Ciao a tutti,
non so se possa rilevare ai fini della questione specifica, ma visto che è stato citato l'art. 108 del codice dei beni culturali ricordiamoci che quest'ultimo è stato oggetto di modifiche da
parte dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014,
n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo).
Penso in particolare
all'aggiunta, nell'art. 108 codice beni, del comma 3-bis:
Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei
dovuti controlli, le seguenti attivita', purche' attuate senza scopo
di lucro, neanche indiretto, per finalita' di studio, ricerca, libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della
conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalita' che
non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni
culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere
ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa
risoluzione digitale
Qui il testo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sgBuona giornata
Claudio