> regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse
> potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del
> procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> > Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La
> lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile.
> Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> > i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
> godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> > ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a
> godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile
> illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento
> amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura
> generosa del concetto di «immediatezza».
> > La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo.
> E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per
> l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16
> lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile,
> siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> > La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra
> norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed
> il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto
> interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la
> conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno
> l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare
> dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione
> sia fulminea.
> > Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e
> dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella
> comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se
> l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però
> fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> > A presto. Un caro saluto.
> > Alessandro
> >
> > Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
> >
> >> Caro Alessandro, cari tutti,
> >>
> >> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
> >> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
> >> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
> >> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
> >>
> >> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
> >> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
> >> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
> >> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
> >> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
> >> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
> >> competente*.
> >>
> >> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
> >> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
> >> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
> >> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
> >> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
> >> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
> >> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
> >> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
> >> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
> >> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
> >> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
> >>
> >> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
> >> quello europeo in questo caso.
> >>
> >> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
> >>
> >> Ciao,
> >>
> >> Andrea
> >>
> >> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> >>> Caro Carlo,
> >>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo
> piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi
> mesi.
> >>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
> >>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra
> implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce,
> [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la
> perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non
> è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega
> 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
> >>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare
> che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa
> funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi
> pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga
> la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità.
> Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione
> e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo
> rischio e pericolo.
> >>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i
> provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a
> rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo
> eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il
> procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio
> di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni
> ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare
> paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma
> occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della
> protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per
> far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità
> di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi
> di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con
> gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza
> dover vantare né fornire giustificazioni.
> >>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo
> provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare
> l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che
> costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi;
> oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di
> diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può
> essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più
> commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
> >>> A presto. Un caro saluto.
> >>> Alessandro
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
> >>>
> >>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido )
> http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
> >>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti
> tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei
> destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della
> discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono
> tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
> >>>>
> >>>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> nexa mailing list
> >>>> nexa(a)server-nexa.polito.it
> >>>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> nexa mailing list
> >>> nexa(a)server-nexa.polito.it
> >>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
> >>>
> >
> >
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
Nov. 13, 2011
Se Facebook ci ripensa e si converte all'opt-in
by MANTELERO ALESSANDRO
http://goo.gl/anHyT
Avv. Alessandro Mantelero, PhD
Confirmed Assistant Professor
http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italy
Nov. 12, 2011
Intervista a John Clancy su ACTA
by fabio chiusi
Ho tradotto il video di LQDN (ci sono anche i sottotitoli in italiano nel video, così può circolare meglio) e fatto qualche domanda al portavoce UE per il Commercio John Clancy su ACTA. Qui le sue risposte:
http://www.valigiablu.it/doc/607/accordi-segreti-con-le-multinazionali-mina…
Vi convincono?
Buon w/e
Fabio Chiusi
Nov. 12, 2011
Re: [nexa] Agcom lettera UE
by Andrea Glorioso
Caro Alessandro,
grazie per i preziosi e, come sempre, lucidissimi chiarimenti.
Come ho scritto poco fa, il passaggio "su comunicazione delle autorità
competenti", sfuggitomi per lettura troppo rapida/pregiudiziale (e sì
che questo D. Leg. l'ho letto tante volte..) è effettivamente alquanto
singolare, soprattutto perché non mi risulta che né a livello
giurisprenziale, né dottrinario, né banalmente di riflessione interna
(che è molto accesa a seguito della consultazione sul futuro del
Commercio Elettronico, chiusasi a fine 2010) si sia mai concluso che
una comunicazione della "autorità competente" sia necessaria perché vi
sia una "conoscenza" da parte dell'hosting provider.
Ne parlerò con i miei colleghi del DG Mercato Interno.
A presto,
Andrea
2011/11/11 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
> Caro Andrea,
> provo a spiegarmi più diffusamente, così da rispondere anche a Valentin (al quale chiedo scusa per il ritardo).
> L'art. 14 dir. e-commerce prevede che
> «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o
> b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso
> [...]
> 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».
> L'art. 16 d.legis. 70/2003 prevede a sua volta che:
> «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
> [...]
> 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».
> Come vedi, ci sono tre differenze abbastanza significative:
> 1) nella dir. tra la lett. a) e la lett. b) c'è un «o» sparito nella norma interna;
> 2) nella norma interna compare un inciso («su comunicazione delle autorità competenti») [lett. b)] assente nella dir. comunitaria.
