Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p df Il quesito era: Se le direttive 2001/29 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#1> 1 e 2004/48 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#2> 2, lette in combinato disposto con le direttive 95/46 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#3> 3, 2000/31 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#4> 4 e 2002/58 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#5> 5, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file. Si sarà chetata la SIAE belga?
Ciao Carlo, si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile. Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine: http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... . La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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Si sarà chetata la SIAE belga?****
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Caro Arturo anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi. Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA... Saluti, G. Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto:
Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa.
Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito:
http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell...
http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica
http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne...
********************** “The Net interprets censorship as damage and routes around it.” – John Gilmore
-----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: -----
Per: Blengino <blengino@penalistiassociati.it><blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti ** Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II
Ciao Carlo,
si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile.
Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine:
http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... .
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it
ha scritto:
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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-- Giuseppe Mazziotti 0032 (0)491 25 77 17 Skype: giuseppe.mazziotti Writings <http://works.bepress.com/mazziotti/>
Ne ero convinto! :) A presto, g. Il giorno 16 febbraio 2012 12:03, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto:
Sono assolutamente d'accordo con te e penso proprio quello che hai appena scritto. We're likeminded, then. ;-)
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-----giuseppe mazziotti <giuseppe.mazziotti@gmail.com><giuseppe.mazziotti@gmail.com>ha scritto: -----
Per: a.dicorinto@uniroma1.it Da: giuseppe mazziotti <giuseppe.mazziotti@gmail.com><giuseppe.mazziotti@gmail.com> Data: 16/02/2012 11.56AM Cc: blengino@penalistiassociati.it, nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: Re: [nexa] Sabam atto II
Caro Arturo
anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi. Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA... Saluti, G.
Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto:
Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa.
Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito:
http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell...
http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica
http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne...
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-----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: -----
Per: Blengino <blengino@penalistiassociati.it><blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti ** Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II
Ciao Carlo,
si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile.
Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine:
http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... .
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino < blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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Si sarà chetata la SIAE belga?****
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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-- Giuseppe Mazziotti 0032 (0)491 25 77 17 Skype: giuseppe.mazziotti Writings <http://works.bepress.com/mazziotti/>
-- Giuseppe Mazziotti 0032 (0)491 25 77 17 Skype: giuseppe.mazziotti Writings <http://works.bepress.com/mazziotti/>
ACTA è nato male, e proseguirà peggio. La segretezza nelle trattative e la poca trasparenza (non so se dettate dal timore delpopolo del web) hanno inquinato la discussione sul trattato, esacerbando i toni in un crescendo mediatico solo parzialmente giustificato, e soprattutto improduttivo e sterile. Concordo con Te Giuseppe: non riesco a vedere nelle disposizioni di ACTA maggiori pericoli per il web di quanti non se ne annidino nelle normative in vigore o in fieri in Europa. Non per nulla la Corte deve intervenire per bilanciare giudizialmente ciò che legislativamente bilanciato non è. In vero alcuni passaggi di ACTA mi inquietano, e son gli stessi che hanno frenato e stoppato IPRED2: mi riferisco alle possibili ingerenze nei procedimenti e in ipotizzabili (e già infruttuosamente tentati) atti di autotutela dei titolari (comprese le associazioni e gli enti esponenziali dei titolari dei dir.connessi). Per il resto, se guardiamo ad es. alla normativa italiana, ACTA è sin più moderato, ad esempio nellenforcement penale. Il punto è che stiamo rimestando in un sistema fallimentare e rafforzando una normativa oggi insostenibile. Di ciò ne pagano le maggiori conseguenze proprio gli autori. Però vallo a spiegare.... _____ Da: giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] Inviato: giovedì 16 febbraio 2012 11.56 A: a.dicorinto@uniroma1.it Cc: blengino@penalistiassociati.it; nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: Re: [nexa] Sabam atto II Caro Arturo anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi. Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA... Saluti, G. Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto: Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa. Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito: http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri tto-naturale/2173576 http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell acta-minaccia-globale-alla-liberta http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta -per-la-radio-slovena http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne ws-510533 ********************** The Net interprets censorship as damage and routes around it. John Gilmore -----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: ----- Per: Blengino <mailto:blengino@penalistiassociati.it> <blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <mailto:nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II Ciao Carlo, si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile. Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti professionalmente dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine: http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo ok-review.html?pagewanted=all. La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto: Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p df Il quesito era: Se le direttive 2001/29 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#1> 1 e 2004/48 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#2> 2, lette in combinato disposto con le direttive 95/46 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#3> 3, 2000/31 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#4> 4 e 2002/58 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#5> 5, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file. Si sarà chetata la SIAE belga? _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa -- Giuseppe Mazziotti 0032 (0)491 25 77 17 Skype: giuseppe.mazziotti <http://works.bepress.com/mazziotti/> Writings
Carlo, ti ringrazio per le conferme riguardo ad ACTA e alla relazione del trattato con le normative europee e in particolare italiana. A me pare che lo sbilanciamento di cui scrivi, pero', resti in buona parte solo sulla carta, e non nell'applicazione concreta dei diritti d'autore su Internet. Le due direttive piu' importanti (quella del 2001 e quella del 2004 sull'enforcement) hanno si ribadito con forza la volonta' politica di tutelare il diritto d'autore in modo classico, con la tecnica dell'esclusiva, ma al tempo stesso, per motivi politici, per poca convinzione e anche per la crescita smisurata del potere di altri settori industriali con interessi diametramelmente opposti (le Internet companies, gli ISPs), non hanno trovato reale applicazione, almeno in alcune delle sue disposizioni piu' importanti. Se cio' fosse accaduto, probabilmente i titolari dei diritti avrebbero potuto contare su rimedi pienamente in linea con i principi della tutela giuridisdizionale che li avrebbero resi meno impopolari. In molti Paesi europei e' di fatto inesistente o apertamente osteggiata la tutela di cui agli articoli 8.3 della direttiva 2001/29 e dell'art. 11 della direttiva 2004/48 (tutela del diritto d'autore per mezzo di ingiunzioni contro intermediari i cui servizi siano utilizzati per violazioni on-line) e non e' applicato nemmeno il diritto di informazione di cui all'art. 8 della direttiva del 2004 /48. Inoltre, la direttiva sul commercio elettronico del 2000 e' stata interpretata a livello nazionale nel senso di rendere praticamente impossibili/lentisissime/costose/inefficaci le procedure di c.d. notice-and-take-down e di spostare sui titolari dei diritti d'autore l'onere e i costi del controllo di legalita', a tutela dell' "innovazione" e della "liberta' d'impresa" di chi mette su, per esempio, una piattaforma di user-generated content o un social network. A me tutto cio' fa capire che, di fatto, fino ad ora ci sia stata la precisa volonta' politica di lasciare le direttive sulla carta, almeno per cio' che riguarda Internet, a vantaggio di quei settori strategici che della gratuita' e liberta' dei contenuti (altrui) hanno beneficiato in maniera massicia. Ecco perche' ACTA pare a molti tanto pericoloso, pur essendo qualcosa di meno rispetto a cio' che abbiamo gia' in Europa. Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 12:19, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
ACTA è nato male, e proseguirà peggio. La segretezza nelle trattative e la poca trasparenza (non so se dettate dal timore del”popolo del web”) hanno inquinato la discussione sul trattato, esacerbando i toni in un crescendo mediatico solo parzialmente giustificato, e soprattutto improduttivo e sterile. ****
Concordo con Te Giuseppe: non riesco a vedere nelle disposizioni di ACTA maggiori pericoli per il web di quanti non se ne annidino nelle normative in vigore o in fieri in Europa. Non per nulla la Corte deve intervenire per bilanciare giudizialmente ciò che legislativamente bilanciato non è. In vero alcuni passaggi di ACTA mi inquietano, e son gli stessi che hanno frenato e stoppato IPRED2: mi riferisco alle possibili “ingerenze” nei procedimenti e in ipotizzabili (e già infruttuosamente tentati) atti di autotutela dei titolari (comprese le associazioni e gli enti esponenziali dei titolari dei dir.connessi). Per il resto, se guardiamo ad es. alla normativa italiana, ACTA è sin più moderato, ad esempio nell’enforcement penale.****
Il punto è che stiamo rimestando in un sistema fallimentare e rafforzando una normativa oggi insostenibile. Di ciò ne pagano le maggiori conseguenze proprio gli autori. Però vallo a spiegare.... ****
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*Da:* giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] *Inviato:* giovedì 16 febbraio 2012 11.56 *A:* a.dicorinto@uniroma1.it *Cc:* blengino@penalistiassociati.it; nexa@server-nexa.polito.it *Oggetto:* Re: Re: [nexa] Sabam atto II****
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Caro Arturo****
****
anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi.****
Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA...****
Saluti, G.****
****
Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto:*** *
Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa.
Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito:
http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell...
http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica
http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne...
********************** “The Net interprets censorship as damage and routes around it.” – John Gilmore
-----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: -----****
Per: Blengino <blengino@penalistiassociati.it><blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II****
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Ciao Carlo,****
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si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile.*** *
