Tribunale di Milano su trasmissioni on demand
Ciao a tutt*, su Il sole 24 ore di oggi (anche online http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/05/web-d...) viene data notizia della sentenza del tribunale di Milano, depositata il 14 aprile u.s., relativa al procendimento Mina c. Fastweb. Se qualcuno dovesse entrare in possesso del testo della sentenza può condividerlo in lista? Thanks ;-) M. -- Avv. Marco Scialdone Blog: http://scialdone.blogspot.com Site: www.computerlaw.it PEC: marcoscialdone@ordineavvocatiroma.org BlackBerry PIN:20D30DDB My profile: www.linkedin.com/in/marcoscialdone CC Network: https://creativecommons.net/marcoscialdone/
La rete ha catalizzato la raccolta del patrimonio culturale rendendolo disponibili a un maggior numero di persone? Esiste una cultura che non è proprietà di tutti? Il termine "bene comune" si può applicare alla conoscenza? Quali sono le barriere che ostacolano la diffusione della cultura? Come si possono superare? Come cambia l'istruzione di fronte a queste novità? Un convegno organizzato da Wikimedia Italia dove esperti del mondo Open Access, del mondo accademico ed insegnanti si confronteranno su questi temi. Condivisione, scienza, bene comune lunedì 10 maggio 2010 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63 milano Relatori: - prof. Paolo Ferri, Università degli studi di Milano-Bicocca - dott.ssa Paola Galimberti, Università degli studi di Milano - prof. Gino Roncaglia, Università della Tuscia-Viterbo - prof. Corrado Petrucco, Università di Padova - prof. Antonio Bernardo, coordinatore del progetto "manuale di matematica in Creative Commons" su matematicamente.it Moderatore: Fiorello Cortiana Per tutti i dettagli: http://www.libertadigitali.org/eventi/condivisione-scienza-bene-comune http://www.libertadigitali.org <http://www.libertadigitali.org/>
Molto interessante. Sapete mica cosa significa l'ultima frase scritta nell'articolo? "Caso in parte diverso è invece quello della modalità di fruizione on demand che permette il downloading prevedendo in particolare la possibilità per l'utente di effettuare una copia digitale della prestazione artistica." Quella modalità non è diversa, ai fini della copia digitale, dallo streaming on demand di un'opera (che essendo uno stream è per l'appunto memorizzabile)... è possibile che il giudice abbia fatto una distinzione solo in base alle opzioni esplicitamente offerte dal fornitore del servizio senza tener conto della realtà? Ciao, Paolo Il 06/05/2010 09:33, marco scialdone ha scritto:
Ciao a tutt*,
su Il sole 24 ore di oggi (anche online http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/05/web-d...) viene data notizia della sentenza del tribunale di Milano, depositata il 14 aprile u.s., relativa al procendimento Mina c. Fastweb.
Se qualcuno dovesse entrare in possesso del testo della sentenza può condividerlo in lista?
Thanks ;-)
M.
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Buonasera a tutti, in risposta, rinvio direttamentee ad un commento apparso su "Persona e danno", con testo della sentenza in calce: http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/018084.aspx Buina lettura, Corrado Druetta --- On Thu, 5/6/10, marco scialdone <marcoscialdone@gmail.com> wrote: From: marco scialdone <marcoscialdone@gmail.com> Subject: [nexa] Tribunale di Milano su trasmissioni on demand To: "nexa" <nexa@server-nexa.polito.it> Date: Thursday, May 6, 2010, 7:33 AM Ciao a tutt*, su Il sole 24 ore di oggi (anche online http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/05/web-d...) viene data notizia della sentenza del tribunale di Milano, depositata il 14 aprile u.s., relativa al procendimento Mina c. Fastweb. Se qualcuno dovesse entrare in possesso del testo della sentenza può condividerlo in lista? Thanks ;-) M. -- Avv. Marco Scialdone Blog: http://scialdone.blogspot.com Site: www.computerlaw.it PEC: marcoscialdone@ordineavvocatiroma.org BlackBerry PIN:20D30DDB My profile: www.linkedin.com/in/marcoscialdone CC Network: https://creativecommons.net/marcoscialdone/ -----Inline Attachment Follows----- _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Grazie per la condivisione ;-) 2010/5/13 Corrado Druetta <corrado.druetta@yahoo.com>
Buonasera a tutti,
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Buina lettura,
Corrado Druetta
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From: marco scialdone <marcoscialdone@gmail.com> Subject: [nexa] Tribunale di Milano su trasmissioni on demand To: "nexa" <nexa@server-nexa.polito.it> Date: Thursday, May 6, 2010, 7:33 AM
Ciao a tutt*,
su Il sole 24 ore di oggi (anche online http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/05/web-d...) viene data notizia della sentenza del tribunale di Milano, depositata il 14 aprile u.s., relativa al procendimento Mina c. Fastweb.
