Tweet di enzomazza (@enzomazza)
enzomazza (@enzomazza) ha twittato alle 4:29 PM on lun, feb 18, 2013: Pirateria: amministratore sito download condannato a pagare 6,4 mln di euro - Adnkronos CyberNews http://t.co/KPR2hnd3 (https://twitter.com/enzomazza/status/303526603277864960) L'illogicita' dell' art.174 bis L.d.A. e' nota ai tecnici: ora tutti capiranno che qualcosa non va nel sistema sanzionatorio. Per il 174 bis un ipod da 8Gb se contiene circa 1100 canzoni abusivamente duplicate vale circa 113.000 € di sanzioni amministrative in aggiunta alle eventuali sanzioni penali. Trovatemi un bene protetto con maggior vigore dalla legge italiana (ivi compresi i peggiori delitti del C.P. o le peggiori sanzioni proporzionali delle normative antitrust o bancarie) e poi ne riparliamo. 6,4 milioni di euro come sanzione amministrativa (e tecnicamente ci sta tutta) dà il segno di una follia legislativa applicata solo a fini mediatici e non son affatto convinto sia utile alla causa dei titolari dei diritti. Amen. C. Scarica l'app ufficiale di Twitter da https://twitter.com/download
Sarà forse ora di investire la Corte Costituzionale per l'illegittimità della norma? Io sono proprio in attesa di fare ciò non appena riceverò la quantificazione della sanzione amministrativa a carico di un cliente che credo si aggirerà sulla medesima somma.... Cari saluti Deborah -- DDA Studio Legale ------------------------------------------------ Avv. Deborah De Angelis via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM) <http://g.co/maps/emca9> Tel. +39 06 397 456 22 Fax +39 06 390 388 33 www.ddastudiolegale.it info@ddastudiolegale.it skype deb.dda Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e, nel caso, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Il giorno 18 febbraio 2013 17:06, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
enzomazza (@enzomazza) ha twittato alle 4:29 PM on lun, feb 18, 2013: Pirateria: amministratore sito download condannato a pagare 6,4 mln di euro - Adnkronos CyberNews http://t.co/KPR2hnd3 (https://twitter.com/enzomazza/status/303526603277864960)****
L'illogicita' dell' art.174 bis L.d.A. e' nota ai tecnici: ora tutti capiranno che qualcosa non va nel sistema sanzionatorio. Per il 174 bis un ipod da 8Gb se contiene circa 1100 canzoni abusivamente duplicate vale circa 113.000 € di sanzioni amministrative in aggiunta alle eventuali sanzioni penali. Trovatemi un bene protetto con maggior vigore dalla legge italiana (ivi compresi i peggiori delitti del C.P. o le peggiori sanzioni proporzionali delle normative antitrust o bancarie) e poi ne riparliamo.****
6,4 milioni di euro come sanzione amministrativa (e tecnicamente ci sta tutta) dà il segno di una follia legislativa applicata solo a fini mediatici e non son affatto convinto sia utile alla causa dei titolari dei diritti.****
Amen.****
C.****
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Wi fi. Garante- Fipe-confcommercio. Eco il testo della lettera spedita dal Garante il 5 febbraio. Il tutto nasce da una nota stampa della FIPE confcommercio, ripresa da diversi organi di stampa. La sensazione iniziale è che il garante privacy potesse aver sbloccato luso del wi fi adottando un provvedimento autorizzatorio a valenza generale . Non è ovviamente cosi. Analizziamo i fatti. La nota è stata spedita il 5 febbraio. Eccone i contenuti. il Dipartimento Comunicazione e reti telematiche, attraverso il capo dello stesso Dipartimento, Luigi Montuori, invia il 5 febbraio alla FIPE la risposta al quesito in materia di liberalizzazioni dellaccesso alla rete wifi. La risposta è formulata in questi termini: Labrogazione della revisione relativa alle misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili, contenuta nel suindicato art. 7, comma 4 del decreto Pisanu, ha fatto venir meno lobbligo, per i gestori dei c.d. Internet Point, di registrare i dati anagrafici e identificativi degli utenti e di monitorare le sessioni Internet. Attenzione che il garante adotta il termine internet point in una modalità che potrebbe sembrare atecnica. La legge Pisanu e tutte le norme del settore delle comunicazioni elettroniche adottano una diversa terminologia perchè diverse sono le tipologie di fornitura di accesso al pubblico ( esercizi pubblici in via prevalente, esercizi pubblici e basta, hot spot wifi privati, hotspot pubblici). Le distinzioni sono state colte praticamente da tutti gli esperti del mondo delle tlc http://blog.quintarelli.it/blog/2011/05/confusione-sul-wifi.html <http://www.fulviosarzana.it/.http:/blog.quintarelli.it/blog/2011/05/confusi one-sul-wifi.html> In nessuna parte dellabrogato decreto pisanu infatti si adotta il termine internet point, che, potrebbe indurre in errore, e che tra laltro ovviamente non si applica a bar e pizzerie. Prosegue qui www.fulviosarzana.it
Ciao Deborah, ho personalmente sollevato la questione di costituzionalità in due occasioni, senza successo, sebbene poi i Giudici abbiano quasi sempre annullato le sanzioni, più per buon senso (mancato al legislatore) che per buon diritto. Se hai bisogno ti giro le memorie e le ordinanze... Il punto è che la Corte Costituzionale ha in diverse occasioni escluso l’applicabilità alle violazioni amministrative di molti dei principi costituzionali che costituiscono ineludibili cardini di garanzia per le fattispecie penali: in particolare quelli di cui agli artt. 25 e 27 Cost. che son certamente assenti nella norma. Sebbene molti dei principi dettati da tali norme superiori siano in parte confluiti nella L.689/81, gli stessi non assurgerebbero ad invalicabili limiti costituzionali e il parametro di riferimento per norme orrende come il 174 bis L.d.A. rimane il 23 Cost. che è davvero debole. Ciao C. _____ Da: deborah de angelis [mailto:avvdda@gmail.com] Inviato: lunedì 18 