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Re: [nexa] R: Le chiavi del paradiso al diavolo
by Paolo Brini
Il 25/02/2010 16:59, Blengino ha scritto:
> Non
> rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: .......... b) le
> questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento
> dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31
> dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e
> successive modificazioni. Una bella zavorra per dire che la sentenza
> vanifica giudizialmente un principio sancito dall’ordinamento positivo!
> Forse quel principio di irresponsabilità deve essere individuato altrove e
> su altri presupposti.....
>
Nella proibizione di obbligo generale di sorveglianza, e nel divieto di
imposizione a carico delle UGC platform di ricercare attivamente fatti o
circostanze potenzialmente illegali, sanciti dall'art. 15 della
direttiva, non si può a mio avviso, trovare un'eccezione per l'obbligo
di ricerca di dati potenzialmente in violazione della privacy: tutti gli
articoli dal 12 al 15 della direttiva sarebbero a quel punto
completamente inutili e mai, letteralmente mai, applicabili né per ISP,
ne per caching services, né per hosting, ribaltando completamente il
senso e lo scopo della direttiva stessa. Infatti qualsiasi imposizione
di ricerca generica significa comunque un obbligo di sorveglianza su
tutti i contenuti immessi dagli utenti, non solo per gli hosting ma
anche per gli ISP, che sarebbe per l'appunto andare in direzione opposta
allo spirito e alle finalità della direttiva.
> Nel secondo caso internet non ci sarà più. Cosa lo sostituirà non è facile
> dirlo: una grande televisione, alcuni editori monopolisti, o chissà che
> altro. Di certo le generazioni di quest’epoca straordinaria (nel bene più
> che nel male) avranno perso un’occasione unica. Noi in particolare avremo
> fallito.
>
Non possiamo permetterci di fallire. Oggi per la prima volta a livello
di presidenza dell'Unione si sono lette le parole ufficiali "Internet
diventa uno strumento di regressione sociale"
http://www.laquadrature.net/en/spanish-presidency-towards-digital-inquisiti…
Ciao,
Paolo
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Le chiavi del paradiso al diavolo
by marco scialdone
2010/2/25 Blengino <blengino(a)penalistiassociati.it>
> A mero titolo di esempio, rammento che, essendo la condanna
> esclusivamente per il reato di illecito trattamento previsto dall’art. 167
> Codice Privacy, è rischioso (non dico errato) continuare a sbandierare
> l’art. 16 del D.L.vo 70/03 che prevede la tanto invocata (ir)*responsabilità
> nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting. *dimenticando
> che l’art. 1 del medesimo decreto (e ovviamente la direttiva madre) al comma
> due recita: *Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
> .......... b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con
> riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle
> telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto
> legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni.* Una bella
> zavorra per dire che la sentenza vanifica giudizialmente un principio
> sancito dall’ordinamento positivo! Forse quel principio di irresponsabilità
> deve essere individuato altrove e su altri presupposti.....
>
Fino ad ora siamo in tre o quattro ad averlo ricordato... stringiamoci a
corte :-)
M.
>
> ------------------------------
>
> *Da:* nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it [mailto:
> nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it] *Per conto di *Mariella Berra
> *Inviato:* giovedì 25 febbraio 2010 14.43
> *A:* nexa(a)server-nexa.polito.it
> *Oggetto:* Re: [nexa] Triste dilemma (2nd round)
>
>
>
> Carissimi concordo con l'articolo di Mingardi e penso che sia un rischio
> grave attribuire al provider le stesse obbligazioni di un editore.
>
>
>
> La sentenza di Milano costituisce un piccolo passo verso la progressiva
> limitazione dei diritti democratici.
>
> L'esempio dell'autostrada e del guidatore senza patente è calzante.
>
> Sottolineo anche il fatto che la rete fa conoscere situazioni esistenti
> nella realtà e che verrebbero tenuto nascoste.
>
> Come democratica e donna c'è però un problema.
>
> Google ha rimosso questo video dopo duemesi, due ore dopo la segnalazione
> della polizia postale.
>
> Questo pone al centro il tema della netiquette e del rapporto fra etica e
> informatica.