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Ho letto la sentenza: la cosa che non mi trova d'accordo (senza che ciò sposti molto sotto il profilo della correttezza della soluzione interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale di Milano tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo del downloading del materiale protetto. Mi pare che, in contraddizione con quanto affermato poco prima (dove correttamente si evidenzia che è l'oggetto della fissazione ad essere diverso), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi dalla possibilità di effettuare lo scaricamento del contenuto. Che ne pensate? 2010/5/13 Corrado Druetta <corrado.druetta@yahoo.com>
Buonasera a tutti,
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Buina lettura,
Corrado Druetta
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From: marco scialdone <marcoscialdone@gmail.com> Subject: [nexa] Tribunale di Milano su trasmissioni on demand To: "nexa" <nexa@server-nexa.polito.it> Date: Thursday, May 6, 2010, 7:33 AM
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Il 13/05/2010 09:21, marco scialdone ha scritto:
Ho letto la sentenza: la cosa che non mi trova d'accordo (senza che ciò sposti molto sotto il profilo della correttezza della soluzione interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale di Milano tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo del downloading del materiale protetto.
Mi pare che, in contraddizione con quanto affermato poco prima (dove correttamente si evidenzia che è l'oggetto della fissazione ad essere diverso), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi dalla possibilità di effettuare lo scaricamento del contenuto.
Che ne pensate?
Ciao Marco, non mi addentro nelle questioni legali, faccio solo notare che questa distinzione non mi sembra sensata dal punto di vista tecnico, perché tutti i contenuti sono scaricabili (memorizzabili permanentemente) indipendentemente dalla volontà di chi offre il servizio. Aggiungo anche che anche quando colui che usufruisce del servizio desidera non memorizzare il contenuto per goderne solo in streaming, comunque una copia di quel contenuto sarà presente nella cache e vi rimarrà in accordo alle impostazioni dell'utente stesso. Ciao, Paolo
grazie. Il giorno 13 maggio 2010 11.19, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:
Il 13/05/2010 09:21, marco scialdone ha scritto:
Ho letto la sentenza: la cosa che non mi trova d'accordo (senza che ciò sposti molto sotto il profilo della correttezza della soluzione interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale di Milano tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo del downloading del materiale protetto.
Mi pare che, in contraddizione con quanto affermato poco prima (dove correttamente si evidenzia che è l'oggetto della fissazione ad essere diverso), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi dalla possibilità di effettuare lo scaricamento del contenuto.
Che ne pensate?
Ciao Marco,
non mi addentro nelle questioni legali, faccio solo notare che questa distinzione non mi sembra sensata dal punto di vista tecnico, perché tutti i contenuti sono scaricabili (memorizzabili permanentemente) indipendentemente dalla volontà di chi offre il servizio. Aggiungo anche che anche quando colui che usufruisce del servizio desidera non memorizzare il contenuto per goderne solo in streaming, comunque una copia di quel contenuto sarà presente nella cache e vi rimarrà in accordo alle impostazioni dell'utente stesso.
Ciao, Paolo
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2010/5/13 Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>
Ciao Marco,
non mi addentro nelle questioni legali, faccio solo notare che questa distinzione non mi sembra sensata dal punto di vista tecnico, perché tutti i contenuti sono scaricabili (memorizzabili permanentemente) indipendentemente dalla volontà di chi offre il servizio. Aggiungo anche che anche quando colui che usufruisce del servizio desidera non memorizzare il contenuto per goderne solo in streaming, comunque una copia di quel contenuto sarà presente nella cache e vi rimarrà in accordo alle impostazioni dell'utente stesso.
Ciao, Paolo
Ciao Paolo, dal punto di vista della gestione dei diritti sono però fattispecie differenti. E' vero che lato utente capita quello che descrivi ma il punto è che cosa ti sto offrendo io che metto a disposizione il contenuto: ti sto offrendo la visione o ti sto offrendo la possibilità di acquisire una copia che potrai utilizzare a prescindere dal mio intervento futuro (ad esempio se io smetto di fornire quel contenuto)? Se poi tu trovi il modo di fare una copia di quello che io sto offrendo in visione è un altro conto. Lo so è contorto :-)
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