Interpretare le leggi e i trattati, soprattutto quando sono frutto di negoziazioni complesse e di compromessi politici, non consente mai di ridurre il discorso a "vero-falso"...
Alla fine le norme che i trattati impongono agli Stati contraenti vanno vagliate e applicate dai tribunali nella loro dimensione concreta e i parlamenti nazionali hanno una certa discrezionalita' nel farlo. Cosi' sara' anche per ACTA, almeno per i Paesi che lo ratificheranno o lo hanno gia' ratificato, com'e' stato per l'accordo TRIPS del 1994 in sede di WTO.
Ad ogni modo, per cercare di offrire una prospettiva diversa, e senza voler fare l'avvocato difensore di ACTA e di chi lo ha negoziato, ricordo che:
- e' prassi comune che le negoziazioni di accordi internazionali, soprattutto nel contesto del commercio internazionale, restino fino a un certo punto riservate, per tutelare la posizione negoziale di ciascuna parte contraente. Di singolare in ACTA c'e' stata l'iniziativa, ad opera di due Paesi in un contesto ormai plurilaterale come il WTO e il fallimento nel tentativo di coinvolgere i Paesi che piu' fanno leva sulla pirateria, anche sulla base dei loro numeri;
- il fatto che ACTA contenga disposizioni riguardanti sanzioni penali, oltre a disposizioni civili e/o commerciali, e' una delle ragioni, forse la ragione principale, per cui il trattato, sulla sponda europea, e' stato negoziato sia dalla Commissione sia dai singoli Stati membri, e richieda ora la ratifica a entrambi i livelli (pur avendo l'Unione Europea, con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009, acquisito competenze anche in materia penale);
- la disposizione dell'articolo 23 di ACTA riguarda i casi piu' gravi di contraffazione, che sono gia' puniti con sanzioni penali in tutti gli Stati europei, in virtu' degli obblighi assunti da tali Stati con la firma dell'Accordo TRIPS e l'accesso al WTO, fin dal 1994 (non e' quindi una novita' di ACTA, questa). L'unica novita' e' l' "indirect commercial advantage" che, a differenza di quanto sostenuto, e' una disposizione che si presta a varie interpretazioni ma che, con ogni probabilita', dovrebbe rendere obbligatoria la sanzione penale per chiunque compia atti di contraffazione su scala commerciale senza ricavarne un beneficio diretto ma guadagnandoci comunque, in termini economici (non l'utente singolo, quindi, ma piu' probabilmente, per fare un esempio, il gestore di un sito pirata che non lucri direttamente ma abbia introiti pubblicitari). E' una norma che, a maggior ragione dopo le rassicurazioni recenti della Commissione, non sara' mai applicata in Europa nella sua dimensione piu' restrittiva o "pericolosa".
- non ci sono direttive europee in materia penale per reati contro la proprieta' intellettuale, quindi non si puo' citare nulla in risposta all'art. 23 (vale la risposta data sopra a livello di legislazione nazionale). Si puo' pero' citare il fatto che sin dal 2004, con la direttiva 2004/48, a fronte di violazioni dei diritti di PI "su scala commerciale", spetti a titolari dei diritti un diritto di informazione sull'origine e sui canali di distribuzione dei beni e servizi attraverso cui si le violazioni siano perpetrate, attraverso ingiunzioni che possono richiedersi contro il contraffattore, l'utilizzatore e il prestatore dei servizi utilizzati (art. 8).
Spero i chiarimenti siano utili.
Saluti, G.
Il giorno 16 febbraio 2012 16:22, Paolo Brini
<paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:
Il 16/02/2012 14:57, giuseppe mazziotti ha scritto:
Non credo sinceramente che questo sia un contesto dove si
puo' facilmente disinformare, considerato l'alto livello e la
preparazione tecnica degli iscritti alla lista.
Ognuno e' libero di farsi la propria opinione, e di
esprimerla sulla base di fatti e documenti, inclusi trattati e
direttive, che sono a disposizione di tutti, grazie al cielo. G.
Non lo credo nemmeno io. Tuttavia la lista è pubblica, e quindi
letta potenzialmente anche da persone che qui non scrivono mai.
Ritengo quindi un "imperativo categorico" :) ribattere punto su
punto alle affermazioni che, documenti ufficiali alla mano, non
corrispondono al vero.
Parentesi: a proposito dell'accesso ai testi, devo sottolineare che
per tutto il periodo dei negoziati l'accesso è stato limitato ai
soli testi trapelati di ACTA. Gli stessi MEP dovevano leggere ACTA
dai testi trapelati, su WikiLeaks e altri siti, mentre i
rappresentanti delle major venivano invitati ad assistere ai
negoziati e mi risulta che siano anche stati interpellati per
opinioni e consigli. Chiusa parentesi e veniamo al sodo.
