Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721
è sufficiente anche solo una password.
Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto
l'art.615 ter c.p.) si legge che:
“La normativa trova la sua
collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i
sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto
interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615
c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da
misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico
soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler
espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da
lui autorizzate”.
Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo
cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata
dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in
una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).
Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune
sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa
all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per
un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione
costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto
di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di
informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di
una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le
misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare
lo ius escludendi alios del
titolare, ius che non sarebbe altrimenti
percepito.
Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615
ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una
pronuncia delle Sezioni Unite del
My two cents,
Monica
-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico
Interessante
ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e'
sufficiente
apporre una insegna in tale senso ?
e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere
qualche opinione competente!
ciaoe grazie, s.
Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984
>
> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
>
> Buona giornata a tutti
>
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