Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra sia già passata in lista. 
In caso contrario, chiedo venia, ma relativamente al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel campo dell'economia digitale, può essere interessante questa sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente» che può essere letta all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:IT:HTML (Usedsoft c/ Oracle)

La decisione riguarda l'impossibilità dell'autore di un software ad opporsi alla rivendita della sua licenza usata, permettendo quindi il riuso del programma scaricato da Internet. La massima prevede che "il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer, coperta da licenza, si esaurisce dopo la prima vendita".

In particolare (fonte: Court of Justice of the European Union - press release no. 94/12 del 3 luglio 2012 reperibile qui http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.pdf"la Corte rileva che limitare l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale."

In ogni caso è solo il diritto di distribuzione che si esaurisce e non quello di riproduzione. Pertanto il primo acquirente del software dovrà necessariamente cancellare il programma dal proprio sistema: "la Corte precisa che l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d’autore sia esaurito è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere contrattualmente vietate".

Un caro saluto

Deborah

Il giorno 20 marzo 2013 16:09, Massimiliano Trovato <massimiliano.trovato@gmail.com> ha scritto:
Non mi pare se ne sia già parlato in lista: la Corte Suprema ha riaffermato la valdità della "first sale doctrine" anche con riguardo ai beni acquistati all'estero. La vicenda coinvolgeva uno studente tailandese che comprava manuali universitari nel suo paese d'origine per rivenderli negli Stati Uniti a un prezzo inferiore a quello imposto dall'editore. Sarà interessante osservare se e come l'influenza di tale decisione si estenderà campo dell'economia digitale.

Qui Ars Technica: http://arstechnica.com/tech-policy/2013/03/thai-student-protected-by-first-sale-supreme-court-rules 
Qui la decisione: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf

Ciao,
MT

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