Re: [nexa] Esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale (era Kirtsaeng v. Wiley & Sons)
Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra sia già passata in lista. In caso contrario, chiedo venia, ma relativamente al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale, può essere interessante questa sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente» che può essere letta all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT:H... (Usedsoft c/ Oracle) La decisione riguarda l'impossibilità dell'autore di un software ad opporsi alla rivendita della sua licenza usata, permettendo quindi il riuso del programma scaricato da Internet. La massima prevede che "*il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer, coperta da licenza, si esaurisce dopo la prima vendita*". In particolare (fonte: Court of Justice of the European Union - press release no. 94/12 del 3 luglio 2012 reperibile qui http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.p... ) *"l**a Corte rileva che limitare l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale."* * * In ogni caso è solo il diritto di distribuzione che si esaurisce e non quello di riproduzione. Pertanto il primo acquirente del software dovrà necessariamente cancellare il programma dal proprio sistema: "*la Corte precisa che l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un **programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d’autore sia esaurito è tenuto, al **momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. **Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto **d’autore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, **il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, **tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il **programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere **contrattualmente vietate".* * * Un caro saluto Deborah Il giorno 20 marzo 2013 16:09, Massimiliano Trovato < massimiliano.trovato@gmail.com> ha scritto:
Non mi pare se ne sia già parlato in lista: la Corte Suprema ha riaffermato la valdità della "first sale doctrine" anche con riguardo ai beni acquistati all'estero. La vicenda coinvolgeva uno studente tailandese che comprava manuali universitari nel suo paese d'origine per rivenderli negli Stati Uniti a un prezzo inferiore a quello imposto dall'editore. Sarà interessante osservare se e come l'influenza di tale decisione si estenderà campo dell'economia digitale.
Qui Ars Technica: http://arstechnica.com/tech-policy/2013/03/thai-student-protected-by-first-s...
Qui la decisione: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
Ciao, MT
-- Massimiliano Trovato
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Grazie, Deborah. MT On 21/mar/2013, at 17.43, deborah de angelis wrote:
Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra sia già passata in lista. In caso contrario, chiedo venia, ma relativamente al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale, può essere interessante questa sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente» che può essere letta all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT:H... (Usedsoft c/ Oracle)
La decisione riguarda l'impossibilità dell'autore di un software ad opporsi alla rivendita della sua licenza usata, permettendo quindi il riuso del programma scaricato da Internet. La massima prevede che "il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer, coperta da licenza, si esaurisce dopo la prima vendita".
In particolare (fonte: Court of Justice of the European Union - press release no. 94/12 del 3 luglio 2012 reperibile qui http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.p...) "la Corte rileva che limitare l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale."
In ogni caso è solo il diritto di distribuzione che si esaurisce e non quello di riproduzione. Pertanto il primo acquirente del software dovrà necessariamente cancellare il programma dal proprio sistema: "la Corte precisa che l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d’autore sia esaurito è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere contrattualmente vietate".
Un caro saluto
Deborah
Il giorno 20 marzo 2013 16:09, Massimiliano Trovato <massimiliano.trovato@gmail.com> ha scritto: Non mi pare se ne sia già parlato in lista: la Corte Suprema ha riaffermato la valdità della "first sale doctrine" anche con riguardo ai beni acquistati all'estero. La vicenda coinvolgeva uno studente tailandese che comprava manuali universitari nel suo paese d'origine per rivenderli negli Stati Uniti a un prezzo inferiore a quello imposto dall'editore. Sarà interessante osservare se e come l'influenza di tale decisione si estenderà campo dell'economia digitale.
Qui Ars Technica: http://arstechnica.com/tech-policy/2013/03/thai-student-protected-by-first-s... Qui la decisione: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
Ciao, MT
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Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e, nel caso, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.
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Sempre in tema di applicazione della first sale doctrine in ambiente digitale, la Corte federale di New York ha escluso il mercato della musica usata digitale e quindi la non applicabilità del principio dell'esaurimento del diritto on line..... Due pesi e due misure? http://punto-informatico.it/3757414/PI/News/musica-usata-ma-non-digitale.asp... Cari saluti a tutti Deborah Il giorno 21 marzo 2013 17:43, deborah de angelis <avvdda@gmail.com> ha scritto:
Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra sia già passata in lista. In caso contrario, chiedo venia, ma relativamente al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale, può essere interessante questa sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente» che può essere letta all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT:H... (Usedsoft c/ Oracle)
La decisione riguarda l'impossibilità dell'autore di un software ad opporsi alla rivendita della sua licenza usata, permettendo quindi il riuso del programma scaricato da Internet. La massima prevede che "*il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer, coperta da licenza, si esaurisce dopo la prima vendita*".
