On 16/02/2012 20:27, giuseppe mazziotti wrote:
- e' prassi comune che le negoziazioni di accordi
internazionali, soprattutto nel contesto del commercio
internazionale, restino fino a un certo punto riservate, per
tutelare la posizione negoziale di ciascuna parte
contraente. Di singolare in ACTA c'e' stata l'iniziativa, ad
opera di due Paesi in un contesto ormai plurilaterale come il
WTO e il fallimento nel tentativo di coinvolgere i Paesi che
piu' fanno leva sulla pirateria, anche sulla base dei loro
numeri;
Non è esatto, nessun trattato globale sull'enforcement della c.d.
"proprietà intellettuale" è mai stato tenuto segreto come ACTA, e
mai simili trattati sono stati secretati per motivi di sicurezza
nazionale. Faccio notare inoltre che c'è differenza fra "fino a un
certo punto riservate" e una segretezza che ha impedito a tutti i
parlamenti nazionali, e allo stesso Parlamento Europeo, uno
scrutinio del trattato durante i negoziati o per lo meno prima della
firma. Scrutinio che appariva invece necessario proprio perché ACTA
va ad incidere profondamente sugli impianti legislativi dei paesi
sottoscrittori e sulla vita quotidiana dei loro cittadini. Faccio
altresì notare che se la "coalition of the willing" avesse voluto
veramente coinvolgere i paesi che citi, si sarebbe mossa in ambito
WTO/WIPO. Escludere WTO e WIPO, anzi in una certa fase muoversi
addirittura con ostilità contro WIPO per poi correggere la rotta a
cose fatte aggiungendo più compiacenti ma inessenziali riferimenti a
TRIPS, è un chiaro sintomo di fallimento premeditato.
- il fatto che ACTA contenga disposizioni riguardanti
sanzioni penali, oltre a disposizioni civili e/o commerciali, e'
una delle ragioni, forse la ragione principale, per cui il
trattato, sulla sponda europea, e' stato negoziato sia dalla
Commissione sia dai singoli Stati membri, e richieda ora la
ratifica a entrambi i livelli (pur avendo l'Unione Europea, con
il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009,
acquisito competenze anche in materia penale);
Siamo d'accordo. Le competenze del Trattato di Lisbona non
riguardano comunque la Commissione in questo caso, il cui mandato da
parte del Consiglio le impediva negoziati sulle disposizioni penali.
Visto che citi Libona, faccio notare che alla luce del TFEU, non
aver informato pienamente il Parlamento Europeo in ogni fase dei
negoziati è operazione dubbia, se non illegale. Anche su questo
sarebbe bene che la ECJ facesse luce.
- la disposizione dell'articolo 23 di ACTA riguarda i casi
piu' gravi di contraffazione, che sono gia' puniti con sanzioni
penali in tutti gli Stati europei, in virtu' degli obblighi
assunti da tali Stati con la firma dell'Accordo TRIPS e
l'accesso al WTO, fin dal 1994 (non e' quindi una novita' di
ACTA, questa). L'unica novita' e' l' "indirect commercial
advantage" che, a differenza di quanto sostenuto, e' una
disposizione che si presta a varie interpretazioni ma che, con
ogni probabilita', dovrebbe rendere obbligatoria la sanzione
penale per chiunque compia atti di contraffazione su scala
commerciale senza ricavarne un beneficio diretto ma
guadagnandoci comunque, in termini economici (non l'utente
singolo, quindi, ma piu' probabilmente, per fare un esempio, il
gestore di un sito pirata che non lucri direttamente ma
abbia introiti pubblicitari). E' una norma che, a maggior
ragione dopo le rassicurazioni recenti della Commissione, non
sara' mai applicata in Europa nella sua dimensione piu'
restrittiva o "pericolosa".
Questo è il "mito numero 1" segnalato e smontato da EDRi nel link
fornito in precedenza. Per altre analisi che mostrano perché questo
è un mito, segnalo l'opinione degli Accademici Europei (1), lo
studio del Comitato INTA del Parlamento Europeo (3) ed anche
l'analisi di Korff e Brown (2) in merito alla compatibilità di ACTA
con la ECHR e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
(1) <http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html>
(2) <http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights>
(3)
<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/INTA/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=43731>
Dal punto di vista italiano, abbiamo un esempio illustre che avevo
citato in precedenza: la prima legge Urbani è già stata unanimamente
interpretata da tutti i giuristi come scritta specificamente per
rendere l'atto di condivisione online un reato penale per il singolo
cittadino. Non vedo perché ACTA dovrebbe essere interpretata
diversamente: infatti, usa lo stesso linguaggio nell'art. 23, e va
oltre nel ridefinire "scala commerciale".
- non ci sono direttive europee in materia penale per reati
contro la proprieta' intellettuale, quindi non si puo' citare
nulla in risposta all'art. 23 (vale la risposta data sopra a
livello di legislazione nazionale). Si puo' pero' citare il
fatto che sin dal 2004, con la direttiva 2004/48, a fronte di
violazioni dei diritti di PI "su scala commerciale", spetti a
titolari dei diritti un diritto di informazione sull'origine e
sui canali di distribuzione dei beni e servizi attraverso cui si
le violazioni siano perpetrate, attraverso ingiunzioni che
possono richiedersi contro il contraffattore, l'utilizzatore e
il prestatore dei servizi utilizzati (art. 8).
Il che è esattamente la risposta che dimostra la mia tesi. A maggior
ragione, se non ci sono direttive in merito, delle due l'una: o ACTA
richiede la modifica dell'Acquis, o impone il fallimento
dell'armonizzazione.
CIao,
Paolo