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Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine:****
http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... .****
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La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.****
Cari saluti****
Giuseppe****
Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:****
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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Si sarà chetata la SIAE belga?****
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa****
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa****
Giuseppe, concordiamo entrambi con qualche distinguo- sul fatto che ACTA (anche per la sua genericità) ha di fatto lo stesso potenziale di pericolo per la rete (o meglio per altri diritti che in rete trovano vitale espressione) rispetto alle normative già in essere. Da lì in avanti però il film che descriviamo diverge profondamente (cosa per altro legittima e stimolante). Se le varie direttive (ISOC-IPRED) non hanno dato i risultati sperati dai titolari dei diritti, non lo attribuirei a scelte politiche o alle potenti lobby degli intermediari, ma al fatto che quegli strumenti di tutela, ed i diritti stessi come oggi moltiplicati, sono incompatibili con i nuovi modelli di circolazione delle opere e le privative sono intutelabili sulle reti digitali senza che ciò cozzi con altri fondamentali interessi della collettività. Acta farà la stessa fine, perchè il difetto è a monte, non nellenforcement. Posso capire che dal punto di vista dei titolari dei diritti connessi, gli intermediari della comunicazione sono visti come sanguisughe e parassiti, ma è davvero un errore prospettico. Linteresse collettivo alla creazione va di pari passo con linteresse collettivo alla diffusione e allaccesso, ed oggi a diffondere siamo noi. Ciò che temo, e lo temo davvero poichè riconosco come fondamentale il diritto dautore, è che proprio questa tetragona volontà dei titolari di rimanere agganciati a vecchi modelli di business e di enforcement sarà la causa prima dellesponenziale aumento delle violazioni. Ed i danni saranno degli autori, non certo dei fruitori. Con affetto Carlo _____ Da: giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] Inviato: venerdì 17 febbraio 2012 10.24 A: Blengino Cc: a.dicorinto@uniroma1.it; nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: Re: [nexa] Sabam atto II Carlo, ti ringrazio per le conferme riguardo ad ACTA e alla relazione del trattato con le normative europee e in particolare italiana. A me pare che lo sbilanciamento di cui scrivi, pero', resti in buona parte solo sulla carta, e non nell'applicazione concreta dei diritti d'autore su Internet. Le due direttive piu' importanti (quella del 2001 e quella del 2004 sull'enforcement) hanno si ribadito con forza la volonta' politica di tutelare il diritto d'autore in modo classico, con la tecnica dell'esclusiva, ma al tempo stesso, per motivi politici, per poca convinzione e anche per la crescita smisurata del potere di altri settori industriali con interessi diametramelmente opposti (le Internet companies, gli ISPs), non hanno trovato reale applicazione, almeno in alcune delle sue disposizioni piu' importanti. Se cio' fosse accaduto, probabilmente i titolari dei diritti avrebbero potuto contare su rimedi pienamente in linea con i principi della tutela giuridisdizionale che li avrebbero resi meno impopolari. In molti Paesi europei e' di fatto inesistente o apertamente osteggiata la tutela di cui agli articoli 8.3 della direttiva 2001/29 e dell'art. 11 della direttiva 2004/48 (tutela del diritto d'autore per mezzo di ingiunzioni contro intermediari i cui servizi siano utilizzati per violazioni on-line) e non e' applicato nemmeno il diritto di informazione di cui all'art. 8 della direttiva del 2004 /48. Inoltre, la direttiva sul commercio elettronico del 2000 e' stata interpretata a livello nazionale nel senso di rendere praticamente impossibili/lentisissime/costose/inefficaci le procedure di c.d. notice-and-take-down e di spostare sui titolari dei diritti d'autore l'onere e i costi del controllo di legalita', a tutela dell' "innovazione" e della "liberta' d'impresa" di chi mette su, per esempio, una piattaforma di user-generated content o un social network. A me tutto cio' fa capire che, di fatto, fino ad ora ci sia stata la precisa volonta' politica di lasciare le direttive sulla carta, almeno per cio' che riguarda Internet, a vantaggio di quei settori strategici che della gratuita' e liberta' dei contenuti (altrui) hanno beneficiato in maniera massicia. Ecco perche' ACTA pare a molti tanto pericoloso, pur essendo qualcosa di meno rispetto a cio' che abbiamo gia' in Europa. Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 12:19, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto: ACTA è nato male, e proseguirà peggio. La segretezza nelle trattative e la poca trasparenza (non so se dettate dal timore delpopolo del web) hanno inquinato la discussione sul trattato, esacerbando i toni in un crescendo mediatico solo parzialmente giustificato, e soprattutto improduttivo e sterile. Concordo con Te Giuseppe: non riesco a vedere nelle disposizioni di ACTA maggiori pericoli per il web di quanti non se ne annidino nelle normative in vigore o in fieri in Europa. Non per nulla la Corte deve intervenire per bilanciare giudizialmente ciò che legislativamente bilanciato non è. In vero alcuni passaggi di ACTA mi inquietano, e son gli stessi che hanno frenato e stoppato IPRED2: mi riferisco alle possibili ingerenze nei procedimenti e in ipotizzabili (e già infruttuosamente tentati) atti di autotutela dei titolari (comprese le associazioni e gli enti esponenziali dei titolari dei dir.connessi). Per il resto, se guardiamo ad es. alla normativa italiana, ACTA è sin più moderato, ad esempio nellenforcement penale. Il punto è che stiamo rimestando in un sistema fallimentare e rafforzando una normativa oggi insostenibile. Di ciò ne pagano le maggiori conseguenze proprio gli autori. Però vallo a spiegare.... _____ Da: giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] Inviato: giovedì 16 febbraio 2012 11.56 A: a.dicorinto@uniroma1.it Cc: blengino@penalistiassociati.it; nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: Re: [nexa] Sabam atto II Caro Arturo anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi. Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA... Saluti, G. Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto: Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa. Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito: http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri tto-naturale/2173576 http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell acta-minaccia-globale-alla-liberta http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta -per-la-radio-slovena http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne ws-510533 ********************** The Net interprets censorship as damage and routes around it. John Gilmore -----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: ----- Per: Blengino <mailto:blengino@penalistiassociati.it> <blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <mailto:nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II Ciao Carlo, si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile. Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti professionalmente dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine: http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo ok-review.html?pagewanted=all. La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto: Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p df Il quesito era: Se le direttive 2001/29 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#1> 1 e 2004/48 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#2> 2, lette in combinato disposto con le direttive 95/46 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#3> 3, 2000/31 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#4> 4 e 2002/58 <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&p art=1&docid=79288&cid=154167#5> 5, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file. Si sarà chetata la SIAE belga? _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Grazie Carlo per la bella riflessione, sapevo che non ti avrei convinto..ma non era quello il punto. A me cio' che convince poco e' il fatto di voler considerare tutti i contenuti alla stessa maniera, quasi che tutti i contenuti siano creati e pensati allo stesso modo e debbano quindi circolare in modo eguale perche', come scrivi tu, e' cambiata radicalmente la prospettiva di accesso alla conoscenza e della fruizione alle opere, e i rimedi fin qui predisposti sono di per se' inadeguati. Secondo me non e' cosi', almeno non del tutto. A me sembra lampante che non si sia voluto nell'ultimo decennio tutelare chi i contenuti li crea e li produce *professionalmente*, perche' un certo tipo di creazione costa e continua a coinvolgere molte persone e professionalita' diverse, oltre che investimenti. Si e' spesso detto che Internet avrebbe spazzato via gli intermediari e che gli artisti e i creatori avrebbero finalmente avuto la possibilita' di stabilire un contatto diretto con il pubblico, beneficiando di questa rivoluzione e sviluppando i fatidici e sempre presente "nuovi modelli di business".... e' diventata una parola magica questa dei nuovi modelli di business. Vi assicuro che qualsiasi business sarebbe impossibile o probitivo in presenza di una fortissima concorrenza sleale, ed e' per questo che esiste e ha un senso la proprieta' intellettuale. Il 'mantra' della inutilita' degli intermediari e' davvero un falso mito, che solo chi prova a far l'autore di questi tempi comprende veramente: pochissimi autori riescono a sostenersi veicolando i propri contenuti da soli e, forzatamente, gratis e poi esibendosi dal vivo o vendendo le proprie magliette (questo e' il trend ripetuto allo sfinimento, che per altro vale solo per alcune forme di creazione). Il fatto che la creativita' con il digitale si sia estesa e molto e' un dato vero, e che nuove forme di creazione si siano sviluppate, cosi' come nuovi tipi di licenza da parte degli autori (Creative Commons per es.). Non capisco pero' perche' tutto questo, e la liberta' che ne consegue per gli utenti, nella prospettiva di cui scrivi, debba necessariamente significare lo smantellamento della creativita' in senso professionale e organizzato, che si regge sul meccanismo e sulla liberta' di iniziativa e di impresa che il diritto di autore tutela. Faccio notare infine che, quand'anche il diritto d'autore fosse modificato nella direzione espressa dai riformatori piu' radicali o innovativi, con una drastica riduzione della sua durata, o con un meccanismo che preveda la caduta nel pubblico dominio di tutto cio' per cui non si specifichi la volonta' di protezione, i problemi di enforcement su Internet sarebbero gli stessi. Forse ci sarebbe una avversione ideologica inferiore verso l'industria dei contenuti, questo si... Felice di dialogare con te. Con altrettanto affetto, g. Il giorno 17 febbraio 2012 17:32, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
Giuseppe, ****
concordiamo entrambi –con qualche distinguo- sul fatto che ACTA (anche per la sua genericità) ha di fatto lo stesso potenziale di “pericolo” per la rete (o meglio per altri diritti che in rete trovano vitale espressione) rispetto alle normative già in essere. ****
Da lì in avanti però il film che descriviamo diverge profondamente (cosa per altro legittima e stimolante).****
Se le varie direttive (ISOC-IPRED) non hanno dato i risultati sperati dai titolari dei diritti, non lo attribuirei a scelte politiche o alle potenti lobby degli intermediari, ma al fatto che quegli strumenti di tutela, ed i diritti stessi come oggi moltiplicati, sono incompatibili con i nuovi modelli di circolazione delle opere e le privative sono intutelabili sulle reti digitali senza che ciò cozzi con altri fondamentali interessi della collettività.****
Acta farà la stessa fine, perchè il difetto è a monte, non nell’enforcement. ****
** **
Posso capire che dal punto di vista dei titolari dei diritti connessi, gli intermediari della comunicazione sono visti come sanguisughe e parassiti, ma è davvero un errore prospettico. ****
L’interesse collettivo alla creazione va di pari passo con l’interesse collettivo alla diffusione e all’accesso, ed oggi a diffondere siamo noi.* ***
Ciò che temo, e lo temo davvero poichè riconosco come fondamentale il diritto d’autore, è che proprio questa tetragona volontà dei titolari di rimanere agganciati a vecchi modelli di business e di enforcement sarà la causa prima dell’esponenziale aumento delle violazioni. Ed i danni saranno degli autori, non certo dei fruitori.****
Con affetto****
Carlo **** ------------------------------
*Da:* giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] *Inviato:* venerdì 17 febbraio 2012 10.24 *A:* Blengino *Cc:* a.dicorinto@uniroma1.it; nexa@server-nexa.polito.it