>
> Sono contraria lla applicazione di leggi restrittive, ma vanno caldeggiate
> delle regole di comportamento.
>
> In questo Goole ha una responsabilità sociale e morale in nome di una
> eccessiva libertà di.. Cari saluti mariella Berra
>
> ----- Original Message -----
>
> *From:* Annalisa Chirico <chiricoannalisa(a)gmail.com>
>
> *To:* nexa(a)server-nexa.polito.it
>
> *Sent:* Thursday, February 25, 2010 11:30 AM
>
> *Subject:* [nexa] Triste dilemma (2nd round)
>
>
>
> Penso che questo articolo firmato da Alberto Mingardi affronti il punto
> centrale: Google è forse un editore? Beh, come dice Alberto, spostandoci
> dalla rete internettiana a quella autostradale, se io guidando infrango i
> limiti di velocità, la responsabilità è la mia e non del concessario
> Autostrade.
>
>
> Lisa
>
> Il giorno 25 febbraio 2010 11.20, <ugo.pagallo(a)unito.it> ha scritto:
>
>
>
> Scusate ma vi aggiungo quello di Giovanni Valentini su
> Repubblica:
>
> http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/02/25/news/regole_della_rete-24212…
> Ahimé si cita la 'mia' filosofia del diritto in nome del
> principio di responsabilità verso i terzi.
> Sul punto avrei scritto un articolo su... il principio di
> responsabilità giuridica verso i terzi che troverete su
> "Il diritto dell'informazione e dell'informatica" (ultimo
> numero del 2009).
> O tempora o mores
> u.p.
>
> >
> >
> > ------------------ Messaggio originale -------------------
> > Oggetto: [nexa] Triste dilemma
> > Da: ugo.pagallo(a)unito.it
> > Data: Gio, 25 Febbraio 2010, 11:06 am
> > A: demartin(a)polito.it
> > Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
> > ----------------------------------------------------------
> >
> > Avrete tutti seguito la vicenda Vividown.
> > Ecco il commento di oggi sul Corsera:
> >
> http://www.corriere.it/editoriali/10_febbraio_25/gaggi-equilibrio-diritti_d…
> > Lascio a voi giudicare: ignoranza o malafede?
> > Ciao,
> > u.p.
> > _______________________________________________
> > nexa mailing list
> > nexa(a)server-nexa.polito.it
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Avv. Marco Scialdone
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Feb. 25, 2010
R: Le chiavi del paradiso al diavolo
by Blengino
Senza le motivazioni è inutile commentare tecnicamente la Sentenza Google
Debbio dire che, al di fuori di questa lista, leggo commenti magari corretti
nella sostanza ma palesemente errati o semplicistici.
A mero titolo di esempio, rammento che, essendo la condanna esclusivamente
per il reato di illecito trattamento previsto dallart. 167 Codice Privacy,
è rischioso (non dico errato) continuare a sbandierare lart. 16 del D.L.vo
70/03 che prevede la tanto invocata (ir)responsabilità nell'attività di
memorizzazione di informazioni hosting. dimenticando che lart. 1 del
medesimo decreto (e ovviamente la direttiva madre) al comma due recita: Non
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: .......... b) le
questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento
dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e
successive modificazioni. Una bella zavorra per dire che la sentenza
vanifica giudizialmente un principio sancito dallordinamento positivo!
Forse quel principio di irresponsabilità deve essere individuato altrove e
su altri presupposti.....
Questo dico per segnalare che la vicenda ha aspetti davvero complessi. Per
questo è affascinante!!
Ovviamente considero la pronuncia del Tribunale Monocratico di Milano una
disfunzione di sistema, qualunque sia la motivazione.
Provo ad ipotizzare che fine farà la sentenza Google tra 30 anni, al di là
delle possibili argute argomentazioni del giudicante, e mi figuro due
ipotesi:
1) sarà relegata nei manuali di storia del diritto italiano, esame del
primo anno di giurisprudenza, e sarà studiata come oggi si studiano le
sentenze di condanna degli untori durante le pestilenze o i righi dei liberi
pensatori come eretici in tempi bui.
