Sì, forse non mi sono espresso bene: intendevo semplicemente dire che il fatto di non avere messo un blindatura (password, scafandro, cassaforte) non autorizza un comportamento illecito, senza entrare nella natura dell'illecito, che negli esempi discritti presenta certamente sfumature e tipologie diverse, quindi non capisco come si possa pensare che in campo informatico la mancata protezione dell'accesso possa essere intesa come implicita autorizzazione ad entrare. Ovviamente un sito Internet è fatto per essere visitato, quindi devo navigare liberamente (un po' come se ad una fiera dovessi pormi il dubbio "ma posso o no guardare gli stand?"), ma se metto un link - senza password - e lo chiamo "area privata - vietato l'accesso ai non autorizzati" dovrei essere tutelato esattamente come una tenda o un cordino davanti all'ingresso di casa delimita il domicilio. Anche in questo caso si può entrare liberamente senza scardinare una serratura, ma il comportamento è considerato illecito, perchè non dovrebbe esserlo il "cordino" digitale?

Ricordo un bell'articolo di Juan Carlos su La Stampa, che allego per comodità (sperando di non violare nessun diritto...tanto è reperibile sul sito de La Stampa http://www.lastampa.it/2012/09/13/cultura/opinioni/editoriali/qui-ci-vuole-una-costituzione-dei-diritti-digitali-NIMSPirCr0N3DfVavFrplN/pagina.html), proprio sulla tutela dei dati personali contenuti sui dispositivi portatili. Se perdo il mio smartphone, o se me lo sequestrano, andare a curiosare è "violazione di domicilio", al di là di come si vuole classificare l'illecito?
Io continuo a sostenere che il mondo digitale non è che il riflesso di quello reale, per cui dovrebbero valere gli stessi principi, anche se le regole possono dover essere addattate alla peculiarità specifiche, e mi innervosisco sempre quando leggo sentenze che invece vanno fare distinzioni che considero arbitrarie.

Buona giornata a tutti

Diego



CC: stefano@quintarelli.it; nexa@server-nexa.polito.it
From: senor@penalistiassociati.it
Subject: Re: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Fri, 18 Jan 2013 10:02:59 +0100
To: dgiorio@hotmail.com

Caro Diego,

sovrapponi tra loro piani diversi.
Solo per farmi capire: se qualcuno ti "porta via" il portafoglio commette un furto, non una violazione di domicilio.
E le foto di Kate, così come qualsiasi altra immagine attinente alla vita privata configura, se vi sono i presupposti di legge, il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, c.p.) ... altro reato che sul concetto di domicilio ha scaturito interpretazioni giurisprudenziali assai discutibili.

Insomma, ci vorrebbe un buon azzeccagarbugli!!!

Un caro saluto,
Monica

Il giorno 17/gen/2013, alle ore 22:34, Diego Giorio <dgiorio@hotmail.com> ha scritto:

Stavo pensando a qualche esempio pratico. Non mi viene in mente nessuna mail, storage on line, cloud e simili che non abbiano una password, mentre per accedere liberamente al mio PC di casa in linea di principio bisogna prima accedere al mio domicilio fisico.
Se però lascio aperta la mia posta privata o il mio profilo FB sul PC dell'ufficio e mi allontano un momento, ritengo commetta una violazione il collega che va a sbirciare, così come l'amico al quale ho aperto la porta non dovrebbe cercare sul mio HD senza autorizzazione. Nel mondo fisico se lascio il portafoglio sulla scrivania anzichè chiuderlo in cassaforte non è un buon motivo perchè qualcuno si senta autorizzato a portarmelo via, e questo comportamento sarebbe perseguito. Nel mondo digitale mi aspetto un atteggiamento analogo: il fatto che una cartella indicata come "privato" non sia protetta da password non dovrebbe comunque autorizzare qualcuno a trattarla come pubblica.

Perdonatemi il paragone, ma non riesco a non comparare la pretesa della "predisposizione di mezzi di protezione...." con le foto della Principessa Kate: se ne sta a casa con suo marito e solo perchè il teleobiettivo è abbastanza potente o la tenda non è chiusa bene uno si sente in diritto di fotografare tutto, è l'altra che deve andare in giro con lo scafandro per non incorrere in guai!

Buona notte a tutti

PS: mi è piaciuto il commento dell'avvocato segnalato nel link, soprattutto quando auspica che i giudici conoscano l'informatica.


From: senor@penalistiassociati.it
To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com
CC: nexa@server-nexa.polito.it
Subject: R: [nexa] Domicilio informatico
Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100

Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password.

 

Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che:

La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”.

 

Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!).

Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito.

 

Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036

 

My two cents,

Monica

 

-----Messaggio originale-----
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08
A: Diego Giorio
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico

 

Interessante

ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente

apporre una insegna in tale senso ?

e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere

qualche opinione competente!

ciaoe grazie, s.

 

Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:

> http://www.altalex.com/index.php?idnot=59984

> Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico

> Buona giornata a tutti

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