*Oggetto:* Re: Re: [nexa] Sabam atto II ****
** **
Carlo,****
****
ti ringrazio per le conferme riguardo ad ACTA e alla relazione del trattato con le normative europee e in particolare italiana. A me pare che lo sbilanciamento di cui scrivi, pero', resti in buona parte solo sulla carta, e non nell'applicazione concreta dei diritti d'autore su Internet.****
Le due direttive piu' importanti (quella del 2001 e quella del 2004 sull'enforcement) hanno si ribadito con forza la volonta' politica di tutelare il diritto d'autore in modo classico, con la tecnica dell'esclusiva, ma al tempo stesso, per motivi politici, per poca convinzione e anche per la crescita smisurata del potere di altri settori industriali con interessi diametramelmente opposti (le Internet companies, gli ISPs), non hanno trovato reale applicazione, almeno in alcune delle sue disposizioni piu' importanti. Se cio' fosse accaduto, probabilmente i titolari dei diritti avrebbero potuto contare su rimedi pienamente in linea con i principi della tutela giuridisdizionale che li avrebbero resi meno impopolari. ****
In molti Paesi europei e' di fatto inesistente o apertamente osteggiata la tutela di cui agli articoli 8.3 della direttiva 2001/29 e dell'art. 11 della direttiva 2004/48 (tutela del diritto d'autore per mezzo di ingiunzioni contro intermediari i cui servizi siano utilizzati per violazioni on-line) e non e' applicato nemmeno il diritto di informazione di cui all'art. 8 della direttiva del 2004 /48. Inoltre, la direttiva sul commercio elettronico del 2000 e' stata interpretata a livello nazionale nel senso di rendere praticamente impossibili/lentisissime/costose/inefficaci le procedure di c.d. notice-and-take-down e di spostare sui titolari dei diritti d'autore l'onere e i costi del controllo di legalita', a tutela dell' "innovazione" e della "liberta' d'impresa" di chi mette su, per esempio, una piattaforma di user-generated content o un social network.****
A me tutto cio' fa capire che, di fatto, fino ad ora ci sia stata la precisa volonta' politica di lasciare le direttive sulla carta, almeno per cio' che riguarda Internet, a vantaggio di quei settori strategici che della gratuita' e liberta' dei contenuti (altrui) hanno beneficiato in maniera massicia. Ecco perche' ACTA pare a molti tanto pericoloso, pur essendo qualcosa di meno rispetto a cio' che abbiamo gia' in Europa.****
Giuseppe****
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Il giorno 16 febbraio 2012 12:19, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:****
ACTA è nato male, e proseguirà peggio. La segretezza nelle trattative e la poca trasparenza (non so se dettate dal timore del”popolo del web”) hanno inquinato la discussione sul trattato, esacerbando i toni in un crescendo mediatico solo parzialmente giustificato, e soprattutto improduttivo e sterile. ****
Concordo con Te Giuseppe: non riesco a vedere nelle disposizioni di ACTA maggiori pericoli per il web di quanti non se ne annidino nelle normative in vigore o in fieri in Europa. Non per nulla la Corte deve intervenire per bilanciare giudizialmente ciò che legislativamente bilanciato non è. In vero alcuni passaggi di ACTA mi inquietano, e son gli stessi che hanno frenato e stoppato IPRED2: mi riferisco alle possibili “ingerenze” nei procedimenti e in ipotizzabili (e già infruttuosamente tentati) atti di autotutela dei titolari (comprese le associazioni e gli enti esponenziali dei titolari dei dir.connessi). Per il resto, se guardiamo ad es. alla normativa italiana, ACTA è sin più moderato, ad esempio nell’enforcement penale.****
Il punto è che stiamo rimestando in un sistema fallimentare e rafforzando una normativa oggi insostenibile. Di ciò ne pagano le maggiori conseguenze proprio gli autori. Però vallo a spiegare.... ****
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*Da:* giuseppe mazziotti [mailto:giuseppe.mazziotti@gmail.com] *Inviato:* giovedì 16 febbraio 2012 11.56 *A:* a.dicorinto@uniroma1.it *Cc:* blengino@penalistiassociati.it; nexa@server-nexa.polito.it *Oggetto:* Re: Re: [nexa] Sabam atto II****
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Caro Arturo****
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anch'io ho studiato il trattato (anche per motivi di lavoro, oltre che per interesse personale) e ho anche letto attentamente i tuoi articoli, che trovo sempre molto interessanti e suggestivi.****
Francamente, non credo ACTA sia soltanto nell'interesse degli USA: anche l'Europa ne beneficierebbe, non tanto nel Mercato Interno (perche' ACTA non aggiunge nulla al diritto europeo) ma nei rapporti con i Paesi parte del trattato, dal punto di vista della reciprocita' del trattamento. A me pare che alcune disposizioni dell'accordo TRIPS del 1994 (in sede di WTO, e quindi valide nei confronti dei c.d. BRICs) contengano gia' i principi tanto criticati di ACTA, solo che quest'ultimo li attualizza, per un numero di Stati contraenti piu' limitati, prendendo esplicitamente in considerazione l'ambiente digitale. E' chiaro che un trattato anti-contraffazione e' per definizione uno strumento a tutela di Paesi esportatori di tecnologie e contenuti a livello industriale e ACTA intende armonizzare le procedure di enforcement tra i Paesi firmatari (un numero limitato, quindi). Se parli di fallimento, e' gia' un fallimento in se' dal punto di vista politico che un trattato del genere si stato negoziato soltanto tra Stati che, per la maggior parte, assicurano un livello di protezione della proprieta' intellettuale molto alto, almeno sulla carta (la situazione della UE e'esemplare su questo fronte). E' evidente che ACTA nulla puo' e potra' nei confronti di Paesi come la Cina e la Russia, dove intere economie si basano sul free riding e sulla contraffazione. Alla fine dei conti, inizialmente l'idea di ACTA l'hanno avuta la Finlandia e il Giappone, non gli USA...****
Saluti, G.****
****
Il giorno 16 febbraio 2012 11:39, <a.dicorinto@uniroma1.it> ha scritto:*** *
Appunto, Giuseppe, "noi detrattori", che ci siamo scagliati contro ACTA, l'abbiamo studiato il trattato, e abbiamo capito che è inutile dal punto di vista della IP protection ma promette di fare più danni di quanti ne possa riparare. Abbiamo anche chiarito che dietro ACTA c'è una guerra ecopnomica e geopolitica, e un tentativo egemonico culturale e legale degli USA che è destinato al fallimento, soprattutto fuori dei confini dell'Europa.
