Gent.mi
 
segnalo interessante novità al Codice di amministrazione digitale contenuta nelle legge di conversione del  decreto per la crescita  :una spallata al software proprietario (che passa ora da r egola ad eccezione nella dotazione dei software degli enti pubblici 
 
Buone vacanze
 
Mauro Alovisio
 
 

 Testo definitivo Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n. 187 del 11-8-2012  - Suppl. Ordinario n.171) Testo definitivo
 Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(in supplemento ordinario n. 129/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
 del 26 giugno 2012),  
 
 
Art. 22 comma 10
 
10. Il comma 1 dell'articolo  68  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente:
 
 
 
 «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
 programmi informatici
o parti di essi a seguito di  una  valutazione
 comparativa  di  tipo tecnico ed  economico
  tra  le  seguenti soluzioni  disponibili  sul mercato:
 
 a)   software   sviluppato   per   conto  
della   pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
 c)  software  libero  o  a
codice sorgente aperto;
 d)  software  combinazione 
delle  precedenti soluzioni.
 
 Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed
economico dimostri l'impossibilita'
 di  accedere  a  soluzioni  open source o gia'
sviluppate all'interno della  pubblica  amministrazione
 ad un prezzo inferiore, e'  consentita  l'acquisizione
  di  programmi informatici di tipo proprietario mediante
 ricorso a licenza d'uso.
 La valutazione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata
  secondo  le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia
  per  l'Italia  Digitale, che, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere
circa il loro rispetto». )) 
 
 
 

 

Precedente testo del CAD

 

68. Analisi comparativa delle soluzioni.

 

Articolo 68.

Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; (191)

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).