Fwd: CGUE: Filtraggio comunicazioni elettroniche lede diritti fondamentali (Conclusioni C-70/11)
FYI --------- Messaggio inoltrato --------- Oggetto: CGUE: Filtraggio comunicazioni elettroniche lede diritti fondamentali (Conclusioni C-70/11) Data: giovedì 14 aprile 2011, 10:05:37 Da: "Cavassa Marilena" <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> A: "Cigna Angelidis Estella" <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, un provvedimento che ordina ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali Per essere ammissibile, un provvedimento di questo tipo dovrebbe rispettare le condizioni per la limitazione all’esercizio dei diritti previste dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare, dovrebbe essere basato su un fondamento normativo che soddisfi i requisiti della «qualità della legge» in questione Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-70/11, Scarlet Extended / Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam) In allegato il comunicato stampa in italiano. Marilena Cavassa Servizio Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo Ufficio: TOA + 02 071 marilena.cavassa@curia.europa.eu ------------------------------------------
Per chi volesse cercare su http://curia.europa.eu/ le conclusioni (in francese) dell'avvocato-generale, il caso è il C-70/10 (dato che è cominciato nel 2010), non 11. Ciao, Andrea On 4/14/2011 11:31 AM, Marco Ciurcina wrote:
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Oggetto: CGUE: Filtraggio comunicazioni elettroniche lede diritti fondamentali (Conclusioni C-70/11) Data: giovedì 14 aprile 2011, 10:05:37 Da: "Cavassa Marilena" <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> A: "Cigna Angelidis Estella" <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu>
Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, un provvedimento che ordina ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali
Per essere ammissibile, un provvedimento di questo tipo dovrebbe rispettare le condizioni per la limitazione all’esercizio dei diritti previste dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare, dovrebbe essere basato su un fondamento normativo che soddisfi i requisiti della «qualità della legge» in questione
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-70/11, Scarlet Extended / Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam)
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa Servizio Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo Ufficio: TOA + 02 071 marilena.cavassa@curia.europa.eu
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Esatto, C- 70/10 è il numero di causa che ho segnalato! Ciao, Margherita ----- Original Message ----- From: "Andrea Glorioso" <andrea@digitalpolicy.it> To: <nexa@server-nexa.polito.it> Sent: Thursday, April 14, 2011 3:00 PM Subject: Re: [nexa] Fwd: CGUE: Filtraggio comunicazioni elettroniche lede diritti fondamentali (Conclusioni C-70/11) Per chi volesse cercare su http://curia.europa.eu/ le conclusioni (in francese) dell'avvocato-generale, il caso è il C-70/10 (dato che è cominciato nel 2010), non 11. Ciao, Andrea
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Se Pedro Cruz Villalon avesse depositato l'opinion nella C-70/10 un mese fa, avremmo potuto contenere le osservazioni ad AGCOM in 4 paginette, invece di far impazzire linstancabile Alessandro e tutti coloro che hanno contribuito, sulle direttive incrociate in orizzontale e in verticale. Non tutti i passaggi delle conclusioni sono chiari, ed il dubbio che l'Avvocato Generale ogni tanto un brano in p2p2 se lo scarichi c'è. Certo è che il richiamo alla giurisprudenza della CEDU sul concetto di "legge" per negare tale requisito al provvedimento giurisdizionale di filtraggio e blocco così da porlo in contrasto con l'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali U.E. diventa insuperabile nel caso tutto italiano di AGCOM, anche su provvedimenti meno invasivi quale un blocco selettivo. In relazione alla proposta AGCOM merita lultima considerazione quasi personale che porta Villalon al punto 113 e che, sebbene mai espressa dalla CEDU, condivido profondamente (parte in grassetto): pare redatta pensando alla vicenda italiana. 113. Quil me soit permis dajouter quelques considérations finales. La charte, tout comme la CEDH, en exigeant que toute «limitation» (ou «ingérence» ou «restriction») des droits et libertés soit «prévue par la loi», renvoie, de façon très spécifique, à la fonction de la loi, du droit à proprement parler, en tant que source de tranquillitas publica et cela dans le domaine extrêmement sensible qui nous occupe. Or, la charte non seulement veut que la loi «préexiste» à toute limitation des droits et libertés, mais veut, en outre, que cette limitation respecte son «contenu essentiel», ce qui appelle de façon pratiquement incontournable lintervention du législateur dans la définition de la frontière entre la limitation du droit et le territoire en principe intangible de ce contenu essentiel. De même, la charte exige que tout limitation de lexercice des droits et libertés quelle reconnaît respecte le principe de proportionnalité, réponde au principe de nécessité et poursuive effectivement des objectifs dintérêt général reconnus par lUnion ou réponde au besoin de protection des droits et libertés dautrui. À légard de toutes ces conditions, cest lexistence même de cette «loi» qui, à nouveau, fait défaut à notre avis, «loi» entendue comme droit «délibéré», cest-à-dire démocratiquement légitimé. Seule, en effet, une loi au sens parlementaire du terme aurait pu permettre davancer dans lexamen des autres conditions que pose larticle 52, paragraphe 1, de la charte. Il pourrait, à cet égard, être avancé que larticle 52, paragraphe 1, de la charte incorpore une exigence implicite de loi «délibérée», en correspondance avec lintensité du débat public. Cest toutefois lexigence explicite de loi, en tant que «droit préalable», qui est ici en cause. Et ayant constaté que cette dernière faisait défaut en lespèce, il peut être donné réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi. Buon Week Carlo P.S.: comunque, poichè laudizione di NEXA è lunedì, Villalon è arrivato in tempo. -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Andrea Glorioso Inviato: giovedì 14 aprile 2011 15.00 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: [nexa] Fwd: CGUE: Filtraggio comunicazioni elettroniche lede diritti fondamentali (Conclusioni C-70/11) Per chi volesse cercare su http://curia.europa.eu/ le conclusioni (in francese) dell'avvocato-generale, il caso è il C-70/10 (dato che è cominciato nel 2010), non 11. Ciao, Andrea On 4/14/2011 11:31 AM, Marco Ciurcina wrote:
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Data: giovedì 14 aprile 2011, 10:05:37
Da: "Cavassa Marilena" <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu>
A: "Cigna Angelidis Estella" <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu>
Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, un provvedimento che ordina ad un
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blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà
intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali
Per essere ammissibile, un provvedimento di questo tipo dovrebbe rispettare le
condizioni per la limitazione allesercizio dei diritti previste dalla Carta
dei diritti fondamentali. In particolare, dovrebbe essere basato su un
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questione
Conclusioni dellavvocato generale nella causa C-70/11, Scarlet Extended /
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