Qui c'è quello che ho detto e scritto in proposito:
http://articolo21.org/4810/notizia/tutti-contro-lacta.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ma-il-copyright-%C3%A3%C2%A8-un-diri...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/la-repubblica-dietro-il-risiko-dell...
http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/intervista-di-corintoi-su-acta...
http://www.dicorinto.it/temi/innovazione/arcireport-acta-una-guerra-politica
http://www.euractiv.com/infosociety/acta-activates-european-civil-society-ne...
********************** “The Net interprets censorship as damage and routes around it.” – John Gilmore
-----nexa-bounces@server-nexa.polito.it ha scritto: -----****
Per: Blengino <blengino@penalistiassociati.it><blengino@penalistiassociati.it> Da: giuseppe mazziotti Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Data: 16/02/2012 11.22AM Cc: Nexa <nexa@server-nexa.polito.it> <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto II****
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Ciao Carlo,****
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si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile.*** *
****
Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine:****
http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... .****
****
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.****
Cari saluti****
Giuseppe****
Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:****
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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Si sarà chetata la SIAE belga?****
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Il giorno 16/feb/2012, alle ore 11.22, giuseppe mazziotti ha scritto:
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.
Corretto. Ma è anche scritto, nero su bianco, che le misure devono bilanciare i diritti d'autore e IP con altri diritti fondamentali (parr. 44 e ss.). E gli altri diritti fondamentali citati sono la libertà di comunicazione, la libertà d'informazione, il diritto ai propri dati personali e la libertà d'impresa. A ben vedere, queste libertà, in tensione dialettica con i diritti d'autore e IP, sono le libertà che meglio caratterizzano gli stati democratici. Mi sembra una sentenza interessante e importante per tutti (titolari di diritti, prestatori, utenti). A presto, Valentin
my due cents: http://www.iusonline.it/12721/diritto-d%e2%80%99autore-online-%e2%80%9cvieta... Non sarà una Sentenza originale ma...aiuta...;) un saluto a tutti, G __ Avv. Prof. Guido Scorza SR&Partners Via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma Tel. +39-06.87750524 Fax +39-0692931778 www.guidoscorza.it www.sr-partners.it Il giorno 16/feb/2012, alle ore 12:50, vale.it.newsletters@gmail.com ha scritto:
Il giorno 16/feb/2012, alle ore 11.22, giuseppe mazziotti ha scritto:
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.
Corretto.
Ma è anche scritto, nero su bianco, che le misure devono bilanciare i diritti d'autore e IP con altri diritti fondamentali (parr. 44 e ss.). E gli altri diritti fondamentali citati sono la libertà di comunicazione, la libertà d'informazione, il diritto ai propri dati personali e la libertà d'impresa. A ben vedere, queste libertà, in tensione dialettica con i diritti d'autore e IP, sono le libertà che meglio caratterizzano gli stati democratici.
Mi sembra una sentenza interessante e importante per tutti (titolari di diritti, prestatori, utenti).
A presto,
Valentin
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Non credo sinceramente che questo sia un contesto dove si puo' facilmente disinformare, considerato l'alto livello e la preparazione tecnica degli iscritti alla lista. Ognuno e' libero di farsi la propria opinione, e di esprimerla sulla base di fatti e documenti, inclusi trattati e direttive, che sono a disposizione di tutti, grazie al cielo. G. Il giorno 16 febbraio 2012 14:23, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>ha scritto:
Il 16/02/2012 11:22, giuseppe mazziotti ha scritto:
Ciao Carlo,
si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA,
Sostenere che il diritto UE non cambierà con ACTA è disinformazione, in linea con alcune menzogne della Commissione Europea (DG Trade). In realtà ACTA *non* è pienamente compatibile con l'attuale acquis e diverse sue disposizioni sono sufficientemente vaghe da permetterne implementazioni diverse, con conseguente ulteriore frammentazione del "digital single market". Il problema infatti non è solo la compatibilità con l'acquis dell'UE, ma anche la compatibilità con le leggi dei Paesi Membri (quest'ultimo punto, per essere corretti, in realtà ammesso -verbalmente- anche dal Commissario De Gucht).
Uno degli ultimi debunk in merito ai miti propagandati dall'industria del copyright e da diversi esponenti del DG Trade su ACTA lo ha scritto EDRi: <http://www.edri.org/commission_myths><http://www.edri.org/commission_myths>
Qui molto brevemente vorrei ricordare la RIDEFINIZIONE operata da ACTA di infringement su scala commerciale, che ha profonde implicazioni sia sul piano civile sia su quello penale. La chiave è che una violazione su scala commerciale definita come una violazione che ottenga un vantaggio indiretto, anche privo di lucro, criminalizza il cittadino che realizza un'opera di mashup o remix, oppure quello che copia un contenuto audio o video per un parente (e ovviamente tutti coloro che fanno file sharing di numeri protetti da copyright), e molto altro.
