Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro linviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono unespansione ideale dellarea di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dallart.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che questultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare laccesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa allattività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e liper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria allaccesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dellart.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
Buona giornata a tutti
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