2) sarà riportata nei testi di diritto penale come primo esempio di una
fiorente giurisprudenza che determinò negli anni 10 importanti interventi
legislativi per regolamentare ciò che veniva chiamato internet.
Nel primo caso tutto sarà andato per il meglio: la rete avrà mantenuto
neutralità accessibilità e libertà. Potremo ancora apprezzare o inorridire
per la stupefacente idiozia di alcuni utenti e godremo della condivisione di
idee, conoscenze e cultura.
Nel secondo caso internet non ci sarà più. Cosa lo sostituirà non è facile
dirlo: una grande televisione, alcuni editori monopolisti, o chissà che
altro. Di certo le generazioni di questepoca straordinaria (nel bene più
che nel male) avranno perso unoccasione unica. Noi in particolare avremo
fallito.
Avrà però fallito anche la Procura di Milano che nel chiedere ed ottenere la
condanna di Google, ha di fatto consegnato le chiavi del paradiso al diavolo
: se Google merita pena perché formidabile macchina da soldi ai danni degli
utenti come sostenuto dai P.M., è così certa la pubblica accusa di aver
ottenuto un buon risultato rimettendo agli stessi imputati il dovere di
filtrare i contenuti da veicolare?
A tutti noi auguro buon lavoro per il domani
Carlo
_____
Da: nexa-bounces(a)server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mariella Berra
Inviato: giovedì 25 febbraio 2010 14.43
A: nexa(a)server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Triste dilemma (2nd round)
Carissimi concordo con l'articolo di Mingardi e penso che sia un rischio
grave attribuire al provider le stesse obbligazioni di un editore.
La sentenza di Milano costituisce un piccolo passo verso la progressiva
limitazione dei diritti democratici.
L'esempio dell'autostrada e del guidatore senza patente è calzante.
Sottolineo anche il fatto che la rete fa conoscere situazioni esistenti
nella realtà e che verrebbero tenuto nascoste.
Come democratica e donna c'è però un problema.
Google ha rimosso questo video dopo duemesi, due ore dopo la segnalazione
della polizia postale.
Questo pone al centro il tema della netiquette e del rapporto fra etica e
informatica.
Sono contraria lla applicazione di leggi restrittive, ma vanno caldeggiate
delle regole di comportamento.
In questo Goole ha una responsabilità sociale e morale in nome di una
eccessiva libertà di.. Cari saluti mariella Berra
----- Original Message -----
From: Annalisa <mailto:chiricoannalisa@gmail.com> Chirico
To: nexa(a)server-nexa.polito.it
Sent: Thursday, February 25, 2010 11:30 AM
Subject: [nexa] Triste dilemma (2nd round)
Penso che questo articolo firmato da Alberto Mingardi affronti il punto
centrale: Google è forse un editore? Beh, come dice Alberto, spostandoci
dalla rete internettiana a quella autostradale, se io guidando infrango i
limiti di velocità, la responsabilità è la mia e non del concessario
Autostrade.
Lisa
Il giorno 25 febbraio 2010 11.20, <ugo.pagallo(a)unito.it> ha scritto:
Scusate ma vi aggiungo quello di Giovanni Valentini su
Repubblica:
http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/02/25/news/regole_della_rete-242125
1/
Ahimé si cita la 'mia' filosofia del diritto in nome del
principio di responsabilità verso i terzi.
Sul punto avrei scritto un articolo su... il principio di
responsabilità giuridica verso i terzi che troverete su
"Il diritto dell'informazione e dell'informatica" (ultimo
numero del 2009).
O tempora o mores
u.p.
>
>
> ------------------ Messaggio originale -------------------
> Oggetto: [nexa] Triste dilemma
> Da: ugo.pagallo(a)unito.it
> Data: Gio, 25 Febbraio 2010, 11:06 am
> A: demartin(a)polito.it
> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
> ----------------------------------------------------------
>
> Avrete tutti seguito la vicenda Vividown.
> Ecco il commento di oggi sul Corsera:
>
http://www.corriere.it/editoriali/10_febbraio_25/gaggi-equilibrio-diritti_d2
75f8dc-21d5-11df-8195-00144f02aabe.shtml
> Lascio a voi giudicare: ignoranza o malafede?