In merito alla presunta compatibilità di ACTA con l'acquis e con il
diritto dei Paesi Membri, si consideri a titolo esemplifcativo
questo, tratto dalla versione consolidata e firmata da 22 Paesi
Membri (il maiuscolo è mio):
Section 4: Criminal Enforcement
ARTICLE 23: CRIMINAL OFFENCES
Art. 23.1
1. Each Party SHALL provide for CRIMINAL PROCEDURES and penalties to
be applied AT LEAST in cases of wilful trademark counterfeiting or
copyright or related rights piracy on a commercial scale. (9) For
the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale
include AT LEAST those carried out as commercial ACTIVITIES for
direct or INDIRECT ECONOMIC or commercial ADVANTAGE."
Questa è una ridefinizione completa ed incompatibile con l'acquis di
"pirateria su scala commerciale". Mi si citi un solo articolo di una
sola direttiva che influenzi l'impianto penale di un Paese Membro
per definire atti di violazione su scala commerciale come "attività
commerciali intraprese per *vantaggio* (non profitto, non lucro)
economico *indiretto*".
Procedure penali contro un atto di violazione del copyright per
"vantaggio economico indiretto" non sono previste dall'acquis
dell'EU, cosi come non sono previste dall'ordinamento italiano, da
quello olandese e da quello di gran parte dei Paesi Membri. In
realtà, per un brevissimo periodo in Italia la c.d. Legge Urbani
prevedeva esattamente questo (limitatamente alle condivisioni su
reti telematiche), ma poi fu emendata. Vantaggio economico indiretto
lascia spazio a ben pochi equivoci.
Per tutto quanto sopra (ma anche per altri motivi, questo è solo un
esempio), è falso affermare che ACTA non modificherà gli impianti
legislativi delle parti sottoscrittrici, compreso quello dell'UE, ed
è "at least" scorretto invitare i critici di ACTA a chetarsi su
queste basi (fermo restando che nessuno di "noi critici" ha mai
sostenuto la "fine del mondo e delle libertà" con ACTA, altra
affermazione non veritiera). Al contrario, ACTA ha il potere di
modificare l'impianto legislativo anche penale delle parti.
Il testo ufficiale consolidato e firmato di ACTA:
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf>
Ciao,
Paolo
Il giorno 16 febbraio 2012 14:23, Paolo
Brini
<paolo.brini@iridiumpg.com>
ha scritto:
Il 16/02/2012 11:22,
giuseppe mazziotti ha scritto:
Ciao Carlo,
si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche
chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno
paventato la fine del mondo e della liberta' su
Internet con ACTA (se mai verra' ratificato
dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le
sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e
Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e
cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di
ACTA,
Sostenere che il diritto UE non cambierà con ACTA è
disinformazione, in linea con alcune menzogne della
Commissione Europea (DG Trade). In realtà ACTA *non* è
pienamente compatibile con l'attuale acquis e diverse sue
disposizioni sono sufficientemente vaghe da permetterne
implementazioni diverse, con conseguente ulteriore
frammentazione del "digital single market". Il problema
infatti non è solo la compatibilità con l'acquis dell'UE, ma
anche la compatibilità con le leggi dei Paesi Membri
(quest'ultimo punto, per essere corretti, in realtà ammesso
-verbalmente- anche dal Commissario De Gucht).
Uno degli ultimi debunk in merito ai miti propagandati
dall'industria del copyright e da diversi esponenti del DG
Trade su ACTA lo ha scritto EDRi:
<http://www.edri.org/commission_myths>
Qui molto brevemente vorrei ricordare la RIDEFINIZIONE
operata da ACTA di infringement su scala commerciale, che ha
profonde implicazioni sia sul piano civile sia su quello
penale. La chiave è che una violazione su scala commerciale
definita come una violazione che ottenga un vantaggio
indiretto, anche privo di lucro, criminalizza il cittadino
che realizza un'opera di mashup o remix, oppure quello che
copia un contenuto audio o video per un parente (e
ovviamente tutti coloro che fanno file sharing di numeri
protetti da copyright), e molto altro.
Finalmente anche la Commissione comincia ad ammettere che la
compatibilità con l'attuale quadro legislativo sia come
minimo dubbia, aprendosi alla possibilità di chiedere
l'opinione della Corte Europea di Giustizia (anche se forse
con secondi fini non molto limpidi):
<http://www.edri.org/edrigram/number10.3/ec-discusses-partial-acta-retreat>
La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che
la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio
generale e preventivo, punto.
Parafrasando Heinlein, "The ECJ is a harsh mistress". :D
Un brindisi,
Paolo
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