Ciao a tutti, non so se possa rilevare ai fini della questione specifica, ma visto che è stato citato l'art. 108 del codice dei beni culturali ricordiamoci che quest'ultimo è stato oggetto di modifiche da parte dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo). Penso in particolare all'aggiunta, nell'art. 108 codice beni, del comma 3-bis: *Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attivita', purche' attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale* Qui il testo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg Buona giornata Claudio 2014-09-22 9:42 GMT+02:00 J.C. DE MARTIN <demartin@polito.it>:
Sei sicuro, Marco? L'art. 107 dice che il Ministero, ecc., "possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore", col comma 2 che parla di calchi di sculture.
Riformulo, dunque, la domanda: se l'Ente consente alla riproduzione (art. 107) e magari si fa anche pagare un canone (art. 108), in virtù di quale norma tale Ente può restringere (come fanno sul sito Torino 1864) l'utilizzo a valle del "bene" legittimamente riprodotto, se quest'ultimo è nel pubblico dominio?
juan carlos
On 22/09/14 09:32, Marco Ciurcina wrote:
In data lunedì 22 settembre 2014 09:07:35, J.C. DE MARTIN ha scritto:
L'art. 108 parla unicamente dei canoni. C'è qualche altre articolo (o altra legge) che restringe la libera utilizzabilità (dopo aver pagato gli eventuali canoni) di documenti nel pubblico dominio per quanto riguarda il diritto d'autore (e connessi)?
L'art. 107 dello stesso D. Lgs. 42/2004. m.c.
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