> Ciao,
> u.p.
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> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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Annalisa Chirico
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Feb. 25, 2010
Re: [nexa] Triste dilemma
by David Orban
2010/2/25 marco scialdone <marcoscialdone(a)gmail.com>:
> 2010/2/25 Dott. Valentin Vitkov <vale.it.newsletters(a)gmail.com>
>>
>> Ho una curiosità: qualcuno di voi sa quante volte è stato
>> effettivamente cliccato il video prima di essere rimosso?
>>
> "the prosecutor's case emphasized that the video had been viewed 5,500 times
> over the two months it was online, when it climbed to the top of Google
> Italy's "most entertaining" video list and had more than 80 comments,
> including users urging its removal. "
Non capisco. Su alcune fonti viene riportato che il video era su
YouTube. Su altri che era su Google Video.
Relativamente a questo secondo, quindi Google Video:
- il numero di visualizzazioni è disponibile solo a chi ha caricato il
video, non a tutti
- non ci sono i commenti
- non ci sono le categorie come appunto "più divertente" o altro
- sono abbastanza sicuro che questo era lo stato delle cose anche
all'epoca del reato
Oggi è presente un sistema collegato a Google SafeSearch che permette
di notificare un video in violazione dei termini di licenza dell'uso
della piattaforma, contenente per esempio "hate crime" che si
applicherebbe al video in oggetto. Questo sistema di notifica potrebbe
non essere stato ancora implementato allora. Oggi permette che non si
debba "scrivere nei commenti" ma che la rimozione del video venga
accelerata dai contrassegni automatici.
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
by marco scialdone
In realtà ci riferivamo a due testi diversi :-)
Il 14 della direttiva è il 16 del decreto di recepimento :-)
Il mere conduit però è un'altra cosa e attiene a chi semplicemente veicola
le informazioni, cioè il fornitore di connettività.
L'esenzione invocabile da Google/YouTube è un'altra, quella per l'appunto
dell'articolo 14 (direttiva) 16(decreto di recepimento).
Sul resto, come tu stesso confermi, è parecchio complicato inquadrare questa
nuova tipologia di Provider/Broadcaster.
--
Avv. Marco Scialdone
Blog: http://scialdone.blogspot.com
Site: www.computerlaw.it
PEC: marcoscialdone(a)ordineavvocatiroma.org
BlackBerry PIN:20D30DDB
My profile: www.linkedin.com/in/marcoscialdone
CC Network: https://creativecommons.net/marcoscialdone/
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
by Paolo Brini
Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
> Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi
> pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di
> connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
>
> Quella che si può invocare (ma ripeto, non è neppure questo il caso della
> sentenza, che concerne un'ipotesi che non è toccata dal d.lgs 70/2003 per
> espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, lett b) *"2. Non rientrano nel
> campo di applicazione del presente decreto:b) le questioni relative al
> diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali
> nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
> 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e
> integrazioni;"*) al massimo è l'articolo 16 sull'hosting.
>
> Il problema è che, come giustamente suggeriva Stefano, la disciplina
> dell'hosting provider dettata dal legislatore comunitario e nazionale sembra
> riferirsi ad un mondo diverso da quello dei "YouTube".... è il mondo degli
> "Aruba", degli "Altervista" cioè di quelli che ti mettono a disposizione uno
> spazio e poi quello ci fai sono affari tuoi.
>
> Nel caso di YouTube non è propriamente così, a mio avviso: è un ibrido tra
> il Broadcaster e l'Hosting Provider.
>
> Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto
> centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le
> disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del
> servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
>
> Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da
> YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto
> il *"controllo del prestatore"*?
>
> Io non ne sarei così sicuro.
>
> Sono vicende complicate, non c'è da stupirsi che una sentenza possa anche
> dire cose inesatte talvolta.
>
> Resto sempre interdetto dalle reazioni, che francamente trovo esagerate.
>
> Ma è chiaro che essendo la cassa di risonanza molto grande, anche un
> sussurro sembra un urlo.
>
> M.
