Responsabilita' Operatori Carte Credito per Contributory TM Infringement (Gucci vs Frontline Processing Corp. et Al.)
Vi segnalo questa interessante decisione della corte federale del south district di NY. http://techdirt.com/articles/20100627/1124369974.shtml Un caso in cui si discute di controllo, actual knowledge, inducement, etc. in tema di trademark infringement. Nel commento di Techdirt si argomenta l'esistenza di un safe harbor di fonte giurisprudenziale... Di recente pare che non si parli d'altro :) Il caso e' interessante perche' si distingue Perfect 10 vs Visa in base alla funzione dei sistemi di pagamento, qui considerati parte essenziale dell'infringement. BTW, mi ricordo che Fred Von Lohmann di EFF gia' un paio di anni fa diceva che era solo questione di tempo, e alla fine sarebbero arrivati li' dove sta il grano... Ciao a tutti, C.
Carmelo, grazie. Segnalo che al seminario dell'OECD su "Economic and social role of Internet intermediaries" (se ricordo bene il titolo) del 16 giugno, c'era anche VISA Europe. Che pero` non era proprio convinta di voler essere considerata un "Internet intermediary". :) Credo tra l'altro che i servizi forniti da societa` come VISA e affini non siano considerati "information society services" e dunque non possano in ogni caso usufruire delle esenzioni di responsabilita` ex Direttiva e-Commerce, ma dovrei verificare (hint per eventuali volontari: la definizione di "information society service" non e` nella Direttiva e-Commerce, li` c'e` solo il riferimento alla Direttiva che li definisce). Ciao, Andrea 2010/7/7 Carmelo Fontana <carmelo_fontana@yahoo.it>
Vi segnalo questa interessante decisione della corte federale del south district di NY.
http://techdirt.com/articles/20100627/1124369974.shtml
Un caso in cui si discute di controllo, actual knowledge, inducement, etc. in tema di trademark infringement. Nel commento di Techdirt si argomenta l'esistenza di un safe harbor di fonte giurisprudenziale... Di recente pare che non si parli d'altro :)
Il caso e' interessante perche' si distingue Perfect 10 vs Visa in base alla funzione dei sistemi di pagamento, qui considerati parte essenziale dell'infringement.
BTW, mi ricordo che Fred Von Lohmann di EFF gia' un paio di anni fa diceva che era solo questione di tempo, e alla fine sarebbero arrivati li' dove sta il grano...
Ciao a tutti, C.
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Per quanto di mia conoscenza, confermo che VISA non usufruisce di esenzioni di responsabilità ex Direttiva e-Commerce. grazie ancora per la sentenza Il 07 luglio 2010 09.58, Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it> ha scritto:
Carmelo, grazie. Segnalo che al seminario dell'OECD su "Economic and social role of Internet intermediaries" (se ricordo bene il titolo) del 16 giugno, c'era anche VISA Europe. Che pero` non era proprio convinta di voler essere considerata un "Internet intermediary". :)
Credo tra l'altro che i servizi forniti da societa` come VISA e affini non siano considerati "information society services" e dunque non possano in ogni caso usufruire delle esenzioni di responsabilita` ex Direttiva e-Commerce, ma dovrei verificare (hint per eventuali volontari: la definizione di "information society service" non e` nella Direttiva e-Commerce, li` c'e` solo il riferimento alla Direttiva che li definisce). Ciao,
Andrea 2010/7/7 Carmelo Fontana <carmelo_fontana@yahoo.it>
Vi segnalo questa interessante decisione della corte federale del south district di NY.
http://techdirt.com/articles/20100627/1124369974.shtml
Un caso in cui si discute di controllo, actual knowledge, inducement, etc. in tema di trademark infringement. Nel commento di Techdirt si argomenta l'esistenza di un safe harbor di fonte giurisprudenziale... Di recente pare che non si parli d'altro :)
Il caso e' interessante perche' si distingue Perfect 10 vs Visa in base alla funzione dei sistemi di pagamento, qui considerati parte essenziale dell'infringement.
BTW, mi ricordo che Fred Von Lohmann di EFF gia' un paio di anni fa diceva che era solo questione di tempo, e alla fine sarebbero arrivati li' dove sta il grano...
Ciao a tutti, C.
