Garante Privacy: Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili
Cari tutti, mi è stata segnalata la recente decisione del Garante Privacy sul servizio Street View di Google. Mi piacerebbe saperne cosa ne pensano gli iscritti a questa lista. A presto, Andrea +++ http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972 Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); VISTA la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il servizio Street View, fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che esso "consente agli utenti di visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il servizio è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°"; VISTA la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la quale la società, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma, ha fornito all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street View; CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento e che, a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate automaticamente al server di Google Inc. negli Stati Uniti dove si provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto selezionate sul sito web di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online per diversi mesi; CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche dati personali, quali, ad esempio, immagini di individui o targhe di veicoli; VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da Google; CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali; RITENUTO che al trattamento di dati personali posto in essere da Google Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice); RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di titolare del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice); CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione online per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse; CONSIDERATO che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall'art. 11 del Codice; RITENUTO, che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione online, gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati; CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, e che, in tal senso, la società già assicura agli interessati l'esercizio di tale diritto, mediante una particolare procedura di "segnalazione" online; CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo indirettamente, riconoscibili; RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa; CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito web della società, dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture di Street View, alcune ore prima del loro passaggio, nonché di un testo contenente alcune informazioni sul servizio Street View che tuttavia non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice; CONSIDERATO, tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun interessato oggetto di riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure semplificate per fornire un'idonea informativa agli interessati; RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google Inc. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATA la necessità che Google Inc. informi gli interessati, in relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; RILEVATA la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche per il mezzo di almeno un'emittente radiofonica locale; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. predisponga, sulle vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View; CONSIDERATO che resta comunque ferma la necessità che Google Inc. renda un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice, disponibile sul sito web della società; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro; RISERVATO ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad ulteriori profili relativi all'acquisizione di immagini per il servizio Street View; RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidoneità dell'informativa resa da Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice); VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento: a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; b) provveda ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View. Roma, 15 ottobre 2010 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli
Se mi è concessa una battuta.... http://www.youtube.com/watch?v=QD05JdHHZaM -----Original Message----- From: Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it> To: nexa@server-nexa.polito.it Date: Tue, 26 Oct 2010 19:57:38 +0200 Subject: [nexa] Garante Privacy: Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili Cari tutti, mi è stata segnalata la recente decisione del Garante Privacy sul servizio Street View di Google. Mi piacerebbe saperne cosa ne pensano gli iscritti a questa lista. A presto, Andrea +++ http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972 Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); VISTA la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il servizio Street View, fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che esso "consente agli utenti di visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il servizio è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°"; VISTA la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la quale la società, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma, ha fornito all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street View; CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento e che, a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate automaticamente al server di Google Inc. negli Stati Uniti dove si provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto selezionate sul sito web di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online per diversi mesi; CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche dati personali, quali, ad esempio, immagini di individui o targhe di veicoli; VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da Google; CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali; RITENUTO che al trattamento di dati personali posto in essere da Google Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice); RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di titolare del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice); CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione online per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse; CONSIDERATO che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall'art. 11 del Codice; RITENUTO, che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione online, gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati; CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, e che, in tal senso, la società già assicura agli interessati l'esercizio di tale diritto, mediante una particolare procedura di "segnalazione" online; CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo indirettamente, riconoscibili; RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa; CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito web della società, dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture di Street View, alcune ore prima del loro passaggio, nonché di un testo contenente alcune informazioni sul servizio Street View che tuttavia non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice; CONSIDERATO, tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun interessato oggetto di riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure semplificate per fornire un'idonea informativa agli interessati; RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google Inc. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATA la necessità che Google Inc. informi gli interessati, in relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; RILEVATA la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche per il mezzo di almeno un'emittente radiofonica locale; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. predisponga, sulle vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View; CONSIDERATO che resta comunque ferma la necessità che Google Inc. renda un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice, disponibile sul sito web della società; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro; RISERVATO ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad ulteriori profili relativi all'acquisizione di immagini per il servizio Street View; RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidoneità dell'informativa resa da Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice); VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento: a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; b) provveda ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View. Roma, 15 ottobre 2010 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli
A me sembra che non possa essere sottovalutato il fatto che il garante abbia applicato senza indugi la normativa itaiana. 4 anni fa non sono sicuro che l'avrebbe fatto in un caso del genere e sicuramente non l'ha fatto in un caso, a tutti noto, che coinvolgeva la moglie di un politico molto conosciuto. Caso sicuramente differente per elementi fattuali, giuridici e tecnici. Ma che condivide con questo il fatto che il trattamento avvenga principalmente, ma non esclusivamente, vista l'applicazione della legge italiana, tramite server locati in usa e ad opera di soggetti che hanno la sede principale di stabilimento al di fuori de territorio ue. Ciao, o. -----Original Message----- From: Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it> Sender: nexa-bounces@server-nexa.polito.it Date: Tue, 26 Oct 2010 19:57:38 To: <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Garante Privacy: Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
Caro Oreste, cari tutti, On 10/27/2010 11:53 AM, Oreste pollicino wrote:
A me sembra che non possa essere sottovalutato il fatto che il garante abbia applicato senza indugi la normativa itaiana. 4 anni fa non sono sicuro che l'avrebbe fatto in un caso del genere e sicuramente non l'ha fatto in un caso, a tutti noto, che coinvolgeva la moglie di un politico molto conosciuto. Caso sicuramente differente per elementi fattuali, giuridici e tecnici. Ma che condivide con questo il fatto che il trattamento avvenga principalmente, ma non esclusivamente, vista l'applicazione della legge italiana, tramite server locati in usa e ad opera di soggetti che hanno la sede principale di stabilimento al di fuori de territorio ue. Ciao, o.
In effetti la decisione di applicare la normativa italiana e` un elemento molto interessante della decisione. Il riferimento al "trattamento effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato" (art. 5 del Codice, che traspone l'art. 4 della Direttiva 95/46/CE) e` in linea con le piu` recenti riflessioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29, per esempio in tema di motori di ricerca e reti sociali. Certo si potrebbe sostenere che in questo caso gli "strumenti" - le macchine che raccolgono le immagini - sono piu` chiaramente "situati" nel territorio italiano che in altri casi, richiamati nelle opinioni del WP29, come per esempio l'utilizzo di "cookies". Personalmente ho trovato particolarmente interessanti due passaggi, ovvero: "CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;" (ma non si capisce quali siano queste riflessioni piu` ampie) "CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice);" (non ho capito a quale disciplina il garante si riferisca di preciso, a parte le norme espressamente richiamate) A presto, Andrea
Come ho già avuto dire ad Oreste de visu, sono più d'accordo con l'interpretazione di Andrea. Vi segnalo anche questa interessante (e recente) decisione: http://daily.wired.it/blog/law_and_tech/google-un-motore-di-ricerca-tutto-st... Buon weekend. marco On Sat, Oct 30, 2010 at 5:15 PM, Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it>wrote:
Caro Oreste, cari tutti,
On 10/27/2010 11:53 AM, Oreste pollicino wrote:
A me sembra che non possa essere sottovalutato il fatto che il garante abbia applicato senza indugi la normativa itaiana. 4 anni fa non sono sicuro che l'avrebbe fatto in un caso del genere e sicuramente non l'ha fatto in un caso, a tutti noto, che coinvolgeva la moglie di un politico molto conosciuto. Caso sicuramente differente per elementi fattuali, giuridici e tecnici. Ma che condivide con questo il fatto che il trattamento avvenga principalmente, ma non esclusivamente, vista l'applicazione della legge italiana, tramite server locati in usa e ad opera di soggetti che hanno la sede principale di stabilimento al di fuori de territorio ue. Ciao, o.
In effetti la decisione di applicare la normativa italiana e` un elemento molto interessante della decisione. Il riferimento al "trattamento effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato" (art. 5 del Codice, che traspone l'art. 4 della Direttiva 95/46/CE) e` in linea con le piu` recenti riflessioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29, per esempio in tema di motori di ricerca e reti sociali.
Certo si potrebbe sostenere che in questo caso gli "strumenti" - le macchine che raccolgono le immagini - sono piu` chiaramente "situati" nel territorio italiano che in altri casi, richiamati nelle opinioni del WP29, come per esempio l'utilizzo di "cookies".
