domanda: questa potrebbe avere risvolti in materia di imposizione fiscale ? Quanto all’ambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l’argomento secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un’impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato “nel contesto delle attività” di tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora quest’ultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo -- meet me at: http://me.quintarelli.it blog: http://blog.quintarelli.it web clips: http://clips.quintarelli.it tumblr: http://stefanoquintarelli.tumblr.com
Potrebbe, come per Al Capone... -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: martedì 13 maggio 2014 12.11 A: NEXA List Oggetto: [nexa] 2a cosa sulla sentenza della ECJ domanda: questa potrebbe avere risvolti in materia di imposizione fiscale ? Quanto all'ambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l'argomento secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un'impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato "nel contesto delle attività" di tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora quest'ultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da quest'ultimo -- meet me at: http://me.quintarelli.it blog: http://blog.quintarelli.it web clips: http://clips.quintarelli.it tumblr: http://stefanoquintarelli.tumblr.com _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
per chi fosse interessato soprattutto all'ultimo quesito risolto dalla Corte (sul "right to be forgotten"), volendo potete leggere un modesto contributo in tema che avevo scritto qualche tempo fa su Computer Law & Security Review, avendo cura di guardare anche il Corrigendum che sana un refuso http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364913000654 On Tue, 13 May 2014 12:11:09 +0200 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> wrote:
domanda: questa potrebbe avere risvolti in materia di imposizione fiscale ?
Quanto all’ambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l’argomento secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un’impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato “nel contesto delle attività” di tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora quest’ultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo
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-- Avv. Alessandro Mantelero, PhD Aggregate Professor, Politecnico di Torino Director of Privacy and Faculty Fellow, Nexa Center for Internet and Society Visiting Fellow, Oxford Internet Institute Research Consultant, Sino-Italian Research Center for Internet Torts at Nanjing University of Information Science & Technology Programme Coordinator, Double Degree program in Management and IP Law, Politecnico di Torino–Tongji University of Shanghai http://staff.polito.it/alessandro.mantelero Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy in libertate fortitudo
Salvi i profili fiscali (sui quali non mi pronuncio), faccio un parziale crossposting da altra lista, per condividere alcune parti cruciali della sentenza. In particolare, c'è un passaggio che può essere problematico: il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell’articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest’ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l’editore della pagina web. Ergo, posso far "scomparire" un risultato, relativo a finalità giornalistiche e di informazione, anche se non ne posso chiedere la rimozione ab origine. La conclusione è che "il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita." Si precisa però che "Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi" Certo, nel caso di specie (notizia relativa a un'asta giudiziaria di 16 anni prima, che in Italia non sarebbe stata possibile ab origine), la decisione è sacrosanta, ma la generalizzazione di tale principio, soprattutto in assenza di un attento blianciamento, potrebbe essere assai preoccupante. CI sarà da discutere... GB Gallus -- Avv. Giovanni Battista Gallus Patrocinante in Cassazione LL.M. Master of Laws - Ph.D. ISO/IEC 27001 Lead Auditor Array - Studio Legale Via Castelvì n. 9 09129 Cagliari (Italy) phone +390707966538 fax +390702041360 Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy phone +3902784032 fax +3902700419282 e-mail gallus@gm-lex.eu PEC g.gallus@legalmail.it twitter @gbgallus http://www.array.eu http://www.gm-lex.eu
ecco un primo commento a caldo, scritto insieme a Marco Bassini http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-... ----- Messaggio originale ----- Da: "Alessandro Mantelero" <alessandro.mantelero@polito.it> A: "Stefano Quintarelli" <stefano@quintarelli.it>, "NEXA List" <nexa@server-nexa.polito.it> Inviato: Martedì, 13 maggio 2014 13:22:41 Oggetto: Re: [nexa] 2a cosa sulla sentenza della ECJ per chi fosse interessato soprattutto all'ultimo quesito risolto dalla Corte (sul "right to be forgotten"), volendo potete leggere un modesto contributo in tema che avevo scritto qualche tempo fa su Computer Law & Security Review, avendo cura di guardare anche il Corrigendum che sana un refuso http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364913000654 On Tue, 13 May 2014 12:11:09 +0200 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> wrote:
domanda: questa potrebbe avere risvolti in materia di imposizione fiscale ?
Quanto all’ambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l’argomento secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un’impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato “nel contesto delle attività” di tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora quest’ultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo
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