Re: [nexa] R: Triste dilemma (2nd round)
Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano. Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato a valutare il caso concreto. Nell'ipotesi in questione peraltro, come già detto da altri prima di me, quella normativa non "c'azzecca" (per usare il dipietrese). M. 2010/2/25 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it>
E, se ti dicesse "non puoi usare l'autostrada a fini di business" ? E se ti dicesse "non puoi usare l'autostrada con auto gialle" ? E se ti dicesse "noi rivendiamo le auto che passano in autistrada" ? (*) E se ti dicesse "non puoi usare l'autostrada piu' di 7 volte al giorno" ? (**)
(*) Immaginando che fosse possibile vendere l'auto E lasciarla anche al proprietario.. (**) immaginando che fosse possibile usare l'autosrtrada senza impegnarla, senza alcun consumo di risorse, quindi non per limiti di capacita'.
Cambierebbe qualcosa ?
Penso che la domanda sia sbagliata e non sia "e' un editore?" ma "ha le esclusioni di responsabilita' previste dalla direttiva ecommerce" ?
La direttiva esonera la responsabilita' per l'intermediario tecnico, quello che ti da una piattaforma e tu la usi come vuoi.
ai tempi non c'era la fattispecie, il riferimento erano hoster come aruba, mere conduit come gli isp e caching come (in parte oggi) i motori di ricerca.
Se chi ti da' l'hosting comincia a sindacare sulle finalita' del tuo uso, sul "contenuto" e non sul "byte", e' cio' di cui la direttiva prevede di esentare la reponsabilita' ?
ciao, s.
P.s. nel caso in specie, pero', pare che anche questo non c'entri nulla. Intando la dmanda andrebbe posta al passato "era cosi' all'epoca dei fatti ?"
Nel 1995 un provvedimento di urgenza, una notte, intimava ad I.NET di spegnere il suo centro di calcolo (oggi diremmo Data Center). Parlando con il magistrato si concordo' e si spense solo la macchina interessata, per non alterare le prove.
Non c'era ancora la direttiva eCommerce, ma chi giudicava usava la testa.
Il giudice in questo caso ha giudicato google conoscendo tutte le carte e le posizioni di tutte le parti.
Noi possiamo giudicare il giudice conoscendo solo un comunicato stampa ?
La verita' e' che non sappiamo i motivi della condanna... Sappiamo solo che e' legata al trattamento di dati senesibili.
Un amico mi ha prospettato la seguente domanda:
hai un server dove offri un servizio gartuito di storage e dove ti riservi di poter rimuovere materiale ivi depositato, su questo viene messo da qualcuno un file relativo a JC (non prendertela, uno a caso, conosciuto da tutti ! ;-) con delle analisi che mostrano che ha una patologia che lo puo' pregiudicare socialmente. Tu vieni a sapere che questo file c'e'. Lo vedi ed e' proprio cosi'. Sei certo che non lo ha pubblicato JC.
cosa fai ? rimuovi il file, avverti JC, chi lo ha caricato e la polizia o aspetti che un giudice ti dica di toglierlo ?
e se il file fossero foto pedopornografiche ? quando vieni a saperlo, cosa fai ? Le togli ed avverti la polizia o aspetti che sia un giudice a dirti di toglierle ?
In questo caso non staremmo parlando di liberta' di espressione (non tutela le foto pedopornografiche ne' le analisicliniche!), ne' di responsabilita' editoriale ne' di copyright ne' di obbligo di controllo preventivo (come nel caso di specie, mi pare abbia dichiarato l'avv. Pisapia, legale di Google).
e se fosse andata cosi' e qualcuno, avendo del materiale di cui certamente e' vietato il trattamento, venendo a saperlo, non lo avesse rimosso finche' non glielo avesse intimato un giudice ?
Non avrebbe forse fatto una leggerezza e violato una legge ?
Aspettiamo la sentenza...