febbraio 2013 17.56 A: Blengino Cc: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: [nexa] Tweet di enzomazza (@enzomazza) Sarà forse ora di investire la Corte Costituzionale per l'illegittimità della norma? Io sono proprio in attesa di fare ciò non appena riceverò la quantificazione della sanzione amministrativa a carico di un cliente che credo si aggirerà sulla medesima somma.... Cari saluti Deborah -- <http://www.ddastudiolegale.it/wp-content/uploads/2012/02/logo.gif> DDA Studio Legale ------------------------------------------------ Avv. Deborah De Angelis <http://g.co/maps/emca9> via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM) Tel. +39 06 397 456 22 Fax +39 06 390 388 33 <http://www.ddastudiolegale.it/> www.ddastudiolegale.it <mailto:info@ddastudiolegale.it> info@ddastudiolegale.it skype deb.dda <http://www.ddastudiolegale.it/wp-content/uploads/2012/02/signature-1.gif> Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e, nel caso, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Il giorno 18 febbraio 2013 17:06, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto: enzomazza (@enzomazza) ha twittato alle 4:29 PM on lun, feb 18, 2013: Pirateria: amministratore sito download condannato a pagare 6,4 mln di euro - Adnkronos CyberNews http://t.co/KPR2hnd3 (https://twitter.com/enzomazza/status/303526603277864960) L'illogicita' dell' art.174 bis L.d.A. e' nota ai tecnici: ora tutti capiranno che qualcosa non va nel sistema sanzionatorio. Per il 174 bis un ipod da 8Gb se contiene circa 1100 canzoni abusivamente duplicate vale circa 113.000 € di sanzioni amministrative in aggiunta alle eventuali sanzioni penali. Trovatemi un bene protetto con maggior vigore dalla legge italiana (ivi compresi i peggiori delitti del C.P. o le peggiori sanzioni proporzionali delle normative antitrust o bancarie) e poi ne riparliamo. 6,4 milioni di euro come sanzione amministrativa (e tecnicamente ci sta tutta) dà il segno di una follia legislativa applicata solo a fini mediatici e non son affatto convinto sia utile alla causa dei titolari dei diritti. Amen. C. Scarica l'app ufficiale di Twitter da https://twitter.com/download _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Ciao Carlo, grazie mille per il chiarimento. Non potrebbe farsi riferimento anche ai principi dettati in tema di sanzioni dalla direttiva enforcement (proporzionalità, adeguatezza, equità)? Mi farebbe molto piacere leggere gli atti.... Buona giornata Deborah -- DDA Studio Legale ------------------------------------------------ Avv. Deborah De Angelis via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM) <http://g.co/maps/emca9> Tel. +39 06 397 456 22 Fax +39 06 390 388 33 www.ddastudiolegale.it info@ddastudiolegale.it skype deb.dda Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e, nel caso, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Il giorno 19 febbraio 2013 11:56, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
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Ciao Deborah,****
ho personalmente sollevato la questione di costituzionalità in due occasioni, senza successo, sebbene poi i Giudici abbiano quasi sempre annullato le sanzioni, più per buon senso (mancato al legislatore) che per buon diritto. ****
Se hai bisogno ti giro le memorie e le ordinanze...****
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Il punto è che **la Corte Costituzionale** ha in diverse occasioni escluso l’applicabilità alle violazioni amministrative di molti dei principi costituzionali che costituiscono ineludibili cardini di garanzia per le fattispecie penali: in particolare quelli di cui agli artt. 25 e 27 Cost. che son certamente assenti nella norma.****
Sebbene molti dei principi dettati da tali norme superiori siano in parte confluiti nella L.689/81, gli stessi non assurgerebbero ad invalicabili limiti costituzionali e il parametro di riferimento per norme orrende come il 174 bis L.d.A. rimane il 23 Cost. che è davvero debole.****
Ciao****
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*Da:* deborah de angelis [mailto:avvdda@gmail.com] *Inviato:* lunedì 18 febbraio 2013 17.56 *A:* Blengino *Cc:* nexa@server-nexa.polito.it *Oggetto:* Re: [nexa] Tweet di enzomazza (@enzomazza)****
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Sarà forse ora di investire **la Corte Costituzionale** per l'illegittimità della norma? ****
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Io sono proprio in attesa di fare ciò non appena riceverò la quantificazione della sanzione amministrativa a carico di un cliente che credo si aggirerà sulla medesima somma....****
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Cari saluti****
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This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. ****
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Il giorno 18 febbraio 2013 17:06, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:****
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L'illogicita' dell' art.174 bis L.d.A. e' nota ai tecnici: ora tutti capiranno che qualcosa non va nel sistema sanzionatorio. Per il 174 bis un ipod da 8Gb se contiene circa 1100 canzoni abusivamente duplicate vale circa 113.000 € di sanzioni amministrative in aggiunta alle eventuali sanzioni penali. Trovatemi un bene protetto con maggior vigore dalla legge italiana (ivi compresi i peggiori delitti del C.P. o le peggiori sanzioni proporzionali delle normative antitrust o bancarie) e poi ne riparliamo.****
6,4 milioni di euro come sanzione amministrativa (e tecnicamente ci sta tutta) dà il segno di una follia legislativa applicata solo a fini mediatici e non son affatto convinto sia utile alla causa dei titolari dei diritti.****
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