grazie.
Il 13/05/2010 09:21, marco scialdone ha scritto:
> Ho letto la sentenza: la cosa che non mi trova d'accordo (senza che ciòCiao Marco,
> sposti molto sotto il profilo della correttezza della soluzione
> interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale di Milano
> tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo
> del downloading del materiale protetto.
>
> Mi pare che, in contraddizione con quanto affermato poco prima (dove
> correttamente si evidenzia che è l'oggetto della fissazione ad essere
> diverso), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi
> dalla possibilità di effettuare lo scaricamento del contenuto.
>
> Che ne pensate?
>
non mi addentro nelle questioni legali, faccio solo notare che questa
distinzione non mi sembra sensata dal punto di vista tecnico, perché
tutti i contenuti sono scaricabili (memorizzabili permanentemente)
indipendentemente dalla volontà di chi offre il servizio. Aggiungo anche
che anche quando colui che usufruisce del servizio desidera non
memorizzare il contenuto per goderne solo in streaming, comunque una
copia di quel contenuto sarà presente nella cache e vi rimarrà in
accordo alle impostazioni dell'utente stesso.
Ciao,
Paolo
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