Finalmente anche la Commissione comincia ad ammettere che la compatibilità con l'attuale quadro legislativo sia come minimo dubbia, aprendosi alla possibilità di chiedere l'opinione della Corte Europea di Giustizia (anche se forse con secondi fini non molto limpidi): <http://www.edri.org/edrigram/number10.3/ec-discusses-partial-acta-retreat><http://www.edri.org/edrigram/number10.3/ec-discusses-partial-acta-retreat>
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.
Parafrasando Heinlein, "The ECJ is a harsh mistress". :D
Un brindisi, Paolo
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-- Giuseppe Mazziotti 0032 (0)491 25 77 17 Skype: giuseppe.mazziotti Writings <http://works.bepress.com/mazziotti/>
Interpretare le leggi e i trattati, soprattutto quando sono frutto di negoziazioni complesse e di compromessi politici, non consente mai di ridurre il discorso a "vero-falso"... Alla fine le norme che i trattati impongono agli Stati contraenti vanno vagliate e applicate dai tribunali nella loro dimensione concreta e i parlamenti nazionali hanno una certa discrezionalita' nel farlo. Cosi' sara' anche per ACTA, almeno per i Paesi che lo ratificheranno o lo hanno gia' ratificato, com'e' stato per l'accordo TRIPS del 1994 in sede di WTO. Ad ogni modo, per cercare di offrire una prospettiva diversa, e senza voler fare l'avvocato difensore di ACTA e di chi lo ha negoziato, ricordo che: - e' prassi comune che le negoziazioni di accordi internazionali, soprattutto nel contesto del commercio internazionale, restino fino a un certo punto riservate, per tutelare la posizione negoziale di ciascuna parte contraente. Di singolare in ACTA c'e' stata l'iniziativa, ad opera di due Paesi in un contesto ormai plurilaterale come il WTO e il fallimento nel tentativo di coinvolgere i Paesi che piu' fanno leva sulla pirateria, anche sulla base dei loro numeri; - il fatto che ACTA contenga disposizioni riguardanti sanzioni penali, oltre a disposizioni civili e/o commerciali, e' una delle ragioni, forse la ragione principale, per cui il trattato, sulla sponda europea, e' stato negoziato sia dalla Commissione sia dai singoli Stati membri, e richieda ora la ratifica a entrambi i livelli (pur avendo l'Unione Europea, con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009, acquisito competenze anche in materia penale); - la disposizione dell'articolo 23 di ACTA riguarda i casi piu' gravi di contraffazione, che sono gia' puniti con sanzioni penali in tutti gli Stati europei, in virtu' degli obblighi assunti da tali Stati con la firma dell'Accordo TRIPS e l'accesso al WTO, fin dal 1994 (non e' quindi una novita' di ACTA, questa). L'unica novita' e' l' "indirect commercial advantage" che, a differenza di quanto sostenuto, e' una disposizione che si presta a varie interpretazioni ma che, con ogni probabilita', dovrebbe rendere obbligatoria la sanzione penale per chiunque compia atti di contraffazione su scala commerciale senza ricavarne un beneficio diretto ma guadagnandoci comunque, in termini economici (non l'utente singolo, quindi, ma piu' probabilmente, per fare un esempio, il gestore di un sito pirata che non lucri direttamente ma abbia introiti pubblicitari). E' una norma che, a maggior ragione dopo le rassicurazioni recenti della Commissione, non sara' mai applicata in Europa nella sua dimensione piu' restrittiva o "pericolosa". - non ci sono direttive europee in materia penale per reati contro la proprieta' intellettuale, quindi non si puo' citare nulla in risposta all'art. 23 (vale la risposta data sopra a livello di legislazione nazionale). Si puo' pero' citare il fatto che sin dal 2004, con la direttiva 2004/48, a fronte di violazioni dei diritti di PI "su scala commerciale", spetti a titolari dei diritti un diritto di informazione sull'origine e sui canali di distribuzione dei beni e servizi attraverso cui si le violazioni siano perpetrate, attraverso ingiunzioni che possono richiedersi contro il contraffattore, l'utilizzatore e il prestatore dei servizi utilizzati (art. 8). Spero i chiarimenti siano utili. Saluti, G. Il giorno 16 febbraio 2012 16:22, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>ha scritto:
Il 16/02/2012 14:57, giuseppe mazziotti ha scritto:
Non credo sinceramente che questo sia un contesto dove si puo' facilmente disinformare, considerato l'alto livello e la preparazione tecnica degli iscritti alla lista. Ognuno e' libero di farsi la propria opinione, e di esprimerla sulla base di fatti e documenti, inclusi trattati e direttive, che sono a disposizione di tutti, grazie al cielo. G.
Non lo credo nemmeno io. Tuttavia la lista è pubblica, e quindi letta potenzialmente anche da persone che qui non scrivono mai. Ritengo quindi un "imperativo categorico" :) ribattere punto su punto alle affermazioni che, documenti ufficiali alla mano, non corrispondono al vero.
Parentesi: a proposito dell'accesso ai testi, devo sottolineare che per tutto il periodo dei negoziati l'accesso è stato limitato ai soli testi trapelati di ACTA. Gli stessi MEP dovevano leggere ACTA dai testi trapelati, su WikiLeaks e altri siti, mentre i rappresentanti delle major venivano invitati ad assistere ai negoziati e mi risulta che siano anche stati interpellati per opinioni e consigli. Chiusa parentesi e veniamo al sodo.
