Salvi i profili fiscali (sui quali non mi pronuncio), faccio un parziale crossposting da altra lista, per condividere alcune parti cruciali della sentenza.

In particolare, c'è un passaggio che può essere problematico: il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell’articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest’ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l’editore della pagina web.

Ergo, posso far "scomparire" un risultato, relativo a finalità giornalistiche e di informazione, anche se non ne posso chiedere la rimozione ab origine.
La conclusione è che "il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita."

Si precisa però che "Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi"

Certo, nel caso di specie (notizia relativa a un'asta giudiziaria di 16 anni prima, che in Italia non sarebbe stata possibile ab origine), la decisione è sacrosanta, ma la generalizzazione di tale principio, soprattutto in assenza di un attento blianciamento, potrebbe essere assai preoccupante.


CI sarà da discutere...

GB Gallus

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Avv. Giovanni Battista Gallus
Patrocinante in Cassazione
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