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...... Original Message ....... On Thu, 25 Feb 2010 12:30:48 +0100 (CET) "g.gallus@tiscali.it" <g.gallus@tiscali.it> wrote:
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Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato a valutare il caso concreto.
Ciao Marco, mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14 della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo + censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti, ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)? Ciao, Paolo
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc. Quella che si può invocare (ma ripeto, non è neppure questo il caso della sentenza, che concerne un'ipotesi che non è toccata dal d.lgs 70/2003 per espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, lett b) *"2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;"*) al massimo è l'articolo 16 sull'hosting. Il problema è che, come giustamente suggeriva Stefano, la disciplina dell'hosting provider dettata dal legislatore comunitario e nazionale sembra riferirsi ad un mondo diverso da quello dei "YouTube".... è il mondo degli "Aruba", degli "Altervista" cioè di quelli che ti mettono a disposizione uno spazio e poi quello ci fai sono affari tuoi. Nel caso di YouTube non è propriamente così, a mio avviso: è un ibrido tra il Broadcaster e l'Hosting Provider. Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*." Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto il *"controllo del prestatore"*? Io non ne sarei così sicuro. Sono vicende complicate, non c'è da stupirsi che una sentenza possa anche dire cose inesatte talvolta. Resto sempre interdetto dalle reazioni, che francamente trovo esagerate. Ma è chiaro che essendo la cassa di risonanza molto grande, anche un sussurro sembra un urlo. M. 2010/2/25 Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>
Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato a valutare il caso concreto.
Ciao Marco,
mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14 della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo + censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti, ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
Ciao, Paolo
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Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
Ciao Marco, mi riferisco all'art. 14 che copre i casi di hosting, non i fornitori di connettività.Ci sono numerose sentenze e pareri che chiariscono che le UGC platform (fermo restando per l'appunto il tuo dubbio sul fatto se il Google Video dell'epoca possa essere considerata una UGC platform) ricadono nell'art. 14. Lo riporto in calce per comodità dei lettori della ml (già che ci sono metto anche il 15 perché da qualche articolo letto mi pare che molti non lo conoscano): Articolo 14 "Hosting" 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. Articolo 15 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto il *"controllo del prestatore"*?
Io non ne sarei così sicuro.
Già! E' qui che giace il mio unico dubbio sviluppatosi ultimamente per colpa dei filtri pro-attivi di Google (pensati più che altro contro il (c), ma forse sempre sufficienti a far uscire Google dallo stato di mere conduit). Questi filtri comunque non c'erano nel 2006 e in Google Video (che al confronto dello YouTube di oggi sembrava di un'era giurassica :) ) la categorizzazione veniva effettuata dagli utenti stessi, tramite dei tags che inserivano loro. Le automatizzazioni consistevano essenzialmente nel contatore delle visioni e nella classifica dei video più visti, entrambe cose che non credo possano dimostrare la conoscenza di ogni singolo video da parte dei dirigenti di Google. Una linea di difesa sostiene che i filtri tecnici completamente automatizzati non implicano la conoscenza dei contenuti da parte dei gestori della piattaforma, e pertanto non fanno decadere lo stato di mere conduit. Si tratta di un ragionamento a cui mi appassiona perché al di là di questo caso specifico, una linea di difesa del genere potrebbe essere usata degli ISP che usano la Deep Packet Inspection (in UK c'è già il caso Virgin, per ora a scopo di test tecnico di monitoraggio della pirateria) per bloccare i contenuti dei concorrenti, ma allo stesso tempo sostenere di non violare la privacy e di non uscire dallo stato di mere conduit (poi c'è un altro ragionamento più involuto per sostenere che non si tratta nemmeno di pratiche anticompetitive che violano il Trattato sul funzionamento dell'UE, ma su questo ci siamo soffermati parecchio con Andrea Glorioso e magari una futura opinione del DG Trade sarà illuminante). Grazie e ciao, Paolo
Paolo Brini wrote:
Una linea di difesa sostiene che i filtri tecnici completamente automatizzati non implicano la conoscenza dei contenuti da parte dei gestori della piattaforma, e pertanto non fanno decadere lo stato di mere conduit.
