Se mi è concessa una battuta....
http://www.youtube.com/watch?v=QD05JdHHZaM 
 
 

-----Original Message-----
From: Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it>
To: nexa@server-nexa.polito.it
Date: Tue, 26 Oct 2010 19:57:38 +0200
Subject: [nexa] Garante Privacy: Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili

Cari tutti,

mi è stata segnalata la recente decisione del Garante Privacy sul
servizio Street View di Google. Mi piacerebbe saperne cosa ne pensano
gli iscritti a questa lista.

A presto,

Andrea

+++

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972

Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc. ha
comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il
servizio Street View, fornendo, contestualmente, informazioni in merito
allo stesso e chiarendo che esso "consente agli utenti di visualizzare
le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il servizio
è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il
mouse del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la
visuale di 360°";

VISTA la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la quale la società,
elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma,
ha fornito all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street
View;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini
sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere
posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento e
che, a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate
automaticamente al server di Google Inc. negli Stati Uniti dove si
provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto selezionate sul
sito web di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online
per diversi mesi;

CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche
dati personali, quali, ad esempio, immagini di individui o targhe di
veicoli;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative
proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel
fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non
desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da Google;

CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue
caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi
delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia
sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che al trattamento di dati personali posto in essere da Google
Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante
strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice);

RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di titolare
del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina
relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è
necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa
fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste
dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie
quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro
della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n.
633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di
salute (art. 26, comma 5 del Codice);

CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie
scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione
online per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite
per consentire all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse;

CONSIDERATO che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da
Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel
rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e
necessità sanciti dall'art. 11 del Codice;

RITENUTO, che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da
Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione online, gli elementi
che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti)
o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati;

CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il
diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che
li riguardano, e che, in tal senso, la società già assicura agli
interessati l'esercizio di tale diritto, mediante una particolare
procedura di "segnalazione" online;

CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di
oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se
solo indirettamente, riconoscibili;

RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano
informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione
all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro
possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini,
allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa;

CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita
l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di
acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in
quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito web della società,
dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture di
Street View, alcune ore prima del loro passaggio, nonché di un testo
contenente alcune informazioni sul servizio Street View che tuttavia non
soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice;

CONSIDERATO, tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun
interessato oggetto di riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un
impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del
Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure
semplificate per fornire un'idonea informativa agli interessati;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google
Inc. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATA la necessità che Google Inc. informi gli interessati, in
relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un
sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle
vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette
località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i
quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione
della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti
rispetto all'inizio della raccolta delle immagini;

RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e
preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di
cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione
visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;

RILEVATA la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche
per il mezzo di almeno un'emittente radiofonica locale;

RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. predisponga, sulle
vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o
adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si
stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di
pubblicazione online mediante il servizio Street View;

CONSIDERATO che resta comunque ferma la necessità che Google Inc. renda
un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del
Codice, disponibile sul sito web della società;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in
caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata
in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro;

RISERVATO ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad
ulteriori profili relativi all'acquisizione di immagini per il servizio
Street View;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per
contestare la violazione amministrativa concernente l'inidoneità
dell'informativa resa da Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

    dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1,
lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento:

        a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali;

        b) provveda ad informare gli interessati, relativamente
all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un
sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle
vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette
località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della
società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta
delle immagini;

        c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la
pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani,
nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale,
di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui
luoghi in cui circoleranno le vetture;

        d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le
immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in
modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche
istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View.

Roma, 15 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli