http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984 Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico Buona giornata a tutti
Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
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Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro linviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono unespansione ideale dellarea di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dallart.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che questultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare laccesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa allattività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e liper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria allaccesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dellart.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
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Anchi'io sono interessato ad approfondire queste tematiche, anche perchè il legislatore sembra (senza peraltro pubblicizzare troppo) spingere le PA in questo senso. Ben vengano quindi commenti e contributi di livello come quello sotto riportato. Ad esempio "Art. 4, comma 4°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 , n. 221. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario". Quanti se ne sono accorti? Quanti hanno comunicato al proprio Comune un domicilio informatico? Io ci ho provato, ho comunicato una PEC privata al mio Comune, ed ho gettato nel panico il segretario comunale, mentre il consorzio rifiuti mi ha semplicemente risposto (con lettera classica) che non si sentono tenuti ad accettare mail e che non hanno PEC. Però mi chiedo, stavolta nei panni di una PA, se posso accettare una mail ordinaria come "domicilio digitale", dato che non ho prova della ricezione (a meno di chiedere la ricevuta e sperare che arrivi, anche se con qualche dubbio residuo sul pieno valore probatorio in caso di giudizio). Sino ad ora eravamo tutti abbastanza sicuri che solo una PEC potesse dare valore legale alle comunicazioni ufficiali, ma secondo voi questa norma come dev'essere letta? Da un lato non specifica che il domicilio digitale debba essere certificato, qundi dovrei accettare una mail ordinaria. Ma se può andare bene per comunicazioni di secondaria importanza, ad esempio l'avviso di scadenza di una Carta d'Identità o la disponibilità di una tessera elettorale, diventa difficile accettare di usarla per comunicazioni di altro livello. Dall'altra si può leggere che se mi comunicano una semplice mail non POSSO più inviare raccomandate classiche perchè non producono "effetti pregiudizievoli" Cosa ne pensate? E credo che nei prossimi anni si andrà sempre più verso queste forme di contatto, e quindi ci sarnno anche scie di dispute legali. Già pare che la registrazione dei contratti dovrebbe essere solo più telematica, ma sono tutti nel panico a cominciare dall'Agenzia delle Entrate, che ieri non ha saputo dirci come gestire i contratti in materia funeraria, che sono esclusi, non sono copresi, mah, forse, chissà. Grazie a tutti per i vostri commenti e contributi Diego From: senor@penalistiassociati.it To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com CC: nexa@server-nexa.polito.it Subject: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100 Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: “La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
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Buona giornata a tutti
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grazie Monica per i tuoi 2 dollars. ;-) se io metto un banner "vietato accedere ai non autorizzati" ovvero un oggetto che allerta della volonta' contraria al libero accesso, secondo te e' sufficiente per configurare la fattispecie ? ciao, s. Il 17/01/2013 19:28, avv. Monica A. Senor ha scritto:
Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.
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...metterei la password. Però col banner ti difenderei (come parte civile, of course) volentieri 😉! Buona giornata a tutti, Monica Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:05, Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> ha scritto:
grazie Monica per i tuoi 2 dollars. ;-) se io metto un banner "vietato accedere ai non autorizzati" ovvero un oggetto che allerta della volonta' contraria al libero accesso, secondo te e' sufficiente per configurare la fattispecie ? ciao, s.
Il 17/01/2013 19:28, avv. Monica A. Senor ha scritto:
Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.
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Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico. Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica. Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai! Buona notte a tutti PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica. From: senor@penalistiassociati.it To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com CC: nexa@server-nexa.polito.it Subject: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100 Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: “La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
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Caro Diego, sovrapponi tra loro piani diversi. Solo per farmi capire: se qualcuno ti "porta via" il portafoglio commette un furto, non una violazione di domicilio. E le foto di Kate, così come qualsiasi altra immagine attinente alla vita privata configura, se vi sono i presupposti di legge, il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, c.p.) ... altro reato che sul concetto di domicilio ha scaturito interpretazioni giurisprudenziali assai discutibili. Insomma, ci vorrebbe un buon azzeccagarbugli!!! Un caro saluto, Monica Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:34, Diego Giorio <dgiorio@hotmail.com> ha scritto:
Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico. Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica.
Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai!
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PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica.
From: senor@penalistiassociati.it To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com CC: nexa@server-nexa.polito.it Subject: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100
Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che:
“La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036
My two cents,
Monica
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Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
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Sì, forse non mi sono espresso bene: intendevo semplicemente dire che il fatto di non avere messo un blindatura (password, scafandro, cassaforte) non autorizza un comportamento illecito, senza entrare nella natura dell'illecito, che negli esempi discritti presenta certamente sfumature e tipologie diverse, quindi non capisco come si possa pensare che in campo informatico la mancata protezione dell'accesso possa essere intesa come implicita autorizzazione ad entrare. Ovviamente un sito Internet è fatto per essere visitato, quindi devo navigare liberamente (un po' come se ad una fiera dovessi pormi il dubbio "ma posso o no guardare gli stand?"), ma se metto un link - senza password - e lo chiamo "area privata - vietato l'accesso ai non autorizzati" dovrei essere tutelato esattamente come una tenda o un cordino davanti all'ingresso di casa delimita il domicilio. Anche in questo caso si può entrare liberamente senza scardinare una serratura, ma il comportamento è considerato illecito, perchè non dovrebbe esserlo il "cordino" digitale? Ricordo un bell'articolo di Juan Carlos su La Stampa, che allego per comodità (sperando di non violare nessun diritto...tanto è reperibile sul sito de La Stampa http://www.lastampa.it/2012/09/13/cultura/opinioni/editoriali/qui-ci-vuole-u...), proprio sulla tutela dei dati personali contenuti sui dispositivi portatili. Se perdo il mio smartphone, o se me lo sequestrano, andare a curiosare è "violazione di domicilio", al di là di come si vuole classificare l'illecito? Io continuo a sostenere che il mondo digitale non è che il riflesso di quello reale, per cui dovrebbero valere gli stessi principi, anche se le regole possono dover essere addattate alla peculiarità specifiche, e mi innervosisco sempre quando leggo sentenze che invece vanno fare distinzioni che considero arbitrarie. Buona giornata a tutti Diego CC: stefano@quintarelli.it; nexa@server-nexa.polito.it From: senor@penalistiassociati.it Subject: Re: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Fri, 18 Jan 2013 10:02:59 +0100 To: dgiorio@hotmail.com Caro Diego, sovrapponi tra loro piani diversi.Solo per farmi capire: se qualcuno ti "porta via" il portafoglio commette un furto, non una violazione di domicilio.E le foto di Kate, così come qualsiasi altra immagine attinente alla vita privata configura, se vi sono i presupposti di legge, il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, c.p.) ... altro reato che sul concetto di domicilio ha scaturito interpretazioni giurisprudenziali assai discutibili. Insomma, ci vorrebbe un buon azzeccagarbugli!!! Un caro saluto,Monica Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:34, Diego Giorio <dgiorio@hotmail.com> ha scritto: Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico. Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica. Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai! Buona notte a tutti PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica. From: senor@penalistiassociati.it To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com CC: nexa@server-nexa.polito.it Subject: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100 Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: “La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
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