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E definito dalla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi . In Italia la definizione è nella L. 21 giugno 1986, n. 317 e come al solito è un pò più barocca. _____ Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Andrea Glorioso Inviato: mercoledì 7 luglio 2010 9.59 A: Carmelo Fontana Cc: Nexa Center Oggetto: Re: [nexa] Responsabilita' Operatori Carte Credito per ContributoryTM Infringement (Gucci vs Frontline Processing Corp. et Al.) Carmelo, grazie. Segnalo che al seminario dell'OECD su "Economic and social role of Internet intermediaries" (se ricordo bene il titolo) del 16 giugno, c'era anche VISA Europe. Che pero` non era proprio convinta di voler essere considerata un "Internet intermediary". :) Credo tra l'altro che i servizi forniti da societa` come VISA e affini non siano considerati "information society services" e dunque non possano in ogni caso usufruire delle esenzioni di responsabilita` ex Direttiva e-Commerce, ma dovrei verificare (hint per eventuali volontari: la definizione di "information society service" non e` nella Direttiva e-Commerce, li` c'e` solo il riferimento alla Direttiva che li definisce). Ciao, Andrea 2010/7/7 Carmelo Fontana <carmelo_fontana@yahoo.it> Vi segnalo questa interessante decisione della corte federale del south district di NY. http://techdirt.com/articles/20100627/1124369974.shtml Un caso in cui si discute di controllo, actual knowledge, inducement, etc. in tema di trademark infringement. Nel commento di Techdirt si argomenta l'esistenza di un safe harbor di fonte giurisprudenziale... Di recente pare che non si parli d'altro :) Il caso e' interessante perche' si distingue Perfect 10 vs Visa in base alla funzione dei sistemi di pagamento, qui considerati parte essenziale dell'infringement. BTW, mi ricordo che Fred Von Lohmann di EFF gia' un paio di anni fa diceva che era solo questione di tempo, e alla fine sarebbero arrivati li' dove sta il grano... Ciao a tutti, C. _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Grazie! La Direttiva 98/48/CE contiene anche un annesso (il VI) che fornisce un elenco non esaustivo di servizi per cui vale la regola che '[The] Directive shall not apply to rules relating to matters which are covered etc etc": "Indicative list of the financial services covered by the third subparagraph of point 5 of Article 1 - Investment services - Insurance and reinsurance operations - Banking services - Operations relating to pension funds - Services relating to dealings in futures or options Such services include in particular: (a) investment services referred to in the Annex to Directive 93/22/EEC (1); services of collective investment undertakings, (b) services covered by the activities subject to mutual recognition referred to in the Annex to Directive 89/646/EEC (2), (c) operations covered by the insurance and reinsurance activities referred to in: - Article 1 of Directive 73/239/EEC (3), - the Annex to Directive 79/267/EEC (4), - Directive 64/225/EEC (5), - Directives 92/49/EEC (6) and 92/96/EEC (7). Poi in realta` la questione e` piu` complicata e la Direttiva 98/48/EC contiene delle indicazioni interpretative per capire se un servizio ricompreso nell'Annesso VI e` da considerarsi o meno un "information society service". Ciao! Andrea 2010/7/7 Blengino <blengino@penalistiassociati.it>
E’ definito dalla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi . In Italia la definizione è nella L. 21 giugno 1986, n. 317 e come al solito è un pò più barocca.
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*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Andrea Glorioso *Inviato:* mercoledì 7 luglio 2010 9.59 *A:* Carmelo Fontana *Cc:* Nexa Center *Oggetto:* Re: [nexa] Responsabilita' Operatori Carte Credito per ContributoryTM Infringement (Gucci vs Frontline Processing Corp. et Al.)
Carmelo, grazie. Segnalo che al seminario dell'OECD su "Economic and social role of Internet intermediaries" (se ricordo bene il titolo) del 16 giugno, c'era anche VISA Europe. Che pero` non era proprio convinta di voler essere considerata un "Internet intermediary". :)
Credo tra l'altro che i servizi forniti da societa` come VISA e affini non siano considerati "information society services" e dunque non possano in ogni caso usufruire delle esenzioni di responsabilita` ex Direttiva e-Commerce, ma dovrei verificare (hint per eventuali volontari: la definizione di "information society service" non e` nella Direttiva e-Commerce, li` c'e` solo il riferimento alla Direttiva che li definisce).
Ciao,
Andrea
2010/7/7 Carmelo Fontana <carmelo_fontana@yahoo.it>
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Un caso in cui si discute di controllo, actual knowledge, inducement, etc. in tema di trademark infringement. Nel commento di Techdirt si argomenta l'esistenza di un safe harbor di fonte giurisprudenziale... Di recente pare che non si parli d'altro :)
Il caso e' interessante perche' si distingue Perfect 10 vs Visa in base alla funzione dei sistemi di pagamento, qui considerati parte essenziale dell'infringement.
BTW, mi ricordo che Fred Von Lohmann di EFF gia' un paio di anni fa diceva che era solo questione di tempo, e alla fine sarebbero arrivati li' dove sta il grano...
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