In particolare (fonte: Court of Justice of the European Union - press release no. 94/12 del 3 luglio 2012 reperibile qui http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.p... ) *"l**a Corte rileva che limitare l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale."* * * In ogni caso è solo il diritto di distribuzione che si esaurisce e non quello di riproduzione. Pertanto il primo acquirente del software dovrà necessariamente cancellare il programma dal proprio sistema: "*la Corte precisa che l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un **programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d’autore sia esaurito è tenuto, al **momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. **Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto **d’autore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, **il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, **tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il **programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere **contrattualmente vietate".* * * Un caro saluto
Deborah
Il giorno 20 marzo 2013 16:09, Massimiliano Trovato < massimiliano.trovato@gmail.com> ha scritto:
Non mi pare se ne sia già parlato in lista: la Corte Suprema ha riaffermato la valdità della "first sale doctrine" anche con riguardo ai beni acquistati all'estero. La vicenda coinvolgeva uno studente tailandese che comprava manuali universitari nel suo paese d'origine per rivenderli negli Stati Uniti a un prezzo inferiore a quello imposto dall'editore. Sarà interessante osservare se e come l'influenza di tale decisione si estenderà campo dell'economia digitale.
Qui Ars Technica: http://arstechnica.com/tech-policy/2013/03/thai-student-protected-by-first-s...
Qui la decisione: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
Ciao, MT
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Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e, nel caso, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.
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*** mah, bisognerebbe comparare il dato normativo USA / UE , che potrebbe essere sufficientemente diverso da giustificare soluzioni diverse (opposte). Lorenzo Albertini VR Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di deborah de angelis Inviato: mercoledì 3 aprile 2013 11.32 A: NEXA List Oggetto: Re: [nexa] Esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale (era Kirtsaeng v. Wiley & Sons) Sempre in tema di applicazione della first sale doctrine in ambiente digitale, la Corte federale di New York ha escluso il mercato della musica usata digitale e quindi la non applicabilità del principio dell'esaurimento del diritto on line..... Due pesi e due misure? http://punto-informatico.it/3757414/PI/News/musica-usata-ma-non-digitale.asp x Cari saluti a tutti Deborah Il giorno 21 marzo 2013 17:43, deborah de angelis <avvdda@gmail.com> ha scritto: Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra sia già passata in lista. In caso contrario, chiedo venia, ma relativamente al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale, può essere interessante questa sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet Direttiva 2009/24/CE Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 Esaurimento del diritto di distribuzione Nozione di legittimo acquirente» che può essere letta all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT: HTML> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT:H TML (Usedsoft c/ Oracle) La decisione riguarda l'impossibilità dell'autore di un software ad opporsi alla rivendita della sua licenza usata, permettendo quindi il riuso del programma scaricato da Internet. La massima prevede che "il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer, coperta da licenza, si esaurisce dopo la prima vendita". In particolare (fonte: Court of Justice of the European Union - press release no. 94/12 del 3 luglio 2012 reperibile qui <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it. pdf> http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.p df) "la Corte rileva che limitare lapplicazione del principio dellesaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto dautore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare loggetto specifico della proprietà intellettuale." In ogni caso è solo il diritto di distribuzione che si esaurisce e non quello di riproduzione. Pertanto il primo acquirente del software dovrà necessariamente cancellare il programma dal proprio sistema: "la Corte precisa che lacquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto dautore sia esaurito è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto dautore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere contrattualmente vietate". Un caro saluto Deborah Il giorno 20 marzo 2013 16:09, Massimiliano Trovato <massimiliano.trovato@gmail.com> ha scritto: Non mi pare se ne sia già parlato in lista: la Corte Suprema ha riaffermato la valdità della "first sale doctrine" anche con riguardo ai beni acquistati all'estero. La vicenda coinvolgeva uno studente tailandese che comprava manuali universitari nel suo paese d'origine per rivenderli negli Stati Uniti a un prezzo inferiore a quello imposto dall'editore. Sarà interessante osservare se e come l'influenza di tale decisione si estenderà campo dell'economia digitale. Qui Ars Technica: http://arstechnica.com/tech-policy/2013/03/thai-student-protected-by-first-s ale-supreme-court-rules Qui la decisione: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf Ciao, MT -- Massimiliano Trovato [e] massimiliano.trovato@gmail.com [m] +39 349 221 4842 <tel:%2B39%20349%20221%204842> Find me on Twitter <http://twitter.com/masstrovato> or <http://facebook.com/masstrovato> Facebook! _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa -- <http://www.ddastudiolegale.it/wp-content/uploads/2012/02/logo.gif> DDA Studio Legale ------------------------------------------------ Avv. 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If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. -- <http://www.ddastudiolegale.it/wp-content/uploads/2012/02/logo.gif> DDA Studio Legale ------------------------------------------------ Avv. Deborah De Angelis <http://g.co/maps/emca9> via Pietro da Cortona 8, 00196 Roma (RM) Tel. +39 06 397 456 22 Fax +39 06 390 388 33 <http://www.ddastudiolegale.it/> www.ddastudiolegale.it <mailto:info@ddastudiolegale.it> info@ddastudiolegale.it skype deb.dda <http://www.ddastudiolegale.it/wp-content/uploads/2012/02/signature-1.gif> Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. 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