un comma per l'open data
In questo momento storico all'insegna della "semplificazione" e delle riforme, credo che possa crearsi finalmente l'occasione per inserire due righe nella legge sul diritto d'autore che aiuterebbero molto il fenomeno comunemente detto "open data" in materia di Public Sector Information. All'articolo 5 della famigerata legge 633/1941, il cui testo storico è il seguente (un solo comma, molto laconico): "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere." andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che potrebbe suonare più o meno così: "Parimenti tali disposizioni non si applicano alle banche di dati i cui detentori dei diritti siano lo stato, le amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici." [leggi l'intero articolo e lascia un commento su http://aliprandi.blogspot.com/2012/03/un-comma-per-lopen-data.html ] -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
"..e gli enti pubbici strumentali, in qualiasi forma giuridica costituiti" Con il proliferare delle municipalizzate e delle S.p.a a partecipazione pubblica, son quelli che hanno i dati più interessanti... -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Simone Aliprandi Inviato: venerdì 2 marzo 2012 11.00 A: nexa@server-nexa.polito.it; digitalfreedomweek Oggetto: [nexa] un comma per l'open data In questo momento storico all'insegna della "semplificazione" e delle riforme, credo che possa crearsi finalmente l'occasione per inserire due righe nella legge sul diritto d'autore che aiuterebbero molto il fenomeno comunemente detto "open data" in materia di Public Sector Information. All'articolo 5 della famigerata legge 633/1941, il cui testo storico è il seguente (un solo comma, molto laconico): "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere." andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che potrebbe suonare più o meno così: "Parimenti tali disposizioni non si applicano alle banche di dati i cui detentori dei diritti siano lo stato, le amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici." [leggi l'intero articolo e lascia un commento su http://aliprandi.blogspot.com/2012/03/un-comma-per-lopen-data.html ] -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Ottima osservazione, Carlo! Concordo.
"..e gli enti pubbici strumentali, in qualiasi forma giuridica costituiti" Con il proliferare delle municipalizzate e delle S.p.a a partecipazione pubblica, son quelli che hanno i dati più interessanti...
-- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
Buonasera a tutti, Credo di non essere d'accordo. 1. In via di principio, prima di procedere con modifiche legislative credo sia sempre opportuno verificare se una lettura estensiva permetta di interpretare le norme in modo più elastico. Mi sembra il caso dell'art. 5 l.a. Infatti la nozione di atti ufficiali può essere interpretata in modo estensivo e quindi coprire non solo singoli documenti ma anche raccolte organizzate di informazioni e dati. Esempio: le banche dati UIBM (in questo senso P. Galli, sub art. 5 l.a., in L.C. Ubertazzi, Commentario breve, edizione 2007 - NB la posizione rimane invariata nell'edizione di prossima pubblicazione). Quindi un riferimento esplicito a banche dati quali atti ufficiali non sembrerebbe necessario. 2. Gli atti ufficiali sono solo parte dei dati pubblici. E cioé solo le opere - provvedimenti amministrativi sono prive di tutela. Le altre opere generate dalla p.a. anche su commissione, oppure non prodotte ma gestite dalla p.a. sono tutelabili. In questo caso il problema si pone in termini di titolarità dei diritti. E quindi aggiungere un secondo comma come suggerito porrebbe problemi di coordinamento con l'art. 11 l.a. con implicazioni in termini di disparità di trattamento tra opere di varia natura (le opere letterarie commissionate dalla p.a. sarebbero tutelabili e le banche dati commissionate no. Perché?? - le banche dati acquistate dalla p.a. non sarebbero tutelabili; le altre opere sì. Perché?). A disposizione per continuare il discorso. Un saluto, Cristiana Sappa Project Manager, LAPSI, www.lapsi-project.eu, and EVPSI, www.evpsi.org Postdoctoral Researcher, Torino Law School Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it ________________________________ Da: Simone Aliprandi <simone.aliprandi@gmail.com> A: nexa@server-nexa.polito.it; digitalfreedomweek <digitalfreedomweek@linux-club.org> Inviato: Venerdì 2 Marzo 2012 10:59 Oggetto: [nexa] un comma per l'open data In questo momento storico all'insegna della "semplificazione" e delle riforme, credo che possa crearsi finalmente l'occasione per inserire due righe nella legge sul diritto d'autore che aiuterebbero molto il fenomeno comunemente detto "open data" in materia di Public Sector Information. All'articolo 5 della famigerata legge 633/1941, il cui testo storico è il seguente (un solo comma, molto laconico): "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere." andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che potrebbe suonare più o meno così: "Parimenti tali disposizioni non si applicano alle banche di dati i cui detentori dei diritti siano lo stato, le amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici." [leggi l'intero articolo e lascia un commento su http://aliprandi.blogspot.com/2012/03/un-comma-per-lopen-data.html ] -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Il 03 marzo 2012 21:22, Cristiana Sappa <cri_sappa@yahoo.it> ha scritto:
Buonasera a tutti,
Credo di non essere d'accordo. ...
