Buonasera,
Scrivo in rosso le mie risposte.

"Io, come scritto nell'articolo e sostenuto in varie occasioni, sono
della stessa idea (ndr per interpretazione estensiva). Però temo di essere in minoranza... e temo che nei seggi dell'altra
parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è)."

Non capisco la parte in neretto.

Anche perchè altrimenti non mi spiegherei tutto il dibattito sul
rilascio e licenziamento dei dati pubblici. Se i dati pubblici sono
già di per sè esclusi dalla tutela, che bisogno c'è di licenziarli, o
di aggiungervi un waiver di pubblico dominio (tipo CC0)?? Forse a mero
scopo di chiarezza? Forse sì... ma forse no.

Non tutti i dati pubblici sono esclusi dalla tutela: solo gli atti ufficiali lo sono. (rinvio alla nota di terminologia e suddivisione del mio messaggio precedente).


Il mio punto 3.
Mi riferivo alla dottrina e giurisprudenza sull'art. 5 l.a.
Conosco il volume di Inf. Dir., che riguarda Open Data e PSI re-use. Mi pare però che i vari autori abbiano affrontato il tema secondo prospettive diverse, e più precisamente di diritto amministrativo, tutela privacy, etc. Solo alcuni contributi toccano il tema dell'IP ed anche meno quello dell'art. 5 l.a.
Preciso anche che il mio contributo su IP e dati pubblici era un'idea molto più rozza rispetto a quella attuale (che ancora necessita di parecchio studio).

Ecco, la mia idea è che un comma in più all'articolo 5 (e magari anche all'art. 11) forse eviterebbe questo empasse.

Purtroppo (per quel che conta) continuo a non essere convinta che questa sia la via giusta.
E, indipendentemente dalla mia posizione, rimango abbastanza sicura che la formulazione suggerita per l'eventuale 2ndo comma art. 5 l.a. non funzionerebbe.


Tuttavia, in generale, trovo molto interessante il nostro dialogo e avrei piacere di continuarlo.

Un saluto,

Cristiana Sappa
Project Manager, LAPSI, www.lapsi-project.eu, and EVPSI, www.evpsi.org
Postdoctoral Researcher, Torino Law School
Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it






> 3. Son un po' ignorante: ma davvero molti studiosi si son dedicati alla
> questione? D'altro canto le decisioni non abbondano né in un senso, né
> nell'altro. Non esiti/ate a correggermi se sbaglio.

C'è un intero fascicolo monografico della rivista "Informatica e
diritto" (che immagino lei conosca già; ad ogni modo qui si trova un
sommario: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/1-2-2011.html
) in cui a mio avviso c'è già scritto tutto ciò che c'è da sapere. Qui
si tratta di "fare", passare alla fase operativa. Prendersi i dati di
cui è titolare la PA e utilizzarli in quanto di pubblico dominio,
senza sentirsi in dovere di chiedere il permesso.
Ma chissà come mai gli enti che hanno provato a farlo e sono andati da
un avvocato per chiedere delucidazioni si sono sempre sentiti
rispondere "in teoria potete farlo, però da avvocato prudente e
coscienzioso devo avvertirvi che l'interpretazione dellì'art. 5 (e 11)
LDA non è univoca... quindi avete comunque una percentuale di
rischio".
Ed ecco che i progetti si arenano perchè spesso non ci si vuole
assumere il rischio dell'incognito.

Un cordiale saluto.
--
Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org