Si tratta di un ragionamento a cui mi appassiona perché al di là di questo caso specifico, una linea di difesa del genere potrebbe essere usata degli ISP che usano la Deep Packet Inspection (in UK c'è già il caso Virgin, per ora a scopo di test tecnico di monitoraggio della pirateria) per bloccare i contenuti dei concorrenti, ma allo stesso tempo sostenere di non violare la privacy e di non uscire dallo stato di mere conduit (poi c'è un altro ragionamento più involuto per sostenere che non si tratta nemmeno di pratiche anticompetitive che violano il Trattato sul funzionamento dell'UE, ma su questo ci siamo soffermati parecchio con Andrea Glorioso e magari una futura opinione del DG Trade sarà illuminante).
ah le elucubrazioni... a un incontro all'istituto Bruno Leoni con Mannoni, Buttarelli e il Sen De Benedetti sull'argomento, io sollevavo il tema dei sistemi semantici.. e' sufficiente dire "lo fa una macchina" per dire che non sei responsabile ? e se la macchina "ragiona" ? (anche in modo non deterministico ?) e se dici che e' una macchina ed invece e' una batteria di sardi ? e se invece e' una batteria di sardi punto e basta ? (non intendo offendere, avevo prima scritto "indiani", poi ho pensato che mi sarei impegolato su questioni di esportazione di dati personali e ho scritto sardi, perche' le ragazze che tutte le sere mi martellano per la disdetta a sky, sono cagliaritane... ;-)) ciao, s.
Grazie e ciao, Paolo
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Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
Quella che si può invocare (ma ripeto, non è neppure questo il caso della sentenza, che concerne un'ipotesi che non è toccata dal d.lgs 70/2003 per espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, lett b) *"2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;"*) al massimo è l'articolo 16 sull'hosting.
Il problema è che, come giustamente suggeriva Stefano, la disciplina dell'hosting provider dettata dal legislatore comunitario e nazionale sembra riferirsi ad un mondo diverso da quello dei "YouTube".... è il mondo degli "Aruba", degli "Altervista" cioè di quelli che ti mettono a disposizione uno spazio e poi quello ci fai sono affari tuoi.
Nel caso di YouTube non è propriamente così, a mio avviso: è un ibrido tra il Broadcaster e l'Hosting Provider.
Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto il *"controllo del prestatore"*?
Io non ne sarei così sicuro.
Sono vicende complicate, non c'è da stupirsi che una sentenza possa anche dire cose inesatte talvolta.
Resto sempre interdetto dalle reazioni, che francamente trovo esagerate.
Ma è chiaro che essendo la cassa di risonanza molto grande, anche un sussurro sembra un urlo.
M.
2010/2/25 Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>
Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato
a
valutare il caso concreto.
Ciao Marco,
mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14 della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo + censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti, ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
Ciao, Paolo
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
In realtà ci riferivamo a due testi diversi :-) Il 14 della direttiva è il 16 del decreto di recepimento :-) Il mere conduit però è un'altra cosa e attiene a chi semplicemente veicola le informazioni, cioè il fornitore di connettività. L'esenzione invocabile da Google/YouTube è un'altra, quella per l'appunto dell'articolo 14 (direttiva) 16(decreto di recepimento). Sul resto, come tu stesso confermi, è parecchio complicato inquadrare questa nuova tipologia di Provider/Broadcaster. -- Avv. Marco Scialdone Blog: http://scialdone.blogspot.com Site: www.computerlaw.it PEC: marcoscialdone@ordineavvocatiroma.org BlackBerry PIN:20D30DDB My profile: www.linkedin.com/in/marcoscialdone CC Network: https://creativecommons.net/marcoscialdone/
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