novità sui software nelle p.a. modificato art. 68 del Cad il Codice di Amministrazione digitale
Gent.mi segnalo interessante novità al Codice di amministrazione digitale contenuta nelle legge di conversione del decreto per la crescita :una spallata al software proprietario (che passa ora da r egola ad eccezione nella dotazione dei software degli enti pubblici Buone vacanze Mauro Alovisio Testo definitivo Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n. 187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n.171) Testo definitivo Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), Art. 22 comma 10 10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto». )) Precedente testo del CAD *68. Analisi comparativa delle soluzioni.* *Articolo 68. * *Analisi comparativa delle soluzioni.* *1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: * *a) **sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;* *b) **riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; (191)<http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente#n191> * *c) **acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;* *d) **acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;* *e) **acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).*
Ciao a tutti un visitatore pone una domanda alla quale mi piacerebbe che il gruppo "legally wise" di Nexa desse una risposta il post iniziale è questo: http://blog.debiase.com/2012/08/day4-disinformazione-educativa/ la domanda è questa: Se io, come giornalista, scrivo qualcosa di falso, posso subire una querela, o una denuncia per procurato allarme. Ma quali sanzioni sono possibili per chi diffonde notizie “burla” come Day4 (che in altri contesti e proporzioni potrebbero portare anche a una turbativa di mercato?)? Come possiamo chiarire la situazione? grazie come sempre Luca De Biase
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Per nostra fortuna, nessuna sanzione può esser prevista per la falsità ideologica del privato (giornalista o utente che sia); diverso ovviamente per il falso materiale, ovvero la contraffazione fisica. Al più, se quella falsità ideologica ha generato la lesione di altri interessi degni di tutela, allora potrà esservi pena, ma per la lesione di quegli specifici beni lesi a causa della falsità, non per la semplice informazione non vera. Guai se "la verità" divenisse un bene giuridico in sè, tutelato da sanzione. Che ne sarebbe della libertà di espressione? Il procurato allarme presuppone la falsità ma sanziona il fatto che la notizia ( bada:rigorosamente limitata all'annuncio di disastri infortuni o pericoli inesistenti, non a qualsiasi falsità) abbia suscitato allarme presso l'Autorità (e non presso il pubblico) ed il bene protetto è il corretto esercizio delle funzioni di polizia, non la notizia. Ogni reato deve avere alla base un bene giuridico riconosciuto e riconoscibile, la cui lesione giustifica la reazione dello stato: nessun legislatore assennato può pensare di porre la verità in sè a fondamento di un reato. Mica a caso Pilato (che fesso non era) pone la domanda a Gesù e se ne va, senza manco aspettare la risposta, che non vien data ma che sarebbe stata irrilevante ai fini della sentenza. Anche i reati di falso, che sono tra i reati più complessi esistenti nei nostri codici proprio per l'artificiosità del bene giuridico posto a fondamento, non tutelano la verità, ma ”la pubblica fede" che per legge è conferita ad alcuni specifici (e tassativi) atti, segni o soggetti. Non ai blog, ai giornali o ai TG! E bene che sia. Se una notizia (vera o falsa, ma ovviamente le seconde sono più adatte) genera lesione di un bene giuridico riconosciuto e tutelato, allora vi sarà sanzione (es.turba il mercato). Se è falsa e basta, l'autore ne subirà le conseguenze sociali, ma nessuna reazione deve esser consentita allo Stato. In difetto, il baratro. Carlo Inviato da iPad2 Il giorno 15/ago/2012, alle ore 10:48, Luca De Biase <dasocialnetwork@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti
un visitatore pone una domanda alla quale mi piacerebbe che il gruppo "legally wise" di Nexa desse una risposta
il post iniziale è questo: http://blog.debiase.com/2012/08/day4-disinformazione-educativa/
la domanda è questa: Se io, come giornalista, scrivo qualcosa di falso, posso subire una querela, o una denuncia per procurato allarme. Ma quali sanzioni sono possibili per chi diffonde notizie “burla” come Day4 (che in altri contesti e proporzioni potrebbero portare anche a una turbativa di mercato?)?
Come possiamo chiarire la situazione?
grazie come sempre
Luca De Biase
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Bella risposta, la archivio x citarti xche' sarà sicuramente utile anche a me! Inviato da iPhone Il giorno 29/ago/2012, alle ore 12:02, "Carlo Blengino" <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:
Per nostra fortuna, nessuna sanzione può esser prevista per la falsità ideologica del privato (giornalista o utente che sia); diverso ovviamente per il falso materiale, ovvero la contraffazione fisica. Al più, se quella falsità ideologica ha generato la lesione di altri interessi degni di tutela, allora potrà esservi pena, ma per la lesione di quegli specifici beni lesi a causa della falsità, non per la semplice informazione non vera. Guai se "la verità" divenisse un bene giuridico in sè, tutelato da sanzione. Che ne sarebbe della libertà di espressione? Il procurato allarme presuppone la falsità ma sanziona il fatto che la notizia ( bada:rigorosamente limitata all'annuncio di disastri infortuni o pericoli inesistenti, non a qualsiasi falsità) abbia suscitato allarme presso l'Autorità (e non presso il pubblico) ed il bene protetto è il corretto esercizio delle funzioni di polizia, non la notizia. Ogni reato deve avere alla base un bene giuridico riconosciuto e riconoscibile, la cui lesione giustifica la reazione dello stato: nessun legislatore assennato può pensare di porre la verità in sè a fondamento di un reato. Mica a caso Pilato (che fesso non era) pone la domanda a Gesù e se ne va, senza manco aspettare la risposta, che non vien data ma che sarebbe stata irrilevante ai fini della sentenza. Anche i reati di falso, che sono tra i reati più complessi esistenti nei nostri codici proprio per l'artificiosità del bene giuridico posto a fondamento, non tutelano la verità, ma ”la pubblica fede" che per legge è conferita ad alcuni specifici (e tassativi) atti, segni o soggetti. Non ai blog, ai giornali o ai TG! E bene che sia. Se una notizia (vera o falsa, ma ovviamente le seconde sono più adatte) genera lesione di un bene giuridico riconosciuto e tutelato, allora vi sarà sanzione (es.turba il mercato). Se è falsa e basta, l'autore ne subirà le conseguenze sociali, ma nessuna reazione deve esser consentita allo Stato. In difetto, il baratro. Carlo
Inviato da iPad2
Il giorno 15/ago/2012, alle ore 10:48, Luca De Biase <dasocialnetwork@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti
un visitatore pone una domanda alla quale mi piacerebbe che il gruppo "legally wise" di Nexa desse una risposta
il post iniziale è questo: http://blog.debiase.com/2012/08/day4-disinformazione-educativa/
la domanda è questa: Se io, come giornalista, scrivo qualcosa di falso, posso subire una querela, o una denuncia per procurato allarme. Ma quali sanzioni sono possibili per chi diffonde notizie “burla” come Day4 (che in altri contesti e proporzioni potrebbero portare anche a una turbativa di mercato?)?
Come possiamo chiarire la situazione?
grazie come sempre
Luca De Biase
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