Cara Cristiana, la ringrazio per le acute osservazioni. Mi viene però il dubbio che non abbia letto l'intero articolo. Entrambi gli aspetti da lei segnalati sono stati da me considerati nell'articolo e nei relativi commenti. Sono sempre stato io il primo a dire che è sufficiente applicare il dettato dell'articolo 5 così com'é... tuttavia non mi sembra che né la giurisprudenza, né la prassi sposino questa interpretazione estensiva. Dunque in quel caso meglio sgombrare ogni dubbio aggiungendo due righe all'articolo. Dell'articolo 11 ho invece detto che sarebbe da modificare anche lui... ma visto che il mio articolo era rivolto al fenomeno open data non potevo parlare di tutto. Credo che comunque in generale sia già un bel passo liberarsi del database right sui dati pubblici. Poi se vogliamo elencare le cose che vorrei cambiare nella legge sul diritto d'autore, credo che mi serva un trattato e non qualche post in un blog. Un caro saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
Simone, ha ragione: non avevo letto! Ora ho letto, ma rimango della mia idea iniziale. I. Osservazioni preliminari per evitare che i punti in II siano fraintesi (e per verificare che siano esatti, non esiti/ate a correggermi): 1. PSI= dati pubblici. I dati pubblici sono quelli generati e gestiti dalla p.a. (e forse anche, in parte da società pubbliche, ecc.). Tra i dati generati dalla p.a ci sono a) gli atti ufficiali e b)i dati che non sono dati ufficiali. Poi ci sono i dati c) non generati ma acquistati dalla p.a. Solo a) è coperto dall'art. 5 l.a.; b) in parte dall'art. 11 l.a. E c) dalle norme generali. I dati in a) sono in pubblico dominio; I diritti su b) spesso appartengono alla p.a. ; quelli su c) talvolta appartengono alla p.a. 2. Open data/Open PSI= dati pubblici aperti. E quindi 1. a),b) e c) messi a disposizione (possibilmente) con formati aperti ed a condizioni che ne agevolino la fruizione. Il grado di difficoltà perché questi dati siano effettivamente aperti aumenta da a) verso c). II. Nel merito: 1. Il rischio di aggiungere commi alle norme per evitare dubbi è quello di incoraggiare l'idea: "se la legge non è esplicita, se non c'è una norma specifica, allora è escluso/non può essere così". Questo ha come prima implicazione la proliferazione di emendamenti ed integrazioni. Ed in via indiretta anche la creazione di un sistema normativo più rigido, meno flessibile, che personalmente non auspico. 2. L'interpretazione della nozione di cui al 5.1 l.a. è auspicabilmente estensiva anche in ragione del principio di non discriminazione (perché testi sì ed opere di altra natura no). Una lettura estensiva rimane in linea con le norme internazionali - l'art 2.4 CUB - 2bis. Mi sembra che l'art. 5 l.a. possa ragionevolmente interpretarsi nel senso di coprire non solo le opere in via di principio tutelabili col diritto d'autore. Ma anche i prodotti culturali in via di principio tutelabili con i diritti connessi (ed includo il diritto sui generis tra i diritti connessi). 3. Son un po' ignorante: ma davvero molti studiosi si son dedicati alla questione? D'altro canto le decisioni non abbondano né in un senso, né nell'altro. Non esiti/ate a correggermi se sbaglio. 4. Se 1 - 3 possono essere oggetto di lungo confronto, rimane che inserire un comma 2 sulle banche dati (che non siano atti ufficiali, cioé provvedimenti amministrativi - strettamente correlati allo scopo istituzionale della p.a. -, ma) tutelabili ed i cui diritti sono in capo alla p.a. pone problemi di coordinamento con l'art. 11 l.a. e più in generale di trattamento non paritario con altre opere (non atti ufficiali, ma) tutelabili ed i cui diritti son in capo alla p.a. Sbaglio? Continuo il discorso volentieri. Intanto questa settimana approfondirò almeno alcuni di questi aspetti. Un saluto, Cristiana Sappa Project Manager, LAPSI, www.lapsi-project.eu, and EVPSI, www.evpsi.org Postdoctoral Researcher, Torino Law School Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it ________________________________ Da: Simone Aliprandi <simone.aliprandi@gmail.com> A: "nexa@server-nexa.polito.it" <nexa@server-nexa.polito.it>; digitalfreedomweek <digitalfreedomweek@linux-club.org> Inviato: Domenica 4 Marzo 2012 12:31 Oggetto: Re: [nexa] un comma per l'open data Il 03 marzo 2012 21:22, Cristiana Sappa <cri_sappa@yahoo.it> ha scritto:
Buonasera a tutti,
Credo di non essere d'accordo. ...