>
> 2010/2/25 Paolo Brini <paolo.brini(a)iridiumpg.com>
>
>
>> Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
>>
>>> Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
>>>
>>> Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di
>>> ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva
>>> 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato
>>>
>> a
>>
>>> valutare il caso concreto.
>>>
>>>
>> Ciao Marco,
>>
>> mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli
>> intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14
>> della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed
>> eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non
>> rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente
>> perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo +
>> censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti,
>> ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
>>
>> Ciao,
>> Paolo
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>> nexa(a)server-nexa.polito.it
>> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>>
>>
>
>
>
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
by Paolo Brini
Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
> Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi
> pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di
> connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
>
Ciao Marco,
mi riferisco all'art. 14 che copre i casi di hosting, non i fornitori di
connettività.Ci sono numerose sentenze e pareri che chiariscono che le
UGC platform (fermo restando per l'appunto il tuo dubbio sul fatto se il
Google Video dell'epoca possa essere considerata una UGC platform)
ricadono nell'art. 14.
Lo riporto in calce per comodità dei lettori della ml (già che ci sono
metto anche il 15 perché da qualche articolo letto mi pare che molti non
lo conoscano):
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un
servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio
agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità
agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il
prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la
possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la
rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle
medesime.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14,
gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un
obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi
della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza
indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a
comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni
che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi
con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
> Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto
> centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le
> disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del
> servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
>
> Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da
> YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto
> il *"controllo del prestatore"*?
>
> Io non ne sarei così sicuro.
>
Già! E' qui che giace il mio unico dubbio sviluppatosi ultimamente per
colpa dei filtri pro-attivi di Google (pensati più che altro contro il
(c), ma forse sempre sufficienti a far uscire Google dallo stato di mere
conduit). Questi filtri comunque non c'erano nel 2006 e in Google Video
(che al confronto dello YouTube di oggi sembrava di un'era giurassica :)
) la categorizzazione veniva effettuata dagli utenti stessi, tramite dei
tags che inserivano loro. Le automatizzazioni consistevano
essenzialmente nel contatore delle visioni e nella classifica dei video
più visti, entrambe cose che non credo possano dimostrare la conoscenza
di ogni singolo video da parte dei dirigenti di Google.
Una linea di difesa sostiene che i filtri tecnici completamente
automatizzati non implicano la conoscenza dei contenuti da parte dei
gestori della piattaforma, e pertanto non fanno decadere lo stato di
mere conduit.
Si tratta di un ragionamento a cui mi appassiona perché al di là di
questo caso specifico, una linea di difesa del genere potrebbe essere
usata degli ISP che usano la Deep Packet Inspection (in UK c'è già il
caso Virgin, per ora a scopo di test tecnico di monitoraggio della
pirateria) per bloccare i contenuti dei concorrenti, ma allo stesso
tempo sostenere di non violare la privacy e di non uscire dallo stato di
mere conduit (poi c'è un altro ragionamento più involuto per sostenere
che non si tratta nemmeno di pratiche anticompetitive che violano il
Trattato sul funzionamento dell'UE, ma su questo ci siamo soffermati
parecchio con Andrea Glorioso e magari una futura opinione del DG Trade
sarà illuminante).
Grazie e ciao,
Paolo
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] Triste dilemma
by J.C. DE MARTIN
Grazie, Oreste, anche se non credo di aver detto cose
particolarmente interessanti. L'ultima affermazione, ovvero
quella sui rischi, anche gravi, della potenziale burocratizzazione
del web e' quasi ovvia (per chiunque abbia a che fare
con Internet). La prima invece, messa in quel modo, suona
trenchant; la mia analisi della situazione e' ovviamente
piu' articolata.
Ne' l'una ne' l'altra affermazione, comunque, hanno nulla
a che vedere direttamente con la sentenza Vividown-Google.
In proposito mi permetto di dire di trovare civilmente
e intellettualmente stomachevole il tripudio -letteralmente-
con cui una parte della carta stampata ha commentato la sentenza.
Quella stessa carta stampata che, incidentalmente, continua
a ripubblicare la foto del povero ragazzo dello Steiner,
ignorando deliberatamente la volonta' della famiglia.
