[Che ne pensate? Io mi ricordo analoghe sentenze in passato ma non mi
ricordo la fattispecie. Qualcun* ha altri riferimenti? MT]
Giovedì 1 Marzo, 2012
CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA
La sentenza: «Professionisti liberi di clonare i software»
Un professionista o un privato possono usare a casa o nel proprio studio
programmi informatici duplicati abusivamente perché la legge punisce chi lo
fa «nell'esercizio dell'attività di impresa»: e una «prestazione d'opera
intellettuale», nel caso dei professionisti, è qualcosa di diverso da
«un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi». Con
queste motivazioni, attualissime visto il dibattito che si è aperto attorno
alle liberalizzazioni di alcune professioni, il Tribunale di Bologna ha
assolto un architetto bolognese, che lavora in uno studio associato di cui
è legale rappresentante, dall'accusa di aver violato la legge sul diritto
d'autore utilizzando software masterizzati.
Un professionista può usare a casa o nel proprio studio programmi
informatici duplicati abusivamente perché la legge punisce chi lo fa
«nell'esercizio dell'attività di impresa»: e una «prestazione d'opera
intellettuale» è qualcosa di diverso da «un'attività industriale diretta
alla produzione di beni o servizi». Con queste motivazioni, attualissime
visto il dibattito che si è aperto attorno alle liberalizzazioni di alcune
professioni, il Tribunale di Bologna ha assolto un architetto bolognese,
che lavora in uno studio associato di cui è legale rappresentante,
dall'accusa di aver violato la legge sul diritto d'autore utilizzando
software masterizzati.
Nasce da un controllo del nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza l'indagine che ha portato a giudizio l'architetto con l'accusa di
aver violato l'articolo 171 bis della legge 633/1941, quello che punisce
«chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae». Il 9 dicembre 2010, i
finanzieri fanno visita allo studio e scoprono che nove programmi sono
stati installati abusivamente. Si tratta di due pacchetti Microsoft Office,
tre Adobe Acrobat, un Adobe Photoshop e tre Autodesk Autocad. Il loro
valore complessivo è di 17.835 euro Iva esclusa. Preso atto del dato
oggettivo segnalato dalla Finanza, il pm Morena Plazzi ha chiesto e
ottenuto un decreto penale di condanna. Il giudice Andrea Santucci ha
condannato l'architetto a una multa da 23.800 (pena sospesa) e questi,
assistito dall'avvocato Milli Virgilio, già assessore comunale, ha fatto
opposizione.
Il giudice Alberto Ziroldi, che si è trovato a riesaminare il caso, ha
assolto l'architetto perché il fatto non sussiste ritenendo che «l'abusiva
duplicazione dei programmi da parte di un professionista associato
fuoriesce dal campo di applicazione della fattispecie incriminatrice». A
monte di questa conclusione ci sono alcune importanti considerazioni.
Prima: l'attività svolta dall'architetto «è incontrovertibilmente
annoverabile fra le prestazioni d'opera intellettuale». Seconda: «È stato
escluso che l'abusiva duplicazione di programmi possa considerarsi
penalmente rilevante se posta in essere nell'esercizio di attività
professionale, anche associata». E ciò sulla base delle «difformità
intercorrenti fra lo svolgimento delle professioni intellettuali e
l'esercizio dell'attività di impresa», difformità di cui oggi si discute
molto alla luce del decreto con cui Mario Monti vuole liberalizzare anche
la professione di avvocato: «noi non siamo dei bottegai», protestano gli
avvocati. Ebbene, per il giudice Ziroldi, queste differenze «rendono le
professioni non riconducibili alle imprese», ciò «anche nell'ipotesi che la
professione sia esercitata con l'ausilio di altre persone», come ha
stabilito la Cassazione con una sentenza del 28 ottobre 2010. Dunque anche
nei casi degli studi associati dove ogni professionista resta un lavoratore
autonomo. Messa così, il principio sembra applicabile anche all'uso
puramente privato di programmi duplicati.
I controlli della Finanza toccano spesso gli studi di architetti e
ingegneri perché questi utilizzano i programmi più sofisticati e costosi.
«Ma chi fa questi controlli è più realista del re — osserva l'avvocato
Virgilio — così ci si muove lontani dall'obiettivo del legislatore, che non
era certo quello di colpire i pesci più piccoli». E adesso questa sentenza
va nella direzione opposta, «spiegando che la legge deve perseguire chi
lucra davvero con questi programmi», dice Virgilio. Qualcuno potrebbe
obiettare che anche il risparmio derivante dal mancato pagamento dei
diritti è un modo per lucrare. Dipende da come si interpreta l'inciso «al
fine di trarne profitto» che compare nell'articolo di legge in questione.
Amelia Esposito
amelia.esposito(a)rcs.it