Cara Cristiana, la ringrazio per le acute osservazioni. Mi viene però il dubbio che non abbia letto l'intero articolo. Entrambi gli aspetti da lei segnalati sono stati da me considerati nell'articolo e nei relativi commenti. Sono sempre stato io il primo a dire che è sufficiente applicare il dettato dell'articolo 5 così com'é... tuttavia non mi sembra che né la giurisprudenza, né la prassi sposino questa interpretazione estensiva. Dunque in quel caso meglio sgombrare ogni dubbio aggiungendo due righe all'articolo. Dell'articolo 11 ho invece detto che sarebbe da modificare anche lui... ma visto che il mio articolo era rivolto al fenomeno open data non potevo parlare di tutto. Credo che comunque in generale sia già un bel passo liberarsi del database right sui dati pubblici. Poi se vogliamo elencare le cose che vorrei cambiare nella legge sul diritto d'autore, credo che mi serva un trattato e non qualche post in un blog. Un caro saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
2. L'interpretazione della nozione di cui al 5.1 l.a. è auspicabilmente estensiva anche in ragione del principio di non discriminazione (perché testi sì ed opere di altra natura no). Una lettura estensiva rimane in linea con le norme internazionali - l'art 2.4 CUB -
2bis. Mi sembra che l'art. 5 l.a. possa ragionevolmente interpretarsi nel senso di coprire non solo le opere in via di principio tutelabili col diritto d'autore. Ma anche i prodotti culturali in via di principio tutelabili con i diritti connessi (ed includo il diritto sui generis tra i diritti connessi).
Io, come scritto nell'articolo e sostenuto in varie occasioni, sono della stessa idea. Però temo di essere in minoranza... e temo che nei seggi dell'altra parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è). Anche perchè altrimenti non mi spiegherei tutto il dibattito sul rilascio e licenziamento dei dati pubblici. Se i dati pubblici sono già di per sè esclusi dalla tutela, che bisogno c'è di licenziarli, o di aggiungervi un waiver di pubblico dominio (tipo CC0)?? Forse a mero scopo di chiarezza? Forse sì... ma forse no.
3. Son un po' ignorante: ma davvero molti studiosi si son dedicati alla questione? D'altro canto le decisioni non abbondano né in un senso, né nell'altro. Non esiti/ate a correggermi se sbaglio.
