Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi
pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di
connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
  

Ciao Marco,

mi riferisco all'art. 14 che copre i casi di hosting, non i fornitori di connettività.Ci sono numerose sentenze e pareri che chiariscono che le UGC platform (fermo restando per l'appunto il tuo dubbio sul fatto se il Google Video dell'epoca possa essere considerata una UGC platform) ricadono nell'art. 14.

Lo riporto in calce per comodità dei lettori della ml (già che ci sono metto anche il 15 perché da qualche articolo letto mi pare che molti non lo conoscano):

Articolo 14

“Hosting”

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.

Articolo 15

Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.



Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto
centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del
servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."

Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da
YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto
il *"controllo del prestatore"*?

Io non ne sarei così sicuro.
  

Già! E' qui che giace il mio unico dubbio sviluppatosi ultimamente per colpa dei filtri pro-attivi di Google (pensati più che altro contro il (c), ma forse sempre sufficienti a far uscire Google dallo stato di mere conduit). Questi filtri comunque non c'erano nel 2006 e in Google Video (che al confronto dello YouTube di oggi sembrava di un'era giurassica :) ) la categorizzazione veniva effettuata dagli utenti stessi, tramite dei tags che inserivano loro. Le automatizzazioni consistevano essenzialmente nel contatore delle visioni e nella classifica dei video più visti, entrambe cose che non credo possano dimostrare la conoscenza di ogni singolo video da parte dei dirigenti di Google.

Una linea di difesa sostiene che i filtri tecnici completamente automatizzati non implicano la conoscenza dei contenuti da parte dei gestori della piattaforma, e pertanto non fanno decadere lo stato di mere conduit.

Si tratta di un ragionamento a cui mi appassiona perché al di là di questo caso specifico, una linea di difesa del genere potrebbe essere usata degli ISP che usano la Deep Packet Inspection (in UK c'è già il caso Virgin, per ora a scopo di test tecnico di monitoraggio della pirateria) per bloccare i contenuti dei concorrenti, ma allo stesso tempo sostenere di non violare la privacy e di non uscire dallo stato di mere conduit (poi c'è un altro ragionamento più involuto per sostenere che non si tratta nemmeno di pratiche anticompetitive che violano il Trattato sul funzionamento dell'UE, ma su questo ci siamo soffermati parecchio con Andrea Glorioso e magari una futura opinione del DG Trade sarà illuminante).

Grazie e ciao,
Paolo