Per: Blengino <blengino@penalistiassociati.it>
Da: giuseppe mazziotti
Inviato da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
Data: 16/02/2012 11.22AM
Cc: Nexa <nexa@server-nexa.polito.it>
Oggetto: Re: [nexa] Sabam atto IICiao Carlo,si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile.Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti professionalmente dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine:La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto.Cari salutiGiuseppeIl giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.pdf
Il quesito era:
Se le direttive 2001/29 1 e 2004/48 2, lette in combinato disposto con le direttive 95/463, 2000/31 4 e 2002/58 5, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.
Si sarà chetata la SIAE belga?
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