l caso è davvero interessante, ma il provvedimento non mi convince affatto. Molte considerazioni si potrebbero fare, ma due mi premono "a caldo" in questa sede: l'una più generica e quasi sociologica, l'altra in diritto. 1) in generale mi ha colpito la valutazione di "risultato improprio" per l'accostamento nome-truffa. Per come funziona autocomplete, a mio giudizio il risultato sarebbe "improprio" se si fosse dimostrato che in realtà nessuno o pochissimi avevano digitato le due parole, e per una qualche ragione, certamente non voluta ma comunque addebitabile al fornitore del servizio, l'accostamento si era prodotto "erroneamente" ovvero appunto, impropriamente. Ma quel signore aveva scritto e dissertato sulla truffa e sui truffatori, e per tale ragione le chiavi di ricerca inserite dagli utenti erano quelle.D'altra parte il mio amico Oreste Preti di Battipaglia, quando arriva alla O di Oreste ha immediatamente il suggerimento "Preti omosessuale". D'accordo che è meno infamante di truffatore, ma non tutti sono di vedute aperte ... Simona Ventura è associata a cocaina, Berlusconi vi lascio immaginare. Gli avvocati penalisti, a seconda del caso di cronaca in auge che seguono al momento, sono associati ai più turpi delitti.La domanda è: davvero le stringhe di suggerimento sono "diffamanti" o forse c'è un problema culturale, di valutazione e di conoscenza? Davvero cercando Preti e trovando omosessuale o pedofilo come suggerimento dal facilitatore smetto di cercare il soggetto? Se in un libro sui serial killer, al capitolo "i grandi attori" il search mi restituisce il mio nome, posso denunciare per diffamazione il softwerista? Autocomplete non è un servizio fondamentale, e come ha notato Paolo, ha pure rivelato e svelato scelte codarde dei provider, ma personalmente, lascierei la diffamazione e la lesione dell'onore a cose più serie di un elenco di sostantivi. 2) in diritto confesso di non aver compreso né alcuni passaggi della motivazione né i commenti sempre arguti dell'amico Micozzi sul 2043 c.c., ovvero sulla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Il D.Lvo 70/2003 prevede forme di irresponsabilità che in tutta evidenza escludono, a determinate condizioni, anche, e principalmente, quella responsabilità da fatto illecito (dolosa o colposa, ma sempre cosciente) prevista dal 2043. Il Tribunale pare ondeggiare pericolosamente tra l'applicazione della normativa e-commerce e l'esclusione della stessa con la riemersione della responsabilità da fatto illecito. Google è qualificato come hosting per il servizio search (e qui si potrebbe aprire una nuova dissertazione) ma gli si imputa una responsabilità per autocomplete che però, pur essendo pacificamente un servizio della società dell'informazione, non si comprende giuridicamente come debba esser qualificato: è certamente un prodotto diverso dal motore di ricerca, sebbene a questo funzionale, ma il Tribunale pare confondere i due servizi creando non poca incertezza. Se la responsabilità di Google nel servizio di facilitazione è legata ad un fatto illecito, il tribunale deve dirmi perchè per quel servizio non opera la limitazione di responsabilità prevista dalla 70/2003, tanto più che in diversi punti viene ribadito che non si tratta comunque di un servizio tale da qualificare Google come un content provider! Non può il tribunale limitarsi a dire: Google ha creato il software per ottimizzare le ricerche e dunque "non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi ". L'affermazione ricorda quella del caso vividown: non e' il proprietario del muro che risponde della scritta diffamatoria, ma se lucra su di essa allora ne diviene responsabile. L'affermazione del Tribunale è spendibile per la maggior parte dei servizi internet e può determinare l'abrogazione di fatto della 70/2003. Con ciò non voglio dire che il provvedimento sia di per se errato, o meglio "ingiusto", e men che mai che gli ISP sono sempre irresponsabili: è necessario però maggior rigore nei passaggi motivazionali e un'applicazione delle norme meno caotica. Mi si dica per quali ragioni il servizio di facilitazione non determina in capo al fornitore nessuna delle condizioni previste dalla 70/2003, mi si individui una responsabilità colposa addebitabile al prestatore e lo si condanni. Io nel provvedimento non ho trovato passaggi chiari, ma molta confusione in diritto, sorretta dalla legittima convinzione di trovarsi di fronte ad una diffamazione "colposa" che personalmente non ravviso in quel contesto. Carlo _____ Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Paolo Brini Inviato: giovedì 7 aprile 2011 19.06 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: [nexa] diffamazione via autocompletion Il 07/04/2011 18:30, marco scialdone ha scritto: Vi segnalo questo interessante post di Francesco Paolo Micozzi che può essere di stimolo per la discussione http://www.micozzi.it/?p=312 Molto interessante, così come l'intervento di Stefano Quintarelli. A margine, ricordo che Google in passato ha fatto dichiarazioni contro la violazione del copyright ed ha introdotto precise scelte editoriali censorie sull'autocompletamento e i suggerimenti (sulla keyword "torrent"). Da punto di vista tecnico quindi Google ha già espresso esplicitamente e pubblicamente sia la capacità sia la volontà di influenzare secondo i propri parametri e secondo le proprie opinioni politiche, e sottolineo politiche vista la rilevanza per la cultura e per la libertà di espressione della paroletta "torrent", i risultati di ricerca. Pertanto, che un'ulteriore influenza in tal senso provenga da un tribunale al fine di tutelare un cittadino secondo me attenta, tecnicamente, in maniera nulla alla "libertà della rete", o per lo meno in misura inapprezzabile rispetto alle macro-magagne introdotte da Google stesso nel medesimo strumento. La situazione è altrettanto seria in altri strumenti sempre controllati da Google, nei quali si rileva la bizzarra applicazione unilaterale di alcune leggi americane in tutto il mondo, applicazione che ha provocato e provoca censure politiche estese. Come considerazione personale più generale, questo tiro e molla sui safe harbor, sullo stato di mere conduit, è stato gestito in maniera a mio avviso incauta e mi ricorda molto l'incoerenza degli ISP che quando si parla di responsabilità per i contenuti veicolati dichiarano di essere mere conduit nel senso più assoluto e di non voler avere nulla a che fare con il controllo e il monitoraggio del traffico, ma quando si parla di Net Neutrality sostengono che le discriminazioni sui servizi e le applicazioni le devono e le vogliono fare. Ciao, Paolo