Personalmente ho trovato particolarmente interessanti due passaggi, ovvero:
"CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;"
(ma non si capisce quali siano queste riflessioni piu` ampie)
"CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice);"
(non ho capito a quale disciplina il garante si riferisca di preciso, a parte le norme espressamente richiamate)
A presto,
Andrea
_______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
-- Marco Pancini European Senior Policy Counsel Google Italy Corso Europa, 2 20122 Milano, Italia Tel. +39 02 36618524 Cell. +39.348.9946222 pancini@google.com Follow me on Twitter: http://twitter.com/googlepolicyit This email may be confidential or privileged. If you received this communication by mistake, please don't forward it to anyone else, please erase all copies and attachments, and please let me know that it went to the wrong person. Thanks.
http://www.repubblica.it/scienze/2010/10/31/news/gene_umano-8603028/?ref=HRE... "Il gene umano non si può brevettare" Il Dipartimento di giustizia Usa: "Non invenzioni ma patrimonio dell'umanità". Insorgono le aziende biotech
fantastico, ma non so quanto valore possa avere, piu' interessante sara' l'appello di myriad genetics, il primo grado e' una decisione che consiglio a tutti di leggere... ________________________________________ From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of Marco Ciurcina [ciurcina@studiolegale.it] Sent: Sunday, October 31, 2010 1:41 PM To: nexa@server-nexa.polito.it Subject: [nexa] "Il gene umano non si può brevettare" http://www.repubblica.it/scienze/2010/10/31/news/gene_umano-8603028/?ref=HRE... "Il gene umano non si può brevettare" Il Dipartimento di giustizia Usa: "Non invenzioni ma patrimonio dell'umanità". Insorgono le aziende biotech _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
http://www.statewatch.org/news/2010/oct/05eu-dp-com.htm Sicuramente è già passato in lista, per scrupolo riinvio. ciao a tutti o. ----- Messaggio originale ----- Da: "Andrea Glorioso" <andrea@digitalpolicy.it> A: nexa@server-nexa.polito.it Inviato: Martedì, 26 ottobre 2010 19:57:38 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna Oggetto: [nexa] Garante Privacy: Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili Cari tutti, mi è stata segnalata la recente decisione del Garante Privacy sul servizio Street View di Google. Mi piacerebbe saperne cosa ne pensano gli iscritti a questa lista. A presto, Andrea +++ http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972 Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); VISTA la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il servizio Street View, fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che esso "consente agli utenti di visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il servizio è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°"; VISTA la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la quale la società, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma, ha fornito all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street View; CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento e che, a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate automaticamente al server di Google Inc. negli Stati Uniti dove si provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto selezionate sul sito web di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online per diversi mesi; CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche dati personali, quali, ad esempio, immagini di individui o targhe di veicoli; VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da Google; CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali; RITENUTO che al trattamento di dati personali posto in essere da Google Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice); RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di titolare del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice); CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione online per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse; CONSIDERATO che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall'art. 11 del Codice; RITENUTO, che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione online, gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati; CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, e che, in tal senso, la società già assicura agli interessati l'esercizio di tale diritto, mediante una particolare procedura di "segnalazione" online; CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo indirettamente, riconoscibili; RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa; CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito web della società, dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture di Street View, alcune ore prima del loro passaggio, nonché di un testo contenente alcune informazioni sul servizio Street View che tuttavia non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice; CONSIDERATO, tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun interessato oggetto di riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure semplificate per fornire un'idonea informativa agli interessati; RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google Inc. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATA la necessità che Google Inc. informi gli interessati, in relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; RILEVATA la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche per il mezzo di almeno un'emittente radiofonica locale; RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. predisponga, sulle vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View; CONSIDERATO che resta comunque ferma la necessità che Google Inc. renda un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice, disponibile sul sito web della società; TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro; RISERVATO ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad ulteriori profili relativi all'acquisizione di immagini per il servizio Street View; RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidoneità dell'informativa resa da Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice); VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento: a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; b) provveda ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini; c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View. Roma, 15 ottobre 2010 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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