> 3) il co. 3 della dir. contiene un rinvio a «procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime» che non compare (ovviamente) nel co. 3 della norma interna (in cui è ripreso solo la prima parte del co. 3 di quella comunitaria); rinvio che (forse) il nostro legislatore ha inteso attuare (a torto od a ragione) con il riferimento alla comunicazione delle autorità competenti di cui al punto precedente.
> Nel loro insieme, queste differenze suggeriscono a mio modo di vedere una possibile inferenza:
> - le condizioni per il venir meno dell'irresponsabilità [contenute alle lett. a) e b)] sono cumulative e non alternative (o ancora: sono alternative ma riguardano fattispecie diverse, ad es. perché l’una determina se ed a quali condizioni l’host è responsabile per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio; e l’altra invece determina se ed a quali condizioni l’host diventa responsabile – senza esserlo stato sin lì – per le informazioni illecite caricate dal destinatario del servizio dopo essere venuto a conoscenza della loro possibile illiceità);
> - l'ISP (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) non è pertanto tenuto a rimuovere «immediatamente» finché non ne riceva comunicazione dall'autorità competente;
> - la comunicazione dell'autorità competente è quella contenuta nel provvedimento di AGCOM che chiude la fase «contenziosa» prevista dal regolamento (così mi pare presupponga la lettera di Kroes; ma forse potrebbe essere più corretto guardare alla notifica di avvio del procedimento disciplinata dall'art. 9 del reg. AGCOM).
> Ecco allora il senso di quel che provavo a dire ieri. La lettura che precede mi è sempre parsa per varie ragioni non sostenibile. Ora però la lettera di Kroes sembra poter dire che
> i) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità anche se non rimuova «immediatamente»; oppure
> ii) non va bene una norma interna in virtù della quale l'ISP continui a godere dell'irresponsabilità se (pur venuto a conoscenza del possibile illecito) rimuova i contenuti contestati solo al termine di un procedimento amministrativo tanto lungo (45-60 gg.) da escludere anche una lettura generosa del concetto di «immediatezza».
> La prima lettura valorizza la lett. a) delle norme in campo. E dunque: la conoscenza, comunque acquisita, genera sempre l'onere per l'ISP di attivarsi. Buona questa lettura, la norma interna [cioè l’art. 16 lett. b)] mi pare incompatibile col diritto comunitario oppure inutile, siccome non aggiunge nulla rispetto alla lett. a).
> La seconda lettura valorizza invece la lett. b) della nostra norma interna (e forse l'ultima parte del co. 3 della norma comunitaria ed il considerando 46 che giustamente richiami). In questo caso il diritto interno può prevedere (senza violare il diritto comunitario) che la conoscenza sopravvenuta non sia sufficiente a far venire meno l’irresponsabilità e che sia invece necessaria la valutazione preliminare dell’autorità competente; a condizione, come detto, che questa valutazione sia fulminea.
> Per parte mia ho sempre dato per scontata la prima lettura e dunque l’esistenza di un possibile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria. La lettera, come suggerivo ieri (v. l’inciso «quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto»), ha però fatto vacillare questo mio pregiudizio.
> A presto. Un caro saluto.
> Alessandro
>
> Il giorno 11/nov/2011, alle ore 15:25, Andrea Glorioso ha scritto:
>
>> Caro Alessandro, cari tutti,
>>
>> specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio
>> entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle
>> autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te
>> sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso.
>>
>> Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il
>> Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting
>> provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società
>> dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
>> fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :)
>> perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita`
>> competente*.
>>
>> In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider,
>> mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di
>> trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il
>> fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio`
>> debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o
>> giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria
>> dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva
>> (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle
>> informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
>> essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di
>> espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale").
>>
>> Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e
>> quello europeo in questo caso.
>>
>> Mi sbaglio/capisco male/ricordo male?
>>
>> Ciao,
>>
>> Andrea
>>
>> 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro(a)googlemail.com>:
>>> Caro Carlo,
>>> ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
>>> Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
>>> Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
>>> D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
>>> Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
>>> Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
>>> A presto. Un caro saluto.
>>> Alessandro
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
>>>
>>>> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
>>>> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
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Nov. 12, 2011