Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.pdf
Il quesito era:
Se le direttive 2001/29 1 e 2004/48 2, lette in combinato disposto con le direttive
95/463, 2000/31 4 e 2002/58 5, interpretate, in particolare, alla luce degli
artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di
autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel
merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i
giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un
provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano
utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso",
ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti
della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente
a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della
maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al
fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale,
cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti,
e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.
Si sarà chetata la SIAE belga?