C'è un intero fascicolo monografico della rivista "Informatica e diritto" (che immagino lei conosca già; ad ogni modo qui si trova un sommario: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDirit... ) in cui a mio avviso c'è già scritto tutto ciò che c'è da sapere. Qui si tratta di "fare", passare alla fase operativa. Prendersi i dati di cui è titolare la PA e utilizzarli in quanto di pubblico dominio, senza sentirsi in dovere di chiedere il permesso. Ma chissà come mai gli enti che hanno provato a farlo e sono andati da un avvocato per chiedere delucidazioni si sono sempre sentiti rispondere "in teoria potete farlo, però da avvocato prudente e coscienzioso devo avvertirvi che l'interpretazione dellì'art. 5 (e 11) LDA non è univoca... quindi avete comunque una percentuale di rischio". Ed ecco che i progetti si arenano perchè spesso non ci si vuole assumere il rischio dell'incognito. Ecco, la mia idea è che un comma in più all'articolo 5 (e magari anche all'art. 11) forse eviterebbe questo empasse. Un cordiale saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
Buonasera, Scrivo in rosso le mie risposte. "Io, come scritto nell'articolo e sostenuto in varie occasioni, sono della stessa idea (ndr per interpretazione estensiva). Però temo di essere in minoranza... e temo che nei seggi dell'altra parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non cen'è)." Non capisco la parte in neretto. Anche perchè altrimenti non mi spiegherei tutto il dibattito sul rilascio e licenziamento dei dati pubblici. Se i dati pubblici sono già di per sè esclusi dalla tutela, che bisogno c'è di licenziarli, o di aggiungervi un waiver di pubblico dominio (tipo CC0)?? Forse a mero scopo di chiarezza? Forse sì... ma forse no. Non tutti i dati pubblici sono esclusi dalla tutela: solo gli atti ufficiali lo sono. (rinvio alla nota di terminologia e suddivisione del mio messaggio precedente). Il mio punto 3. Mi riferivo alla dottrina e giurisprudenza sull'art. 5 l.a. Conosco il volume di Inf. Dir., che riguarda Open Data e PSI re-use. Mi pare però che i vari autori abbiano affrontato il tema secondo prospettive diverse, e più precisamente di diritto amministrativo, tutela privacy, etc. Solo alcuni contributi toccano il tema dell'IP ed anche meno quello dell'art. 5 l.a. Preciso anche che il mio contributo su IP e dati pubblici era un'idea molto più rozza rispetto a quella attuale (che ancora necessita di parecchio studio). Ecco, la mia idea è che un comma in più all'articolo 5 (e magari anche all'art. 11) forse eviterebbe questo empasse. Purtroppo (per quel che conta) continuo a non essere convinta che questa sia la via giusta. E, indipendentemente dalla mia posizione, rimango abbastanza sicura che la formulazione suggerita per l'eventuale 2ndo comma art. 5 l.a. non funzionerebbe. Tuttavia, in generale, trovo molto interessante il nostro dialogo e avrei piacere di continuarlo. Un saluto, Cristiana Sappa Project Manager, LAPSI, www.lapsi-project.eu, and EVPSI, www.evpsi.org Postdoctoral Researcher, Torino Law School Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it ________________________________
3. Son un po' ignorante: ma davvero molti studiosi si son dedicati alla questione? D'altro canto le decisioni non abbondano né in un senso, né nell'altro. Non esiti/ate a correggermi se sbaglio.
C'è un intero fascicolo monografico della rivista "Informatica e diritto" (che immagino lei conosca già; ad ogni modo qui si trova un sommario: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDirit... ) in cui a mio avviso c'è già scritto tutto ciò che c'è da sapere. Qui si tratta di "fare", passare alla fase operativa. Prendersi i dati di cui è titolare la PA e utilizzarli in quanto di pubblico dominio, senza sentirsi in dovere di chiedere il permesso. Ma chissà come mai gli enti che hanno provato a farlo e sono andati da un avvocato per chiedere delucidazioni si sono sempre sentiti rispondere "in teoria potete farlo, però da avvocato prudente e coscienzioso devo avvertirvi che l'interpretazione dellì'art. 5 (e 11) LDA non è univoca... quindi avete comunque una percentuale di rischio". Ed ecco che i progetti si arenano perchè spesso non ci si vuole assumere il rischio dell'incognito. Un cordiale saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è)."
Non capisco la parte in neretto.
