Cari
tutti,
mi è stata segnalata la recente decisione del
Garante Privacy sul
servizio Street View di Google. Mi piacerebbe
saperne cosa ne pensano
gli iscritti a questa lista.
A presto,
Andrea
+++
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972
Google Street View: le auto dovranno essere
riconoscibili - 15 ottobre 2010
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De
Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196, di
seguito "Codice");
VISTA la nota del 18 settembre 2008
con la quale Google Inc. ha
comunicato all'Autorità l'intenzione
di rendere operativo in Italia il
servizio Street View, fornendo,
contestualmente, informazioni in merito
allo stesso e chiarendo
che esso "consente agli utenti di visualizzare
le foto panoramiche
delle strade di una città italiana dove il servizio
è attivo" e
che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il
mouse
del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la
visuale di 360°";
VISTA la nota di Google Inc. del 1
giugno 2010, con la quale la società,
elettivamente domiciliata
presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma,
ha fornito
all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street
View;
CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla
società, le immagini
sono riprese, al livello della strada, da
particolari fotocamere
posizionate su veicoli in grado di scattare
fotografie in movimento e
che, a seguito della loro acquisizione,
le stesse sono inviate
automaticamente al server di Google Inc.
negli Stati Uniti dove si
provvede all'elaborazione ed
all'inserimento delle foto selezionate sul
sito web di Google,
mediante il quale sono oggetto di diffusione online
per diversi
mesi;
CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette
fotografie contengono anche
dati personali, quali, ad esempio,
immagini di individui o targhe di
veicoli;
VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative
proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel
fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che
non
desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da
Google;
CONSIDERATO che il servizio Street View, in
ragione delle sue
caratteristiche, nonché sulla base degli
elementi emersi dall'analisi
delle predette segnalazioni, rende
necessaria una riflessione più ampia
sul rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali;
RITENUTO che
al trattamento di dati personali posto in essere da Google
Inc. si
applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante
strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice);
RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di
titolare
del trattamento, provveda a designare un proprio
rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati
personali;
CONSIDERATO che al caso in esame risulta
applicabile la disciplina
relativa all'uso delle immagini e che
quindi, in linea generale, non è
necessario acquisire il consenso
degli interessati quando la ripresa
fotografica avviene in luogo
pubblico, salve le limitazioni previste
dalla legge, quali, ad
esempio, il divieto di diffusione di fotografie
quando ciò
comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro
della
persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n.
633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di
salute (art. 26, comma 5 del Codice);
CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie
scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione
online per un considerevole periodo di tempo, possono essere
ingrandite
per consentire all'utente una visualizzazione
dettagliata delle stesse;
CONSIDERATO che, comunque, il
trattamento di dati personali svolto da
Google Inc. per la
fornitura del servizio Street View deve avvenire nel
rispetto dei
principi di liceità, proporzionalità, correttezza e
necessità
sanciti dall'art. 11 del Codice;
RITENUTO, che, al
riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da
Google Inc.
di oscurare, prima della pubblicazione online, gli elementi
che
possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti)
o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati;
CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice
- il
diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati
personali che
li riguardano, e che, in tal senso, la società già
assicura agli
interessati l'esercizio di tale diritto, mediante
una particolare
procedura di "segnalazione" online;
CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di
oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche
se
solo indirettamente, riconoscibili;
RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano
informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione
all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché
costoro
possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle
immagini,
allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa;
CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita
l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di
acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in
quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito web della
società,
dell'indicazione generica delle città in cui transitano
le vetture di
Street View, alcune ore prima del loro passaggio,
nonché di un testo
contenente alcune informazioni sul servizio
Street View che tuttavia non
soddisfa pienamente i requisiti di
cui all'art. 13 del Codice;
CONSIDERATO, tuttavia, che
il rilascio dell'informativa a ciascun
interessato oggetto di
riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un
impiego di mezzi
obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del
Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di
misure
semplificate per fornire un'idonea informativa agli
interessati;
RITENUTA, pertanto, l'opportunità di
adottare nei confronti di Google
Inc. un provvedimento
prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. b) e 154,
comma 1, lett. c) del Codice;
RILEVATA la necessità
che Google Inc. informi gli interessati, in
relazione
all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un
sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle
vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette
località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i
quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione
della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti
rispetto all'inizio della raccolta delle immagini;
RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e
preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina
di
cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per
ogni regione
visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno
le vetture;
RILEVATA la necessità che analogo avviso
preventivo sia diffuso anche
per il mezzo di almeno un'emittente
radiofonica locale;
RILEVATA, altresì, la necessità
che Google Inc. predisponga, sulle
vetture con le quali acquisisce
le immagini fotografiche, cartelli o
adesivi ben visibili che
indichino, in modo inequivocabile, che si
stanno acquisendo
immagini fotografiche istantanee oggetto di
pubblicazione online
mediante il servizio Street View;
CONSIDERATO che resta
comunque ferma la necessità che Google Inc. renda
un'informativa
completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del
Codice,
disponibile sul sito web della società;
TENUTO CONTO
che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in
caso di
inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata
in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro;
RISERVATO ogni
ulteriore accertamento e intervento in merito ad
ulteriori profili
relativi all'acquisizione di immagini per il servizio
Street View;
RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei
presupposti per
contestare la violazione amministrativa
concernente l'inidoneità
dell'informativa resa da Google Inc.
(artt. 13 e 161 del Codice);
VISTA la documentazione in
atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal
segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco
Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e
154, comma 1,
lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta
giorni dalla
notificazione del presente provvedimento:
a) provveda a designare un proprio
rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati
personali;
b) provveda ad
informare gli interessati, relativamente
all'acquisizione di
immagini fotografiche, individuando con un
sufficiente livello di
approssimazione le località visitate dalle
vetture di Street View
tenendo conto della ampiezza delle suddette
località, mediante
pubblicazione della notizia sul sito web della
società, nei tre
giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta
delle
immagini;
c) provveda ad
informare gli interessati anche tramite la
pubblicazione, sulla
pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani,
nonché
mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale,
di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui
luoghi in cui circoleranno le vetture;
d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali
acquisisce le
immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben
visibili che indichino, in
modo inequivocabile, che si stanno
acquisendo immagini fotografiche
istantanee oggetto di
pubblicazione online mediante il servizio Street View.
Roma, 15 ottobre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE
De Paoli