Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password.

 

Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che:

La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”.

 

Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).

Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.

 

Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036

 

My two cents,

Monica

 

-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico

 

Interessante

ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente

apporre una insegna in tale senso ?

e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere

qualche opinione competente!

ciaoe grazie, s.

 

Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:

> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984

> 

> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico

> 

> Buona giornata a tutti

>                            

> 

> 

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