Era solo per dire che a me non risulta che la via dell'interpretazione estensiva dell'art. 5 sia quella più seguita, nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza. mi riservo ulteriori verifiche. se lei o qualcun altro dei lettori avesse sentenze da segnalare, sono ben accette! Ad oggi, in assenza di una sentenza quantomeno di secondo grado in tal senso, se un cliente mi chiedesse un parere specifico sull'utilizzo libero di banche dati prodotte da enti pubblici non mi sentirei di rassicurarlo e dargli un incondizionato "via libera". Un caro saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
Lancio un'altra riflessione che forse potrà suonare una provocazione... Non è che utilizzando licenze pubbliche o waiver di pubblico dominio stiamo implicitamente legittimando l'interpretazione inversa? Mi spiego meglio. Se si diffonde la prassi (assolutamente nobile e da incoraggiare) per cui i dati detenuti dagli enti pubblici per essere liberamente utilizzabili devono essere "contrassegnati" con una licenza pubblica o un waiver di pubblico dominio, stiamo in un certo senso legittimando l'idea che in fondo l'art. 5 non è efficace nella sua attuale formulazione. Un giudice che dovesse essere investito di una questione su questo tema potrebbe essere indotto a pensare che la prassi diffusa di rilasciare le banche dati in quel modo lascia sottindendere che l'interpretazione più diffusa dell'art. 5 è proprio quella restrittiva e non quella estensiva. E quindi emettere una sentenza in quella direzione. Come dire: "Carissimi, se questa specifica PA non ha rilasciato i dati in CC0 come invece hanno fatto molti altri enti, è perchè sostanzialmente non voleva rilasciarli. Quindi chi li ha utilizzati ha violato un suo diritto esclusivo." Forse sto delirando... in tal caso ditemelo senza mezze misure. ;-) Un caro saluto. Il 06 marzo 2012 10:42, Simone Aliprandi <simone.aliprandi@gmail.com> ha scritto:
parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è)."
Non capisco la parte in neretto.
Era solo per dire che a me non risulta che la via dell'interpretazione estensiva dell'art. 5 sia quella più seguita, nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza. mi riservo ulteriori verifiche. se lei o qualcun altro dei lettori avesse sentenze da segnalare, sono ben accette! Ad oggi, in assenza di una sentenza quantomeno di secondo grado in tal senso, se un cliente mi chiedesse un parere specifico sull'utilizzo libero di banche dati prodotte da enti pubblici non mi sentirei di rassicurarlo e dargli un incondizionato "via libera".
Un caro saluto.
-- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
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Sono un po' fuori tempo, ma segnalo che questo tipo di "effetti collaterali" dell'uso delle licenze CC è stato a suo tempo segnalato e discusso in questo (bel) paper: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885466 (Per inciso, trovo la riflessione interessante, ma non concordo.) On 03/06/2012 11:01 AM, Simone Aliprandi wrote:
Lancio un'altra riflessione che forse potrà suonare una provocazione... Non è che utilizzando licenze pubbliche o waiver di pubblico dominio stiamo implicitamente legittimando l'interpretazione inversa? Mi spiego meglio. Se si diffonde la prassi (assolutamente nobile e da incoraggiare) per cui i dati detenuti dagli enti pubblici per essere liberamente utilizzabili devono essere "contrassegnati" con una licenza pubblica o un waiver di pubblico dominio, stiamo in un certo senso legittimando l'idea che in fondo l'art. 5 non è efficace nella sua attuale formulazione. Un giudice che dovesse essere investito di una questione su questo tema potrebbe essere indotto a pensare che la prassi diffusa di rilasciare le banche dati in quel modo lascia sottindendere che l'interpretazione più diffusa dell'art. 5 è proprio quella restrittiva e non quella estensiva. E quindi emettere una sentenza in quella direzione. Come dire: "Carissimi, se questa specifica PA non ha rilasciato i dati in CC0 come invece hanno fatto molti altri enti, è perchè sostanzialmente non voleva rilasciarli. Quindi chi li ha utilizzati ha violato un suo diritto esclusivo." Forse sto delirando... in tal caso ditemelo senza mezze misure. ;-) Un caro saluto.
Il 06 marzo 2012 10:42, Simone Aliprandi<simone.aliprandi@gmail.com> ha scritto:
parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è)."
Non capisco la parte in neretto. Era solo per dire che a me non risulta che la via dell'interpretazione estensiva dell'art. 5 sia quella più seguita, nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza. mi riservo ulteriori verifiche. se lei o qualcun altro dei lettori avesse sentenze da segnalare, sono ben accette! Ad oggi, in assenza di una sentenza quantomeno di secondo grado in tal senso, se un cliente mi chiedesse un parere specifico sull'utilizzo libero di banche dati prodotte da enti pubblici non mi sentirei di rassicurarlo e dargli un incondizionato "via libera".
Un caro saluto.
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