l caso è davvero
interessante, ma il provvedimento non mi convince affatto.
Molte
considerazioni si potrebbero fare, ma due mi premono "a caldo"
in questa sede: l'una più generica e quasi sociologica, l'altra in
diritto.
1) in generale mi
ha colpito la valutazione di "risultato
improprio" per l'accostamento nome-truffa. Per come
funziona autocomplete, a mio giudizio il risultato sarebbe
"improprio" se si fosse dimostrato che in realtà
nessuno o pochissimi
avevano digitato le due parole, e per una qualche ragione, certamente non
voluta ma comunque addebitabile al fornitore del servizio, l'accostamento
si era prodotto "erroneamente" ovvero appunto, impropriamente. Ma quel signore aveva
scritto e dissertato sulla truffa e sui truffatori, e per tale ragione
le chiavi di ricerca inserite dagli utenti erano quelle.D'altra parte il mio
amico Oreste Preti di Battipaglia, quando arriva alla O di Oreste ha
immediatamente il suggerimento "Preti omosessuale". D'accordo che
è meno infamante di truffatore, ma non tutti sono di vedute aperte ... Simona
Ventura è associata a cocaina, Berlusconi vi lascio immaginare. Gli avvocati
penalisti, a seconda del caso di cronaca in auge che seguono al momento,
sono associati ai più turpi delitti.La domanda è: davvero le stringhe di
suggerimento sono "diffamanti" o forse c'è un problema
culturale, di valutazione e di conoscenza? Davvero cercando Preti e trovando
omosessuale o pedofilo come suggerimento dal facilitatore smetto di cercare il
soggetto? Se in un libro sui serial killer, al capitolo "i grandi
attori" il search mi restituisce il mio nome, posso denunciare per
diffamazione il softwerista? Autocomplete non è un servizio fondamentale,
e come ha notato Paolo, ha pure rivelato e svelato scelte codarde dei
provider, ma personalmente, lascierei la diffamazione e la lesione dell'onore
a cose più serie di un elenco di sostantivi.
2) in diritto
confesso di non aver compreso né alcuni passaggi della motivazione né i
commenti sempre arguti dell'amico Micozzi sul 2043 c.c., ovvero sulla
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Il D.Lvo 70/2003 prevede
forme di irresponsabilità che in tutta evidenza escludono, a
determinate condizioni, anche, e principalmente, quella responsabilità da
fatto illecito (dolosa o colposa, ma sempre cosciente) prevista dal
2043. Il Tribunale pare ondeggiare pericolosamente tra l'applicazione
della normativa e-commerce e l'esclusione della stessa con la riemersione
della responsabilità da fatto illecito. Google è qualificato come hosting
per il servizio search (e qui si potrebbe aprire una nuova dissertazione) ma
gli si imputa una responsabilità per autocomplete che però, pur essendo pacificamente
un servizio della società dell'informazione, non si comprende giuridicamente
come debba esser qualificato: è certamente un prodotto diverso dal motore di
ricerca, sebbene a questo funzionale, ma il Tribunale pare confondere i due
servizi creando non poca incertezza. Se la responsabilità di Google nel
servizio di facilitazione è legata ad un fatto illecito, il tribunale
deve dirmi perchè per quel servizio non opera la limitazione di responsabilità
prevista dalla 70/2003, tanto più che in diversi punti viene ribadito che non
si tratta comunque di un servizio tale da qualificare Google come un content
provider! Non può il tribunale limitarsi a dire: Google ha creato il software
per ottimizzare le ricerche e dunque "non può che conseguirne la diretta addebitabilità
alla società a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali
effetti negativi ". L'affermazione ricorda quella del caso vividown: non
e' il proprietario del muro che risponde della scritta diffamatoria, ma se
lucra su di essa allora ne diviene responsabile. L'affermazione del Tribunale
è spendibile per la maggior parte dei servizi internet e può determinare
l'abrogazione di fatto della 70/2003.
Con ciò non voglio
dire che il provvedimento sia di per se errato, o meglio "ingiusto",
e men che mai che gli ISP sono sempre irresponsabili: è necessario però maggior
rigore nei passaggi motivazionali e un'applicazione delle norme meno caotica.
Mi si dica per quali ragioni il servizio di facilitazione non determina in capo
al fornitore nessuna delle condizioni previste dalla 70/2003, mi si individui
una responsabilità colposa addebitabile al prestatore e lo si condanni. Io nel
provvedimento non ho trovato passaggi chiari, ma molta confusione in diritto,
sorretta dalla legittima convinzione di trovarsi di fronte ad una diffamazione
"colposa" che personalmente non ravviso in quel contesto.
Carlo
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per
conto di Paolo Brini
Inviato: giovedì 7 aprile 2011
19.06
A: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] diffamazione
via autocompletion
Il 07/04/2011 18:30, marco scialdone ha scritto:
Vi segnalo questo interessante post di Francesco Paolo Micozzi che può essere
di stimolo per la discussione http://www.micozzi.it/?p=312
Molto interessante, così come l'intervento di Stefano Quintarelli. A margine,
ricordo che Google in passato ha fatto dichiarazioni contro la violazione del
copyright ed ha introdotto precise scelte editoriali censorie
sull'autocompletamento e i suggerimenti (sulla keyword "torrent"). Da
punto di vista tecnico quindi Google ha già espresso esplicitamente e
pubblicamente sia la capacità sia la volontà di influenzare secondo i propri
parametri e secondo le proprie opinioni politiche, e sottolineo politiche vista
la rilevanza per la cultura e per la libertà di espressione della paroletta
"torrent", i risultati di ricerca.
Pertanto, che un'ulteriore influenza in tal senso provenga da un tribunale al
fine di tutelare un cittadino secondo me attenta, tecnicamente, in maniera
nulla alla "libertà della rete", o per lo meno in misura
inapprezzabile rispetto alle macro-magagne introdotte da Google stesso nel
medesimo strumento. La situazione è altrettanto seria in altri strumenti sempre
controllati da Google, nei quali si rileva la bizzarra applicazione unilaterale
di alcune leggi americane in tutto il mondo, applicazione che ha provocato e
provoca censure politiche estese.
Come considerazione personale più generale, questo tiro e molla sui safe
harbor, sullo stato di mere conduit, è stato gestito in maniera a mio avviso
incauta e mi ricorda molto l'incoerenza degli ISP che quando si parla di
responsabilità per i contenuti veicolati dichiarano di essere mere conduit nel
senso più assoluto e di non voler avere nulla a che fare con il controllo e il
monitoraggio del traffico, ma quando si parla di Net Neutrality sostengono che
le discriminazioni sui servizi e le applicazioni le devono e le vogliono fare.
Ciao,
Paolo