Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
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(Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB)
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ?? (+32) 2 2964106
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa Direzione del protocollo e dell?informazione Unit? Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto:marilena.cavassa@curia.europa.eu>
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From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
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Caro Marco, Credo che non e cosi semplice. La Corta dice che per mettere a disposizione "al principali" c'è bisogno di autorizzazione ma per creare un link ad un contenuto liberamente accessibile no. Non mi sembra che precisa se questo diritto è soggetto alla legittimità della prima fornitura. Solo refera a si c'e un nuovo pubblico che puo accedere o no. Per un indexer di contenuti su P2P, "the jury is still out". Philippe On 13/02/2014 16:32, Marco Ciurcina wrote:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione... in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
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In allegato il comunicato stampa in italiano.
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Non sono molto d'accordo, Marco. Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato. Non trovi? Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it>ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione... in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
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From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
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Exactly, I hope the Italian in my previous message was understandable, but it was to the same effect. Philippe On 13/02/2014 16:46, Alberto wrote:
Non sono molto d'accordo, Marco.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Non trovi?
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it <mailto:ciurcina@studiolegale.it>> ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: > Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo > atto di messa a disposizione... in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
In data giovedì 13 febbraio 2014 15:46:35, hai scritto:
Non sono molto d'accordo, Marco. Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo. Spero che tu sia d'accordo con questa formulazione più esplicita della mia frase.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Se è un auspicio, sono d'accordo con te. Ma, IMHO, la sentenza non si avventura su questo terreno: sarà materia per una decisione della Corte che vedremo nel futuro (incrociamo le dita). m.c.
mah, la CG dice che : 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico nuovo cioè ulteriore rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dellopera. 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta) Il caso è interessante. Sarei daccordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero indirizzo nel mondo analogico? E giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui lutente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre? Lorenzo Albertini VR Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Alberto Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 16.47 A: Marco Ciurcina Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) Non sono molto d'accordo, Marco. Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato. Non trovi? Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto: In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione...
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Message: 1 Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito
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From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
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In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa Direzione del protocollo e dell?informazione Unit? Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 <tel:%28%2B352%29%204303%2F3552> Fax (+352) 4303/2674 <tel:%28%2B352%29%204303%2F2674> Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776
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Marco, la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato. La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo). L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare. Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo *paper <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di cui consiglio a tutti la lettura. Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna). Lorenzo, personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet. Qui <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini < lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:
mah, la CG dice che :
1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico.
2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell'opera.
3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta)
Il caso è interessante.
Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1.
Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico?
E' giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre?
Lorenzo Albertini
VR
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 *A:* Marco Ciurcina *Cc:* Nexa *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
Non sono molto d'accordo, Marco.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Non trovi?
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione...
in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
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Message: 1 Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito
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From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite ?link?, ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore
Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link abbiano l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito contenente il link stesso
(Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB)
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ?? (+32) 2 2964106
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa Direzione del protocollo e dell?informazione Unit? Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: marilena.cavassa@curia.europa.eu>
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Concordo con Alberto (ed Elonora e Philippe). A conferma dell'interpretazione dataci, incollo qui sotto il paragrafo 31 ed il paragrafo 37 della decisone della Corte. Aggiungo una sottolineatura su una parte che mi sembra un po' 'involuta', ma preoccupante. 31 Per contro, nell'ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l'opera protetta si trova per limitare l'accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l'autorizzazione dei titolari. Ciò avviene, in particolare, allorché l'opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto. 37 Ne consegue che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non può essere inteso nel senso che consenta agli Stati membri di stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d'autore, prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo. Un saluto a tutti, Margherita ----- Original Message ----- From: Alberto To: lorenzo albertini Cc: Nexa Sent: Thursday, February 13, 2014 7:20 PM Subject: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) Marco, la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato. La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo). L'"illegittimità" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare. Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo paper, di cui consiglio a tutti la lettura. Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna). Lorenzo, personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet. Qui, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto: mah, la CG dice che : 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell'opera. 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta) Il caso è interessante. Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico? E' giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre? Lorenzo Albertini VR Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Alberto Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 16.47 A: Marco Ciurcina Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) Non sono molto d'accordo, Marco. Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato. Non trovi? Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto: In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: > Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo > atto di messa a disposizione... in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c. > > On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it wrote: > > Send nexa mailing list submissions to > > > > nexa@server-nexa.polito.it > > > > To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit > > > > https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa > > > > or, via email, send a message with subject or body 'help' to > > > > nexa-request@server-nexa.polito.it > > > > You can reach the person managing the list at > > > > nexa-owner@server-nexa.polito.it > > > > When replying, please edit your Subject line so it is more specific > > than "Re: Contents of nexa digest..." > > > > Today's Topics: > > 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? > > > > rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero > > su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina) > > > > ---------------------------------------------------------------------- > > > > Message: 1 > > Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 > > From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> > > To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> > > Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito > > > > pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero > > su un altro sito (sentenza C-466/12) > > > > Message-ID: <16778564.JFKXxAiWKh@mac> > > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > > > FYI > > > > --------- Messaggio inoltrato --------- > > > > Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare > > con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito > > (sentenza C-466/12) > > Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 > > Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> > > A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> > > > > > > > > From: Cavassa Marilena > > Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 > > To: Cigna Angelidis Estella > > Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con > > link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito > > (sentenza C-466/12) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite ?link?, ad opere > > protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza > > l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore > > > > Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link > > abbiano > > l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito contenente il link > > stesso > > > > > > (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB) > > > > > > > > Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by > > Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ?? (+32) 2 > > 2964106 > > > > > > In allegato il comunicato stampa in italiano. > > > > Marilena Cavassa > > Direzione del protocollo e dell?informazione > > Unit? Stampa e Informazione > > Sezione italiana > > Corte di giustizia UE > > Tel. (+352) 4303/3552 > > Fax (+352) 4303/2674 > > Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 > > marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto:marilena.cavassa@curia.europa.eu> > > > > www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci su > > [twitter] > > <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al servizio > > [rss] > > <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> > > > > > > > > ------------------------------------------ > >
*** la cosa è interessante (anche se non so di quanto interesse pratico). la CG non mi pare limpidissima a livello concettuale. Dice che il mero link (di per sé) è comunicazione al pubblico (c. al p. ) (§ 23). Subito dopo però pone un ulteriore requisito : bisogna che porti ad un pubblico nuovo (§ 24). Ora delle due luna , direi: o detto requisito non è richiesto (ed allora possiamo avere c. al p. anche senza pubblico nuovo, il quale sarebbe una sorta di condizione obiettiva di punibilità , rectius di illiceità civilistica ) o lo richiede (allora però , senza pubblico nuovo non può ravvisarsi una c. al p.). Poi forse la distinzione tra links attivi e non è priva di rilevo perché in entrambi i casi rinviano ad una pag. libera del sito e quindi non cè pubblico nuovo. Ma se ci fosse una rilevanza per il concetto di di c. al p. anche senza pubblico nuovo (il che non è , credo), allora potrebbe fare la differenza. La CG dice infatti nel suo passo centrale per dire che non cè pubblico nuovo: Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dellaltro sito, gli utilizzatori del sito gestito da questultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto dautore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale. (§ 27) Cioè non cè pubblico nuovo poiché chi acccede tramite click da altro sito è da ritenere potenziale destinatario della comunicazione del sito originario asseritamente leso. Il perno del ragionamento è il concetto di accesso diretto potenziale (da altro sito). Ebbene, ci sarebbe ravvisabile tale concetto nel link non attivo ma da attivare con copia/incolla nella barra degli indirizzi? non credo. Termino queste frettolose elucubrazioni preprandiali con augurio a tutti di buona serata Lorenzo Albertini Da: Alberto [mailto:albertobellan@gmail.com] Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 19.20 A: lorenzo albertini Cc: Marco Ciurcina; Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) Marco, la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato. La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo). L'"illegittimità" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare. Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo paper <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307> , di cui consiglio a tutti la lettura. Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna). Lorenzo, personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet. Qui <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html> , se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto: mah, la CG dice che : 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico nuovo cioè ulteriore rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dellopera. 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta) Il caso è interessante. Sarei daccordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero indirizzo nel mondo analogico? E giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui lutente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre? Lorenzo Albertini VR Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Alberto Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 16.47 A: Marco Ciurcina Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) Non sono molto d'accordo, Marco. Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato. Non trovi? Alberto Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto: In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione...
in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
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rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina)
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Message: 1 Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito
pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso
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con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12) Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu>
From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
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In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto:
Marco,
la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato.
La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo).
L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Esatto. Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. Invece, non ho capito quale parte della frase "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo." non condividi. Me la puoi indicare e spiegare perché?
Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare.
Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice perché nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati dal diritto d'autore. m.c.
Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo *paper <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di cui consiglio a tutti la lettura.
Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna).
Lorenzo,
personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet.
Qui <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino.
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <
lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:
mah, la CG dice che :
1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico.
2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell'opera.
3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta)
Il caso è interessante.
Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1.
Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico?
E' giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre?
Lorenzo Albertini
VR
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 *A:* Marco Ciurcina *Cc:* Nexa *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
Non sono molto d'accordo, Marco.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Non trovi?
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione...
in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it wrote:
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Message: 1 Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito
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libero
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From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare
con
link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
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opere
protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore
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link
stesso
(Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige
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lorenzo albertini -
Marco Ciurcina -
Margherita Salvadori -
Philippe Aigrain -
T.Margoni