In merito alla presunta compatibilità di ACTA con l'acquis e con il diritto dei Paesi Membri, si consideri a titolo esemplifcativo questo, tratto dalla versione consolidata e firmata da 22 Paesi Membri (il maiuscolo è mio):
Section 4: Criminal Enforcement ARTICLE 23: CRIMINAL OFFENCES
Art. 23.1 1. Each Party SHALL provide for CRIMINAL PROCEDURES and penalties to be applied AT LEAST in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale. (9) For the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include AT LEAST those carried out as commercial ACTIVITIES for direct or INDIRECT ECONOMIC or commercial ADVANTAGE."
Questa è una ridefinizione completa ed incompatibile con l'acquis di "pirateria su scala commerciale". Mi si citi un solo articolo di una sola direttiva che influenzi l'impianto penale di un Paese Membro per definire atti di violazione su scala commerciale come "attività commerciali intraprese per *vantaggio* (non profitto, non lucro) economico *indiretto*".
Procedure penali contro un atto di violazione del copyright per "vantaggio economico indiretto" non sono previste dall'acquis dell'EU, cosi come non sono previste dall'ordinamento italiano, da quello olandese e da quello di gran parte dei Paesi Membri. In realtà, per un brevissimo periodo in Italia la c.d. Legge Urbani prevedeva esattamente questo (limitatamente alle condivisioni su reti telematiche), ma poi fu emendata. Vantaggio economico indiretto lascia spazio a ben pochi equivoci.
Per tutto quanto sopra (ma anche per altri motivi, questo è solo un esempio), è falso affermare che ACTA non modificherà gli impianti legislativi delle parti sottoscrittrici, compreso quello dell'UE, ed è "at least" scorretto invitare i critici di ACTA a chetarsi su queste basi (fermo restando che nessuno di "noi critici" ha mai sostenuto la "fine del mondo e delle libertà" con ACTA, altra affermazione non veritiera). Al contrario, ACTA ha il potere di modificare l'impianto legislativo anche penale delle parti.
Il testo ufficiale consolidato e firmato di ACTA: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf><http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf>
Ciao, Paolo
Il giorno 16 febbraio 2012 14:23, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com
ha scritto:
Il 16/02/2012 11:22, giuseppe mazziotti ha scritto:
Ciao Carlo,
si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA,
Sostenere che il diritto UE non cambierà con ACTA è disinformazione, in linea con alcune menzogne della Commissione Europea (DG Trade). In realtà ACTA *non* è pienamente compatibile con l'attuale acquis e diverse sue disposizioni sono sufficientemente vaghe da permetterne implementazioni diverse, con conseguente ulteriore frammentazione del "digital single market". Il problema infatti non è solo la compatibilità con l'acquis dell'UE, ma anche la compatibilità con le leggi dei Paesi Membri (quest'ultimo punto, per essere corretti, in realtà ammesso -verbalmente- anche dal Commissario De Gucht).
Uno degli ultimi debunk in merito ai miti propagandati dall'industria del copyright e da diversi esponenti del DG Trade su ACTA lo ha scritto EDRi: <http://www.edri.org/commission_myths><http://www.edri.org/commission_myths>
Qui molto brevemente vorrei ricordare la RIDEFINIZIONE operata da ACTA di infringement su scala commerciale, che ha profonde implicazioni sia sul piano civile sia su quello penale. La chiave è che una violazione su scala commerciale definita come una violazione che ottenga un vantaggio indiretto, anche privo di lucro, criminalizza il cittadino che realizza un'opera di mashup o remix, oppure quello che copia un contenuto audio o video per un parente (e ovviamente tutti coloro che fanno file sharing di numeri protetti da copyright), e molto altro.
Finalmente anche la Commissione comincia ad ammettere che la compatibilità con l'attuale quadro legislativo sia come minimo dubbia, aprendosi alla possibilità di chiedere l'opinione della Corte Europea di Giustizia (anche se forse con secondi fini non molto limpidi):
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.
Parafrasando Heinlein, "The ECJ is a harsh mistress". :D
Un brindisi, Paolo
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Carissimi, permettetemi una nota metodologica: questa è una lista dove tutte le voci (tutte) sono benvenute. L'obiettivo, infatti, non è quello di condurre una camera ecoica dove rinforzarci a vicenda nei nostri (pre)giudizi, ma quello di condurre una discussione il più possibile informata e basata sui fatti, per il beneficio di tutti. Per ottenere tale risultato è, però, essenziale che viga il massimo rispetto reciproco. Da questo punto di vista, e per essere specifico, vi pregherei di astenervi in futuro dall'attribuire ai vostri interlocutori "non serietà e irresponsabilità" (come ha fatto Giuseppe Mazziotti riferendosi a chi ha criticato ACTA senza essersi prima "scagliato" contro norme europee esistenti, ovvero, numerosi membri della lista) o "disinformazione in linea con menzogne" (come ha scritto Paolo Brini riferendosi al post di Mazziotti). Insomma, che il confronto sia serrato e persino spigoloso: non solo è normale, ma può essere molto utile per tutti. Ma solo se si rimane ancorati ai fatti (su cui possiamo ovviamente avere opinioni divergenti) e solo se si garantisce il massimo rispetto ai nostri interlocutori e a chi ascolta in lista. Grazie, juan carlos
participants (7)
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Blengino -
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Guido Scorza -
J.C. DE MARTIN -
Paolo Brini -
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