segnalo interessante novità al Codice di amministrazione digitale contenuta nelle legge di conversione del decreto per la crescita :una spallata al software proprietario (che passa ora da r egola ad eccezione nella dotazione dei software degli enti pubblici
Testo definitivo Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n. 187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n.171) Testo definitivo
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(in supplemento ordinario n. 129/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del 26 giugno 2012),
Art. 22 comma 10
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico
tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto
della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a
codice sorgente aperto;
d) software combinazione
delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita'
di accedere a soluzioni open source o gia'
sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione
di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso.
La valutazione di cui al presente comma e' effettuata
secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia
per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto». ))
Precedente testo del CAD
68. Analisi comparativa delle soluzioni.
Articolo 68.
Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; (191)
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).