*** la cosa è interessante (anche se non so di quanto interesse pratico).

la CG non mi pare limpidissima a livello concettuale.

Dice che il mero link (di per sé) è comunicazione al pubblico (c. al p. ) (§ 23).

Subito dopo però pone un ulteriore requisito : bisogna che porti ad un  “pubblico nuovo” (§ 24).

Ora delle due l’una , direi: o detto requisito non è richiesto (ed allora possiamo avere c. al p. anche senza pubblico nuovo, il quale sarebbe una sorta di condizione obiettiva di punibilità , rectius di “illiceità civilistica” ) o lo richiede (allora però , senza pubblico nuovo non può ravvisarsi una c. al p.).

 

Poi forse la distinzione tra links attivi e non  è priva di rilevo perché in entrambi i casi rinviano ad una pag.  libera del sito e quindi non c’è pubblico nuovo.

Ma se ci fosse una rilevanza per il concetto di di c. al p. anche senza pubblico nuovo (il che non è , credo), allora potrebbe fare la differenza.

La CG dice infatti  nel suo passo centrale per dire che non c’è pubblico nuovo:

 

Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.” (§ 27)

 

Cioè non c’è pubblico nuovo poiché chi acccede tramite click da altro sito è da ritenere  “potenziale destinatario” della comunicazione del sito originario asseritamente leso.

Il perno del ragionamento è il concetto di “accesso diretto potenziale” (da altro sito).

Ebbene, ci sarebbe ravvisabile tale concetto nel link non attivo ma da attivare con copia/incolla nella barra degli indirizzi? non credo.

Termino queste frettolose elucubrazioni  preprandiali con augurio a tutti di buona serata

 

 

Lorenzo Albertini

 

 

 

Da: Alberto [mailto:albertobellan@gmail.com]
Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 19.20
A: lorenzo albertini
Cc: Marco Ciurcina; Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)

 

Marco, 

 

la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato. 

 

La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo).

 

L'"illegittimità" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). 

 

Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare. 

 

Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo paper, di cui consiglio a tutti la lettura. 

 

Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna).

 

Lorenzo, 

 

personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet. 

 

Qui, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. 

 

Alberto

 

 

 

Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:

mah, la CG dice che :

1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico.

2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico “nuovo” cioè “ulteriore” rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell’opera.

3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta)

Il caso  è interessante.

Sarei d’accordo sui punti 2  e 3; avrei de dubbi sul punto 1.

Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero “indirizzo” nel mondo analogico?

E’ giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l’utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del  browser) , differenza data dal fatto che  le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre?

 

 

Lorenzo Albertini

VR

 

 

Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Alberto
Inviato: giovedì 13 febbraio 2014 16.47
A: Marco Ciurcina
Cc: Nexa
Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)

 

Non sono molto d'accordo, Marco. 

 

Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato. 

 

Non trovi?

 

Alberto

 

Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:

In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:

> Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo
> atto di messa a disposizione...

in che senso?
se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo.
altrimenti no.
m.c.


>
> On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it wrote:
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> > Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu>
> > A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu>
> >
> >
> >
> > From: Cavassa Marilena
> > Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06
> > To: Cigna Angelidis Estella
> > Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare con
> > link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito
> > (sentenza C-466/12)
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite ?link?, ad opere
> > protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza
> > l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore
> >
> > Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link
> > abbiano
> > l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito contenente il link
> > stesso
> >
> >
> > (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB)
> >
> >
> >
> > Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by
> > Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ?? (+32) 2
> > 2964106
> >
> >
> > In allegato il comunicato stampa in italiano.
> >
> > Marilena Cavassa
> > Direzione del protocollo e dell?informazione
> > Unit? Stampa e Informazione
> > Sezione italiana
> > Corte di giustizia UE
> > Tel. (+352) 4303/3552
> > Fax  (+352) 4303/2674
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