E' evidente che il caso giudirico in se' interessava poco agli autorevoli
opinionisti della carta: per loro l'unica cosa importante e'
che Google fosse stata "finalmente" colpita.
Dove Google e' in realta' spesso un segnaposto: si colpisce
Google perche' non si puo' fare causa a Internet.
Per quanto riguarda il caso giuridico, invece, mi sembra
che, in attesa di leggere la sentenza, si possa e si debba
ragionare sulle conseguenze su Internet di un eventuale
aumento delle responsabilita' di chi fa hosting.
juan carlos
oreste.pollicino(a)unibocconi.it wrote (On 02/25/2010 11:23 AM):
> Juan Carlos ha detto delle cose molto interessanti al NYT
>
> http://www.nytimes.com/2010/02/25/technology/companies/25google.html
>
>
> il mio pensiero è stato invece eccessivamente schematizzato sul FT
>
> http://www.ft.com/cms/s/0/87237d6c-2141-11df-a6b2-00144feab49a.html
>
> il messaggio che volevo passasse, e so di andare controcorrente, è che non si tratta di un problema di limite alla libertà di espressione ma di riequiblio di un modello di business aziendale. Quanto è opportuno e quanto è conveniente che spenda in più google per essere in grado di rispettare la legge italiana (ed europea) sulla tutela dei dati personali?
>
>
> ----- Messaggio originale -----
> Da: "ugo pagallo" <ugo.pagallo(a)unito.it>
> A: demartin(a)polito.it
> Cc: nexa(a)server-nexa.polito.it
> Inviato: Giovedì, 25 febbraio 2010 11:06:37 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
> Oggetto: [nexa] Triste dilemma
>
> Avrete tutti seguito la vicenda Vividown.
> Ecco il commento di oggi sul Corsera:
> http://www.corriere.it/editoriali/10_febbraio_25/gaggi-equilibrio-diritti_d…
> Lascio a voi giudicare: ignoranza o malafede?
> Ciao,
> u.p.
> _______________________________________________
> nexa mailing list
> nexa(a)server-nexa.polito.it
> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
>
>
Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
by marco scialdone
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi
pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di
connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
Quella che si può invocare (ma ripeto, non è neppure questo il caso della
sentenza, che concerne un'ipotesi che non è toccata dal d.lgs 70/2003 per
espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, lett b) *"2. Non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto:b) le questioni relative al
diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali
nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e
integrazioni;"*) al massimo è l'articolo 16 sull'hosting.
Il problema è che, come giustamente suggeriva Stefano, la disciplina
dell'hosting provider dettata dal legislatore comunitario e nazionale sembra
riferirsi ad un mondo diverso da quello dei "YouTube".... è il mondo degli
"Aruba", degli "Altervista" cioè di quelli che ti mettono a disposizione uno
spazio e poi quello ci fai sono affari tuoi.
Nel caso di YouTube non è propriamente così, a mio avviso: è un ibrido tra
il Broadcaster e l'Hosting Provider.
Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto
centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del
servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da
YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto
il *"controllo del prestatore"*?
Io non ne sarei così sicuro.
Sono vicende complicate, non c'è da stupirsi che una sentenza possa anche
dire cose inesatte talvolta.
Resto sempre interdetto dalle reazioni, che francamente trovo esagerate.
Ma è chiaro che essendo la cassa di risonanza molto grande, anche un
sussurro sembra un urlo.
M.
2010/2/25 Paolo Brini <paolo.brini(a)iridiumpg.com>
> Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
> > Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
> >
> > Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di
> > ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva
> > 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato
> a
> > valutare il caso concreto.
> >
>
> Ciao Marco,
>
> mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli
> intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14
> della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed
> eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non
> rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente
> perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo +
> censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti,
> ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
>
> Ciao,
> Paolo
>
> _______________________________________________
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Avv. Marco Scialdone
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Feb. 25, 2010
Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
by Paolo Brini
Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
> Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
>
> Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di
> ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva
> 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato a
> valutare il caso concreto.
>
Ciao Marco,
mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli
intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14
della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed
eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non
rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente
perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo +
censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti,
ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
Ciao,
Paolo
Feb. 25, 2010