On 16/02/2012 20:27, giuseppe mazziotti wrote:

 
- e' prassi comune che le negoziazioni di accordi internazionali, soprattutto nel contesto del commercio internazionale, restino fino a un certo punto riservate, per tutelare la posizione negoziale di ciascuna parte contraente. Di singolare in ACTA c'e' stata l'iniziativa, ad opera di due Paesi in un contesto ormai plurilaterale come il WTO e il fallimento nel tentativo di coinvolgere i Paesi che piu' fanno leva sulla pirateria, anche sulla base dei loro numeri;

Non è esatto, nessun trattato globale sull'enforcement della c.d. "proprietà intellettuale" è mai stato tenuto segreto come ACTA, e mai simili trattati sono stati secretati per motivi di sicurezza nazionale. Faccio notare inoltre che c'è differenza fra "fino a un certo punto riservate" e una segretezza che ha impedito a tutti i parlamenti nazionali, e allo stesso Parlamento Europeo, uno scrutinio del trattato durante i negoziati o per lo meno prima della firma. Scrutinio che appariva invece necessario proprio perché ACTA va ad incidere profondamente sugli impianti legislativi dei paesi sottoscrittori e sulla vita quotidiana dei loro cittadini. Faccio altresì notare che se la "coalition of the willing" avesse voluto veramente coinvolgere i paesi che citi, si sarebbe mossa in ambito WTO/WIPO. Escludere WTO e WIPO, anzi in una certa fase muoversi addirittura con ostilità contro WIPO per poi correggere la rotta a cose fatte aggiungendo più compiacenti ma inessenziali riferimenti a TRIPS, è un chiaro sintomo di fallimento premeditato.

 
- il fatto che ACTA contenga disposizioni riguardanti sanzioni penali, oltre a disposizioni civili e/o commerciali, e' una delle ragioni, forse la ragione principale, per cui il trattato, sulla sponda europea, e' stato negoziato sia dalla Commissione sia dai singoli Stati membri, e richieda ora la ratifica a entrambi i livelli (pur avendo l'Unione Europea, con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009, acquisito competenze anche in materia penale);

Siamo d'accordo. Le competenze del Trattato di Lisbona non riguardano comunque la Commissione in questo caso, il cui mandato da parte del Consiglio le impediva negoziati sulle disposizioni penali. Visto che citi Libona, faccio notare che alla luce del TFEU, non aver informato pienamente il Parlamento Europeo in ogni fase dei negoziati è operazione dubbia, se non illegale. Anche su questo sarebbe bene che la ECJ facesse luce.



 
- la disposizione dell'articolo 23 di ACTA riguarda i casi piu' gravi di contraffazione, che sono gia' puniti con sanzioni penali in tutti gli Stati europei, in virtu' degli obblighi assunti da tali Stati con la firma dell'Accordo TRIPS e l'accesso al WTO, fin dal 1994 (non e' quindi una novita' di ACTA, questa). L'unica novita' e' l' "indirect commercial advantage" che, a differenza di quanto sostenuto, e' una disposizione che si presta a varie interpretazioni ma che, con ogni probabilita',  dovrebbe rendere obbligatoria la sanzione penale per chiunque compia atti di contraffazione su scala commerciale senza ricavarne un beneficio diretto ma guadagnandoci comunque, in termini economici (non l'utente singolo, quindi, ma piu' probabilmente, per fare un esempio, il gestore di un sito pirata che non lucri direttamente ma abbia introiti pubblicitari). E' una norma che, a maggior ragione dopo le rassicurazioni recenti della Commissione, non sara' mai applicata in Europa nella sua dimensione piu' restrittiva o "pericolosa".

Questo è il "mito numero 1" segnalato e smontato da EDRi nel link fornito in precedenza. Per altre analisi che mostrano perché questo è un mito, segnalo l'opinione degli Accademici Europei (1),  lo studio del Comitato INTA del Parlamento Europeo (3) ed anche l'analisi di Korff e Brown (2) in merito alla compatibilità di ACTA con la ECHR e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

(1) <http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html>
(2) <http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights>
(3) <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/INTA/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=43731>

Dal punto di vista italiano, abbiamo un esempio illustre che avevo citato in precedenza: la prima legge Urbani è già stata unanimamente interpretata da tutti i giuristi come scritta specificamente per rendere l'atto di condivisione online un reato penale per il singolo cittadino. Non vedo perché ACTA dovrebbe essere interpretata diversamente: infatti, usa lo stesso linguaggio nell'art. 23, e va oltre nel ridefinire "scala commerciale".


 
- non ci sono direttive europee in materia penale per reati contro la proprieta' intellettuale, quindi non si puo' citare nulla in risposta all'art. 23 (vale la risposta data sopra a livello di legislazione nazionale). Si puo' pero' citare il fatto che sin dal 2004, con la direttiva 2004/48, a fronte di violazioni dei diritti di PI "su scala commerciale", spetti a titolari dei diritti un diritto di informazione sull'origine e sui canali di distribuzione dei beni e servizi attraverso cui si le violazioni siano perpetrate, attraverso ingiunzioni che possono richiedersi contro il contraffattore, l'utilizzatore e il prestatore dei servizi utilizzati (art. 8).

Il che è esattamente la risposta che dimostra la mia tesi. A maggior ragione, se non ci sono direttive in merito, delle due l'una: o ACTA richiede la modifica dell'Acquis, o impone il fallimento dell'armonizzazione.

CIao,
Paolo